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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 03/04/2025)
R.G. 7147/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7147 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1977, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Enrico Abis, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Luca Pusceddu e Giovanni A. Sanjust di Teulada, che la rappresentano e difendono giusta procura resa in calce al ricorso per ingiunzione del 6.3.2019;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
adempimento contrattuale;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta
1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito di € 6.000,00 asseritamente vantato dalla parte opposta nei confronti dell'odierna opponente;
- in ogni caso, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 741/2019, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 23-04-
2019 per i motivi di cui in narrativa punto b); - con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nell'interesse dell'opponente: “in via principale, nel merito, 1) respingere ogni avversa domanda e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare in via equitativa l'opponente ai sensi dell'art. 96 III c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e con abuso del processo;
In ogni caso, 3) con vittoria delle spese e compensi professionali di causa da liquidare in favore del sottoscritto avvocato antistatario e con condanna della controparte anche alle spese della CTU”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, (di seguito, Controparte_1
ha chiesto che fosse ingiunto a il pagamento CP_1 Parte_1 della somma di €6.000,00 oltre interessi a titolo di corrispettivo per la frequenza, da parte della figlia , del corso professionale per Persona_1
Acconciatore I, II, III livello tenuto dall'Accademia.
Il Tribunale di Cagliari con decreto n. 741/2019, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto a il pagamento dell'importo di Parte_1
€6.000,00 ed interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione, esponendo Parte_1
che:
- il credito vantato è inesistente in quanto, nella complessa vicenda contrattuale tra l'opponente e l'opposta, era stata (verbalmente) accordata alla la possibilità di frequenza gratuita per la figlia Pt_1
minore;
2 - tale possibilità era stata prospettata quale incentivo all'accettazione di condizioni contrattuali meno favorevoli nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente tra e l'opponente, quest'ultima CP_1
assunta come docente a tempo determinato e, in seguito, con contratti a progetto;
- in occasione di un ulteriore rinnovo contrattuale a tempo parziale e indeterminato, (in qualità di amministratore unico Persona_2 della società) aveva poi chiesto la somma di €900,00 per la frequenza del corso, accordando all'attrice il pagamento rateale in
€100,00 al mese avvenuto in contanti;
- la fattura per €4.150,00 a saldo del corso per acconciatore era stata Per_ emessa a causa dei rapporti sempre tesi tra e e solo a Pt_1 seguito delle dimissioni volontarie dell'opponente in data
25.9.2018;
- la scrittura privata del 13.10.2013 prodotta dalla convenuta era oggetto di disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inesistenza del credito azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge eccependo che: Controparte_1
- la narrativa in fatto prospettata dall'opponente era irrilevante quanto alla sussistenza del credito per il pagamento del prezzo del corso di formazione frequentato dalla figlia della presso l' Pt_1 CP_1
- la prestazione promessa dall' non era a titolo gratuito, CP_1
come si evince dalla lettura del contratto;
- il contratto era stato concluso e sottoscritto dall'opponente presso la stessa scuola e alla presenza del Sig. , dipendente Testimone_1 dell' CP_1
Ha concluso per il rigetto delle avverse pretese e, in via istruttoria, ha chiesto la verificazione della firma ex art. 216 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, per prova testi e a mezzo di
3 consulenza tecnica d'ufficio.
_____
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
A fondamento della pretesa monitoria, ha dedotto la Controparte_1 sussistenza di un credito di €6.000,00 (oltre interessi) nei confronti dell'attrice, avente fonte nel contratto concluso tra la e l' Pt_1 CP_1 per l'acquisto del Corso di Formazione Professionale per acconciatore
NVQs/VTCT di I, II e III livello a beneficio della figlia (doc. Persona_1
1 – fascicolo monitorio).
L'opponente ha sostenuto che la frequenza del corso sarebbe stata accordata gratuitamente a fronte dell'accettazione, da parte della , di Pt_1
condizioni contrattuali più sfavorevoli nel rapporto di lavoro dipendente che la legava all' in qualità di docente. CP_1
Ha allegato, inoltre, che la firma apposta al contratto sarebbe stata falsificata da terzi e ha negato di aver sottoscritto un documento per l'acquisto del corso.
All'esito dell'istruttoria, tale doglianza è risultata infondata.
Il consulente incaricato, dott.ssa – sulla base di complesse e Persona_3
motivate valutazioni tecniche dalle quali non vi è ragione discostarsi – ha accertato che la sottoscrizione presente sul contratto è del tutto compatibile con le scritture comparative prese a confronto e, pertanto, è stata apposta dalla . Pt_1
Accertato che il contratto è stato sottoscritto dall'opponente e considerato che lo stesso prevedeva la frequenza a titolo oneroso, occorre accertare se le parti avessero inteso concludere un contratto simulato con riferimento alla previsione del corrispettivo.
Dalle allegazioni dell'attrice si deduce che, malgrado la lettera contrattuale, sarebbe stata accordata verbis la frequenza gratuita del corso per la figlia
(all'epoca, minorenne); si prospetta, pertanto, la sussistenza di un Per_4
contratto simulato – a titolo oneroso – con patto dissimulato a titolo gratuito.
