Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11680 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7.10.2025 e ritualmente depositato, parte ricorrente ha chiesto accertarsi ex artt. 31 e 117 c.p.a. l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero resistente sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana. In particolare, ha esposto in fatto che:
- in data 7.9.2017 aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lettera f), Legge n. 91/1992 presso la Prefettura di Como, la quale dichiarava l’istanza “ inammissibile ”;
- con sentenza n. 2484/2022 del 10.11.2022 del TAR Lombardia, l’anzidetto decreto di inammissibilità – in accoglimento del ricorso proposto – veniva annullato;
- già in data 15.11.2022 la pratica di cittadinanza, in ottemperanza alla sentenza, “ era stata riaperta dalla Prefettura stessa che aveva emesso parere favorevole e inserito lo stesso nel portale CIVES ” e che, pertanto, da quella data “ gli Uffici Centrali Ministeriali erano in possesso di tutti i pareri necessari alla definizione dell’istanza e che questi erano tutti positivi ”;
- in data 7.12.2022 il ricorrente notificava tale sentenza al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Como e, successivamente, sollecitava ripetutamente l’Amministrazione ad adottare il provvedimento finale;
- in ragione della perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha pertanto proposto l’odierno ricorso avverso il silenzio.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio in quanto proposto prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento, tenuto conto che, a seguito del passaggio in giudizio della prefata sentenza del TAR Lombardia in data 5.2.2023 (stante la notificazione della medesima in data 7.12.2022), sarebbe iniziato a decorrere ex novo il termine di conclusione procedimentale di quarantotto mesi – vigente ratione temporis – ovvero di trentasei mesi alla luce della normativa attualmente vigente, “ in ragione della proroga da applicare al caso di specie ”. In ogni caso, il Ministero ha rappresentato l’imminente adozione del decreto di concessione della cittadinanza in favore del ricorrente.
In data 4.3.2026 il Ministero resistente, in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 22821/2025 del 10.12.2025, ha prodotto in giudizio copia dello stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza italiana emesso – e ritualmente notificato - in favore del ricorrente, chiedendo pertanto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In data 6.3.2026 il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere in ragione del conseguimento del bene della vita, instando tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione, con l’emanazione e la rituale notificazione del predetto decreto di concessione della cittadinanza italiana, ha riscontrato favorevolmente l’istanza della parte ricorrente.
Ne discende la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 gennaio 2025, n 90), tenuto conto, per un verso, che il dies a quo di decorrenza del termine procedimentale va individuato nel giorno di pubblicazione della sentenza di annullamento ( i.e. il 10.11.2022) in quanto immediatamente esecutiva e, per altro verso, l’Amministrazione non ha comunque documentato in atti la richiesta di proroga del termine da ventiquattro a trentasei mesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9- ter l. n. 241/1990 nella formulazione vigente alla data di decorrenza ex novo del termine di conclusione procedimentale (a seguito, dunque, della sentenza di annullamento).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario in epigrafe indicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | FL ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.