Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7189 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02308/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2020, proposto da
IP XO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Emanuele Rossi, Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni, Roberta Valentini, Nicolas Angius, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Lucioni in Milano, via Tito Livio 8/A;
contro
Gse - ES dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fidanzia in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- della nota, prot. n. GSWEB/P20200013856 del 13/01/2020, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata XO Cogenerazione e sita in STRADA PROVINCIALE KM 2,6, NA IG (PV) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2017”, con la quale, il ES dei Servizi Energetici (d’ora in avanti, per brevità “GS”) ha comunicato che, in relazione all’unità di impianto in oggetto, identificata con il codice V26, la domanda di riconoscimento è stata respinta per i motivi di seguito rappresentati:
“1. l’unità in oggetto non rispetta il divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 6 del DM 5 settembre 2011. Infatti, l’impianto ha beneficiato, per gli anni dal 2002 al 2006, per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e ceduta al GS, ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.9, dei prezzi incentivati di cui alla delibera 108/97 dell’ARERA;
2. l’energia elettrica netta prodotta annualmente dall’unità in oggetto, utilizzata per la determinazione dell’indice energetico "Ien", è stata calcolata, come confermato nelle osservazioni alla comunicazione di preavviso di rigetto del 06/09/2019 prot. GSWEB/P20190373605, includendo erroneamente il consumo delle pompe di rilancio condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore”.
- nonché, se ed in quanto occorrer possa, benché mero atto interlocutorio, peraltro parzialmente revocato con l’atto finale del procedimento, della nota in data 06.09.2019, con nota GS/P201900373605, il GS ha comunicato i seguenti motivi ostativi all’accesso all’incentivo:
1) l’unità in oggetto non rispetta il divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 6 del DM 5 settembre 2011. Infatti, l’impianto ha beneficiato, per gli anni dal 2002 al 2016, per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e ceduta al GS, ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.9, dei prezzi incentivati di cui alla delibera 108/97 dell’ARERA;
2) la documentazione allegata alla richiesta è carente della descrizione dell’intervento di sostituzione del core engine della turbina a gas avvenuto nel corso del 2017;
3) i metodi di misura e i criteri utilizzati per la determinazione dell’energia di alimentazione consumata dall’unità in oggetto non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". Infatti, il valore del potere calorifico inferiore annuale utilizzato non è calcolato come media pesata sulla quantità di combustibile consumata dalla turbina a gas bensi come media pesata sulla quantità di combustibile consumata dalla turbina a gas e dal post-combustore;
4) i metodi di misura e i criteri utilizzati per la ripartizione dell’energia elettrica prodotta dall'unità in oggetto in energia esportata verso la rete e in energia consumata in loco non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". Infatti, la documentazione allegata alla richiesta in oggetto non consente di escludere che una quota di energia elettrica non prodotta in cogenerazione sia stata erroneamente inclusa nel computo dell'energia elettrica autoconsumata in loco;
5) l’energia elettrica netta prodotta annualmente dall’unità in oggetto, utilizzata per la determinazione dell’indice energetico "Ien", è calcolata includendo erroneamente il consumo delle pompe di rilancio condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore”;
- di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con riserva di motivi aggiunti;
per l’accertamento
- del silenzio formatosi sul procedimento avviato dal GS ai sensi dell’art. 10 del D.M. 31 gennaio 2014, stante il decorso del termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento medesimo;
- conseguentemente, dell’intervenuta archiviazione del procedimento sopra meglio indicato, essendo stata riscontrata la piena legittimità dell’attività svolta dalla ricorrente;
in subordine per l’accertamento
- dell’intervenuto decorso dei termini per la conclusione del predetto procedimento e del conseguente obbligo del GS di provvedere senza ulteriore indugio con l’adozione dell’atto conclusivo;
- nonché per la nomina di un commissario ad acta che decida in luogo del GS in ipotesi di ulteriore inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - ES dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AL Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. La società IP XO S.p.A. (d’ora in poi anche solo “XO” o “la IC) che esercita nel proprio stabilimento di Mezzana Bigli (PV), Strada Provinciale km 2,6, l’attività di produzione di fitofarmaci e agrofarmaci, è proprietaria di un impianto di cogenerazione collegato con la rete di Terna. Per tale impianti la ricorrente ha ottenuto accesso al regime di sostegno di cui al d.m. 05.09.2011 e, a tal fine, la XO ed il GS hanno sottoscritto apposita Convenzione n.
CAR0009000 per il rilascio ed il ritiro dei Certificati bianchi riconosciuti alle unità di cogenerazione.
Il 03.03.2018, la XO ha presentato al GS rituale domanda per il riconoscimento dei Certificati relativamente alla produzione dell’anno 2017 (doc. 20), pari a 586 Certificati Bianchi, corrispondenti, al prezzo di mercato attuale di circa 260 Euro a certificato, a circa 152.000 Euro (doc. 21).
