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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12703/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12703/2024, promosso da: nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_1 nata in [...] il [...], e Parte_1 Controparte_2 nato in [...] il [...]; entrambe con il patrocinio dell'avv. Vincenzo CAROSI;
RICORRENTI contro
; Controparte_3 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 5.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 18.10.2024, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
Pag. 1 di 5 2. A sostegno della domanda, le ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_1 nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
nasceva a Castellucchio (MN) il 30.4.1884. Emigrato in Brasile (senza mai naturalizzarsi Persona_1 cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana: v. all. 6), in data 5.12.1903 egli sposava (all. 5), con cui generava il 6.2.1923 (all. 7). Costei l'8.2.1941 Persona_2 Persona_3 sposava procreando il 24.11.1944 (all. 9). Questi il 23.12.1967 Persona_4 Persona_5 sposava (all. 10) con cui generava il 29.10.1970 (all. 11). Persona_6 Persona_7
Quest'ultima il 26.9.1992 sposava (all. 12) dando alla luce il 13.3.1993 Persona_8 [...]
(all. 1). Costei il 27.7.2019 sposava (all. 2), procreando il Parte_1 Controparte_2
12.5.2020 (all. 3). Controparte_1
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso in data 23.6.2025, il non si è Controparte_3 costituto in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. Il Pubblico Ministero si è limitato a prendere visione del ricorso.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 5.9.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 25.7.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui ha preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 2, 3, 22 e 24 Cost. – dell'art. 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per il procedimento di accertamento della cittadinanza italiana, nonché dell'art. 13, comma 1-sexies, d.P.R. cit., nella parte in cui prevede che «per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio». Parte ricorrente, nel medesimo atto, ha poi eccepito l'illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 2, 3, 22 e 117 Cost. – dell'art. 3-bis l. 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotto dall'art. 1, comma 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, con riferimento alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», nonché alle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) di tale disposizione. In subordine, parte ricorrente si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
La causa, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Vanno, preliminarmente, rigettate entrambe le eccezioni di incostituzionalità sollevate da parte ricorrente con nota del 25.7.2025, siccome le questioni prospettate appaiono in ambedue i casi prive del requisito della rilevanza di cui all'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87.
La prima ha ad oggetto norme in materia di contributo unificato che non hanno alcuna incidenza sulla decisione della presente controversia, a cui questo Giudice è chiamato a prescindere dal pagamento di detto contributo o di altri adempimenti fiscali. La questione potrà semmai assumere rilevanza nell'eventuale processo tributario instaurato dall'odierna parte ricorrente avverso la pretesa erariale di pagamento del contributo unificato.
Pag. 2 di 5 La seconda concerne, invece, una norma – il citato 1, comma 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74 – pacificamente inapplicabile alle odierne ricorrenti, che hanno presentato in sede giudiziale domanda di accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis il 18.10.2024 e, dunque, ben prima del 28.3.2025, con conseguente piena integrazione della “condizione” prevista dalla lett. b) di tale disposizione («è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data»).
2. Va ulteriormente premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
3.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_2 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della
Pag. 3 di 5 donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
3.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
4. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il
Pag. 4 di 5 riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale, in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
Le ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. Di contro, il neppure si è costituito in giudizio. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
5. A margine, con particolare riguardo alla ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per la minore.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e dell'oggettiva impossibilità per l'amministrazione di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che nata in [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nata in [...] il [...], generalizzate nel ricorso, sono cittadine italiane;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_3 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 13 settembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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