Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2580/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Neri e Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Provenzano, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 13.08.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 nonché avverso le cartelle di pagamento n. 29120110021512912000, n. 29120120028439569000, n. 29120140001112491000, n.
29120140013889075000, n. 29120150011456102000, n. 29120170011903571000, n.
29120180008923211000 e n. 29120220001356571000 e gli avvisi di addebito n.
59120112000080017000, n. 59120112000107917000, n. 59120112000286233000, n.
59120120000010672000, n. 59120120000113376000, n. 59120120000978074000, n.
59120130000889206000, n. 59120130002123371000, n. 59120140001761361000, n.
59120140001799571000, n. 59120150000097351000, n. 59120150000184081000, n.
59120150001404510000, n. 59120160000956267000, n. 59120160002372392000, n.
59120170000243180000, n. 59120180000012885000, n. 59120180000644174000, n.
59120190001266954000, n. 59120210001320187000, n. 59120210001320288000, n.
59120220002090858000 e n. 59120230000497713000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1
tardività dello stesso e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del CP_3
quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è, infine, costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In primo luogo, occorre rilevare come non meriti accoglimento la doglianza concernente l'asserito difetto di motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cass., Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza
3 novembre 2017, n. 26166).
Ciò detto, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11
Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120150000184081000 e n.
59120160000956267000.
Segnatamente, la mancata produzione della ricevuta di consegna completa in formato .eml o .msg impedisce di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2009 e 2010 dal primo atto e 2015 dal secondo atto), si ritiene - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza CO, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma
9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) – che, per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 59120150000184081000, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189003286286000 (20.12.2018) e, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 59120160000956267000, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229001118914000 (16.02.2022) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva. Diversamente, con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120150000097351000, n.
59120150001404510000 e n. 59120210001320288000, va osservato come – sebbene manchino agli
Cont atti le ricevute di consegna complete in formato .eml o . – il termine di prescrizione quinquennale dei contributi relativi agli anni 2014, 2015, 2020 e 2021 sia stato interrotto per gli avvisi di addebito n. 59120150000097351000 e n. 59120150001404510000 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189003286286000 (20.12.2018) e per l'avviso di addebito n. 59120210001320288000 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120239000929657000 (14.02.2023).
Ancora, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
29120110021512912000, n. 29120120028439569000, n. 29120140001112491000, n.
29120140013889075000, n. 29120150011456102000, n. 29120170011903571000, n.
29120180008923211000 e n. 29120220001356571000 e gli avvisi di addebito n.
59120112000080017000, n. 59120112000107917000, n. 59120112000286233000, n.
59120120000010672000, n. 59120120000113376000, n. 59120120000978074000, n.
59120130000889206000, n. 59120130002123371000, n. 59120140001761361000, n.
59120140001799571000, n. 59120160002372392000, n. 59120170000243180000, n.
59120180000012885000, n. 59120180000644174000, n. 59120190001266954000, n.
59120210001320187000, n. 59120220002090858000 e n. 59120230000497713000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince che il termine quinquennale decorrente dalla notifica dei suindicati atti è stato interrotto per la cartella di pagamento n.
29120110021512912000 (notificata il 22.02.2012) e per gli avvisi di addebito n.
59120112000080017000, n. 59120112000107917000, n. 59120112000286233000, n.
59120120000010672000, n. 59120120000113376000, n. 59120120000978074000 (notificati rispettivamente il 26.07.2011, il 21.09.2011, il 6.11.2011, il 25.03.2012, il 28.03.2012 e il
27.09.2012) dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120159004080986000 (10.12.2015)
e a seguire – tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione a causa dell'emergenza CO (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229001118914000 (16.02.2022), della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e, infine, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 qui impugnata (8.07.2024); per le cartelle di pagamento n. 29120120028439569000 e n. 29120140001112491000 (notificate l'11.07.2013 e l'1.09.2014) e per gli avvisi di addebito n. 59120130000889206000 e n.
59120130002123371000 (notificati il 19.09.2013 e il 4.02.2014) dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120179008883691000 (15.11.2017) e n. 29120229001118914000 (16.02.2022) nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000
(6.03.2024) e della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 qui impugnata (8.07.2024); per la cartella di pagamento n. 29120140013889075000 (notificata il
2.04.2016) – tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione a causa dell'emergenza CO sopra richiamato (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229001118914000 (16.02.2022), della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e, infine, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 qui impugnata (8.07.2024); per la cartella di pagamento n. 29120150011456102000 (notificata il 20.07.2015) e gli avvisi di addebito n. 59120140001761361000 e n. 59120140001799571000 (notificati il 18.11.2014 e il
26.11.2014) dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120189003286286000 (20.12.2018),
n. 29120199000461602000 (15.01.2019) e n. 29120239000929657000 (14.02.2023) nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e, infine, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 (8.07.2024); per la cartella di pagamento n. 29120170011903571000 (notificata l'11.09.2017) dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229001118914000 (16.02.2022), della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e, ancora, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 (8.07.2024); per la cartella di pagamento n.
29120180008923211000 (notificata il 3.07.2018) dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120239000929657000 (14.02.2023) nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e, infine, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 (8.07.2024); per la cartella di pagamento n.
29120220001356571000 (notificata il 27.01.2023) dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 (8.07.2024); per gli avvisi di addebito n.
59120160002372392000 e n. 59120170000243180000 (notificati il 21.12.2016 e il 30.08.2017) – considerando per il primo atto anche il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione a causa dell'emergenza CO sopra ricordato (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) – dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229001118914000 (16.02.2022), della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 (8.07.2024); per gli avvisi di addebito n.
59120180000012885000, n. 59120180000644174000, n. 59120190001266954000 e n.
59120210001320187000 (notificati rispettivamente il 30.01.2018, il 9.07.2018, il 2.09.2019 e il
15.12.2021) dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239000929657000 (14.02.2023), della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000072000 (6.03.2024) e della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 29120241460000004005 (8.07.2024); infine, per gli avvisi di addebito n. 59120220002090858000 e n. 59120230000497713000 (notificati l'11.01.2023
e il 22.10.2023) dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29176202400000072000 (6.03.2024) e della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
29120241460000004005 (8.07.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120150000184081000 e n.
59120160000956267000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo