Articolo 2 della Legge 1 giugno 1939, n. 1012
Articolo 1Articolo 3
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8 agosto 1939
Art. 2.

L'art. 16 del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, numero 1918, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, e' modificato nel seguente modo:

«In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo».
Entrata in vigore il 8 agosto 1939