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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RNG 5234/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 15.05.2025
In data odierna, 15/05/2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
È presente per l'attore sig.ra l'avv. Pietro Caputo il quale si riporta al proprio atto CP_1
introduttivo del giudizio, alle proprie memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 e a tutti gli atti e documenti depositati e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti , in qualità Controparte_2
di convenuto, e in qualità di terzo chiamato in garanzia, nelle proprie Controparte_3
comparse di costituzione e risposta, nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a tutto quanto allegato e depositato in atti e nei propri fascicoli di parte in quando infondato in fatto e in diritto. Si impugna e si contesta, ancora una volta, i n. 2 file video presenti nel dvd depositato da controparte nel proprio fascicolo di parte, avente ad oggetto le riprese dell'impianto di videosorveglianza interno del condominio registrate il giorno dell'evento Controparte_2
(11.04.2019) in quanto infondate ed inammissibile essendo state registrate, conservate e successivamente riprodotte “contra legem”.In VIA PRELIMINARE l'avv. Caputo chiede all'Ecc.mo G.I. Dott.Francesco Rossini di REVOCARE sia la precedente Ordinanza emessa in data 17/11/2021 dal G.I. Dott.ssa Ilaria Bianchi con la quale non è stato ammesso il mezzo istruttorio, richiesto nella propria memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c., di nominare un
CTU Tecnico al fine di verificare la conformità alle norme di legge dell'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ ”, sia di Parte_1
REVOCARE la precedente Ordinanza emessa in data 20/03/2023 dal G.I. Dott.ssa Barbara Iorio
con la quale è stata revocata la precedente Ordinanza ammissiva della CTU Medica e conseguentemente si chiede di RIMETTERE IL FASCICOLO A RUOLO in quanto si reitera in questa sede le richieste istruttorie sia di ammettere la nomina di un CTU Tecnico al fine di verificare: se l'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio
[...]
” è conforme alle norme prevista dal codice privacy;
se le riprese del suddetto Parte_1
1 impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ ” Parte_1
registrate il giorno 11.04.2019 sono state conservate entro le 48 ore dalla registrazione, quindi entro il limite previsto dal Codice della privacy;
se i dati raccolti dal suddetto impianto di videosorveglianza sono stati protetti con idonee misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate;
se sono stati nominati responsabili o incaricati del trattamento, quali soggetti “custodi” che hanno accesso alle immagini del suddetto impianto di videosorveglianza;
se le apparecchiature di registrazione presente all'interno del condominio “ Parte_1
” sono state custodite in maniera adeguata e sono state adottate tutte le misure di sicurezza
[...]
minime ed idonee, al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita e accesso non autorizzato ai dati videoregistrati;
se i n. 2 file video presenti nel dvd depositato dal condominio
[...]
” nel proprio fascicolo di parte ed avente ad oggetto le riprese dell'impianto di Parte_1 videosorveglianza interno del condominio “ ” registrate il giorno Parte_1
11.04.2019 sono autentici e sono stati regolarmente salvati;
sia la nomina di un CTU Medico al fine di quantificare le lesioni personali patite dalla sig.ra Per quanto innanzi, si CP_1 confida nell'integrale accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare REVOCARE sia la precedente Ordinanza emessa in data 17/11/2021 dal G.I. Dott.ssa Ilaria Bianchi con la quale non è stato ammesso il mezzo istruttorio, richiesto nella propria memoria ex art. 183, VI° comma,
n. 2 c.p.c., di nominare un CTU Tecnico al fine di verificare la conformità alle norme di legge dell'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ Parte_1
”, sia di REVOCARE la precedente Ordinanza emessa in data 20/03/2023 dal G.I. Dott.ssa
[...]
Barbara Iorio con la quale è stata revocata la precedente Ordinanza ammissiva della CTU Medica
e conseguentemente si chiede di RIMETTERE IL FASCICOLO A RUOLO in quanto si reitera in questa sede le richieste istruttorie sia di ammettere la nomina di un CTU Tecnico al fine di verificare: se l'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “
[...]
” è conforme alle norme prevista dal codice privacy;
se le riprese del suddetto Parte_1 impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ ” Parte_1
registrate il giorno 11.04.2019 sono state conservate entro le 48 ore dalla registrazione, quindi entro il limite previsto dal Codice della privacy;
se i dati raccolti dal suddetto impianto di videosorveglianza sono stati protetti con idonee misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate;
se sono stati nominati responsabili o incaricati del trattamento, quali soggetti “custodi” che hanno accesso alle immagini del suddetto impianto di videosorveglianza;
se le apparecchiature di registrazione presente all'interno del condominio “ Parte_2
[..
[...] ” sono state custodite in maniera adeguata e sono state adottate tutte le misure di sicurezza
[...]
minime ed idonee, al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita e accesso non autorizzato ai dati videoregistrati;
se i n. 2 file video presenti nel dvd depositato dal condominio
[...]
