Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2024, proposto da
Essequadro s.r.l., con sede legale in Palermo via Libertà n. 37/I, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Girolamo Alessandro Crociata, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Sandro Botticelli n. 21;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego n. 23 del 29.05.2024 del Dirigente pro tempore dello S.A.C.E. del Comune di Palermo, del Permesso di Costruire Convenzionato, richiesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 20 della legge reg. n. 16/2016 ss.mm.ii., acquisito agli atti d’Ufficio con prot. n. 1537437 del 30.11.2023;
- nonché per ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere sulla nota inviata in data 12.03.2024, a mezzo pec , con cui la Essequadro s.r.l. ha invitato il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore e del Dirigente pro tempore del S.A.C.E. del Comune di Palermo, a comunicare nei termini e forme di cui agli artt. 14 e segg. legge n. 241/1990 e dagli artt. 17 e 18 legge reg. n. 7/2019: a ) la data d’indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata; b ) la data di trasmissione della richiesta di Permesso e dell’allegata documentazione alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo; c ) la data prevista per la conclusione del procedimento;
- nonché per condannare l’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patrimoniale causato dall’illegittima adozione delle determinazioni gravate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RI IG e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Crodiata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercè atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale l’ Essequadro s.r.l. (di seguito per brevità Essequadro ) ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe per i motivi seguenti:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 20 legge reg. n. 16/2016; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per travisamento ;
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 ss. legge n. 241/1990 e degli artt. 17 e 18 legge reg. n. 7/2019 .
La società ricorrente ha chiesto altresì a ) la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sulla nota del 12.03.2024, con cui il Comune di Palermo era stato invitato a comunicare sia la data d’indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata sull’istanza di titolo edilizio, di cui meglio infra; che la data di trasmissione di tale istanza alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per le determinazioni di sua competenza, in uno a quella prevista per la conclusione dell’ iter per il rilascio del titolo in discorso; b ) nonché la condanna dell’Amministrazione medesima al risarcimento del danno patrimoniale causato alla società ricorrente dall’illegittima adozione delle determinazioni gravate.
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere l’ Essequadro ha esposto di essere l’attuale proprietaria (per acquisto a titolo derivativo inter vivos ) di un immobile nel territorio di Palermo, località RE , con accesso da via Papa Pio X s.n.c.; identificato in catasto al foglio 25, part. nn. 4396, 4397, 3036, 4392, 2041, 274; immobile ricompreso all’interno di un lotto intercluso , in area già dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e classificata, dal punto di vista urbanistico, in parte come Z.T.O. B3 , in parte come zona V4 Aree attrezzate a parco ; destinazione, quest’ultima, decaduta tuttavia a causa del decorso del termine triennale di efficacia del relativo vincolo espropriativo; area altresì gravata da vincolo paesaggistico d’inedificabilità, in quanto ricompresa nella Riserva Naturale del Monte Pellegrino.
La società ricorrente ha aggiunto poi di aver presentato, in data 30.11.2023, un’istanza di Permesso di Costruire Convenzionato (prot. n. 1537437) per un impianto di verde sportivo, da realizzare, previa costruzione di un nuovo fabbricato e modifica della destinazione d’uso di quello preesistente, nel lotto di terreno in discorso.
Detta istanza, però, è stata denegata dall’Amministrazione intimata (dopo regolare preavviso in tal senso) in ragione delle seguenti giustificazioni: a ) inammissibilità della richiesta di modificazione della destinazione d’uso dell’immobile della società ricorrente in quanto “condonato” e, come tale, suscettibile soltanto d’interventi edilizi di manutenzione; b ) inammissibilità della modificazione della destinazione urbanistica del lotto di proprietà della ricorrente, considerato nel suo insieme, stante quanto disposto dall’art. 4, comma 4, legge reg. n. 16/2016.
2) Ad esito dell’udienza pubblica del 27.01.2026, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha prospettato al Tribunale le sue conclusioni come da verbale di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Il ricorso della società ricorrente è fondato per quanto di ragione per le motivazioni, che seguono.
Mercé il primo motivo di gravame l’ Essequadro ha lamentato, da un canto, l’errata applicazione dell’art. 4 legge reg. cit., per non essere stato tenuto in considerazione dall’Amministrazione intimata quanto disposto dal comma 4 ter di tale disposizione, cioè che nelle aree soggette ad un vincolo espropriativo scaduto da più di tre anni è ammessa la modifica della destinazione urbanistica sia in verde pubblico (anche attrezzato e sportivo) sia in parco urbano .
Dall’altro, è stata dedotta l’illogicità della giustificazione addotta dal Comune a supporto delle determinazioni impugnate, laddove il medesimo ha ritenuto precluso, per il corpo di fabbrica già esistente, l’intervento edilizio funzionale al cambio della sua destinazione d’uso, trattandosi di immobile “condonato”, quando, al contrario, per fabbricati di tal natura la legge consente di effettuare interventi ben più consistenti come la demo/ricostruzione.
Orbene, le deduzioni di parte ricorrente meritano di essere condivise, dal momento che, per quanto attiene al fabbricato già presente sui luoghi, come chiarito dal Consiglio di Stato in una sua recente decisione, gli immobili regolarizzati mercé condono possono essere interessati soltanto da interventi edilizi di conservazione dell’esistente; in particolare da quelli di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e dagli interventi di restauro e risanamento conservativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22.01.2025, n. 482).
Senonché, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (recepito in ambito regionale con l’art. 1 legge reg. n. 16/2016) in tale ultima categoria d’intervento è ricompreso anche il mutamento di destinazione d’uso di un cespite, purché realizzato nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche, formali e strutturali.
Posta tale premessa ed in considerazione di quanto dato evincere dal progetto edilizio versato in atti dalla ricorrente (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte in data 27.09.2024), nelle intenzioni dell’ Essequadro tale fabbricato verrebbe soltanto ristrutturato al suo interno, mercé una nuova distribuzione degli ambienti e l’inserimento di alcuni manufatti indispensabili alla sua fruizione (impianti elettrici e simili, vani WC e docce). Si tratterebbe, in altri termini, di un intervento annoverabile, almeno prima facie , tra quelli di restauro e risanamento conservativo, nei limiti testé specificati.
Del pari fondato risulta l’ulteriore profilo di gravame, attinente alla legittimità della modificazione di destinazione d’uso dell’area di proprietà dell’ Essequadro , considerata nel suo complesso.
Invero, come correttamente dedotto dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 4, comma 4 ter , legge reg. n. 16/2016, nelle aree gravate da vincoli espropriativi ex art. 9 d.P.R. n. 327/2001, ormai scaduti da più di tre anni, è ammesso il cambio di destinazione urbanistica in verde pubblico attrezzato e sportivo .
3.2) In ordine al secondo motivo di gravame, con cui l’ Essequadro ha prospettato, sul presupposto dell’accoglimento del primo motivo, la sussistenza dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di riaprire il procedimento sulla sua istanza di titolo edilizio, disponendo gli incombenti di legge per istruirla (nello specifico indicendo una conferenza di servizi asincrona), il Tribunale ritiene opportuno precisare che – com’è dato evincere dal già citato progetto versato in atti dalla ricorrente – l’intervento edilizio oggetto del decidere deve ancora superare il vaglio non soltanto dell’Amministrazione comunale di Palermo per i profili urbanistico/edilizi connessi alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, ma anche della locale Soprintendenza BB.CC.AA. in considerazione del vincolo paesaggistico gravante sui luoghi.
Pertanto, l’annullamento degli atti gravati da parte di questo Tribunale deve intendersi come disposto con espressa riserva dei nuovi provvedimenti che tali Amministrazioni vorranno assumere sull’istanza di titolo edilizio della società ricorrente.
3.3) Priva di pregio si dimostra invece la prospettazione attinente alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’ Essequadro , stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Tribunale non vede ragione per decampare, secondo cui l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento del danno asseritamente patito per effetto della sua adozione, incombendo sull’interessato l’onere di fornire la prova dell’effettiva spettanza del bene della vita oggetto del decidere; nonché della sussistenza di un rapporto di derivazione causale tra l’ agere illegittimo della P.A. ed in danno lamentato, peraltro da dimostrare pure per l’aspetto concernente il quantum debeatur ; così come della colpa dell’Amministrazione intimata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 04.09.2023, n. 999).
Nel caso a mani detto onere non può, in vero, ritenersi assolto, stante il fatto che, per quel che concerne il profilo della spettanza del bene della vita , non risulta affatto acclarata l’ammissibilità del progetto edilizio presentato dalla ricorrente; ed in ordine all’ulteriore aspetto della prova del danno, non sono stati versati in atti degli effettivi elementi di quantificazione del pregiudizio lamentato.
4) Infine, sul regolamento delle spese di lite, le medesime devono essere poste a carico del Comune di Palermo in ragione della regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenendo conto a tal fine della parziale infondatezza del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto
a ) annulla gli atti impugnati, fatte salve le nuove determinazioni dell’Amministrazione intimata;
b ) rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO NT, Presidente
RI IG, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IG | TO NT |
IL SEGRETARIO