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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, Dott.ssa Laura Bajardi nella causa r.g. 19335/24 promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. L. Parte_1
ARQUILLA che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha proposto opposizione alle conclusioni formulate dal CTU nominato in sede di ATP ex art. 445 bis cpc, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 e per i benefici dello status di handicap grave, ex art. 3, c. 3, l. 104/92. L' si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con CTU medico-legale in persona del dott. Persona_1
[...]
Il ricorso va accolto parzialmente nei termini che seguono. Va preliminarmente rilevato che emerge dagli atti di lite che, a fronte dell'intervenuto riconoscimento, da parte del CTU nominato in sede di ATP, della sussistenza del requisito sanitario relativo all'art. 13 l. 118/71, il Giudice di quella fase ha in effetti provveduto a: 1) omologare la sussistenza del requisito sanitario, ma con riferimento all'art. 12 l. 118/71, che rappresenta invece l'oggetto della contestazione in questa fase di opposizione;
2) non omologare la sussistenza del requisito sanitario ex art. 13 l. 118/71, invece riconosciuto in I fase. Non risulta che la difesa ricorrente abbia presentato istanza di correzione di errore materiale al Giudice dell'ATP; pur avendo proposto dissenso in relazione alla valutazione del CTU quanto all'art. 12 l. 118/71 e all'art. 3, c. 3, l. 104/92, la stessa non ha però qui avanzato alcuna richiesta in relazione all'errore materiale incorso in sede di omologa, né ha formalmente chiesto confermarsi il riconoscimento del requisito sanitario ex art. 13 l. 118/71, sostanzialmente riconosciuto dal CTU in fase di ATP.
In ogni caso, con riferimento all'oggetto sostanziale del presente giudizio - sussistenza del requisito sanitario in relazione agli artt. 12 l. 118/71 e 3, c. 3, l. 104/92 -, il CTU qui nominato ha concluso le operazioni peritali ritenendo che: “(…) nella fattispecie in esame, dall'insieme dei dati anamnestico-documentali e dalle risultanze dell'esame obiettivo, si attaglia alla Ricorrente la seguente diagnosi medico1legale:
1. Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA III: 75% con riferimento al codice 6443. 2. Sindrome vertiginosa ricorrente in soggetto con conflitto disco-uncovertebrale e calcificazioni arteriose in sede cerebellare: 30% per analogia ai codici 4107 e 4104. 3. Disturbo depressivo maggiore con ansia generalizzata: 33% per analogia ai codici
2205 e 2206. Il complesso menomativo che ne risulta merita, pertanto, una invalidità complessiva in ambito di invalidità civile nella misura del 90%, avuto riguardo per la coesistenza delle menomazioni in diagnosi, misura che non vale il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71. Diversamente, avuto anche riguardo all''età tutt'altro che avanzata, le singole menomazioni di cui alla diagnosi, tutte piuttosto impattanti sul piano relazionale, valgono la gravità dell'handicap in quanto realizzano una necessità di assistenza continuativa quantomeno sul piano relazionale. L'attenta epicrisi documentale attesta che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra erano già presenti e nella medesima espressività clinica attuale dall'epoca della domanda”. La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal CTU appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato. Peraltro, va detto che il dr. ha altresì riscontrato precipuamente le Per_1 osservazioni critiche formulate dalla difesa del ricorrente, rilevando quanto segue:
“Nell'esaminare con attenzione le note contr deduttive ricevute, peraltro a firma del legale rappresentante e non del CTP intervenuto alle operazioni peritali), che rivendica per la propria assistita la valutazione del 100% al fine di raggiungere il beneficio richiesto della pensione di inabilità civile;
si ritiene di rispondere come segue: innanzitutto, pur considerando il valore massimo previsto dell'80% per la patologia psichiatrica assimilabile alla voce 2210 delle Tabelle di Legge “sindrome depressiva endogena grave”, in ragione della semplice coesistenza con le restanti due patologie in diagnosi (non contestate) non si arriverebbe comunque ad una IP complessiva del 100%; inoltre, a parere dello scrivente, tenuto conto della certificazione specialistica psichiatrica allegata, che si riferisce a due certificazioni datate 2022, risulta francamente eccessivo “tradurre” il quadro psicopatologico patito dalla Ricorrente in una sindrome depressiva endogena grave, a cui fa riferimento il codice evocato, oltretutto in presenza di due restanti patologie, oggettivamente invalidanti (la cardiopatia in III classe NYHA ed una sindrome vertiginosa ricorrente) cui riferire attendibilmente la reattività alla base della distimia. Riguardo invece alle ulteriori certificazioni allegate dal Legale, spiace a chi scrive dover ricordare l'impossibilità di recepirle nel merito, stante la loro tardività. Si conferma pertanto la valutazione già espressa in bozza” (cfr. pag. 12 della CTU). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario ex art. 3, c. 3, l. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, mentre va respinta la richiesta di riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario ex art. 12 l. 118/71. Le spese processuali restano compensate atteso il parziale rigetto dell'opposizione; le spese di CTU vanno poste, in solido, a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
rigetta l'opposizione nel resto;
compensa le spese di giudizio del presente procedimento e pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Roma, 20/01/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, Dott.ssa Laura Bajardi nella causa r.g. 19335/24 promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. L. Parte_1
ARQUILLA che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha proposto opposizione alle conclusioni formulate dal CTU nominato in sede di ATP ex art. 445 bis cpc, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 e per i benefici dello status di handicap grave, ex art. 3, c. 3, l. 104/92. L' si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con CTU medico-legale in persona del dott. Persona_1
[...]