” nel proprio fascicolo di parte ed avente ad oggetto le riprese dell'impianto di Parte_1 videosorveglianza interno del condominio “ ” registrate il giorno Parte_1
11.04.2019 sono autentici e sono stati regolarmente salvati;
sia la nomina di un CTU Medico al fine di quantificare le lesioni personali patite dalla sig.ra essendo tali CP_1
accertamenti in fatti rilevanti ai fini della decisione;
in via principale: 1) accertare e dichiarare infondati ed inammissibili i n. 2 file video presenti nel dvd avente ad oggetto le riprese dell'impianto di videosorveglianza interno del condominio “ ” Pt_1 Controparte_2 registrate il giorno dell'evento (11.04.2019) in quanto registrati, conservati e successivamente riprodotti “contra legem”; 2) accertare e dichiarare che l'incidente verificatosi in Salerno, data
11/04/2019 è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Controparte_4
attesi i particolari poteri di vigilanza e di controllo spettanti allo stesso sulla CP_2 conservazione e manutenzione dei fabbricati ex art. 2051 c.c. e per l'effetto condannare il
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_4 in favore dell'esponente della somma di € 78.430,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale subiti dalla sig.ra ovvero nella CP_1
misura superiore od inferiore che Ill.mo Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro (11/04/2019) all'effettivo soddisfo. Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
il tutto da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per il Condominio, l'avv. Michele Rotondo, il quale impugna e contesta le avverse deduzioni e si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto della domanda attorea per le ulteriori conclusioni già rassegnate.
Per la l'avv. Francesco Cartolano, per delega dell'avv. AR DI, il quale si CP_3
riporta ai propri scritti ed in particolare alle eccezioni preliminari sollevate e ribadisce che non c'è prova della responsabilità del all'esito dell'istruttoria orale. Si oppone alle CP_4
istanze di revoca sollevate da parte attrice, come oggi ribadite in quanto infondate e già rigettate dal Tribunale.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
3 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
4 N.R.G. 5234/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 15.05.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 5234/2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._1
alle liti in atti, dall'avv. Pietro Caputo, presso il cui studio sito in Salerno, alla via B.
Corenzio, n.23 elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(c.f. ) in persona Controparte_5 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Vietri sul mare al Corso
Umberto I n. 8 presso l'avv. Michele Rotondo che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato su foglio separato rispetto alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
5 E
(c.f. ,), in persona legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti autenticata in data 11 novembre
2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio allegata in atti, dall'avv.to Persona_1
AR DI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco
Cartolano, sito in Salerno, Via Balzico n. 33
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione del 15.05.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva CP_1
in giudizio il esponendo che, in data 11 aprile Controparte_5
2019, alle ore 19:30 circa, in Salerno, mentre stava salendo a piedi le scale dell'androne del portone di ingresso scala “A” del suddetto condominio, sito in via
Raffaele Ricci, n. 46, scivolava e cadeva rovinosamente per le scale a causa della presenza di acqua e di liquido oleoso sui gradini.
Riferiva che, a seguito della caduta, subiva lesioni personali consistenti in "frattura
mediale del collo femore a destra” come da referto nrilasciato dall'Azienda
Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, con prognosi di giorni 30.
Esponeva altresì di essersi sottoposta successivamente a interventi chirurgici, visite specialistiche e accertamenti radiografici, tali da compromettere l'ordinario svolgimento della vita quotidiana.
Allegava una consulenza medico-legale di parte, al cui esito emergeva che dal sinistro per cui è causa riportava lesioni personali consistenti in “Esiti di frattura mediale del
collo femore a destra” da cui scaturivano giorni 30 di I.T.T., giorni 40 di I.T.P. al
6 75%; giorni 30 di I.T.P. al 50%, giorni 30 di I.T.P. al 25%, valutabili in un danno biologico permanente pari al 20%.
Aggiungeva che con raccomandata in data 08.07.2019 aveva inoltrato richiesta di risarcimento danni al e che, con successiva Controparte_5
comunicazione PEC del 02.03.2020, lo aveva altresì invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, con esito negativo.
Insisteva, pertanto, per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
” responsabile della custodia e manutenzione del Controparte_5
fabbricato ove si verificava il sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e conseguente risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 78.430,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale subiti dalla sig.ra ovvero nella misura superiore od inferiore che Ill.mo Tribunale vorrà CP_1
determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro
(11/04/2019) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta tempestiva si costituiva il Controparte_5
contestando, via principale e nel merito, i fatti e la dinamica del sinistro così
[...]
come narrati da controparte, sostenendo che l'evento, ove provato, era stato causato da un comportamento imprudente dell'attrice.
Nello specifico, produceva e depositava documentazione video proveniente dall'impianto di sorveglianza, sostenendo che dagli stessi si evinceva che il sinistro derivava non dallo scivolamento dovuto a liquido oleoso (non presente), bensì a causa della perdita di equilibrio della stessa, all'altezza del terzo gradino della prima rampa interna delle scale.
7 In via subordinata, contestava l'esistenza del nesso causale per caso fortuito o per la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c., perché il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa della danneggiata.
Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio, evidenziando che le tabelle medico – legali riconoscono punti percentuali tra il 4% ed il 10%.
Proponeva altresì domanda di chiamata in causa dell'assicurazione Controparte_3
a scopo di garanzia.
[...]
