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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 214/2023 R.G. promossa in grado di appello da
, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Gesaro e Laura Persona_1
Fazio APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Delia Cernigliaro e Maurizio Falqui Cao APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 06.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2021 , nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà sul figlio minore , chiedeva dichiararsi Persona_1
l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione della somma di € 7.827,03 (relativa CP_1 al periodo 01.07.2012-30.09.2020) richiestagli con nota del 22.11.2020 (“…sono CP_1 state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante…”), notificata il 4 dicembre 2020 a titolo di indebita percezione dell'indennità di frequenza, sulla pensione n. 07121113 categoria INVCIV di cui era titolare il minore.
A tal fine deduceva di “…aver percepito, fin dal riconoscimento della prestazione nel lontano 2011, sempre dodici mensilità all'anno, cioè due in più di quelle effettivamente spettanti, il che in assoluta buona fede, dovendosi ascrivere tale errore esclusivamente alla condotta dell'Istituto erogatore…”, e pertanto, sosteneva l'inesigibilità delle somme ricevute - in applicazione della disciplina di favore dettata, in deroga all'art.2033 c.c., in materia di indebito assistenziale - per aver maturato un
“affidamento incolpevole”, stante il rilevante arco temporale durante la quale la prestazione era stata erogata ininterrottamente secondo le predette modalità.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 23.01.2023, chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso attesa l'infondatezza della domanda di irripetibilità sostenendo che“…Quanto alla tesi della irrecuperabilità, fermo che sarebbero inconferenti le eccezioni di irripetibilità ex art. 52 L. 88\1989 inapplicabile nella materia (la norma attiene alle sole pensioni, e mai nessuno ha affermato la sua applicazione diretta alle prestazioni assistenziali), va detto che non si rinviene alcuna norma di legge che precluda il recupero, tanto che la migliore giurisprudenza affermava che “in materia di prestazioni assistenziali indebite, (…) trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (in questo senso v. tra le più recenti Cass. n. 15759/2019)…”.
Deduceva altresì che “…Nessun affidamento che possa qualificarsi come legittimo si è mai creato, e pertanto anche in quella logica che privilegia chi ha percepito somme non spettanti, nessuna preclusione vi è per il pieno recupero. Il percipiente era infatti ben consapevole di incassare somme in relazione a periodi nei quali non aveva diritto…”.
Con sentenza n.332/2023 il Tribunale di Palermo G.L. - riprendendo analogicamente quell'orientamento giurisprudenziale per il quale “in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., sez. lav., sentenza n. 5059 del 5 marzo 2018)….” - rigettava il ricorso, sul presupposto che “…in relazione all'indennità in questione, il requisito della frequenza scolastica non si atteggia diversamente da quello del mancato ricovero in relazione all'indennità di accompagnamento”, cosicché anche in questo caso “deve trovare applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello, con ricorso depositato il 15.03.2023, , nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio Parte_1 di , dolendosi dell'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale per Persona_1 aver ritenuto ripetibili le somme in contestazione omettendo di valutare compiutamente il legittimo affidamento per la percipiente generato dall'avere ricevuto, ininterrottamente, la prestazione in oggetto per dodici mensilità annue (rispetto alle dieci prescritte) a far data dal 2011 sino al 2020.
A sostegno del prospettato gravame ha richiamato quello orientamento della Suprema Corte per il quale, nei casi come quello in esame, “…trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, quale può essere quella derivante dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo…” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI n. 2418 del 04.08.2022)…”. Ha, altresì dedotto l'assenza di ogni condotta dolosa atteso che “… non può pretendersi che l'odierna appellante fosse edotta del fatto che l'indennità di cui era titolare il figlio è per legge erogabile per dieci mesi all'anno piuttosto che per l'intera annualità (per di più va considerato che l'indennità è stata percepita fin dal suo riconoscimento e per ben nove anni sempre per dodici mesi all'anno e pertanto come avrebbe mai potuto dedurre che si trattasse di un errore)…”. Ha, infine, invocato l'applicazione delle regole, derogatorie rispetto al disposto dell'art.2033 c.c., dettate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale.
Ha resistito al giudizio l' - con memoria depositata il 28 aprile 2023 - CP_1 chiedendo il rigetto del gravame stante la legittimità dell'azione di recupero intrapresa in quanto “le norme in tema di irripetibilità delle prestazioni (quand'anche collegate all'indebito ex art. 2033 Cod Civ come in sentenza e non a quello assistenziale in senso stretto), non sono applicabili al caso di specie, proprio perché non vi è una buona fede in senso oggettivo da tutelare e nulla viene dedotto in giudizio in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'interessato per giustificare una dilazione o temporanea irrecuperabilità”. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 6.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
*****
L'appello è fondato. In via preliminare si ricorda che ai sensi dell'art.1 L. n.289/1990:
- “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990 (comma 1); - “La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” (comma 2). L'indennità di frequenza è preordinata a garantire un sostegno a quelle famiglie, in “stato bisogno” perché titolari di una deficitaria situazione reddituale, nel cui nucleo vi è un minore invalido frequentante una scuola, pubblica o privata, o un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Si tratta, dunque, di una prestazione di indubbia natura assistenziale, cioè di un beneficio economico - strettamente connesso a situazioni di disabilità gravi, per le quali il beneficiario (minore) è anche percettore di un assegno mensile di assistenza - privo di preventiva copertura contributiva e/o assicurativa (cfr. Cass. n.24617/2022).
Come è noto nella subiecta materia la riespansione della generale disciplina dell'art.2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art.52 L. n.88/1989 e dall'art.13 L. n.412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020).
La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va, dunque, verificata alla stregua delle regole esegetiche delimitanti l'indebito assistenziale che disegnano una disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art.38 Cost. (Cass. n.16080/2020).
Trasfusi i superiori principi nella fattispecie per cui è causa - rilevato che è incontestata tra le parti la circostanza che l'appellante abbia percepito l'indennità di frequenza per conto del figlio per dodici mensilità annue e dunque anche durante i mesi estivi (nei quali è pacifica la mancata partecipazione del minore a percorsi di istruzione)
- ritiene questo collegio che gli importi rivendicati dall' con nota del 22.10.2020, CP_1 non siano ripetibili, versando la percipiente in una condizione di “affidamento incolpevole”.
Militano in tal senso alcuni convergenti elementi:
- l' ha erogato la prestazione in parola ininterrottamente dal 2011 sino al CP_1 settembre 2020 (9 anni) e sempre nella misura di dodici mensilità annue;
- l'odierna appellante si era limitata a chiedere ab origine l'elargizione dell'indennità di frequenza in favore del figlio minore nei limiti previsti dalla legge senza null'altro specificare in tema di attribuzione temporale del beneficio;
- alcuna condotta dolosa può essere imputata alla ricorrente, la quale non ha mai omesso di comunicare all' (nulla è emerso in tal senso all'esito della complessiva CP_1 attività istruttoria espletata dal Giudice di prime cure) dati rilevanti ai fini della corresponsione del beneficio, né vi è prova che egli sia venuta meno agli oneri di informazione previsti dalla normativa di settore ovvero abbia dimenticato di trasmettere all' dati rilevanti;
Controparte_2
- non vi è prova che l'appellante avesse una così approfondita conoscenza, in ragione di pregresse e ben consolidate competenze giuridiche e tecniche, per ravvedersi ictu oculi dell'errore commesso dall'Istituto previdenziale in fase liquidativa.
Di talché nella fattispecie in esame può dirsi integrata un'ipotesi di “affidamento incolpevole”, che esclude la ripetibilità delle somme percepite indebitamente per errore e/o fatto riconducibile unicamente all' e le cui conseguenze non possono ricadere CP_1 sull'appellante il cui comportamento è scevro da connotati “dolosi”. Indi l'appello è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata va, pertanto, riformata.
Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 332/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 3 febbraio 2023, dichiara non ripetibile l'importo domandato dall' con provvedimento notificato all'appellante CP_1 il 4 dicembre 2020.
Condanna l a rifondere a controparte le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 che liquida, per il primo grado, in euro 1.700,00 e per il presente grado in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente Maria G. Di Marco