Art. 2.
L'art. 16 del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, numero 1918, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, e' modificato nel seguente modo:
«In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo».
L'art. 16 del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, numero 1918, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, e' modificato nel seguente modo:
«In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo».