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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 2672/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/10/2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA Parte_1
DRUSILLA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14/10/2025, il procuratore costituito per parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2024 parte ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 30/08/2017 in Tunisia;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- di avere una figlia (01/03/2007), nata da una precedente relazione;
- che, la prosecuzione della vita Persona_1 matrimoniale è divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20/09/2024 la ricorrente, personalmente presente, ha insistito nelle proprie domande. 2
Il giudice delegato, dichiarata la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Ciò posto, tenuto conto che la ricorrente ha avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta in cui parte ha ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20/09/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato in pari data;
rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. Assegnare la casa coniugale alla ricorrente che vi vive con la figlia minorenne;
3. Nessun contributo di mantenimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunis Ville (Tunisia) il 30/08/2017 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Controparte_1 nato in [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), 3
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie C, anno
2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 2672/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/10/2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA Parte_1
DRUSILLA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14/10/2025, il procuratore costituito per parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2024 parte ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 30/08/2017 in Tunisia;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- di avere una figlia (01/03/2007), nata da una precedente relazione;
- che, la prosecuzione della vita Persona_1 matrimoniale è divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20/09/2024 la ricorrente, personalmente presente, ha insistito nelle proprie domande. 2
Il giudice delegato, dichiarata la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha riservato la causa alla decisione del Collegio.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Ciò posto, tenuto conto che la ricorrente ha avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta in cui parte ha ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20/09/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato in pari data;
rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. Assegnare la casa coniugale alla ricorrente che vi vive con la figlia minorenne;
3. Nessun contributo di mantenimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunis Ville (Tunisia) il 30/08/2017 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Controparte_1 nato in [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), 3
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie C, anno
2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese