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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 13.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 24.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2335 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. , nato a [...], il [...], ivi residente, via G. Parte_1
Pepe n. 29, elettivamente domiciliato in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n.
1/B, presso lo Studio dell'Avv. Domenico NASO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44-46,
presso l'Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dal Dott. Antonio CARDIA in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Ill.mo Tribunale adito voglia
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta
conseguito il passaggio di ruolo, la ricostruzione della propria carriera con
riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio
preruolo e di ruolo svolto nella precedente qualifica professionale prima del
passaggio di ruolo
E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la
ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato allegata alla
direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL
Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali
interne contrastanti, del decreto di ricostruzione carriera già emanato e del
criterio
della temporizzazione;
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a
decorrere dal 01.09.2010, nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di
“Direttore dei servizi generali ed amministrativi” e con l'anzianità di servizio
utile sia ai fini giuridici che economici di anni 15 mesi 6 giorni 13, o comunque a
collocarlo nella posizione maturata;
pagina 2 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del
ricorrente della somma di EURO 26.847,69 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a
titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il
Cont periodo di precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale
e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola,
nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione
in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto
del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a
favore
del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse del resistente : CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione
di Giudice del Lavoro,
rigettare la domanda;
in subordine, accogliere la domanda del ricorrente con il riconoscimento di tutti i
servizi preruolo avuto riguardo, solo ed esclusivamente, ai servizi effettivamente
prestati e svolti.
disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio”.
pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, Parte_1
il , al fine di domandare il riconoscimento del Controparte_1
suo diritto alla ricostruzione di carriera in ragione del pregresso intero servizio prestato, ivi compreso il servizio militare, nonché delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali.
In specie, il ricorrente ha esposto:
− di aver prestato servizio quale collaboratore scolastico e di prestare ancora servizio quale direttore dei servizi generali e amministrativi, alle dipendenze del dal 01.09.2010 e di avere prestato servizio a tempo CP_1
determinato nei periodi indicati in dettaglio nel decreto di ricostruzione di carriera, nonché il servizio militare;
− che il richiesto decreto di ricostruzione di carriera aveva illegittimamente riconosciuto solo una parte del pregresso servizio prestato, posto che l'Amministrazione scolastica, in applicazione dell'art. 569, d.lgs. n. 297/1994,
aveva valutato a tal fine in misura intera solo anni 10, mesi 1 e giorni 28, ma che tale modus operandi risulta ingiustificato rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato provvisti di analoga anzianità avuto riguardo a quanto prevede la direttiva 1999/70/CE alla clausola 1, lett. a) ove pone quale obiettivo primario il miglioramento del lavoro a tempo determinato garantendo in tal senso il principio di non discriminazione come precisato dalla successiva clausola 4;
− di avere, quindi, diritto alla ricostruzione della carriera col riconoscimento di un'anzianità di servizio pre-ruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali;
pagina 4 − di essere creditore, nei confronti del resistente , secondo CP_1
l'esatta ricostruzione di carriera, con riferimento al calcolo completo degli anni di servizio pre-ruolo prestati dal ricorrente e all'anzianità maturata, della somma di euro 26.847,69, oltre i ratei di 13ª mensilità, dovuta a titolo di arretrati maturati a decorrere dall'immissione in ruolo a seguito del nuovo inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità di servizio maturata anni 15 mesi 6 giorni
13, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola e dalle tabelle stipendiali annesse.
2. Il si è costituito in giudizio e ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, il riconoscimento di tutti i servizi preruolo, avuto riguardo soltanto a quelli effettivamente prestati, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
Intanto, questo Giudice richiama, per aderirvi, in quanto congruamente motivato,
l'orientamento giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale intestato (ex
multis, sentenza n. 215/2020, depositata il 13.02.2020, Giudice Dott. G. MURRU,
che si richiama anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e altre).
Il Tribunale reputa anzitutto opportuno ripercorrere brevemente la cornice normativa di riferimento.
In proposito l'art. 3, d.l. 19.06.1970, n. 370, convertito in l. 26.07.1970, n. 576,
concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare,
pagina 5 secondaria ed artistica, prevede che “Al personale insegnante il servizio di cui ai
precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero
e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove
richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto
di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene
valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella
misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”.
Tale disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 485,
d.lgs. 16.04.1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,
secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate
comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto
come servizio di ruolo a fini giuridici economici, per intero per i primi quattro
anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché a solo fini
economici per il rimanente terzo”; quanto al personale Ata, l'art. 569, d.lgs.
