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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1594/2024
Il Giudice ES AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANFREDI GIUSEPPE/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
MA ER resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e da memoria conclusiva.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La c.t.u. risulta congruamente motivata e dalla stessa non vi è ragione di discostarsi. Né del resto le parti hanno depositato osservazioni critiche. Essa ha accertato la malattia professionale in relazione alla patologia di
Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
In forza della consulenza, deve riconoscersi all'attore una ip complessiva pari al 12% per il periodo dal 25.5.23 al 28.2.24; dal 29.2.24 l'ip complessiva aumenta al 16%, con diritto alla prestazione in forma di rendita.
Quanto alla patologia alla colonna vertebrale, è vero che il c.t.u. non ha espressamente valutato la congruità della valutazione operata al 7% dall' ma si deve ritenere che, in via implicita, laddove ha fondato sulla CP_1
stessa la quantificazione globale, abbia ritenuto congrua la medesima. Del resto, si tratta di uno scarto tra il 7% attribuito dall' e l'11% CP_1
rivendicato in forza della relazione medica attorea. La valutazione del 7% appare congrua posto che si tratta di protrusioni discali di lieve impegno funzionale (v. certificato , dove tale lieve entità non è specificamente CP_1
contestata dalla relazione medica attorea. Questa, del resto, basa la quantificazione all'11% anche in relazione alla patologia del tratto dorsale, non prevista dalla tabella dm 10/2003 voce n.193, e rispetto alla quale, trattandosi di malattia non tabellata, spettava alla parte la dimostrazione del nesso causale con l'attività svolta, sul punto non avendo nulla allegato di specifico l'attore, e considerato che si tratta di persona obesa, come da risconto anche del c.t.u.,
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta (valore indeterminabile basso, con applicazione dei valori prossimi al minimo data la bassa complessità della causa)
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Condanna l' ad erogare la rendita all'attore corrispondente ad una ip CP_1
del 12% per il periodo dal 25.5.23 al 28.2.24, e poi corrispondente ad una ip del 16% per il periodo dal 29.2.24, oltre interessi legali ex art.16, co.6 l.
n.412/91.
Condanna l' a rifondere le spese all'attore, liquidate in €5000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge;
con distrazione al procuratore attoreo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Il Giudice
ES AN
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1594/2024
Il Giudice ES AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANFREDI GIUSEPPE/
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
MA ER resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso e da memoria conclusiva.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La c.t.u. risulta congruamente motivata e dalla stessa non vi è ragione di discostarsi. Né del resto le parti hanno depositato osservazioni critiche. Essa ha accertato la malattia professionale in relazione alla patologia di
Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
In forza della consulenza, deve riconoscersi all'attore una ip complessiva pari al 12% per il periodo dal 25.5.23 al 28.2.24; dal 29.2.24 l'ip complessiva aumenta al 16%, con diritto alla prestazione in forma di rendita.
Quanto alla patologia alla colonna vertebrale, è vero che il c.t.u. non ha espressamente valutato la congruità della valutazione operata al 7% dall' ma si deve ritenere che, in via implicita, laddove ha fondato sulla CP_1
stessa la quantificazione globale, abbia ritenuto congrua la medesima. Del resto, si tratta di uno scarto tra il 7% attribuito dall' e l'11% CP_1
rivendicato in forza della relazione medica attorea. La valutazione del 7% appare congrua posto che si tratta di protrusioni discali di lieve impegno funzionale (v. certificato , dove tale lieve entità non è specificamente CP_1
contestata dalla relazione medica attorea. Questa, del resto, basa la quantificazione all'11% anche in relazione alla patologia del tratto dorsale, non prevista dalla tabella dm 10/2003 voce n.193, e rispetto alla quale, trattandosi di malattia non tabellata, spettava alla parte la dimostrazione del nesso causale con l'attività svolta, sul punto non avendo nulla allegato di specifico l'attore, e considerato che si tratta di persona obesa, come da risconto anche del c.t.u.,
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta (valore indeterminabile basso, con applicazione dei valori prossimi al minimo data la bassa complessità della causa)
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P.Q.M.
Condanna l' ad erogare la rendita all'attore corrispondente ad una ip CP_1
del 12% per il periodo dal 25.5.23 al 28.2.24, e poi corrispondente ad una ip del 16% per il periodo dal 29.2.24, oltre interessi legali ex art.16, co.6 l.
n.412/91.
Condanna l' a rifondere le spese all'attore, liquidate in €5000 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge;
con distrazione al procuratore attoreo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Il Giudice
ES AN
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