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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 12 dicembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa RI ZA, viene chiamata la causa R.G. n. 252 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
– – - Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- N.Q. DI EREDE DI Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
RA LV
Il presente verbale viene aperto alle ore 9,20.
Si dà atto che è presente l'Avv. Angela Navarra in sostituzione dell'Avv. Lo Re TO
per parte attrice la quale chiede che la causa venga decisa con liquidazione dei compensi essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio
IL GIUDICE
si ritira in Camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 12,50 in assenza delle parti, nelle more allontanatesi, viene data lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., redatta di seguito nel presente verbale
Il Giudice
RI ZA
Pag. 1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI
ZA, al termine dell'udienza celebrata il giorno 13.09.2024 all'esito della Camera di
Consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza, nella causa iscritta al N. 252 dell'anno
2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TO Lo Re ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltavuturo, Via
Doria n. 7 giusta procura in calce all'atto di citazione notificato,
Attore
CONTRO
1) C.F. , nato a [...], l'[...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
ivi residente in [...],
2) C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_6 CodiceFiscale_3
residente in [...]
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Monti Iblei n. 79 presso lo studio dell'Avv. Carla Silvia Di Giorgio che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Pag. 2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Convenuti
3) nata il [...] a [...] e residente in [...]
75;
4) nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
36;
5) nato il [...] a [...], residente in [...]
AR ON n. 55;
6) nata il [...] a [...], residente in [...]
n. 11;
Convenuti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: usucapione
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- Dichiara che (C.F. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Pa) il 24 novembre 1985 e residente in [...](Pa) Corso Umberto n. 5, è divenuto esclusivo proprietario per intervenuta usucapione dell'unità immobiliare situata nel
Pag. 3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Comune Scillato (Pa), Via Piersanti Mattarella n. 8, Piano T -1-2, identificata al Foglio 6,
particella 442 sub 3 categoria A/4 classe 3, vani 4,5, rendita € 106,91;
- Ordina la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari e di effettuare la relativa voltura con esonero del Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- Dichiara irripetibili nei confronti dei convenuti, rimasti contumaci, le spese di lite sostenute dall'attore;
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio i Parte_1
Sigg.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, per sentire dichiarare nei loro confronti l'acquisto per usucapione CP_5
dell'unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), Via Piersanti Mattarella n. 8, Piano
T -1-2, identificata al Foglio 6, particella 442 sub 3 categoria A/4 classe 3, vani 4,5, rendita €
106,91.
Affermava l'attore di avere posseduto in via esclusiva e prima di lui la madre Per_1
ed il padre per l'intero da circa ventisette anni
[...] Persona_2
continuativamente, pacificamente, senza interruzioni e con l'animo del proprietario l'unità
immobiliare descritta, che risultava essere intestata a tutti i convenuti.
Pag. 4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alle udienze presenziava il solo procuratore di parte attrice, nessuno essendosi costituito per i convenuti regolarmente citati in giudizio e dei quali all'udienza del 09.06.2021 veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 26.09.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nella qualità di erede di . Controparte_6 Persona_2
In data 26.05.2025 si costituivano in giudizio i Signori e Controparte_1 Controparte_6
aderendo alla domanda di parte attrice e chiedendo dichiararsi l'usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Preliminarmente, va revocata l'ordinanza del 09.06.2021 nella sola parte in cui dichiarava la contumacia di costituitosi in giudizio in corso di causa. Controparte_1
Tanto premesso, l'azione è stata proposta nei confronti di coloro che, in base alla certificazione catastale, risultano titolari di diritti reali sui terreni oggetto di causa. Il
contraddittorio risulta perciò integrato in conformità all'art. 102 c.p.c. .
La causa istruita con prova testimoniale all'udienza del 12 dicembre 2025 veniva posta in decisione.
Nel merito, la domanda attrice è fondata e va accolta.
Dalle risultanze istruttorie è emerso infatti che il Sig. possiede il descritto Parte_1
bene immobile per intero, da oltre ventisette anni, ininterrottamente, e prima di lui i suoi genitori in modo pacifico ed indisturbato.
Il possesso esercitato pacificamente dall'attore da ventisette anni è risultato provato a seguito della prova testimoniale ammessa e sulla circostanza è stato concorde il testimone escusso.
Pag. 5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Afferma l'attore di avere posseduto in via esclusiva e prima di lui la madre Persona_1
ed il padre , per l'intero da circa ventisette anni continuativamente, Persona_2
pacificamente, senza interruzioni e con l'animo del proprietario l'unità immobiliare descritta.
E' applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1146 cod. civ. che al secondo comma recita “Il
successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli
effetti”. Il comma secondo del citato articolo prevede che, in ipotesi di successione a titolo particolare per causa di morte o per atto tra vivi (ad esempio, un contratto di compravendita), il possessore attuale ha la possibilità di unire il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un reale impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso. Per la accessio possessionis occorre che i due possessi si susseguano immediatamente senza che interceda il possesso di un terzo.
Quanto al requisito della c.d. continuità del possesso, inteso quale esercizio sulla cosa per il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario occorre tenere conto del comportamento del possessore che è l'unico rilevante ai fini della continuità del possesso, necessaria per l'acquisto a titolo di usucapione, non venendo in considerazione la volontà contraria del proprietario.
Un recente intervento della Cassazione ha confermato questo principio che “in tema di
possesso ad usucapionem, il requisito della pacificità del possesso medesimo non può essere escluso
per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui
possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore
sicché, anche ai fini della continuità del possesso, necessaria per l'acquisto a titolo di usucapione,
Pag. 6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
quel che rileva è il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario”
(Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2016, n. 21015).
La continuità nel possesso ed il comportamento del possessore trovano un riscontro nelle risultanze istruttorie.
All'udienza del 14.04.2023 il teste ha dichiarato “…il Sig. Testimone_1 Per_2
e la Sig.ra genitori del sig. scomparsi
[...] Persona_3 Parte_1
prematuramente, hanno avuto il possesso per oltre vent'anni, senza mai ricevere contestazioni né
opposizione da parte di altri soggetti in ordine all'utilizzo e godimento, dell'unità immobiliare
situata nel Comune Scillato (Pa), via Piersanti Mattarella n. 8; sono a conoscenza dei fatti perché
sono miei parenti ed ho frequentato assiduamente la loro casa, dove ho fatto anche dei lavori di
ristrutturazione interni;
……nel corso degli anni in cui si è protratto il possesso indisturbato, il
Sig. e la Sig.ra hanno provveduto alla manutenzione Persona_2 Persona_3
ordinaria e straordinaria l'unità immobiliare apportandovi altresì delle migliorie;
preciso che
persoalmente ho eseguito il ripristino del tetto, ho rifatto l'impianto idraulico e lavori in muratura
consistenti nel rifacimento dell'intonaco, del tetto ed in generale in una totale ristrutturazione
atteso che la casa era vecchia;
……Lucifora e affermavano che Per_2 Persona_3
possedevano da più di venti anni l'unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), via
Piersanti Mattarella n. 8 e moralmente si sentivano i veri ed unici proprietari;
….. Per_2
e non hanno mai avuto contestazioni né opposizione da parte di
[...] Persona_3
altri soggetti in ordine all'utilizzo e godimento dell'unità immobiliare;
…..da quando i genitori sono
prematuramente scomparsi, ormai da oltre 10 anni ha ereditato il possesso Parte_1
dell'unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), via Piersanti Mattarella n. 8; preciso che
Pag. 7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
continua ad abitare l'immobile; confermo che la durata del possesso esercitato dal Parte_1
Sig. sulla unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), via Piersanti Parte_1
Mattarella n. 8 sommato al possesso esercitato dai suoi compianti genitori, è di circa vent'otto anni
e forse anche di più; confermo che non ha mai ricevuto contestazioni né Parte_1
opposizione da parte di altri soggetti in ordine all'utilizzo e godimento dell'immobile; …..il Sig.
ha affermato davanti a me che possedeva l'unità immobiliare da più di 20 anni e Parte_1
prima di lui era stata posseduta dai suoi genitori e moralmente si sentiva il vero ed unico
proprietario; confermo che nel corso degli anni in cui si è protratto il possesso indisturbato il Sig.
ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria l'unità immobiliare Parte_1
apportandovi altresì delle migliorie da ultimo io stesso ho sostituito due infissi;
inoltre mi ha
commissionato ed ho eseguito la impermeabilizzazione del terrazzo”.
Il teste escusso ha confermato di conoscere l'attore e i suoi genitori essendo parente e di essere a conoscenza dei fatti avendo frequentato assiduamente la loro casa e di avere effettuato opere di ristrutturazione all'interno.
Risulta provato dalla testimonianza come sopra riportata il possesso ultraventennale,
pacifico ed ininterrotto, utile ad usucapire ex art. 1158 c.c., pertanto, la domanda di acquisto per usucapione da parte del Sig. può essere accolta, non Parte_1
essendo, peraltro, state proposte opposizioni dagli intestatari del bene nonostante la loro regolare convocazione in giudizio. Si evidenzia, inoltre, che in corso di causa si costituivano in giudizio i Signori e aderendo alla Controparte_1 Controparte_6
domanda di parte attrice e chiedendo dichiararsi l'usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Pag. 8 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nella fattispecie in esame trova altresì applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni.
In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento
psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste
nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato
soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini
dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto
altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr: Cass. Civ. n. 5964/96 e n.
2565/97); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non
interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente
l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n.
4436/96).
Ed ancora la Suprema Corte con la sentenza n. 9325/2011 ha statuito che “Chi agisce in
giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito,
deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra
l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto
in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto
dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come
propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità
Pag. 9 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere
soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il
maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di
proprietà”.
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale,
esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. ex multis Cass. 18.02.1999
n. 1367; Cass. 15.06.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
01.03.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché
comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.08.2005 n. 16841).
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili dall'attore, nei confronti dei convenuti, le spese di lite, considerato l'atteggiamento passivo e la mancata opposizione da parte dei convenuti.
Pag. 10 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Come da dispositivo in epigrafe.
Così deciso in Termini Imerese il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI ZA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI ZA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
Pag. 11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 12 dicembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa RI ZA, viene chiamata la causa R.G. n. 252 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
– – - Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- N.Q. DI EREDE DI Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
RA LV
Il presente verbale viene aperto alle ore 9,20.
Si dà atto che è presente l'Avv. Angela Navarra in sostituzione dell'Avv. Lo Re TO
per parte attrice la quale chiede che la causa venga decisa con liquidazione dei compensi essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio
IL GIUDICE
si ritira in Camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 12,50 in assenza delle parti, nelle more allontanatesi, viene data lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., redatta di seguito nel presente verbale
Il Giudice
RI ZA
Pag. 1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI
ZA, al termine dell'udienza celebrata il giorno 13.09.2024 all'esito della Camera di
Consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza, nella causa iscritta al N. 252 dell'anno
2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TO Lo Re ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltavuturo, Via
Doria n. 7 giusta procura in calce all'atto di citazione notificato,
Attore
CONTRO
1) C.F. , nato a [...], l'[...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
ivi residente in [...],
2) C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_6 CodiceFiscale_3
residente in [...]
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Monti Iblei n. 79 presso lo studio dell'Avv. Carla Silvia Di Giorgio che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Pag. 2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Convenuti
3) nata il [...] a [...] e residente in [...]
75;
4) nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
36;
5) nato il [...] a [...], residente in [...]
AR ON n. 55;
6) nata il [...] a [...], residente in [...]
n. 11;
Convenuti contumaci
AVENTE AD OGGETTO: usucapione
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- Dichiara che (C.F. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Pa) il 24 novembre 1985 e residente in [...](Pa) Corso Umberto n. 5, è divenuto esclusivo proprietario per intervenuta usucapione dell'unità immobiliare situata nel
Pag. 3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Comune Scillato (Pa), Via Piersanti Mattarella n. 8, Piano T -1-2, identificata al Foglio 6,
particella 442 sub 3 categoria A/4 classe 3, vani 4,5, rendita € 106,91;
- Ordina la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari e di effettuare la relativa voltura con esonero del Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- Dichiara irripetibili nei confronti dei convenuti, rimasti contumaci, le spese di lite sostenute dall'attore;
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio i Parte_1
Sigg.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, per sentire dichiarare nei loro confronti l'acquisto per usucapione CP_5
dell'unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), Via Piersanti Mattarella n. 8, Piano
T -1-2, identificata al Foglio 6, particella 442 sub 3 categoria A/4 classe 3, vani 4,5, rendita €
106,91.
Affermava l'attore di avere posseduto in via esclusiva e prima di lui la madre Per_1
ed il padre per l'intero da circa ventisette anni
[...] Persona_2
continuativamente, pacificamente, senza interruzioni e con l'animo del proprietario l'unità
immobiliare descritta, che risultava essere intestata a tutti i convenuti.
Pag. 4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alle udienze presenziava il solo procuratore di parte attrice, nessuno essendosi costituito per i convenuti regolarmente citati in giudizio e dei quali all'udienza del 09.06.2021 veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 26.09.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nella qualità di erede di . Controparte_6 Persona_2
In data 26.05.2025 si costituivano in giudizio i Signori e Controparte_1 Controparte_6
aderendo alla domanda di parte attrice e chiedendo dichiararsi l'usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Preliminarmente, va revocata l'ordinanza del 09.06.2021 nella sola parte in cui dichiarava la contumacia di costituitosi in giudizio in corso di causa. Controparte_1
Tanto premesso, l'azione è stata proposta nei confronti di coloro che, in base alla certificazione catastale, risultano titolari di diritti reali sui terreni oggetto di causa. Il
contraddittorio risulta perciò integrato in conformità all'art. 102 c.p.c. .
La causa istruita con prova testimoniale all'udienza del 12 dicembre 2025 veniva posta in decisione.
Nel merito, la domanda attrice è fondata e va accolta.
Dalle risultanze istruttorie è emerso infatti che il Sig. possiede il descritto Parte_1
bene immobile per intero, da oltre ventisette anni, ininterrottamente, e prima di lui i suoi genitori in modo pacifico ed indisturbato.
Il possesso esercitato pacificamente dall'attore da ventisette anni è risultato provato a seguito della prova testimoniale ammessa e sulla circostanza è stato concorde il testimone escusso.
Pag. 5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Afferma l'attore di avere posseduto in via esclusiva e prima di lui la madre Persona_1
ed il padre , per l'intero da circa ventisette anni continuativamente, Persona_2
pacificamente, senza interruzioni e con l'animo del proprietario l'unità immobiliare descritta.
E' applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1146 cod. civ. che al secondo comma recita “Il
successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli
effetti”. Il comma secondo del citato articolo prevede che, in ipotesi di successione a titolo particolare per causa di morte o per atto tra vivi (ad esempio, un contratto di compravendita), il possessore attuale ha la possibilità di unire il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un reale impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso. Per la accessio possessionis occorre che i due possessi si susseguano immediatamente senza che interceda il possesso di un terzo.
Quanto al requisito della c.d. continuità del possesso, inteso quale esercizio sulla cosa per il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario occorre tenere conto del comportamento del possessore che è l'unico rilevante ai fini della continuità del possesso, necessaria per l'acquisto a titolo di usucapione, non venendo in considerazione la volontà contraria del proprietario.
Un recente intervento della Cassazione ha confermato questo principio che “in tema di
possesso ad usucapionem, il requisito della pacificità del possesso medesimo non può essere escluso
per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui
possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore
sicché, anche ai fini della continuità del possesso, necessaria per l'acquisto a titolo di usucapione,
Pag. 6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
quel che rileva è il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario”
(Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2016, n. 21015).
La continuità nel possesso ed il comportamento del possessore trovano un riscontro nelle risultanze istruttorie.