297/1994 cit. dispone che “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,
il servizio non di ruolo pre-stato nelle scuole e istituzioni educative statali è
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e,
per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio
di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini
giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Dunque, il servizio prestato in preruolo sarebbe riconoscibile (a fini sia economici e/o giuridici) limitatamente ai primi anni, con riduzione dell'ulteriore periodo fino a due terzi (a fini sia giuridici che economici), e, per l'altro terzo, a soli fini
pagina 6 economici, laddove soltanto l'anzianità valorizzabile a fini sia giuridici che economici è utile per l'inquadramento/progressione del lavoratore nelle posizioni e fasce stipendiali.
La giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio di diritto, secondo cui
“L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo
del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato
alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo
prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile
integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e
per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una
volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare
la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni
effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato” (n. Cass. civ., Sez. L., 28.11.2019, n. 31150).
La clausola 4 dell'Accordo quadro Ces, Unice Ceep sul lavoro a tempo determinato (all. alla Direttiva 28.6.1999 n. 1999/70/Ce del Consiglio), intitolata
“Principio di discriminazione” prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che
non sussistano ragioni oggettive” (punto 1) e “i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia
per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto
pagina 7 quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da
motivazioni oggettive” (punto 4).
In tale cornice si è innestata la nota sentenza CGUE “MOTTER” (in data
20.09.2018 nella causa n. C466-17), invocata dalla Difesa resistente, la quale decidendo su una questione pregiudiziale sollevata dal Trib. di Trento, ha ritenuto che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a
tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea
di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento
principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria
retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente
pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di
contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e
poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”; fondando tali assunti sul rilievo che, ferme le verifiche casistiche devolute al Giudice del rinvio,
“gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare
le differenze nell'attività lavorativa tra le 2 categorie di lavoratori in questione e,
dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei
dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso
generale possono essere considerati come configuranti una ragione oggettiva, ai
sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi
rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito
e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012,
e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_1
pagina 8 La stessa pronuncia ha precisato che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato
(cui sono equiparabili i collaboratori ATA salve le suddette differenze tecniche)
corrisponde a obiettivi legittimi solo qualora miri a “rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita
dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle
condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare
nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti” (nei limiti delle verifiche rimesse al Giudice del rinvio).
Tali enunciati vanno correlati con gli indirizzi interpretativi seguiti dal Giudice
comunitario sulla medesima clausola 4 punto 1 laddove nella pronuncia ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Parte_2
Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di
trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego [...] essa è
incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti
dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale
perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio
cosicché gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei
confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale
questo agisce come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi
è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza
del diritto dell'Unione” (ivi, al punto 82, cause C- 444/09 e C-456/09).
Il Giudice sovranazionale ha inoltre chiarito nella pronuncia ” (C- Parte_3
307/05) che “l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di
pagina 9 discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato al fine di
impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore
di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo
indeterminato; che la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola, 4
punto 1 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può
servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame […] che mira ad
attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato e che la
stessa clausola va interpretata nel senso che “osta all'introduzione di una
disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una
disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un
contratto collettivo di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo
concluso fra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro
interessato”.
In sostanza, alla luce di tali arresti, emerge con sufficiente chiarezza che i lavoratori “precari” non possono subire un trattamento che, al di fuori di ogni giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dovendosi intendere la nozione di ragione oggettiva (punto 1 clausola cit.) “nel senso che essa non autorizza a giustificare
una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a
tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma
interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo” (v. sempre sent. “ , punti 53, 54). Parte_2
pagina 10 Deve infine rammentarsi, come già ribadito nella citata pronuncia CP_3
, che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad
[...]
un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto
dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo
di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare il diritto che esso attribuisce
ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del
diritto interno”.
Alla luce dei cennati principi pare evidente come la disparità di trattamento fra una tipologia e l'altra di lavoratori (a parità di funzioni, caratteristiche e tempi di servizio), alla stregua della normativa interna, non sia sorretta da alcun preciso elemento, fondato su caratteri obiettivi e necessità concrete (come, ad esempio, il perseguimento di specifici obiettivi della medesima Direttiva 1999/70/CE o di una legittima, verificata, finalità di politica sociale dello Stato membro).