Tuttavia, il 09.04.2018, con nota prot. n. GS/P20180029797, il GS ha comunicato l’avvio di un procedimento di controllo mediante verifica e sopralluogo sull’unità di cogenerazione di XO ai sensi dell’art. 11, c. 2, d.m. 05.09.2011 (doc. 22), al fine di accertare la conformità dei dati trasmessi alla reale situazione.
In data 06.06.2019, con nota prot. n. GS/P20190041803 (doc. 31), il GS ha comunicato che «nel corso dell’attività di verifica è emerso che negli anni dal 2002 al 2006 l’Operatore ha beneficiato per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e ceduta al GS, ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dei prezzi incentivanti di cui alla delibera 108/97 dell’ARERA». A parere del GS, «l’incentivo riportato al precedente alinea non rientra in
quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del DM 5 settembre 2011 e non è, pertanto, cumulabile con i Certificati bianchi previsti dal medesimo Decreto».
In data 10.07.2019, con nota prot. n. GS/P20190049565 (doc. 33), il GS, premesso che ai sensi dell’art. 6, c. 1, d.m. 05.09.2011, gli incentivi di cui al medesimo decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, salvo quelli previsti nel comma 2 dell’art. 6, e che nell’ambito delle attività di controllo è stato accertato che negli anni 2002 e 2006 l’Operatore ha beneficiato per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni, ai sensi dell’art. 22, l. 09.01.1991, n. 9, di prezzi incentivati di cui alla delib. CIP 6/92, aggiornata dalla delib. 108/97 dell’ARERA, ha comunicato la decadenza dal diritto ai Certificati bianchi di cui al d.m. 05.09.2011 nonché l’annullamento dei benefici riconosciuti all’unità V26, ai sensi del d.m. 05.09.2011 per le produzioni riferite agli anni 2014, 2015 e 2016. Da ultimo con nota prot. n. GS/P20190055865, dell’01.08.2019 (doc. 34), il GS ha dato seguito alla nota del 10.07.2019, richiedendo ad XO la restituzione degli incentivi ottenuti per le annualità 2014-2016, per un totale di euro 478.258,92, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa.
Tali atti sono stati impugnati con autonomo ricorso, mentre con l’attuale ricorso la società ha impugnato la nota, prot. n. GSWEB/P20200013856 del 13/01/2020 (doc. 1), avente ad
oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata XO
Cogenerazione e sita in STRADA PROVINCIALE KM 2,6, NA IG (PV) come
cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato
dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre
2011 - produzione anno 2017”, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. 241/1990, dell’art. 1, del d.m. 31 gennaio 2014, nonche’ dell’art. 42, d.lgs. 28/2011. – violazione dell’art. 97 cost. – violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa – formazione del silenzio assenso – violazione del principio di autovincolo;
2) violazione dell’art. 1, c. 2, l. 241/1990. – violazione dell’art. 97 cost. – violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. – violazione del principio di leale collaborazione. – sulla illegittimità della richiesta in quanto relativa ad un profilo già verificato.
3) Violazione del legittimo affidamento.
4) Violazione dell’art. 29, c. 4, d.lgs. 28/2011. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, c. 1 e 2, d.m. del 05.09.2011. – sulla errata qualificazione come incentivi non cumulabili dei prezzi maggiorati di cui all’art. 22, c. 5, l. 9/1991, ed alla deliberazione cip del 29 aprile 1992, n. 6.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, del d.m. 31 gennaio 2014, nonché dell’art. 42, d.lgs. 28/2011. – violazione dell’art. 97 cost. violazione del principio di legittimità dell’azione amministrativa. sviamento di potere ed eccesso di potere. violazione dell’art. 3 della l. 241/1990: assurdità e/o erroneità e/o assenza della motivazione.
6) Invalidità derivata in quanto l’illegittimità originaria dei provvedimenti impugnati con il ricorso R.G. 11866/2019, si riflette anche sugli atti impugnati con il presente atto che sono dunque illegittimi, oltre che per i vizi propri, anche in via derivata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
All’udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la tardività del provvedimento adottato a seguito della conclusione del procedimento avviato mediante sopralluogo, è infondato.
Come già chiarito dalla Sezione << merita all’uopo di essere rilevato che il termine “fino a 180 giorni” previsto per la conclusione dell’attività di controllo assume pacifico carattere acceleratorio e non perentorio in ragione della rilevanza dell’interesse che, tramite lo svolgimento dell’attività di verifica, viene tutelato da parte del GS (TAR Lazio, III-Ter, 5 settembre 2024, n. 16134; id., 19 marzo 2025, n. 5636; id., 28 febbraio 2025, n. 4473). Si ritiene, invero, di aderire a quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “va negata la natura perentoria del termine entro il quale il GS è chiamato a concludere il procedimento di verifica: ciò, in quanto la previsione di un simile termine contrasterebbe con l'esigenza di non pregiudicare l'efficace esercizio dei poteri di controllo attribuiti al ES e rispondenti al generale interesse a che i contributi siano erogati alle iniziative effettivamente meritevoli di agevolazione in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, stante il prevalente interesse pubblico a recuperare gli incentivi indebitamente percepiti (così, da ultimo, la sent. n. 2971 del 2018). Del resto, come pure è stato già osservato da questo TAR, la potestà di cui trattasi non ha connotazioni sanzionatorie (trattandosi, piuttosto, di un atto vincolato di decadenza accertativa della mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 50 del 2017), ciò che vale a escludere che nel rapporto concessorio intercorrente tra ES e fruitore degli incentivi quest’ultimo possa arrivare ad acquisire, grazie all’infruttuoso decorso del termine (ex d.m. 31 gennaio 2014) entro il quale concludere una verifica, una posizione tale da precludere ogni futuro esercizio delle attribuzioni di controllo (come se si trattasse, per l’appunto, di un procedimento sanzionatorio colpito da un evento estintivo) e da consentirgli (in thesi) di percepire l’incentivazione pubblica pure in assenza dei necessari presupposti; risultato, quest’ultimo, che si porrebbe in frontale contrasto con i canoni di buon andamento e (soprattutto) di parità di trattamento tra gli operatori (così, da ultimo, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sentt. n. 12758 del 2017 e nn. 1300 e 8845 del 2018). Trattandosi di un interesse indisponibile (quello al recupero degli incentivi indebitamente erogati), quindi, il GS non può considerarsi vincolato nemmeno al termine che esso stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2014, abbia preventivamente indicato per la conclusione del procedimento di controllo; ed analoghe conclusioni non possono non valere anche per il termine imposto dall’art. 7, comma 3, del d.m. 31 gennaio 2014, circa l’invio della comunicazione di avvio del procedimento. Va infine aggiunto che la natura perentoria del termine massimo di conclusione del procedimento di verifica (stabilito in 180 giorni dall’art. 10, comma 1, del d.m. 31 gennaio 2014) deve in ogni caso escludersi pure sulla base del principio generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi, che è desumibile dall’art. 152, comma 2, c.p.c. (secondo cui “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), con la conseguenza che la violazione del dies ad quem non può determinare effetti invalidanti dell’atto finale” (cfr. TAR Lazio, Roma, questa sez. III-Ter, sent. n. 9269 del 2015)” (TAR Lazio, III-Ter, n. 12008 del 2018; cfr., ex plurimis, TAR Lazio, III-Ter, n. 2971 del 2018; Id., n. 9269 del 2015; Cons. Stato, IV, n. 6583 del 2019; Id., n. 5637 del 2019; n. 50 del 2017) >>.
3. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente contesta la violazione del principio di correttezza e buona fede, ed il terzo, con il quale la ricorrente denuncia violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto la violazione riguardava un profilo già valutato positivamente dal GS in occasione di un diverso controllo, sono infondati.
Sul punto si è già pronunciata la Sezione chiarendo che << Infatti, la ricorrente, in ottemperanza ai format di dichiarazione richiesti dal GS in merito alla cumulabilità degli incentivi, nella richiesta inoltrata nel 2017 per l’anno 2016, ha dichiarato che la propria unità aveva legittimamente percepito:
a) il contributo Regione IA ex art. 11, l. 10/1991 (in attuazione della D.G.R. 24.07.1998, n. 6/37673);
b) i prezzi maggiorati ex art. 22, c. 5, l. 9/1991 e deliberazione CIP 6/92.
Ebbene, deve al proposito essere osservato che il GS, essendo il soggetto deputato all'erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi. Infatti, il ES è titolare di un potere immanente di verifica della spettanza di tali benefici, potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso, non essendo previsto alcun termine decadenziale di attivazione, trattandosi di potere il cui scopo è quello di garantire la corretta erogazione di risorse pubbliche caratterizzate da scarsità (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 07/10/2024, n.17265).
Da ciò deriva che fino allo svolgimento dell'attività di controllo e al positivo superamento dello stesso, nessun legittimo affidamento può crearsi nella società ricorrente in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare l'effettiva situazione. Il sistema normativo dei controlli, infatti, è funzionale a garantire l'osservanza delle condizioni di accesso agli incentivi. Perciò il Soggetto Responsabile non può invocare il legittimo affidamento al fine di conservare un beneficio ottenuto in difetto dei necessari presupposti normativi (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/10/2024, n.17611).
Da ciò deriva che, nella materia in esame non può configurarsi un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l'accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate.