L'onere di provare la simulazione del contratto grava su chi la afferma e
4 può essere soddisfatto mediante la produzione di elementi indiziari che, tramite una valutazione globale, consentano di dubitare della reale natura onerosa del contratto.
Tuttavia, di tale circostanza non è prova, non avendo l'opponente dimostrato l'accordo dissimulato.
Irrilevanti, in tal senso, sono le dichiarazioni di e Testimone_2 Tes_3
che hanno entrambe specificato di non essere state presenti ai fatti e
[...]
di averli appresi dalla stessa . Pt_1
Nulla emerge dalla conversazione registrata (ai fini che ci occupano, del Per_ tutto irrilevante) tra la e , durante la quale non è fatta alcuna Pt_1
menzione del corso.
Di conseguenza, in assenza di diversa prova, non può che affermarsi la natura onerosa dell'accordo.
Va, poi, osservato che la prestazione è stata correttamente resa dall' come attestato dal rilascio del Diploma in favore di CP_1 Per_1
e consegnato alla stessa (doc.
6 - costituzione).
[...] Pt_1
Per l'effetto, la somma ingiunta è interamente dovuta, non essendovi nemmeno prova del pagamento (asseritamente avvenuto in contanti) dell'importo di €900,00 ca. tramite ratei da €100,00 ciascuno sulla fattura
54/2015.
Su detta somma spettano, poi, gli interessi nella misura legale dalla scadenza della fattura a saldo fino al 25.06.2019 e gli interessi nella misura di cui all'art. 1224 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo
(26.06.2019) fino ad effettivo soddisfo.
_____
Va rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non sussistendo i presupposti della mala fede, della colpa grave e dell'abusivo utilizzo dello strumento processuale.
Al di là degli esiti della consulenza d'ufficio, tenuto conto della prospettazione di cui all'atto introduttivo del giudizio (di esistenza di un accordo orale tra le parti che, tuttavia, non è stato provato) si ritiene non adeguatamente dimostrato che l'attrice abbia agito con la piena
5 consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda o con negligenza tale non potersi rendere conto di tale infondatezza.
E allora, considerato che la mera infondatezza della pretesa azionata non è di per sé fonte di responsabilità aggravata, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non può essere accolta.
___
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla minima complessità delle questioni trattate e in applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 fino ad €26.000,00, valori minimi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere Parte_1 all' le spese della lite, che liquida in Controparte_1
€2.540,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- Rigetta la domanda ex art. 96 III co c.p.c.;
- Pone le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Cagliari, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
6
7
R.G. 7147/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7147 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/09/1977, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Enrico Abis, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Luca Pusceddu e Giovanni A. Sanjust di Teulada, che la rappresentano e difendono giusta procura resa in calce al ricorso per ingiunzione del 6.3.2019;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
adempimento contrattuale;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta
1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito di € 6.000,00 asseritamente vantato dalla parte opposta nei confronti dell'odierna opponente;
- in ogni caso, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 741/2019, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 23-04-
2019 per i motivi di cui in narrativa punto b); - con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nell'interesse dell'opponente: “in via principale, nel merito, 1) respingere ogni avversa domanda e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare in via equitativa l'opponente ai sensi dell'art. 96 III c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave e con abuso del processo;
In ogni caso, 3) con vittoria delle spese e compensi professionali di causa da liquidare in favore del sottoscritto avvocato antistatario e con condanna della controparte anche alle spese della CTU”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, (di seguito, Controparte_1
ha chiesto che fosse ingiunto a il pagamento CP_1 Parte_1 della somma di €6.000,00 oltre interessi a titolo di corrispettivo per la frequenza, da parte della figlia , del corso professionale per Persona_1
Acconciatore I, II, III livello tenuto dall'Accademia.
Il Tribunale di Cagliari con decreto n. 741/2019, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto a il pagamento dell'importo di Parte_1
€6.000,00 ed interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione, esponendo Parte_1
che:
- il credito vantato è inesistente in quanto, nella complessa vicenda contrattuale tra l'opponente e l'opposta, era stata (verbalmente) accordata alla la possibilità di frequenza gratuita per la figlia Pt_1
minore;
2 - tale possibilità era stata prospettata quale incentivo all'accettazione di condizioni contrattuali meno favorevoli nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente tra e l'opponente, quest'ultima CP_1
assunta come docente a tempo determinato e, in seguito, con contratti a progetto;
- in occasione di un ulteriore rinnovo contrattuale a tempo parziale e indeterminato, (in qualità di amministratore unico Persona_2 della società) aveva poi chiesto la somma di €900,00 per la frequenza del corso, accordando all'attrice il pagamento rateale in
€100,00 al mese avvenuto in contanti;
- la fattura per €4.150,00 a saldo del corso per acconciatore era stata Per_ emessa a causa dei rapporti sempre tesi tra e e solo a Pt_1 seguito delle dimissioni volontarie dell'opponente in data
25.9.2018;
- la scrittura privata del 13.10.2013 prodotta dalla convenuta era oggetto di disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inesistenza del credito azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge eccependo che: Controparte_1
- la narrativa in fatto prospettata dall'opponente era irrilevante quanto alla sussistenza del credito per il pagamento del prezzo del corso di formazione frequentato dalla figlia della presso l' Pt_1 CP_1
- la prestazione promessa dall' non era a titolo gratuito, CP_1
come si evince dalla lettura del contratto;
- il contratto era stato concluso e sottoscritto dall'opponente presso la stessa scuola e alla presenza del Sig. , dipendente Testimone_1 dell' CP_1
Ha concluso per il rigetto delle avverse pretese e, in via istruttoria, ha chiesto la verificazione della firma ex art. 216 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, per prova testi e a mezzo di
3 consulenza tecnica d'ufficio.
_____
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
A fondamento della pretesa monitoria, ha dedotto la Controparte_1 sussistenza di un credito di €6.000,00 (oltre interessi) nei confronti dell'attrice, avente fonte nel contratto concluso tra la e l' Pt_1 CP_1 per l'acquisto del Corso di Formazione Professionale per acconciatore
NVQs/VTCT di I, II e III livello a beneficio della figlia (doc. Persona_1
1 – fascicolo monitorio).
L'opponente ha sostenuto che la frequenza del corso sarebbe stata accordata gratuitamente a fronte dell'accettazione, da parte della , di Pt_1
condizioni contrattuali più sfavorevoli nel rapporto di lavoro dipendente che la legava all' in qualità di docente. CP_1
Ha allegato, inoltre, che la firma apposta al contratto sarebbe stata falsificata da terzi e ha negato di aver sottoscritto un documento per l'acquisto del corso.
All'esito dell'istruttoria, tale doglianza è risultata infondata.
Il consulente incaricato, dott.ssa – sulla base di complesse e Persona_3
motivate valutazioni tecniche dalle quali non vi è ragione discostarsi – ha accertato che la sottoscrizione presente sul contratto è del tutto compatibile con le scritture comparative prese a confronto e, pertanto, è stata apposta dalla . Pt_1
Accertato che il contratto è stato sottoscritto dall'opponente e considerato che lo stesso prevedeva la frequenza a titolo oneroso, occorre accertare se le parti avessero inteso concludere un contratto simulato con riferimento alla previsione del corrispettivo.
Dalle allegazioni dell'attrice si deduce che, malgrado la lettera contrattuale, sarebbe stata accordata verbis la frequenza gratuita del corso per la figlia
(all'epoca, minorenne); si prospetta, pertanto, la sussistenza di un Per_4
contratto simulato – a titolo oneroso – con patto dissimulato a titolo gratuito.
L'onere di provare la simulazione del contratto grava su chi la afferma e
4 può essere soddisfatto mediante la produzione di elementi indiziari che, tramite una valutazione globale, consentano di dubitare della reale natura onerosa del contratto.
Tuttavia, di tale circostanza non è prova, non avendo l'opponente dimostrato l'accordo dissimulato.
Irrilevanti, in tal senso, sono le dichiarazioni di e Testimone_2 Tes_3
che hanno entrambe specificato di non essere state presenti ai fatti e
[...]
di averli appresi dalla stessa . Pt_1
Nulla emerge dalla conversazione registrata (ai fini che ci occupano, del Per_ tutto irrilevante) tra la e , durante la quale non è fatta alcuna Pt_1
menzione del corso.
Di conseguenza, in assenza di diversa prova, non può che affermarsi la natura onerosa dell'accordo.
Va, poi, osservato che la prestazione è stata correttamente resa dall' come attestato dal rilascio del Diploma in favore di CP_1 Per_1
e consegnato alla stessa (doc.
6 - costituzione).
[...] Pt_1
Per l'effetto, la somma ingiunta è interamente dovuta, non essendovi nemmeno prova del pagamento (asseritamente avvenuto in contanti) dell'importo di €900,00 ca. tramite ratei da €100,00 ciascuno sulla fattura
54/2015.
Su detta somma spettano, poi, gli interessi nella misura legale dalla scadenza della fattura a saldo fino al 25.06.2019 e gli interessi nella misura di cui all'art. 1224 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo
(26.06.2019) fino ad effettivo soddisfo.
_____
Va rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non sussistendo i presupposti della mala fede, della colpa grave e dell'abusivo utilizzo dello strumento processuale.
Al di là degli esiti della consulenza d'ufficio, tenuto conto della prospettazione di cui all'atto introduttivo del giudizio (di esistenza di un accordo orale tra le parti che, tuttavia, non è stato provato) si ritiene non adeguatamente dimostrato che l'attrice abbia agito con la piena
5 consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda o con negligenza tale non potersi rendere conto di tale infondatezza.
E allora, considerato che la mera infondatezza della pretesa azionata non è di per sé fonte di responsabilità aggravata, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non può essere accolta.
___
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla minima complessità delle questioni trattate e in applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 fino ad €26.000,00, valori minimi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere Parte_1 all' le spese della lite, che liquida in Controparte_1
€2.540,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- Rigetta la domanda ex art. 96 III co c.p.c.;
- Pone le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.
Cagliari, 3 aprile 2025
Il Giudice
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