Il ricorso va accolto parzialmente nei termini che seguono. Va preliminarmente rilevato che emerge dagli atti di lite che, a fronte dell'intervenuto riconoscimento, da parte del CTU nominato in sede di ATP, della sussistenza del requisito sanitario relativo all'art. 13 l. 118/71, il Giudice di quella fase ha in effetti provveduto a: 1) omologare la sussistenza del requisito sanitario, ma con riferimento all'art. 12 l. 118/71, che rappresenta invece l'oggetto della contestazione in questa fase di opposizione;
2) non omologare la sussistenza del requisito sanitario ex art. 13 l. 118/71, invece riconosciuto in I fase. Non risulta che la difesa ricorrente abbia presentato istanza di correzione di errore materiale al Giudice dell'ATP; pur avendo proposto dissenso in relazione alla valutazione del CTU quanto all'art. 12 l. 118/71 e all'art. 3, c. 3, l. 104/92, la stessa non ha però qui avanzato alcuna richiesta in relazione all'errore materiale incorso in sede di omologa, né ha formalmente chiesto confermarsi il riconoscimento del requisito sanitario ex art. 13 l. 118/71, sostanzialmente riconosciuto dal CTU in fase di ATP.
In ogni caso, con riferimento all'oggetto sostanziale del presente giudizio - sussistenza del requisito sanitario in relazione agli artt. 12 l. 118/71 e 3, c. 3, l. 104/92 -, il CTU qui nominato ha concluso le operazioni peritali ritenendo che: “(…) nella fattispecie in esame, dall'insieme dei dati anamnestico-documentali e dalle risultanze dell'esame obiettivo, si attaglia alla Ricorrente la seguente diagnosi medico1legale:
1. Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA III: 75% con riferimento al codice 6443. 2. Sindrome vertiginosa ricorrente in soggetto con conflitto disco-uncovertebrale e calcificazioni arteriose in sede cerebellare: 30% per analogia ai codici 4107 e 4104. 3. Disturbo depressivo maggiore con ansia generalizzata: 33% per analogia ai codici
2205 e 2206. Il complesso menomativo che ne risulta merita, pertanto, una invalidità complessiva in ambito di invalidità civile nella misura del 90%, avuto riguardo per la coesistenza delle menomazioni in diagnosi, misura che non vale il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71. Diversamente, avuto anche riguardo all''età tutt'altro che avanzata, le singole menomazioni di cui alla diagnosi, tutte piuttosto impattanti sul piano relazionale, valgono la gravità dell'handicap in quanto realizzano una necessità di assistenza continuativa quantomeno sul piano relazionale. L'attenta epicrisi documentale attesta che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra erano già presenti e nella medesima espressività clinica attuale dall'epoca della domanda”. La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal CTU appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato. Peraltro, va detto che il dr. ha altresì riscontrato precipuamente le Per_1 osservazioni critiche formulate dalla difesa del ricorrente, rilevando quanto segue:
“Nell'esaminare con attenzione le note contr deduttive ricevute, peraltro a firma del legale rappresentante e non del CTP intervenuto alle operazioni peritali), che rivendica per la propria assistita la valutazione del 100% al fine di raggiungere il beneficio richiesto della pensione di inabilità civile;
si ritiene di rispondere come segue: innanzitutto, pur considerando il valore massimo previsto dell'80% per la patologia psichiatrica assimilabile alla voce 2210 delle Tabelle di Legge “sindrome depressiva endogena grave”, in ragione della semplice coesistenza con le restanti due patologie in diagnosi (non contestate) non si arriverebbe comunque ad una IP complessiva del 100%; inoltre, a parere dello scrivente, tenuto conto della certificazione specialistica psichiatrica allegata, che si riferisce a due certificazioni datate 2022, risulta francamente eccessivo “tradurre” il quadro psicopatologico patito dalla Ricorrente in una sindrome depressiva endogena grave, a cui fa riferimento il codice evocato, oltretutto in presenza di due restanti patologie, oggettivamente invalidanti (la cardiopatia in III classe NYHA ed una sindrome vertiginosa ricorrente) cui riferire attendibilmente la reattività alla base della distimia. Riguardo invece alle ulteriori certificazioni allegate dal Legale, spiace a chi scrive dover ricordare l'impossibilità di recepirle nel merito, stante la loro tardività. Si conferma pertanto la valutazione già espressa in bozza” (cfr. pag. 12 della CTU). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario ex art. 3, c. 3, l. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, mentre va respinta la richiesta di riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario ex art. 12 l. 118/71. Le spese processuali restano compensate atteso il parziale rigetto dell'opposizione; le spese di CTU vanno poste, in solido, a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
rigetta l'opposizione nel resto;
compensa le spese di giudizio del presente procedimento e pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Roma, 20/01/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)