Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2558/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
Cos. (C.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv.
Mauro De Santis e dall' ab. Simone Pimpinelli appellante contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marco
Filesi appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18654/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 60747/2017 R.G., pubblicata in data 29.12.2020
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – Con atto di citazione Cos. (d'ora innanzi anche solo Parte_1
”) domandava al Tribunale di Roma di: accertare e dichiarare la violazione degli obblighi CP_2 contrattuali della per aver arbitrariamente, illegittimamente e illecitamente Controparte_1 segnalato a sofferenza in Centrale Rischi senza aver prima provveduto a risolvere il contratto di leasing con G.Q Immobiliare;
per gli effetti ordinare alla di procedere alla CP_1 CP_1 cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi con effetto ex tunc e quindi condannarla al risarcimento sia morale che patrimoniale, subito dalla pari ad €. 200.000,00 o ad una somma CP_2 ritenuta di giustizia.
A sostegno delle sue pretese deduceva che, in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato tra la G.Q. Immobiliare s.r.l. e la convenuta, aveva assunto l'obbligo di riacquistare il bene CP_2 in caso di risoluzione anticipata;
che il detto patto integrava un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione;
che sebbene il contratto principale non fosse stato risolto, con lettera del 29.6.2017, la convenuta comunicava il ritardo nell'adempimento della G.Q. Immobiliare e segnalava a sofferenza il nominativo della garante alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; che la detta
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla richiesta cancellazione della segnalazione alla
Centrale Rischi di Banca d'Italia;
- Respinge la domanda risarcitoria;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in Controparte_1 favore di parte attrice, delle spese processuali che liquida in € 786,00 per spese e € 7.000,00, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Entrambe le parti sono concordi nel qualificare la garanzia prestata quale contratto autonomo, con obbligo del garante odierno attore di acquistare il bene in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione. E' altresì incontestato che l'inadempimento al pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatrice, cui è scaturita la segnalazione a sofferenza, non abbia poi determinato la risoluzione anticipata e, pertanto, la garanzia non sia stata escussa, nonostante la disponibilità manifestata dall'attrice, a seguito di comunicazione di inadempimento, subordinatamente all'avvenuta risoluzione. Ciò posto, deve ritenersi illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata dalla convenuta con riguardo anche al nominativo del garante per l'inadempimento della debitrice principale in ragione della garanzia prestata e della circostanza che la stessa era eventualmente escutibile non con il solo inadempimento al pagamento dei canoni, bensì a seguito della intervenuta risoluzione del contratto, circostanza pacificamente non verificatasi. Peraltro, seppure parte convenuta deduca di essere tenuta alla segnalazione anche con riguardo al garante e, comunque, che dalla stessa emerge la diversa posizione tra debitore e garante, in ogni caso, il fatto che abbia poi provveduto alla cancellazione spontaneamente, a seguito della introduzione del procedimento di urgenza da parte dell'attrice, evidenzia come sia nella sua discrezionalità valutare quando e in che modo effettuare la segnalazione. Nel caso in questione, è pacifico che l'attrice, garante non dell'obbligazione di pagamento assunta dalla debitrice principale bensì del riacquisto del bene in caso di risoluzione, a fronte del mancato pagamento dei canoni, non potesse ritenersi a sua volta inadempiente e, pertanto, la segnalazione a sofferenza anche con riguardo al suo nominativo deve ritenersi illegittima. Risulta dunque fondata l'originaria domanda di cancellazione della segnalazione, seppure sul punto sia ormai cessata la materia del contendere avendo la convenuta provveduto a detta cancellazione a seguito della introduzione in corso di causa di un procedimento di urgenza. La conseguente domanda risarcitoria deve invece essere respinta in quanto rimasta priva del necessario supporto probatorio.
Tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità è ormai costante nel ritenere che il danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e ciò anche per il danno all'immagine e alla reputazione in quanto danno conseguenza (Cass. Sez. I, n. 20885 del 05/08/2019; Cassazione civile sez. VI, n. 7594 del 28/03/2018; Cassazione civile sez. I, n. 1931 del 25/01/2017;
Trib. Di Firenze n. 1333 del 9.6.2020; Trib. Di Catania n. 2027 del 12.6.2020; Cassazione civile sez.
III, n. 3133 del 10/02/2020). Ciò premesso, nel caso in questione, non è stato fornito alcun elemento concreto che comprovi eventuali danni conseguiti alla detta segnalazione. Parte attrice assume di non aver avuto accesso ad un finanziamento occorrente all'acquisto delle quote sociali Sistmolding s.r.l., in relazione al quale era in corso una trattativa iniziata dal settembre 2017. Non ha tuttavia provato non solo l'effettività della trattativa ma anche richieste di finanziamento eventualmente respinte da altri istituti di credito o intermediari nonché il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'acquisto che assume pregiudicato. Inidonea a tal fine la prova testi articolata, attesa la genericità del capitolo formulato e, comunque, la necessità che circostanze, quali richieste
o diniego di finanziamenti o perdite economiche, siano provate tramite i relativi documenti. La domanda risarcitoria deve quindi essere respinta. La fondatezza delle doglianze di parte attrice in merito alla illegittimità della segnalazione nonché alla richiesta cancellazione, rispetto alla quale è cessata la materia del contendere, giustificano tuttavia la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo in base al DM 55/14 tenuto conto delle attività espletate e dello scaglione delle cause di valore indeterminato medio nonché delle spese allegate di cui alla nota spese…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente tre motivi, impugnava la sentenza emessa dal Tribunale CP_2 di Roma chiedendone la riforma e domandava di: accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della per aver arbitrariamente, illegittimamente e Controparte_1 illecitamente segnalato a sofferenza in Centrale Rischi la;
di accertare e dichiarare la CP_2 violazione degli obblighi contrattuali della per aver arbitrariamente, Controparte_1 illegittimamente e illecitamente segnalato a sofferenza in Centrale Rischi la , senza aver prima CP_2 provveduto a risolvere il contratto di leasing con G.Q Immobiliare;
di condannare la
[...] al risarcimento dei danni, sia morali che patrimoniali, subiti dalla . pari ad €. CP_1 CP_2
200.000,00 o ad una somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 9 maggio 2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies III comma c.p.c..
§ 4 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il tribunale avrebbe violato l'art. 2697 c.c. per aver illegittimamente rigettato le richieste istruttorie costituite dalle prove testimoniali e, conseguentemente, per non aver permesso a di provare il danno CP_2 causato.
Il primo motivo è infondato.
In via preliminare, deve essere accertato che l'appellante è decaduto dalla possibilità di reiterare l'istanza istruttoria di cui richiedeva l'ammissione in primo grado.
Costituisce, infatti, consolidato orientamento della Corte di Cassazione il principio di diritto secondo cui “…La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte…” (tra le tante Cass. Civ. ord. n. 19352/2017). Nel caso di specie deve essere rilevato che l'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni non ha reiterato in modo specifico l'istanza istruttoria, costituita dalla prova testimoniale, che riteneva essere stata ingiustamente rigettata. Pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciata e non riproponibile in sede di gravame.
In ogni caso, deve essere accertato che la prova per testi sarebbe stata comunque superflua ed irrilevante e, pertanto, da rigettare ai sensi dell'art. 187 c.p.c. Invero, il fatto che l'appellante intendeva dimostrare in primo grado, costituito dal rifiuto da parte del consulente finanziario della di istruire la pratica di finanziamento presso la banca a causa CP_2 della segnalazione in Centrale Rischi presso la Banca D'Italia, non avrebbe comunque consentito di accertare un effettivo pregiudizio in capo all'appellante.
, infatti, non ha mai allegato documenti ovvero articolato prove testimoniali volte a provare il CP_2 quantum del danno che sarebbe stato arrecato dall'illegittima segnalazione o, quantomeno, a fornire al giudice criteri di riferimento per una possibile liquidazione equitativa.
§ 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe violato l'art. 1226 c.c. per non aver provveduto alla liquidazione in via equitativa del danno.
Il secondo motivo è infondato.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
In sostanza, spetta al danneggiato l'onere di fornire la prova del concreto pregiudizio economico subìto e, in mancanza di tale prova, non è possibile procedere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. atteso che la norma può essere applicata solo laddove sia impossibile pervenire ad un'esatta quantificazione del danno.
Deve, inoltre, essere precisato che in materia di illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia non può ritenersi sussistente un danno in re ipsa.
Invero, la giurisprudenza della Suprema della Corte di Cassazione è ormai concorde nell'affermare che: “…in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine «per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi», in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n.
7594). Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno. Si è, inoltre, precisato, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire ‹‹un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza›› (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito…” (Cass. Civ. ord. n. 29252/2024). Nel caso di specie non ha mai provato, nemmeno in via presuntiva, l'esistenza di un danno CP_2 effettivo e non ha allegato alcun elemento utile per la quantificazione del danno stesso, limitandosi sostanzialmente a sostenere che il danno potesse essere liquidato in via equitativa.
§ 4.2. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il Giudice di prime cure avrebbe violato e falsamente applicato le norme relative all'illecito contrattuale ed extracontrattuale poiché la banca avrebbe violato gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di locazione finanziaria. Il terzo motivo è inammissibile.
La violazione da parte di delle norme relative alla segnalazione in Centrale Rischi è stata CP_1 già accertata nella sentenza di primo grado e l'appellante non indica le ragioni per le quali sarebbe pregiudicato dal riferimento, in detta sentenza, alle norme sulla responsabilità extracontrattuale oltre che contrattuale.
§ 5. Le spese per compensi di liquidano secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 a € 260.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisionale).
§ 6. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Roma n. 11640/2020 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna Cos. a rifondere in favore di Parte_1 [...] le spese processuali che si liquidano in € 12.154,00 oltre spese generali ed oneri CP_1 di legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 9.5.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo