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1 settembre 1984
1 settembre 1984
Art. 24. (Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979) 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attivita' lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.
3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attivita' lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.
3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Commentari • 3
- 1. Pensione marittimi: obbligo neutralizzazione dei periodi sfavorevoliRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 24 luglio 2023 · 35.852505
[…] n. 413). Contributi marittimi e impoverimento pensione: la decisione della Consulta La Consulta confermando una decisione precedente ha dichiarato l'illegittima costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto " benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico), […] nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento. […]
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Giurisprudenza • 59
- 1. Corte Cost., sentenza 07/11/2022, n. 224Provvedimento: […] 3.– Il combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 413 del 1984 e dell'art. 3, ottavo comma, […] 11.– Pertanto, entrambe le disposizioni, gli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, sono ispirate alla medesima ratio e, quindi, […] n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati.Leggi di più...
- in genere·
- pensioni di vecchiaia·
- perfezionamento del requisito minimo contributivo·
- impossibilità che essa comprometta il livello già maturato·
- pensioni·
- contribuzione aggiuntiva·
- applicabilità del principio della c.d. neutralizzazione