Ne consegue che se, come nel caso di specie, l'operatore economico ha proposto una domanda in violazione del divieto di cumulo degli incentivi, il GS era vincolato nell'adottare - alla luce di una nuova valutazione del materiale istruttorio nuovo successivamente acquisito - il provvedimento di decadenza >>.
4. Il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta che gli incentivi di cui all’art. 22, c. 5, l. 9/1991, ed al CIP 6/92 sono cumulabili con i Certificati bianchi di cui al d.lgs. 20/2007, l. 99/2009
e d.m. 05.09.2011, è infondato.
Come già chiarito dalla Sezione, << Nella specie, il d.lgs. 28/2011, di recepimento della direttiva a 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’art. 29, c. 4, ha chiarito che “gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di definizione del predetto incentivo, purché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio”.
Il successivo d.m. 05.09.2011 ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici nonché il regime di cumulo con altri incentivi pubblici.
La normativa citata trova applicazione per le seguenti tipologie di impianto norme si applicano alle seguenti tipologie di impianto: “a) unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007;
b) unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’unità medesima, secondo le modalità ed i criteri e nei limiti indicati all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011” (art. 1).
L’art. 6 prevede, quanto alla disciplina sulla “Cumulabilità degli incentivi”, che: “Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi”.
Ebbene, poiché il D.M. 5 settembre 2011 si applica agli impianti di cui all’art. 29, comma 4, D.lgs. n. 28 del 2011 e tra le tipologie di incentivi e di regimi di sostegno previsti dai commi 2 e ss. dell'art. 6 D.M. 5 settembre 2011 non rientrano i prezzi incentivati secondo l'art. 22, comma 5, Legge 9 del 1991 e provvedimento CIP 6/92, l’impianto in titolarità della ricorrente, avendo beneficiato dal 2002 al 2006, ai sensi dell'art. 22 Legge 9 gennaio 1991 n. 9, dei prezzi incentivati di cui alla Delibera 108/1997 dell'ARERA, ricade nel divieto di cumulo previsto dall’art. 6, comma 1, D.M. 5 settembre 2011, non potendo rientrare tra le ipotesi derogatorie e tassative ivi previste >>.
5. Il quinto motivo di impugnazione, con il quale la società ricorrente sostiene l’errata determinazione dell’indice IEN, è infondato.
Il provvedimento afferma che “l’energia elettrica netta prodotta annualmente dall’unità in oggetto, utilizzata per la determinazione dell’indice energetico "Ien", è stata calcolata, come confermato nelle osservazioni alla comunicazione di preavviso di rigetto del 04/11/2019 prot. GS/A20190210923, includendo erroneamente il consumo delle pompe di rilancio condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore”.
La tesi della ricorrente, secondo la quale sono servizi ausiliari le utenze elettriche misurate
dal contatore fiscale degli ausiliari non è fondata in quanto le finalità del contatore fiscale sono diverse da quelle del provvedimento CIP n. 6/92 che fissa la condizione tecnica di assimilabilità di un impianto a quelli a fonti di energia rinnovabili attraverso l'indice energetico IEN.
Come evidenziato dalla difesa del GS tale indice esprime il rapporto fra l'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), l'energia termica
utile prodotta annualmente dallo stesso impianto (Et), e l'energia immessa annualmente
nell'impianto attraverso combustibili fossili commerciali (Ec).
Sono servizi ausiliari, per quel che in questa sede rileva, tutti quei servizi accessori e necessari al funzionamento dell'impianto stesso e che necessitano di energia elettrica per il loro funzionamento.
E’ irrilevante che sia possibile produrre vapore con la caldaia di recupero e contestualmente
non attemperare il vapore, così come il fatto che il degasatore e le proprie pompe di alimentazione siano apparecchi adibiti ad un trattamento dell’acqua alimentata anche e non solo alla caldaia del gruppo di cogenerazione (eliminazione di aria), laddove di fatto tali elementi servano, come nel caso di specie, al funzionamento dell'unità di cogenerazione.
A ciò si aggiunge in ogni caso che il diniego oggetto del ricorso ha una duplice motivazione essendosi basato sia sulla violazione sia dell’art. 6 del DM 5 settembre 2011 che dell’art. 5 del DM 5 settembre 2011, con motivazioni autosufficienti in merito.
Ne consegue che il diniego è comunque adeguatamente motivato con riferimento anche ad una sola delle due violazioni.
6. Il sesto motivo, di invalidità derivata, è infondato in quanto le questioni sollevate con il ricorso R.G. 11866/2019 sono state respinte da questo Tribunale con sentenza n. 13461 dell’08.07.2025, esecutiva.
7. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
8. Stante la complessità della controversia le spese di lite possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AV, Presidente
AL Di IO, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AL Di IO | RI AV |
IL SEGRETARIO