Art. 6.
Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguita nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal capo della Polizia, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal generale ispettore del Corpo, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. ((4))
Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneita' da effettuarsi in base al programma e con le modalita' che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi. (1)
Le promozioni a capitano e tenente vengono conferito per anzianita' e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente. (1)
Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'art. 5, sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 5 aprile 1943, n. 376 , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. nominati e da nominarsi in base agli articoli 12 e 13 della legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39, la permanenza minima nei gradi di maggiore, capitano e tenente di cui all'art. 6 della legge stessa e' ridotta, in via transitoria per la durata della guerra, per i maggiori ad anni due, per i capitani ad anni tre e per i tenenti ad anni due e mezzo.
Gli ufficiali stessi potranno beneficiare di tale riduzione una volta soltanto.
Le promozioni al grado di maggiore, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge suindicata, avranno luogo durante l'attuale stato di guerra, per graduatoria di merito, anziche' per esame di idoneita', fermo restando da parte degli interessati il possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la Commissione di avanzamento prevista dal presente articolo e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed e' composta dal capo della polizia, dal vice capo della Polizia, dal maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.
Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguita nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal capo della Polizia, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal generale ispettore del Corpo, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. ((4))
Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneita' da effettuarsi in base al programma e con le modalita' che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi. (1)
Le promozioni a capitano e tenente vengono conferito per anzianita' e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente. (1)
Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'art. 5, sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 5 aprile 1943, n. 376 , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. nominati e da nominarsi in base agli articoli 12 e 13 della legge 26 gennaio 1942-XX, n. 39, la permanenza minima nei gradi di maggiore, capitano e tenente di cui all'art. 6 della legge stessa e' ridotta, in via transitoria per la durata della guerra, per i maggiori ad anni due, per i capitani ad anni tre e per i tenenti ad anni due e mezzo.
Gli ufficiali stessi potranno beneficiare di tale riduzione una volta soltanto.
Le promozioni al grado di maggiore, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge suindicata, avranno luogo durante l'attuale stato di guerra, per graduatoria di merito, anziche' per esame di idoneita', fermo restando da parte degli interessati il possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la Commissione di avanzamento prevista dal presente articolo e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed e' composta dal capo della polizia, dal vice capo della Polizia, dal maggior generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia.