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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5136/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1 aprile 2025 compare per parte attrice l'avv. Quojani, il quale precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15:20
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5136/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. QUOJANI FABIO
attrice
contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'8.7.2022, ritualmente notificato, amministrazione Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca ex art. Parte_1 Controparte_1
67, secondo comma, L.F. dei pagamenti di € 29.495,68 e € 18.786,02 eseguiti rispettivamente in date
15.6.2018 e 26.9.2018 in favore della convenuta, in quanto effettuati nel c.d. periodo sospetto ed in un momento in cui quest'ultima era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava Pt_1
Secondo l'assunto di parte attrice in particolare:
- con sentenza dell'8.7.19 il Tribunale di Venezia dichiarava lo stato di insolvenza di ex Parte_1
pagina 2 di 5 art. 5 d.lgs. 270/99;
- il 14.12.18 NE aveva depositato avanti al Tribunale di Treviso ricorso prenotativo ex art. 161, co.
6, L.F. e, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato per rinuncia da parte della società al termine concesso per il deposito del piano, veniva dichiarato lo stato di insolvenza con ammissione all'amministrazione straordinaria;
- il 15.6.2018 e il 26.9.2018 eseguiva due pagamenti rispettivamente di € 29.495,68 e € Pt_1
18.786,02 per un totale di € 48.282,36 in favore della convenuta, a titolo di provvigioni maturate nell'ambito di un contratto di agenzia in essere tra le parti;
- tali pagamenti rientrano nel c.d. periodo sospetto, corrispondente al semestre anteriore alla data di presentazione del ricorso prenotativo del 14.12.18;
- la conoscenza dello stato di insolvenza dell'attrice in capo alla beneficiaria delle rimesse risulta comprovata dalle specifiche informative mensili ex art. 114 TUF rese come imposto dal provvedimento della dell'8.7.16, dalle quali potevano evincersi risalenti pendenze tributarie, l'aumentare dei CP_2
debiti scaduti, la mancanza di continuità aziendale, il progetto di una riorganizzazione aziendale, le dimissioni dell'amministratore delegato.
Nella contumacia della parte convenuta, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza dell'1.4.2025, ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte attrice.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Risulta corretta, va innanzitutto osservato, la retrodatazione del periodo sospetto, ex art. 69-bis L.F., al semestre anteriore al deposito del ricorso prenotativo del 14.12.18, giacché la successiva dichiarazione dello stato di insolvenza seguita a breve distanza di tempo si pone in stretta correlazione con la procedura di concordato apertasi a seguito del suddetto ricorso, dovendo ritenersi, in considerazione anche del solo elemento cronologico, che le due procedure siano la conseguenza del medesimo stato di crisi attraversato dall'impresa.
Quanto all'elemento oggettivo dell'azione, i pagamenti eseguiti durante il periodo sospetto delle somme richieste in restituzione risultano comprovati dalle due contabili di bonifico (all. 9,10,11
attorei).
Quanto alla prova della scientia decoctionis valga quanto segue.
pagina 3 di 5 Come noto, la dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza, il cui onere grava sul OR
(nel caso, commissario straordinario), può fondarsi anche su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729
c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza,
rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (in tal senso, tra le molte, Cass. n. 27070/2022; Cass. n. 23650/21; Cass. n. 3081/18).
Nel caso, sembrano assumere valore dirimente ed assorbente le informative mensili al mercato rese da ai sensi dell'art. 114, co. 5, d.lgs. n. 58/98 (All.ti 13-14-15-16-19-23 attorei) nel periodo Pt_1
anteriore e/o contestuale alle rimesse, pubblicamente consultabili da tutti gli operatori economici.
Dalle suddette informative mensili emerge la conferma dello stato di grave crisi che l'impresa stava attraversando, reso evidente:
- dall'imprevista flessione dell'andamento economico relativo ai primi mesi del 2018 (informativa al
30.4.18: all. 13)
- dal perdurare dell'andamento negativo delle vendite 2018 e dal rischio del mancato Parte_2
rispetto del covenant finanziario di gruppo previsto dall'accordo di ristrutturazione in essere con il ceto bancario (informativa al 30.6.18: all. 14; informativa al 31.7.18: all. 15)
- dalle dimissioni dell'amministratore delegato comunicate il 13.7.18 (All. 23), segno di discontinuità
con il processo di ristrutturazione intrapreso
- dal rapido aumento dell'indebitamento finanziario netto, passato da 44 a 57,3 milioni dal 31.12.17 al
30.4.18, a 60,8 milioni al 30.6.18, a 62 milioni al 31.7.18 (all.ti 13-14-15).
Deve ritenersi che, anche in ragione della lunga durata del rapporto intrattenuto (all. 12 attoreo), la società convenuta, operatore commerciale qualificato, abbia avuto accesso alle suddette informazioni,
pubblicamente consultabili, apprezzabili, anche da un semplice imprenditore, come indici sintomatici di un anomalo funzionamento e di una situazione di crisi dell'impresa.
Devono essere revocati, dunque, i pagamenti eseguiti dall'attrice in favore della convenuta nel semestre sospetto per complessivi € 48.282,36, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali dai singoli versamenti al saldo.
pagina 4 di 5 In particolare, sulla somma di € 29.495,68 decorrono gli interessi legali dal 15.6.2018, mentre sulla somma di € 18.786,02 decorrono gli interessi legali dal 26.9.2018.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza:
- dichiara inefficaci, ex art. 67, secondo comma, l. fall., i pagamenti di € 29.495,68 e € 18.786,02 (per un totale complessivo di € 48.282,36), eseguiti dall'attrice in bonis in favore di Controparte_1
nel periodo sospetto;
[...]
- condanna per l'effetto la convenuta alla restituzione del predetto importo di € 48.282,36 in favore dell'attrice, oltre agli interessi al tasso legale dal 15.6.2018 sulla somma di € 29.495,68 e dal 26.9.2018 sulla somma di € 18.786,02 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in €
5.000,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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