TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1469/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA UNIONE C.F._1
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE FONTANA (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
e contro
c.f. Controparte_2
, già , in persona del legale P.IVA_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA G.
MATTEOTTI n. 275, MISTERBIANCO (CT), presso lo studio dell'avv.
MARIA ARENA (c.f. ), che la rappr. e dif. per C.F._4 procura in atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 9 maggio 2023,
[...] ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 298202290049045 47/000, notificata in data 27/04/2023 per il pagamento della complessiva somma di € 19.149,80, fondata sull'avviso di addebito n. 59820180000941507000 notificato in data 20/08/2018 CP_1 avente ad oggetto “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” e
“somme aggiuntive omesso versamento” anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per l'importo complessivo di € 18.664,14. La ricorrente ha lamentato la nullità dell'intimazione di Parte_1 pagamento per mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del diritto di credito, ed ha concluso chiedendo dichiarare che l'Agente della riscossione non ha diritto a procedere ad espropriazione forzata nei confronti dell'opponente e annullare l'intimazione di pagamento opposta e l'avviso di addebito oggetto della stessa;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
si è costituita, eccependo: che la Controparte_2 ricorrente ha impugnato oltre il termine consentito dall'atto notificato nella data indicata nell'intimazione di pagamento opposta;
la mancata prescrizione del diritto alla riscossione;
la legittimità della procedura di riscossione;
il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4
.
[...]
L' si è costituito affermando: che l'avviso di addebito è stato CP_1 regolarmente notificato dall'Istituto per compiuta giacenza il 20.08.2018;
2 che è stata iscritta d'ufficio in qualità di titolare alla Parte_1
Gestione Commercianti in data 03/05/2017, retroattivamente con decorrenza dal 01/01/2012 e fine attività al 26/10/2017, in quanto risultava socia accomandataria della Big Wash S.a.s. e la suddetta società nell'ambito Co della dichiarazione dei redditi Unico 2013 dichiarava che l'attività svolta nell'impresa costituiva la sua occupazione prevalente;
l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto del presente ricorso.
Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale,
(da ultimo Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022; Cass. n. 16425 del 2019) ha affermato (facendo rinvio alla precedente Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che, nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.
Si è pure precisato (Cass. 12 novembre 2019 n. 29294), inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, volta a far valere la prescrizione (che è questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. In proposito, si sottolinea che avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito può proporsi: a) l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del
1999, b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., c) l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto
3 pagamento della somma precettata e sempre che si possa configurare un concreto interesse ad agire nel senso descritto dalla citata Cass. SS.UU. n.
26283 del 2022.
Al di fuori di queste ultime ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di
20 ex art. 617 c.p.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del
1999.
Qualora l'opponente assuma non essergli stata notificata la cartella ed intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito,
l'interessato può dunque far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, per
"recuperare" l'azione ormai spirata;
a tal fine, deve dimostrare che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In tale ipotesi, ferma la necessità di proporre l'azione entro 40 giorni dalla data in cui è avvenuta la materiale conoscenza della esistenza della cartella, l'interesse ad agire è evidente e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda.
Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione - che attiene alla fase esecutiva ovvero all'azione di riscossione dei crediti non più contestabili nel merito, se non per fatti successivi - mantiene la durata quinquennale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ormai consolidato dopo la pronuncia delle S.U. della Suprema
Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, che, risolvendo il precedente conflitto delle sezioni semplici, ha chiarito che la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, mancando in essa ogni accertamento giudiziale e pertanto l'effetto preclusivo della successiva contestazione del credito, derivante dall'omessa opposizione nel termine di decadenza previsto dalla legge, non determina la trasformazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti previdenziali in termine decennale, come invece avviene nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.. Il termine quinquennale poi si applica anche alle sanzioni e somme aggiuntive, in ragione della natura accessoria di tali crediti a quelli previdenziali per i quali il regime prescrizionale è disciplinato dall'art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995.
4 In applicazione dei principi appena esposti, deve riconoscersi l'interesse del ricorrente all'azione proposta, essendo stata prospettata la prescrizione dei crediti contributivi maturata anche successivamente alla eventuale notifica (inquadrabile all'interno dell'art. 615 c.p.c.). In ordine all' eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
, si rileva che, nel caso di opposizione contro il Controparte_4 ruolo formato su crediti previdenziali basata su motivi inerenti al merito
(intervenuta prescrizione del diritto, accertata dalla mancata proposizione di atti interruttivi della prescrizione medesima) la soccombenza nel giudizio graverà sull quale ente impositore titolare del credito, che CP_1 come tale è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa e, nel contempo, anche sull , chiamata al pagamento delle spese Controparte_2 in ragione del principio di causalità, essendo l'ente preposto alla gestione del recupero effettivo del credito e, in particolare, alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione, i cui vizi hanno determinato l'estinzione del credito dell' (Corte appello Roma sez. III, 20/08/2022, n.3156). CP_1
Esaminando, dunque, il merito dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, si deduce la sua fondatezza. In particolare, va ricordato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, l'accertamento dell'avvenuta prescrizione riguarda la contribuzione pretesa con l'avviso di addebito n. 59820180000941507000, riferito a contributi Ivs per gli anni dal 2012 al 2017.
Dalle memorie costitutive dei resistenti, nonché dai relativi allegati, si evince che l' ha inviato alla ricorrente a mezzo posta raccomandata CP_1 presso l'indirizzo “Via P. Salibra n. 18, 96100 Siracusa” l'avviso di addebito, restituito al mittente per compiuta giacenza in data 20/08/2018 e non sono stati depositati ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione rispetto alla impugnata intimazione di pagamento n.
29820229004904547/000 notificata in data 27 aprile 2023; in base al certificato storico di residenza allegato da parte ricorrente, la notifica non risulta essersi mai perfezionata in quanto ha risieduto Parte_1
a Siracusa, Via Pasquale Salibra n. 18 dal 16/09/1986 sino al 17/02/2006 essendosi trasferita da tale data presso il Comune di Priolo Gargallo, Via del Piviere n. 10.
L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 27/04/2023, oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui alla art. 3,
5 comma 9, della Legge n. 335/1995 maturato, con riferimento all'annualità più recente ovvero il 2017, in data 31/12/2022.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'ente previdenziale e seguono la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. ; da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La diversa posizione processuale assunta da nella specie, priva CP_6 di legittimazione rispetto all'azione esercitata dall'opponente, giustifica la compensazione delle spese nei suoi confronti.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1469/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento e l'avviso di addebito opposti;
condanna l' al rimborso in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma di € 43,00 per spese vive, € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Salvatore Fontana;
compensa le spese con riguardo all' Controparte_2
.
[...]
Siracusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
6