Concludeva, in rito, per l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo ex art. 262,
comma 2, c.p.c.; nel merito, per il rigetto delle avverse domande con richiesta, in ogni caso, di rimborso delle spese di lite da parte di Controparte_3
3. Alla prima udienza del 18.11.2020 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando all'udienza del 15.04.2021.
4. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la nel Controparte_3
merito, contestava i fatti e la dinamica del sinistro come narrati da parte attrice,
prospettando, sul punto e sulle deduzioni circa il nesso causale e il comportamento colposo del danneggiato, la medesima linea difensiva del . CP_4
Quanto alla domanda di manleva formulata dal convenuto, la CP_2 [...]
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, ai sensi della sezione CP_3
“Rischi esclusi” del contratto.
Deduceva, altresì, la violazione del patto di gestione della lite da parte del
, per essersi affidato ad un legale esterno per la gestione della vertenza, CP_4
perdendo, in tal modo, il diritto all'indennizzo delle spese legali.
Pertanto, concludeva, in via preliminare, per l'accertamento dell'inoperatività della polizza e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
ed estrometterla dal giudizio;
in via subordinata, sempre in via preliminare, in
[...]
8 ogni dichiarare la domanda avversaria inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata e, in via subordinata, per la riduzione della somma dovuta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4. All'udienza del 15.04.2021 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prove testimoniali.
4. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 30.01.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del
15.05.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente ed in ordine alla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azionata domanda attorea veniva esercitata ai sensi dell'art. 2051
c.c., atteso il riferimento espresso fatto al ritenuto Controparte_5
responsabile, per omessa custodia, del sinistro occorso in data 11.04.2019
nell'ingresso Scala “A” del suddetto condominio.
5.1 Secondo l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, in capo all'attore, in punto di onere della prova, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare, oltre che il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile;
tuttavia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dal rigoroso onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno – e cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come normale conseguenza della
9 condizione posseduta dalla cosa (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n.
18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140)
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, ossia la dimostrazione positiva del caso fortuito,
oppure della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass.
civ., sez. II, 11/03/2021 n. 6826).
5.2 Inoltre, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato (v. ex multis Cass. civ., n. 17625/
2016) che al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi:
allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità
(cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti ed altresì Cass, civ. n.
21212 del 2015; cfr. anche Tribunale di Milano, Sentenza n. 10229/2024).
5.3 Quanto, invece, al caso fortuito, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere – secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera
10 occasione dell'evento di danno. (Sul punto, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022,
n. 37057).
6. Ciò detto e passando all'esame del caso di specie, il Tribunale ritiene che la pretesa azionata da parte attrice è infondata, per le motivazioni che di seguito si espongono.
6.1. Con riferimento alla dedotta responsabilità per cose in custodia, la domanda risarcitoria va respinta poiché è mancata la prova sia della conformazione insidiosa del tratto percorso (presenza di acqua e liquido oleoso sulle scale ove è avvenuta la caduta), sia che il sinistro sia avvenuto a causa / come conseguenza della particolare condizione della pavimentazione delle scale dell'androne.
6.3. Nel caso di specie, la dinamica prospettata da parte attrice come causa della caduta, ossia un'insidia costituita dalla presenza di acqua e liquido oleoso sulle scale dell'androne delle scale “A” del dove la stessa Controparte_5
risiede, non segnalata e/o transennata, è rimasta mera allegazione sfornita di prova.
6.4. A tal fine, si rinvia, in prima battuta, alle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 30.03.2022. L'attrice, pur non avendo reso confessione, non è stata precisa nel descrivere compiutamente le cause della caduta, ma si è limitata a confermare e/o a smentire le circostanze, senza nulla aggiungere.
In particolare, in risposta ai capi n. 5) “Vero che giunta all'interno del vano scala,
dopo aver poggiato il piede sinistro sul primo gradino della rampa, e quello destro
sul secondo, nel sollevare il piede sinistro per occupare il 3° gradino, perdeva
l'equilibrio cadendo al suolo” , n. 6) “Vero che la sig.ra è salita sul lato CP_1
opposto a quello ove è installato il poggiamano” e n. 7) “Vero che all'epoca del
sinistro la sig.ra aveva difficoltà a deambulare”, della memoria CP_1
istruttoria del convenuto, la stessa risponde genericamente come segue: CP_4
11 “Non è vera la circostanza di cui al n. 5, in quanto io non ho perso l'equilibrio ma vi
era qualcosa per terra che mi ha fatto scivolare. Non so rispondere alla circostanza
di cui al n. 6 della memoria in quanto non ricordo, anzi preciso che io salii al centro
della scalinata. Non è vera la circostanza di cui al n. 7” (Cfr. verbale di udienza del
30.03.2022).
6.5. In secondo luogo, non possono rinvenirsi testimoni oculari della caduta, posto che l'unico teste escusso, la sig.ra è intervenuta successivamente Testimone_1
alla caduta, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi su cui possa argomentarsi.
In particolare, la teste, indifferente, sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare,
riferisce: “Ricordo che io stavo scendendo per andare a lavorare ed erano intorno le
18.00, non so essere più precisa in considerazione del tempo trascorso. Vi erano
anche altre persone presenti quando io uscì dall'ascensore, nell'androne delle scale.
Ricordo di aver visto la signora seduta sulle scale dell'androne, sul CP_1
primo gradino ed aveva la gamba stesa. [….] Quando io sono arrivata lei era già
caduta.” (cfr. verbale di udienza del 12.10.2022).
6.6 In relazione alla asserita presenza di liquido oleoso e acqua sul luogo del sinistro,
la teste , residente nel palazzo e addetta alle pulizie dello stesso, ha Tes_1
dichiarato “L'attività di pulizia delle scale viene effettuata la mattina e non ricordo
di aver riscontrato del liquido in terra nelle scale anche perché quel giorno era
prevista la raccolta di carta e cartone per i rifiuti.”
Tali circostanze trovano altresì riscontro nella produzione documentale del convenuto (cfr. allegato n.8). CP_4
12 Non può dunque dirsi accertata la presenza di alcun liquido oleoso e acqua tali da far ritenere, anche per via presuntiva in combinato con altri elementi processuali, che la sig.ra sia rovinata al suolo a causa di tale insidia. CP_1
6.7 Non da ultimo, le suddette circostanze (assenza di liquido oleoso e acqua) sono confermate dai file video ritualmente prodotti da parte convenuta, estratti dall'impianto di video – sorveglianza presente nello stabile.
È pacifico che il soggetto ripreso sia la persona dell'attrice, circostanza in ogni caso non contestata, ma confermata anche dalla deposizione della teste : Tes_1
“Riconosco nel video allegato la signora nella persona di ” (cfr. CP_1
verbale di udienza del 12.10.2022).
La registrazione video mostra chiaramente che:
1. l'attrice scendeva lungo la rampa di scale trasportando uno scatolo di cartone, per conferirlo all'esterno del condominio;
2. al rientro, sulla soglia di ingresso, presentava già un'andatura instabile;
3. la definitiva perdita di equilibrio avviene all'altezza del terzo gradino delle scale interne e ciò determinava la caduta al suolo;
4. sul luogo del sinistro non si evince la presenza di alcun liquido, né la presenza di liquido – come sopra detto – risulta corroborata dalla prova testimoniale acquisita.
Pertanto, la dinamica come narrata da parte attrice non ha trovato alcun riscontro nell'istruzione probatoria, ed è anzi smentita dalla prova documentale – video.
6.8 In ordine all'utilizzabilità del suddetto corredo probatorio, si rileva quanto segue.
Come noto, le riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Il disconoscimento deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito e deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti
13 la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (Cfr. Cass. civ. n.
12794/2021). La giurisprudenza dominante, che il Tribunale ritiene di condividere,
afferma che qualora il disconoscimento sia effettuato correttamente, la conseguenza è
che la registrazione non acquista il valore di piena prova ed in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante. (cfr. sul punto, Cass. civ. n. 19155/2019).
Nel caso di specie, parte attrice eccepisce l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni perché registrate, conservate e riprodotte “contra legem”, contestando altresì la genuinità del suo contenuto.
Tale eccezione è infondata in quanto, trattandosi di prova documentale, non è
necessario procedere ad alcun accertamento in ordine all'originalità dei file allegati,
della cui provenienza e autenticità non c'è comunque motivo di dubitare. Infatti, il procedimento di acquisizione delle immagini si svolge mediante una semplice operazione meccanica di copiatura delle immagini registrate su supporti magnetici e ciò non implica l'intervento materiale e manuale dell'uomo se non quello dell'estrazione, che è avvenuto, nel caso di specie, correttamente e nei tempi previsti dalla legge (48 ore), come da documentazione a sostegno prodotta dal
[...]
nella seconda memoria istruttoria (Cfr. produzione documentale Controparte_5
in allegato).
Può solamente aggiungersi che è pacifico che l'impianto di video-sorveglianza sia stato approvato dall'assemblea, che si stato istallato nel rispetto della normativa di legge e che non sia riscontrabile alcuna violazione della privacy, stante la corretta collocazione della telecamera (cfr. foto prodotte da parte convenuta).
14 La dedotta violazione della privacy è, ad ogni modo, irrilevante, in quanto la sig.ra
è anch'essa condomina dello stabile ed era perfettamente a conoscenza CP_1
dell'istallazione delle stesse.
7. In conclusione, il Tribunale non ritiene raggiunta con sufficiente certezza la prova del fatto e del nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla sig.ra e la res in CP_1
custodia, ritenuto che tanto la deposizione testimoniale quanto la videoregistrazione comprovano in maniera dirimente l'assenza di una situazione di obiettiva pericolosità
dello stato dei luoghi (per assenza di liquido oleoso e acqua) e che, pertanto, il sinistro occorso è da imputare all'esclusiva responsabilità dell'attrice.
7.1 Non da ultimo, anche a voler ritenere il dubbio circa l'effettiva causa della caduta,
lo stesso resta a carico di parte attrice.
8. Non resta che disciplinare le spese di lite.
La necessità di accertare mediante istruttoria l'effettiva dinamica del sinistro,
l'obiettiva complessità delle questioni trattate, gli esiti riportati, la necessità di non inasprire i rapporti tra l'attrice ed il costituiscono valide ragioni per CP_4
disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in data 15.05.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
15
SECONDA SEZIONE CIVILE
RNG 5234/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 15.05.2025
In data odierna, 15/05/2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
È presente per l'attore sig.ra l'avv. Pietro Caputo il quale si riporta al proprio atto CP_1
introduttivo del giudizio, alle proprie memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 e a tutti gli atti e documenti depositati e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti , in qualità Controparte_2
di convenuto, e in qualità di terzo chiamato in garanzia, nelle proprie Controparte_3
comparse di costituzione e risposta, nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a tutto quanto allegato e depositato in atti e nei propri fascicoli di parte in quando infondato in fatto e in diritto. Si impugna e si contesta, ancora una volta, i n. 2 file video presenti nel dvd depositato da controparte nel proprio fascicolo di parte, avente ad oggetto le riprese dell'impianto di videosorveglianza interno del condominio registrate il giorno dell'evento Controparte_2
(11.04.2019) in quanto infondate ed inammissibile essendo state registrate, conservate e successivamente riprodotte “contra legem”.In VIA PRELIMINARE l'avv. Caputo chiede all'Ecc.mo G.I. Dott.Francesco Rossini di REVOCARE sia la precedente Ordinanza emessa in data 17/11/2021 dal G.I. Dott.ssa Ilaria Bianchi con la quale non è stato ammesso il mezzo istruttorio, richiesto nella propria memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c., di nominare un
CTU Tecnico al fine di verificare la conformità alle norme di legge dell'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ ”, sia di Parte_1
REVOCARE la precedente Ordinanza emessa in data 20/03/2023 dal G.I. Dott.ssa Barbara Iorio
con la quale è stata revocata la precedente Ordinanza ammissiva della CTU Medica e conseguentemente si chiede di RIMETTERE IL FASCICOLO A RUOLO in quanto si reitera in questa sede le richieste istruttorie sia di ammettere la nomina di un CTU Tecnico al fine di verificare: se l'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio
[...]
” è conforme alle norme prevista dal codice privacy;
se le riprese del suddetto Parte_1
1 impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ ” Parte_1
registrate il giorno 11.04.2019 sono state conservate entro le 48 ore dalla registrazione, quindi entro il limite previsto dal Codice della privacy;
se i dati raccolti dal suddetto impianto di videosorveglianza sono stati protetti con idonee misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate;
se sono stati nominati responsabili o incaricati del trattamento, quali soggetti “custodi” che hanno accesso alle immagini del suddetto impianto di videosorveglianza;
se le apparecchiature di registrazione presente all'interno del condominio “ Parte_1
” sono state custodite in maniera adeguata e sono state adottate tutte le misure di sicurezza
[...]
minime ed idonee, al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita e accesso non autorizzato ai dati videoregistrati;
se i n. 2 file video presenti nel dvd depositato dal condominio
[...]
” nel proprio fascicolo di parte ed avente ad oggetto le riprese dell'impianto di Parte_1 videosorveglianza interno del condominio “ ” registrate il giorno Parte_1
11.04.2019 sono autentici e sono stati regolarmente salvati;
sia la nomina di un CTU Medico al fine di quantificare le lesioni personali patite dalla sig.ra Per quanto innanzi, si CP_1 confida nell'integrale accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare REVOCARE sia la precedente Ordinanza emessa in data 17/11/2021 dal G.I. Dott.ssa Ilaria Bianchi con la quale non è stato ammesso il mezzo istruttorio, richiesto nella propria memoria ex art. 183, VI° comma,
n. 2 c.p.c., di nominare un CTU Tecnico al fine di verificare la conformità alle norme di legge dell'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ Parte_1
”, sia di REVOCARE la precedente Ordinanza emessa in data 20/03/2023 dal G.I. Dott.ssa
[...]
Barbara Iorio con la quale è stata revocata la precedente Ordinanza ammissiva della CTU Medica
e conseguentemente si chiede di RIMETTERE IL FASCICOLO A RUOLO in quanto si reitera in questa sede le richieste istruttorie sia di ammettere la nomina di un CTU Tecnico al fine di verificare: se l'impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “
[...]
” è conforme alle norme prevista dal codice privacy;
se le riprese del suddetto Parte_1 impianto di videosorveglianza presente all'interno del condominio “ ” Parte_1
registrate il giorno 11.04.2019 sono state conservate entro le 48 ore dalla registrazione, quindi entro il limite previsto dal Codice della privacy;
se i dati raccolti dal suddetto impianto di videosorveglianza sono stati protetti con idonee misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate;
se sono stati nominati responsabili o incaricati del trattamento, quali soggetti “custodi” che hanno accesso alle immagini del suddetto impianto di videosorveglianza;
se le apparecchiature di registrazione presente all'interno del condominio “ Parte_2
[..
[...] ” sono state custodite in maniera adeguata e sono state adottate tutte le misure di sicurezza
[...]
minime ed idonee, al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita e accesso non autorizzato ai dati videoregistrati;
se i n. 2 file video presenti nel dvd depositato dal condominio
[...]