Né giustificherebbe una diversità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori in ruolo la circostanza che i primi siano stati assunti in seno a particolari procedure, diverse da quelle osservate per le assunzioni a tempo indeterminato,
costituendo semmai tale profilo un ulteriore motivo d'ingiustificata disparità fra le due categorie, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte (e a parità di tempistiche del servizio reso e dunque di un bagaglio di qualificazione professionale e di esperienza sostanzialmente sovrapponibile).
Nella vicenda scrutinata, in definitiva, non vi sono elementi di fatto per ritenere che la professionalità del ricorrente differisse in via sostanziale da quella di un collaboratore di ruolo, sussistendo piuttosto, alla luce delle documentate (e pacifiche) tempistiche del pre-ruolo, dell'uniforme profilo di appartenenza
(collaboratore scolastico/responsabile ATA) e dell'intensità/continuità di tali
pagina 11 mansioni, adeguati indici del contrario, ossia che il medesimo ricorrente svolgesse funzioni analoghe se non identiche a quelle espletate dopo l'immissione in ruolo,
pienamente assimilabili dunque a quelle di un collega (di pari qualifica) già di ruolo.
Alcun elemento induce, quindi, a ritenere obiettivamente giustificata, alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, una disparità di trattamento.
Il ricorrente, dunque, ove collocato ab initio nelle fasce correlabili alle effettive tempistiche di servizio avrebbe legittimamente goduto di ogni conseguente beneficio non solo sul piano economico ma anche dell'avanzamento di carriera.
Pertanto, se la condotta mantenuta nella vicenda in esame dall'Amministrazione
integra una lesione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
punto 1, Accordo quadro sul contratto a tempo determinato, all. alla Direttiva
1999/70/CE stante l'illegittima disparità di trattamento col personale a tempo indeterminato del medesimo comparto, non deve essere applicata la normativa nazionale, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario (art. 3, comma
3°, d.l. 19.06.1970, n. 370, convertito in l. 26.07.1970, n. 576, trasfuso negli artt.
485 e 569, d.lgs. 16.04.1994, n. 297).
Parte Deve conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente lla ricostruzione di carriera con pieno computo (anche a fini giuridici) di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti (anche nella precedente qualifica di collaboratore ATA),
disattendendosi la ricostruzione previamente operata dall'Amministrazione
scolastica (doc. 1, prodotto col ricorso introduttivo), in quanto in contrasto con il descritto quadro normativo di riferimento.
pagina 12 Segue la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali in punto di corrette rideterminazioni della fascia stipendiale e della progressione di carriera per il periodo oggetto di causa.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa contestazione specifica relativamente alle modalità di calcolo degli stessi da parte del resistente, conteggi che quantificano le CP_1
differenze maturate alla data del ricorso in euro 26.847,69, oltre i ratei di 13ª
mensilità, dovuti a titolo di arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera in base al C.C.N.L. Comparto Scuola,
oltre accessori di legge.
Le condanne devono pronunciarsi tutte nei confronti del
[...]
, succeduto al già convenuto Controparte_4 CP_1
in giudizio.
5. In forza del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
, in persona del Ministro pro Controparte_4
tempore, deve essere condannato a rifondere delle spese del Parte_1
giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 10.03.2014, n. 55,
secondo i parametri previsti per i procedimenti in materia di lavoro, valore indeterminabile, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità e indubbia serialità della controversia e senza considerare la fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art.
pagina 13
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
disapplicato il decreto di ricostruzione di carriera in atti, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione integrale della carriera a tutti i fini Parte_1
anche giuridici, con pieno computo dei servizi non di ruolo e di ruolo per come dedotti;
2. condanna il , in Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, a computare l'intero servizio reso da
[...]
pre ruolo e di ruolo, nel profilo di appartenenza, e a collocarlo, per Parte_1
l'effetto, nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo), complessivamente maturata e utilmente valutabile secondo le previsioni dei C.C.N.L. di comparto vigenti nell'arco temporale considerato
(fascia stipendiale 15-20 a decorrere dal 01.09.2010, con qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi);
3. condanna il , in Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, a pagare, a , le differenze Parte_1
retributive maturate, pari a euro 26.847,69, oltre i ratei di 13ª mensilità, e maturande in applicazione di quanto disposto al capo che precede, maggiorate con gli interessi legali o con la rivalutazione monetaria ove maggiore, dalle singole scadenze fino al saldo;
4. condanna il , in Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, a rifondere delle spese di Parte_1
lite, che liquida in complessivi euro 3.959,00, di cui euro 259,00 per spese ed euro
pagina 14 3.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv.
Domenico NASO, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 24.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 15
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.