Art. 2. 1. Ai fini della predisposizione tecnicofunzionale degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione degli affari esteri puo' avvalersi per ogni esercizio finanziario, anche contemporaneamente, della consulenza di professionisti esperti nel settore, in possesso dei necessari requisiti, fino ad un massimo di tre unita', anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.
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27 gennaio 1999
27 gennaio 1999