All'udienza del 14.04.2023 il teste ha dichiarato “…il Sig. Testimone_1 Per_2
e la Sig.ra genitori del sig. scomparsi
[...] Persona_3 Parte_1
prematuramente, hanno avuto il possesso per oltre vent'anni, senza mai ricevere contestazioni né
opposizione da parte di altri soggetti in ordine all'utilizzo e godimento, dell'unità immobiliare
situata nel Comune Scillato (Pa), via Piersanti Mattarella n. 8; sono a conoscenza dei fatti perché
sono miei parenti ed ho frequentato assiduamente la loro casa, dove ho fatto anche dei lavori di
ristrutturazione interni;
……nel corso degli anni in cui si è protratto il possesso indisturbato, il
Sig. e la Sig.ra hanno provveduto alla manutenzione Persona_2 Persona_3
ordinaria e straordinaria l'unità immobiliare apportandovi altresì delle migliorie;
preciso che
persoalmente ho eseguito il ripristino del tetto, ho rifatto l'impianto idraulico e lavori in muratura
consistenti nel rifacimento dell'intonaco, del tetto ed in generale in una totale ristrutturazione
atteso che la casa era vecchia;
……Lucifora e affermavano che Per_2 Persona_3
possedevano da più di venti anni l'unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), via
Piersanti Mattarella n. 8 e moralmente si sentivano i veri ed unici proprietari;
….. Per_2
e non hanno mai avuto contestazioni né opposizione da parte di
[...] Persona_3
altri soggetti in ordine all'utilizzo e godimento dell'unità immobiliare;
…..da quando i genitori sono
prematuramente scomparsi, ormai da oltre 10 anni ha ereditato il possesso Parte_1
dell'unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), via Piersanti Mattarella n. 8; preciso che
Pag. 7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
continua ad abitare l'immobile; confermo che la durata del possesso esercitato dal Parte_1
Sig. sulla unità immobiliare situata nel Comune Scillato (Pa), via Piersanti Parte_1
Mattarella n. 8 sommato al possesso esercitato dai suoi compianti genitori, è di circa vent'otto anni
e forse anche di più; confermo che non ha mai ricevuto contestazioni né Parte_1
opposizione da parte di altri soggetti in ordine all'utilizzo e godimento dell'immobile; …..il Sig.
ha affermato davanti a me che possedeva l'unità immobiliare da più di 20 anni e Parte_1
prima di lui era stata posseduta dai suoi genitori e moralmente si sentiva il vero ed unico
proprietario; confermo che nel corso degli anni in cui si è protratto il possesso indisturbato il Sig.
ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria l'unità immobiliare Parte_1
apportandovi altresì delle migliorie da ultimo io stesso ho sostituito due infissi;
inoltre mi ha
commissionato ed ho eseguito la impermeabilizzazione del terrazzo”.
Il teste escusso ha confermato di conoscere l'attore e i suoi genitori essendo parente e di essere a conoscenza dei fatti avendo frequentato assiduamente la loro casa e di avere effettuato opere di ristrutturazione all'interno.
Risulta provato dalla testimonianza come sopra riportata il possesso ultraventennale,
pacifico ed ininterrotto, utile ad usucapire ex art. 1158 c.c., pertanto, la domanda di acquisto per usucapione da parte del Sig. può essere accolta, non Parte_1
essendo, peraltro, state proposte opposizioni dagli intestatari del bene nonostante la loro regolare convocazione in giudizio. Si evidenzia, inoltre, che in corso di causa si costituivano in giudizio i Signori e aderendo alla Controparte_1 Controparte_6
domanda di parte attrice e chiedendo dichiararsi l'usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Pag. 8 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nella fattispecie in esame trova altresì applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni.
In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento
psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste
nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato
soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini
dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto
altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr: Cass. Civ. n. 5964/96 e n.
2565/97); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non
interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente
l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n.
4436/96).
Ed ancora la Suprema Corte con la sentenza n. 9325/2011 ha statuito che “Chi agisce in
giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito,
deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra
l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto
in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto
dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come
propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità
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del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere
soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi,
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il
maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di
proprietà”.
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale,
esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. ex multis Cass. 18.02.1999
n. 1367; Cass. 15.06.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
01.03.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché
comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.08.2005 n. 16841).
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili dall'attore, nei confronti dei convenuti, le spese di lite, considerato l'atteggiamento passivo e la mancata opposizione da parte dei convenuti.
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Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte attrice ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Come da dispositivo in epigrafe.
Così deciso in Termini Imerese il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI ZA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa RI ZA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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