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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/09/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 392/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 392/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti PA P.IVA_1
FRANCO VERDE e GIUSEPPE MENALE
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO LAGHI
CONVENUTA OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
18 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (nel prosieguo, “ ) ha agito Controparte_1 CP_1 in via monitoria nei confronti di PA affermano di essere creditrice dell'importo di euro
39.103,66 portato dalle fatture scadute ed insolute n. 123 del 01.08.2022 e n. 47, n. 64 e n. 72 del
05.09.2022 emesse dalla società e da Parte_2 questa cedute alla banca nell'ambito di un affidamento Co per smobilizzo portafoglio ri. stipulato il 14 gennaio 2019 con Banco delle Tre Venezie s.p.a. (poi divenuta ). Controparte_1
Notificato il decreto ingiuntivo n. 2918/2023,
[...]
ha proposto opposizione, eccependo Pt_1 preliminarmente il difetto di titolarità del credito monitorio in capo a non essendovi prova CP_1 della dedotta cessione delle fatture in favore della banca ed anzi essendo stata tale operazione smentita dalla stessa con comunicazione del 13 Parte_2 giugno 2023. L'opponente ha in ogni caso eccepito l'estinzione della pretesa creditoria di , stante l'integrale CP_1 pagamento delle fatture azionate in via monitoria direttamente alla creditrice Parte_2
Per tali motivi, l'opponente ha domandato, previo accertamento del difetto di titolarità del credito in capo a , la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto. Si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha affermato di essere titolare del credito azionato in via monitoria, posto che la prova della cessione era ricavabile dalle condizioni di cui al contratto di affidamento in conto corrente concluso con
[...]
; Parte_2
2 - ha altresì affermato di aver notificato l'avvenuta cessione del credito all'opponente con PEC del 10 novembre 2022 e che, conseguentemente, il pagamento delle fatture azionate in via monitoria in favore della cedente successivamente alla Parte_2 comunicazione di cessione non aveva avuto effetto liberatorio della debitrice ceduta;
- ha infine evidenziato il carattere defatigatorio dell'opposizione proposta da PA domandandone conseguentemente la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando altresì l'odierna udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel caso di esito infruttuoso della mediazione.
*
1. Va preliminarmente dato atto del rispetto della condizione di procedibilità attraverso l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo come da verbale depositato in atti (cfr. nota di deposito del 20 marzo 2025 parte opposta).
2. Nel merito l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta CP_1 affermando che non vi sarebbe prova della cessione in suo favore delle fatture n. 123 del 01.08.2022 e n. 47, n. 64 e n. 72 del 05.09.2022 emesse a carico di
[...]
dalla società e da questa Pt_1 Parte_2 asseritamente cedute alla banca nell'ambito di un Co affidamento per smobilizzo portafoglio ri. in conto corrente stipulato il 14 gennaio 2019.
2.1. L'eccezione è fondata. 2.2. Va innanzitutto evidenziato che lo sconto bancario è un meccanismo idoneo ad inquadrare prestiti erogati da una banca a fronte di garanzie che assicurano l'estinzione del prestito non da parte del cliente finanziato, ma di un terzo, tenuto ad eseguire una prestazione differita in favore del soggetto finanziato. In tal modo, dunque l'impresa finanziata smobilizza i propri crediti non ancora scaduti mediante
3 la loro cessione alla banca, ottenendo immediatamente liquidità in anticipo rispetto alla loro scadenza pattuita. Si tratta, dunque, di una cessione (pro solvendo o salvo buon fine, s.b.f.), che presuppone il collegamento funzionale tra cessione alla banca dei titoli (“effetti”) da parte del soggetto finanziato e anticipazione della provvista. In altre parole, nell'ipotesi di smobilizzo di portafoglio crediti commerciali la banca anticipa al cliente, decurtando un interesse, una somma di denaro pari all'importo di un credito futuro portato da “effetti” di vario genere che Co le vengono contestualmente consegnati (ri. fatture commerciali ecc.) e che la banca stessa utilizzerà, in forza di apposito mandato, per incassare il relativo credito in nome e per conto del cliente. Nello specifico caso di apertura di credito per smobilizzo di crediti commerciali tramite ricevuta Co bancaria (“ri. ”, quale quello per cui è causa), va osservato che si verte in ipotesi di “sconto Co improprio”, ove la ri. - consistente in un documento contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore con il quale questi attesta di avere ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura – costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato. La ricevuta bancaria ha essenzialmente una valenza probatoria, documentando nei rapporti tra creditore e banca una transazione commerciale e tra creditore e debitore l'esistenza del rapporto con l'indicazione dell'istituto di credito che riscuote il pagamento;
inoltre, la consegna alla banca delle ricevute bancarie ha funzione di conferimento di un mandato a riscuotere i crediti, accompagnato dall'anticipazione al cliente degli importi.
Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie, sebbene dagli atti di causa emerga la stipulazione di un contratto di affidamento per smobilizzo portafoglio Co ri. del 15 gennaio 2019 tra Banco delle Tre Venezie
s.p.a. (ora e Controparte_1 Parte_2 difetta tuttavia la produzione in giudizio dei relativi
“effetti” per l'incasso, e cioè dei documenti portanti i crediti commerciali vantati dalla società richiedente
4 l'affidamento nei confronti di terzi – in particolare nei confronti di - che avrebbero PA dovuto essere consegnati alla banca mandataria per l'incasso. L'odierna opposta ha omesso di produrre – tanto nel procedimento monitorio quanto nel presente giudizio – le singole ri.ba. sottoscritte da così come Parte_2 le fatture emesse da a carico di Parte_2 PA
, in forza delle quali è stata dedotta
[...]
l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria nei confronti della opponente.
Né tantomeno risultano versati in atti gli estratti del conto anticipi dai quali risulti l'anticipazione delle somme portate nelle fatture asseritamente cedute da
[...]
ed il conteggio dei relativi interessi (ma Pt_2 soltanto un “partitario”, documento di formazione unilaterale interno alla banca).
Con riguardo, poi, agli estratti del conto corrente n. 001/2281/1 intestato a (dall'1° gennaio 2019 Parte_2 al 31 dicembre 2022 cfr. docc. 12-13 fascicolo monitorio e doc. 5 comparsa costituzione), gli stessi contengono riferimenti troppo generici in quanto le voci di debito “DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE” per non indicano precisamente il numero PA identificativo delle fatture anticipate (nn. 123 del
01/08/2022; 47, 64 e 72 del 05/09/2022) ed hanno ad oggetto importi differenti e inferiori rispetto a quelli portati dalle fatture predette, il che non consente raffronto alcuno con le fatture asseritamente anticipate da e azionate da in via Parte_2 CP_1 monitoria.
2.3. Da quanto sopra emerge l'infondatezza della pretesa della convenuta opposta, non essendo la documentazione prodotta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito fatto valere nei confronti di
Come osservato, infatti, i documenti PA presenti in atti non dimostrano che le fatture nn. 123 del 01/08/2022, n. 47, 64 e 72 del 05/09/2022 emesse da a carico di sono state Parte_2 PA effettivamente anticipate alla banca e, in ultima analisi, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente, non dimostrano che l'odierna convenuta è effettivamente titolare del credito azionato in via
5 monitoria. Tale conclusione assume rilievo assorbente rispetto alle altre contestazioni dell'opponente, in particolare rispetto alla eccezione di estinzione della pretesa creditoria di per intervenuto pagamento delle CP_1 fatture da parte di direttamente alla PA creditrice originaria Parte_2
3. L'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. La convenuta opposta va condannata al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, spese che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Le spese del procedimento monitorio restano a carico della convenuta opposta che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo revocato. Vi è infine distrazione delle spese di lite del presente giudizio in favore dei procuratori di parte opponente avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2918/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di CP_1
[...]
3. CONDANNA la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.164,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 406,50 per spese specifiche (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci, da distrarsi in favore degli
6 avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Padova, in data 25 settembre 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 392/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti PA P.IVA_1
FRANCO VERDE e GIUSEPPE MENALE
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO LAGHI
CONVENUTA OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
18 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (nel prosieguo, “ ) ha agito Controparte_1 CP_1 in via monitoria nei confronti di PA affermano di essere creditrice dell'importo di euro
39.103,66 portato dalle fatture scadute ed insolute n. 123 del 01.08.2022 e n. 47, n. 64 e n. 72 del
05.09.2022 emesse dalla società e da Parte_2 questa cedute alla banca nell'ambito di un affidamento Co per smobilizzo portafoglio ri. stipulato il 14 gennaio 2019 con Banco delle Tre Venezie s.p.a. (poi divenuta ). Controparte_1
Notificato il decreto ingiuntivo n. 2918/2023,
[...]
ha proposto opposizione, eccependo Pt_1 preliminarmente il difetto di titolarità del credito monitorio in capo a non essendovi prova CP_1 della dedotta cessione delle fatture in favore della banca ed anzi essendo stata tale operazione smentita dalla stessa con comunicazione del 13 Parte_2 giugno 2023. L'opponente ha in ogni caso eccepito l'estinzione della pretesa creditoria di , stante l'integrale CP_1 pagamento delle fatture azionate in via monitoria direttamente alla creditrice Parte_2
Per tali motivi, l'opponente ha domandato, previo accertamento del difetto di titolarità del credito in capo a , la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto. Si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha affermato di essere titolare del credito azionato in via monitoria, posto che la prova della cessione era ricavabile dalle condizioni di cui al contratto di affidamento in conto corrente concluso con
[...]
; Parte_2
2 - ha altresì affermato di aver notificato l'avvenuta cessione del credito all'opponente con PEC del 10 novembre 2022 e che, conseguentemente, il pagamento delle fatture azionate in via monitoria in favore della cedente successivamente alla Parte_2 comunicazione di cessione non aveva avuto effetto liberatorio della debitrice ceduta;
- ha infine evidenziato il carattere defatigatorio dell'opposizione proposta da PA domandandone conseguentemente la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando altresì l'odierna udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel caso di esito infruttuoso della mediazione.
*
1. Va preliminarmente dato atto del rispetto della condizione di procedibilità attraverso l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo come da verbale depositato in atti (cfr. nota di deposito del 20 marzo 2025 parte opposta).
2. Nel merito l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta CP_1 affermando che non vi sarebbe prova della cessione in suo favore delle fatture n. 123 del 01.08.2022 e n. 47, n. 64 e n. 72 del 05.09.2022 emesse a carico di
[...]
dalla società e da questa Pt_1 Parte_2 asseritamente cedute alla banca nell'ambito di un Co affidamento per smobilizzo portafoglio ri. in conto corrente stipulato il 14 gennaio 2019.
2.1. L'eccezione è fondata. 2.2. Va innanzitutto evidenziato che lo sconto bancario è un meccanismo idoneo ad inquadrare prestiti erogati da una banca a fronte di garanzie che assicurano l'estinzione del prestito non da parte del cliente finanziato, ma di un terzo, tenuto ad eseguire una prestazione differita in favore del soggetto finanziato. In tal modo, dunque l'impresa finanziata smobilizza i propri crediti non ancora scaduti mediante
3 la loro cessione alla banca, ottenendo immediatamente liquidità in anticipo rispetto alla loro scadenza pattuita. Si tratta, dunque, di una cessione (pro solvendo o salvo buon fine, s.b.f.), che presuppone il collegamento funzionale tra cessione alla banca dei titoli (“effetti”) da parte del soggetto finanziato e anticipazione della provvista. In altre parole, nell'ipotesi di smobilizzo di portafoglio crediti commerciali la banca anticipa al cliente, decurtando un interesse, una somma di denaro pari all'importo di un credito futuro portato da “effetti” di vario genere che Co le vengono contestualmente consegnati (ri. fatture commerciali ecc.) e che la banca stessa utilizzerà, in forza di apposito mandato, per incassare il relativo credito in nome e per conto del cliente. Nello specifico caso di apertura di credito per smobilizzo di crediti commerciali tramite ricevuta Co bancaria (“ri. ”, quale quello per cui è causa), va osservato che si verte in ipotesi di “sconto Co improprio”, ove la ri. - consistente in un documento contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore con il quale questi attesta di avere ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura – costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato. La ricevuta bancaria ha essenzialmente una valenza probatoria, documentando nei rapporti tra creditore e banca una transazione commerciale e tra creditore e debitore l'esistenza del rapporto con l'indicazione dell'istituto di credito che riscuote il pagamento;
inoltre, la consegna alla banca delle ricevute bancarie ha funzione di conferimento di un mandato a riscuotere i crediti, accompagnato dall'anticipazione al cliente degli importi.
Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie, sebbene dagli atti di causa emerga la stipulazione di un contratto di affidamento per smobilizzo portafoglio Co ri. del 15 gennaio 2019 tra Banco delle Tre Venezie
s.p.a. (ora e Controparte_1 Parte_2 difetta tuttavia la produzione in giudizio dei relativi
“effetti” per l'incasso, e cioè dei documenti portanti i crediti commerciali vantati dalla società richiedente
4 l'affidamento nei confronti di terzi – in particolare nei confronti di - che avrebbero PA dovuto essere consegnati alla banca mandataria per l'incasso. L'odierna opposta ha omesso di produrre – tanto nel procedimento monitorio quanto nel presente giudizio – le singole ri.ba. sottoscritte da così come Parte_2 le fatture emesse da a carico di Parte_2 PA
, in forza delle quali è stata dedotta
[...]
l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria nei confronti della opponente.
Né tantomeno risultano versati in atti gli estratti del conto anticipi dai quali risulti l'anticipazione delle somme portate nelle fatture asseritamente cedute da
[...]
ed il conteggio dei relativi interessi (ma Pt_2 soltanto un “partitario”, documento di formazione unilaterale interno alla banca).
Con riguardo, poi, agli estratti del conto corrente n. 001/2281/1 intestato a (dall'1° gennaio 2019 Parte_2 al 31 dicembre 2022 cfr. docc. 12-13 fascicolo monitorio e doc. 5 comparsa costituzione), gli stessi contengono riferimenti troppo generici in quanto le voci di debito “DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE” per non indicano precisamente il numero PA identificativo delle fatture anticipate (nn. 123 del
01/08/2022; 47, 64 e 72 del 05/09/2022) ed hanno ad oggetto importi differenti e inferiori rispetto a quelli portati dalle fatture predette, il che non consente raffronto alcuno con le fatture asseritamente anticipate da e azionate da in via Parte_2 CP_1 monitoria.
2.3. Da quanto sopra emerge l'infondatezza della pretesa della convenuta opposta, non essendo la documentazione prodotta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito fatto valere nei confronti di
Come osservato, infatti, i documenti PA presenti in atti non dimostrano che le fatture nn. 123 del 01/08/2022, n. 47, 64 e 72 del 05/09/2022 emesse da a carico di sono state Parte_2 PA effettivamente anticipate alla banca e, in ultima analisi, a fronte delle puntuali contestazioni dell'opponente, non dimostrano che l'odierna convenuta è effettivamente titolare del credito azionato in via
5 monitoria. Tale conclusione assume rilievo assorbente rispetto alle altre contestazioni dell'opponente, in particolare rispetto alla eccezione di estinzione della pretesa creditoria di per intervenuto pagamento delle CP_1 fatture da parte di direttamente alla PA creditrice originaria Parte_2
3. L'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. La convenuta opposta va condannata al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, spese che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi. Le spese del procedimento monitorio restano a carico della convenuta opposta che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo revocato. Vi è infine distrazione delle spese di lite del presente giudizio in favore dei procuratori di parte opponente avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2918/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di CP_1
[...]
3. CONDANNA la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.164,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 406,50 per spese specifiche (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci, da distrarsi in favore degli
6 avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Padova, in data 25 settembre 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
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