TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7189
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Tardività del provvedimento adottato a seguito del procedimento di controllo

    Il termine per la conclusione del procedimento di controllo non è perentorio ma acceleratorio, in quanto volto a tutelare l'interesse pubblico al corretto erogazione degli incentivi e al recupero di quelli indebitamente percepiti. Pertanto, il decorso del termine non preclude l'esercizio dei poteri di controllo da parte del GSE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento

    Il GSE, quale soggetto erogatore di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase il potere di verifica e controllo sulla spettanza degli stessi. Nessun legittimo affidamento può sorgere in capo al beneficiario fino al positivo superamento dei controlli, poiché questi hanno la finalità di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio.

  • Rigettato
    Errata qualificazione dei prezzi incentivati come non cumulabili con i Certificati Bianchi

    Il DM 5 settembre 2011, applicabile agli impianti di cui all'art. 29, comma 4, D.lgs. n. 28 del 2011, prevede il divieto di cumulo degli incentivi con altri incentivi pubblici, salvo eccezioni tassativamente previste. I prezzi incentivati di cui all'art. 22, comma 5, Legge 9 del 1991 e provvedimento CIP 6/92 non rientrano tra le ipotesi derogatorie, pertanto l'impianto della ricorrente, avendo beneficiato di tali incentivi, ricade nel divieto di cumulo.

  • Rigettato
    Errata determinazione dell'indice IEN

    L'indice IEN esprime il rapporto tra l'energia elettrica prodotta al netto dei servizi ausiliari e l'energia termica utile prodotta, rispetto all'energia immessa tramite combustibili. Sono considerati servizi ausiliari tutti quei servizi accessori necessari al funzionamento dell'impianto, inclusi quelli relativi al trattamento dell'acqua di alimentazione della caldaia di cogenerazione. Pertanto, il consumo delle pompe indicate rientra tra i servizi ausiliari da escludere dal calcolo dell'energia netta.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Le questioni sollevate con il ricorso R.G. 11866/2019 sono state respinte da questo Tribunale con sentenza n. 13461 dell’08.07.2025, esecutiva.

  • Rigettato
    Silenzio assenso e obbligo di provvedere

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo. Di conseguenza, non vi è spazio per l'accertamento del silenzio assenso o per la nomina di un commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7189
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7189
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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