” nel proprio fascicolo di parte ed avente ad oggetto le riprese dell'impianto di Parte_1 videosorveglianza interno del condominio “ ” registrate il giorno Parte_1
11.04.2019 sono autentici e sono stati regolarmente salvati;
sia la nomina di un CTU Medico al fine di quantificare le lesioni personali patite dalla sig.ra essendo tali CP_1
accertamenti in fatti rilevanti ai fini della decisione;
in via principale: 1) accertare e dichiarare infondati ed inammissibili i n. 2 file video presenti nel dvd avente ad oggetto le riprese dell'impianto di videosorveglianza interno del condominio “ ” Pt_1 Controparte_2 registrate il giorno dell'evento (11.04.2019) in quanto registrati, conservati e successivamente riprodotti “contra legem”; 2) accertare e dichiarare che l'incidente verificatosi in Salerno, data
11/04/2019 è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Controparte_4
attesi i particolari poteri di vigilanza e di controllo spettanti allo stesso sulla CP_2 conservazione e manutenzione dei fabbricati ex art. 2051 c.c. e per l'effetto condannare il
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_4 in favore dell'esponente della somma di € 78.430,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale subiti dalla sig.ra ovvero nella CP_1
misura superiore od inferiore che Ill.mo Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro (11/04/2019) all'effettivo soddisfo. Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
il tutto da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per il Condominio, l'avv. Michele Rotondo, il quale impugna e contesta le avverse deduzioni e si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto della domanda attorea per le ulteriori conclusioni già rassegnate.
Per la l'avv. Francesco Cartolano, per delega dell'avv. AR DI, il quale si CP_3
riporta ai propri scritti ed in particolare alle eccezioni preliminari sollevate e ribadisce che non c'è prova della responsabilità del all'esito dell'istruttoria orale. Si oppone alle CP_4
istanze di revoca sollevate da parte attrice, come oggi ribadite in quanto infondate e già rigettate dal Tribunale.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
3 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
4 N.R.G. 5234/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 15.05.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 5234/2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._1
alle liti in atti, dall'avv. Pietro Caputo, presso il cui studio sito in Salerno, alla via B.
Corenzio, n.23 elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(c.f. ) in persona Controparte_5 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Vietri sul mare al Corso
Umberto I n. 8 presso l'avv. Michele Rotondo che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato su foglio separato rispetto alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
5 E
(c.f. ,), in persona legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti autenticata in data 11 novembre
2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio allegata in atti, dall'avv.to Persona_1
AR DI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco
Cartolano, sito in Salerno, Via Balzico n. 33
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione del 15.05.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva CP_1
in giudizio il esponendo che, in data 11 aprile Controparte_5
2019, alle ore 19:30 circa, in Salerno, mentre stava salendo a piedi le scale dell'androne del portone di ingresso scala “A” del suddetto condominio, sito in via
Raffaele Ricci, n. 46, scivolava e cadeva rovinosamente per le scale a causa della presenza di acqua e di liquido oleoso sui gradini.
Riferiva che, a seguito della caduta, subiva lesioni personali consistenti in "frattura
mediale del collo femore a destra” come da referto nrilasciato dall'Azienda
Ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, con prognosi di giorni 30.
Esponeva altresì di essersi sottoposta successivamente a interventi chirurgici, visite specialistiche e accertamenti radiografici, tali da compromettere l'ordinario svolgimento della vita quotidiana.
Allegava una consulenza medico-legale di parte, al cui esito emergeva che dal sinistro per cui è causa riportava lesioni personali consistenti in “Esiti di frattura mediale del
collo femore a destra” da cui scaturivano giorni 30 di I.T.T., giorni 40 di I.T.P. al
6 75%; giorni 30 di I.T.P. al 50%, giorni 30 di I.T.P. al 25%, valutabili in un danno biologico permanente pari al 20%.
Aggiungeva che con raccomandata in data 08.07.2019 aveva inoltrato richiesta di risarcimento danni al e che, con successiva Controparte_5
comunicazione PEC del 02.03.2020, lo aveva altresì invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, con esito negativo.
Insisteva, pertanto, per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
” responsabile della custodia e manutenzione del Controparte_5
fabbricato ove si verificava il sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e conseguente risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 78.430,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale subiti dalla sig.ra ovvero nella misura superiore od inferiore che Ill.mo Tribunale vorrà CP_1
determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro
(11/04/2019) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di risposta tempestiva si costituiva il Controparte_5
contestando, via principale e nel merito, i fatti e la dinamica del sinistro così
[...]
come narrati da controparte, sostenendo che l'evento, ove provato, era stato causato da un comportamento imprudente dell'attrice.
Nello specifico, produceva e depositava documentazione video proveniente dall'impianto di sorveglianza, sostenendo che dagli stessi si evinceva che il sinistro derivava non dallo scivolamento dovuto a liquido oleoso (non presente), bensì a causa della perdita di equilibrio della stessa, all'altezza del terzo gradino della prima rampa interna delle scale.
7 In via subordinata, contestava l'esistenza del nesso causale per caso fortuito o per la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c., perché il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa della danneggiata.
Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio, evidenziando che le tabelle medico – legali riconoscono punti percentuali tra il 4% ed il 10%.
Proponeva altresì domanda di chiamata in causa dell'assicurazione Controparte_3
a scopo di garanzia.
[...]
Concludeva, in rito, per l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo ex art. 262,
comma 2, c.p.c.; nel merito, per il rigetto delle avverse domande con richiesta, in ogni caso, di rimborso delle spese di lite da parte di Controparte_3
3. Alla prima udienza del 18.11.2020 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo, rinviando all'udienza del 15.04.2021.
4. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la nel Controparte_3
merito, contestava i fatti e la dinamica del sinistro come narrati da parte attrice,
prospettando, sul punto e sulle deduzioni circa il nesso causale e il comportamento colposo del danneggiato, la medesima linea difensiva del . CP_4
Quanto alla domanda di manleva formulata dal convenuto, la CP_2 [...]
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, ai sensi della sezione CP_3
“Rischi esclusi” del contratto.
Deduceva, altresì, la violazione del patto di gestione della lite da parte del
, per essersi affidato ad un legale esterno per la gestione della vertenza, CP_4
perdendo, in tal modo, il diritto all'indennizzo delle spese legali.
Pertanto, concludeva, in via preliminare, per l'accertamento dell'inoperatività della polizza e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
ed estrometterla dal giudizio;
in via subordinata, sempre in via preliminare, in
[...]
8 ogni dichiarare la domanda avversaria inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata e, in via subordinata, per la riduzione della somma dovuta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4. All'udienza del 15.04.2021 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prove testimoniali.
4. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 30.01.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del
15.05.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente ed in ordine alla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azionata domanda attorea veniva esercitata ai sensi dell'art. 2051
c.c., atteso il riferimento espresso fatto al ritenuto Controparte_5
responsabile, per omessa custodia, del sinistro occorso in data 11.04.2019
nell'ingresso Scala “A” del suddetto condominio.
5.1 Secondo l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, in capo all'attore, in punto di onere della prova, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare, oltre che il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile;
tuttavia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dal rigoroso onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno – e cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come normale conseguenza della
9 condizione posseduta dalla cosa (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n.
18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140)
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, ossia la dimostrazione positiva del caso fortuito,
oppure della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass.
civ., sez. II, 11/03/2021 n. 6826).
5.2 Inoltre, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato (v. ex multis Cass. civ., n. 17625/
2016) che al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi:
allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità
(cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti ed altresì Cass, civ. n.
21212 del 2015; cfr. anche Tribunale di Milano, Sentenza n. 10229/2024).
5.3 Quanto, invece, al caso fortuito, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere – secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera
10 occasione dell'evento di danno. (Sul punto, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022,
n. 37057).
6. Ciò detto e passando all'esame del caso di specie, il Tribunale ritiene che la pretesa azionata da parte attrice è infondata, per le motivazioni che di seguito si espongono.
6.1. Con riferimento alla dedotta responsabilità per cose in custodia, la domanda risarcitoria va respinta poiché è mancata la prova sia della conformazione insidiosa del tratto percorso (presenza di acqua e liquido oleoso sulle scale ove è avvenuta la caduta), sia che il sinistro sia avvenuto a causa / come conseguenza della particolare condizione della pavimentazione delle scale dell'androne.
6.3. Nel caso di specie, la dinamica prospettata da parte attrice come causa della caduta, ossia un'insidia costituita dalla presenza di acqua e liquido oleoso sulle scale dell'androne delle scale “A” del dove la stessa Controparte_5
risiede, non segnalata e/o transennata, è rimasta mera allegazione sfornita di prova.
6.4. A tal fine, si rinvia, in prima battuta, alle dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 30.03.2022. L'attrice, pur non avendo reso confessione, non è stata precisa nel descrivere compiutamente le cause della caduta, ma si è limitata a confermare e/o a smentire le circostanze, senza nulla aggiungere.
In particolare, in risposta ai capi n. 5) “Vero che giunta all'interno del vano scala,
dopo aver poggiato il piede sinistro sul primo gradino della rampa, e quello destro
sul secondo, nel sollevare il piede sinistro per occupare il 3° gradino, perdeva
l'equilibrio cadendo al suolo” , n. 6) “Vero che la sig.ra è salita sul lato CP_1
opposto a quello ove è installato il poggiamano” e n. 7) “Vero che all'epoca del
sinistro la sig.ra aveva difficoltà a deambulare”, della memoria CP_1
istruttoria del convenuto, la stessa risponde genericamente come segue: CP_4
11 “Non è vera la circostanza di cui al n. 5, in quanto io non ho perso l'equilibrio ma vi
era qualcosa per terra che mi ha fatto scivolare. Non so rispondere alla circostanza
di cui al n. 6 della memoria in quanto non ricordo, anzi preciso che io salii al centro
della scalinata. Non è vera la circostanza di cui al n. 7” (Cfr. verbale di udienza del
30.03.2022).
6.5. In secondo luogo, non possono rinvenirsi testimoni oculari della caduta, posto che l'unico teste escusso, la sig.ra è intervenuta successivamente Testimone_1
alla caduta, con conseguente totale assenza di riscontri oggettivi su cui possa argomentarsi.
In particolare, la teste, indifferente, sulla cui attendibilità non c'è motivo di dubitare,
riferisce: “Ricordo che io stavo scendendo per andare a lavorare ed erano intorno le
18.00, non so essere più precisa in considerazione del tempo trascorso. Vi erano
anche altre persone presenti quando io uscì dall'ascensore, nell'androne delle scale.
Ricordo di aver visto la signora seduta sulle scale dell'androne, sul CP_1
primo gradino ed aveva la gamba stesa. [….] Quando io sono arrivata lei era già
caduta.” (cfr. verbale di udienza del 12.10.2022).
6.6 In relazione alla asserita presenza di liquido oleoso e acqua sul luogo del sinistro,
la teste , residente nel palazzo e addetta alle pulizie dello stesso, ha Tes_1
dichiarato “L'attività di pulizia delle scale viene effettuata la mattina e non ricordo
di aver riscontrato del liquido in terra nelle scale anche perché quel giorno era
prevista la raccolta di carta e cartone per i rifiuti.”
Tali circostanze trovano altresì riscontro nella produzione documentale del convenuto (cfr. allegato n.8). CP_4
12 Non può dunque dirsi accertata la presenza di alcun liquido oleoso e acqua tali da far ritenere, anche per via presuntiva in combinato con altri elementi processuali, che la sig.ra sia rovinata al suolo a causa di tale insidia. CP_1
6.7 Non da ultimo, le suddette circostanze (assenza di liquido oleoso e acqua) sono confermate dai file video ritualmente prodotti da parte convenuta, estratti dall'impianto di video – sorveglianza presente nello stabile.
È pacifico che il soggetto ripreso sia la persona dell'attrice, circostanza in ogni caso non contestata, ma confermata anche dalla deposizione della teste : Tes_1
“Riconosco nel video allegato la signora nella persona di ” (cfr. CP_1
verbale di udienza del 12.10.2022).
La registrazione video mostra chiaramente che:
1. l'attrice scendeva lungo la rampa di scale trasportando uno scatolo di cartone, per conferirlo all'esterno del condominio;
2. al rientro, sulla soglia di ingresso, presentava già un'andatura instabile;
3. la definitiva perdita di equilibrio avviene all'altezza del terzo gradino delle scale interne e ciò determinava la caduta al suolo;
4. sul luogo del sinistro non si evince la presenza di alcun liquido, né la presenza di liquido – come sopra detto – risulta corroborata dalla prova testimoniale acquisita.
Pertanto, la dinamica come narrata da parte attrice non ha trovato alcun riscontro nell'istruzione probatoria, ed è anzi smentita dalla prova documentale – video.
6.8 In ordine all'utilizzabilità del suddetto corredo probatorio, si rileva quanto segue.
Come noto, le riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Il disconoscimento deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito e deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti
13 la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (Cfr. Cass. civ. n.
12794/2021). La giurisprudenza dominante, che il Tribunale ritiene di condividere,
afferma che qualora il disconoscimento sia effettuato correttamente, la conseguenza è
che la registrazione non acquista il valore di piena prova ed in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante. (cfr. sul punto, Cass. civ. n. 19155/2019).
Nel caso di specie, parte attrice eccepisce l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni perché registrate, conservate e riprodotte “contra legem”, contestando altresì la genuinità del suo contenuto.
Tale eccezione è infondata in quanto, trattandosi di prova documentale, non è
necessario procedere ad alcun accertamento in ordine all'originalità dei file allegati,
della cui provenienza e autenticità non c'è comunque motivo di dubitare. Infatti, il procedimento di acquisizione delle immagini si svolge mediante una semplice operazione meccanica di copiatura delle immagini registrate su supporti magnetici e ciò non implica l'intervento materiale e manuale dell'uomo se non quello dell'estrazione, che è avvenuto, nel caso di specie, correttamente e nei tempi previsti dalla legge (48 ore), come da documentazione a sostegno prodotta dal
[...]
nella seconda memoria istruttoria (Cfr. produzione documentale Controparte_5
in allegato).
Può solamente aggiungersi che è pacifico che l'impianto di video-sorveglianza sia stato approvato dall'assemblea, che si stato istallato nel rispetto della normativa di legge e che non sia riscontrabile alcuna violazione della privacy, stante la corretta collocazione della telecamera (cfr. foto prodotte da parte convenuta).
14 La dedotta violazione della privacy è, ad ogni modo, irrilevante, in quanto la sig.ra
è anch'essa condomina dello stabile ed era perfettamente a conoscenza CP_1
dell'istallazione delle stesse.
7. In conclusione, il Tribunale non ritiene raggiunta con sufficiente certezza la prova del fatto e del nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla sig.ra e la res in CP_1
custodia, ritenuto che tanto la deposizione testimoniale quanto la videoregistrazione comprovano in maniera dirimente l'assenza di una situazione di obiettiva pericolosità
dello stato dei luoghi (per assenza di liquido oleoso e acqua) e che, pertanto, il sinistro occorso è da imputare all'esclusiva responsabilità dell'attrice.
7.1 Non da ultimo, anche a voler ritenere il dubbio circa l'effettiva causa della caduta,
lo stesso resta a carico di parte attrice.
8. Non resta che disciplinare le spese di lite.
La necessità di accertare mediante istruttoria l'effettiva dinamica del sinistro,
l'obiettiva complessità delle questioni trattate, gli esiti riportati, la necessità di non inasprire i rapporti tra l'attrice ed il costituiscono valide ragioni per CP_4
disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in data 15.05.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
15