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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/09/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
DO. Marcello Castiglione - Presidente
DO. Franco Davini - Consigliere relatore
DO. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione dei coniugi
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele TE
Granara presso la quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Barbieri e P_
Matteo Barbieri presso il quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
-appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste, in annullamento e/o riforma della
sentenza n. 314/2025 pronunciata dal Tribunale di Genova, DO.
Danilo Corvacchiola, resa in data 8 novembre 2024 e pubblicata il successivo 4 febbraio 2025, all'esito del giudizio R.G. n. 9204/2023,
notificata a mezzo P.E.C. il 26 febbraio 2025,
1) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 143 e 151 c.c. del signor nella causazione della crisi coniugale tra P_
il signor e la PR.SA P_ TE
per le plurime e reiterate violazioni dei doveri coniugali esposte nella narrativa del presente atto;
2) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il signor P_
al risarcimento di tutti i danni fisici, morali ed
[...]
esistenziali, patiti e patiendi dalla PR.SA , a seguito TE
del comportamento di cui alla narrativa del presente atto, da determinarsi previa CTU medico -legale ovvero ricorrendo a criteri equitativi;
3) disporre che la casa coniugale ed il box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, vengano assegnati alla PR.SA
[...]
; TE
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
In via istruttoria si insta affinché:
a) Siano ammesse, ove occorra, le istanze istruttorie dedotte da parte ricorrente nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., non ammesse dal primo Giudice, qui espreSAmente riproposte:
1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si
2 indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
residente in [...]);
[...]
3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori TE Parte_3
e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in Parte_3 Parte_4
Piacenza);
3 9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]); Parte_5
12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in Parte_2 Persona_4
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]); Parte_5
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
4 16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”, (si indica a teste la signora residente Controparte_2
in La Spezia ed il signor , residente in [...]); Controparte_3
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
20) “Vero che, la signora a seguito del Pt_1 TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
5 Si indicano a testi i signori:
- , residente in [...], CP_7
- , residente in [...], Controparte_8
- , residente in [...], Parte_2
residente in [...], Persona_4
- , residente in [...], Controparte_3
- , residente in [...], Parte_3
- , residente in [...], Parte_4
- , residente in [...], Controparte_4
- , residente in [...], Persona_3
- , residente in [...], CP_9
- , residente in [...], Controparte_10
- , con studio in Rapallo (GE), CP_6
- , residente in [...], Controparte_2
- , residente in [...], Testimone_1
, residente in [...], Testimone_2
- , residente in [...], Parte_5
- DO.SA , con studio in Chiavari (GE), Tes_4
- , indicata sul social network Facebook come nata il Testimone_3
1° luglio 1965.
In proposito, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Voglia delegare ai sensi dell'art. 203 c.p.c. l'assunzione delle prove orali dedotte ai capitoli:
- nn. 7, 14 e 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di Vallo
della Lucania (SA), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni: , , e CP_7 Controparte_8 Parte_2
, Persona_4
6 - nn. 1, 14, 15, 16, 17, a diverso Giudice istruttore del Tribunale
di Belluno (BL), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
, Controparte_3
- nn. 8, 14, 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di
Piacenza (PC), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
e . Parte_3 Parte_4
b) Sia licenziata CTU medico legale tesa alla quantificazione dei danni fisici, esistenziali e morali patiti e patiendi dalla PR.SA
a seguito del contegno, palesemente TE
violativo dei doveri coniugali, serbato dal Signor ” P_
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1. Preliminarmente si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità
dell'appello formulato dalla Sig.ra in TE
quanto iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 325
c.p.c., come evidenziato in parte motiva;
2.nel merito confermare la sentenza n.314/2025, emeSA dal Tribunale
di Genova, in data 8/11/2024, depositata in data 4/02/2025;
3.con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nata nel 1963) e (nato TE P_
nel 1959) si sposavano nel 2002.
2. con ricorso depositato nell'ottobre TE
2023 proponeva domanda giudiziale di separazione con addbeito al marito lamentando che il 2 maggio 2023 mentre stavano per partire per una vacanza in Sardegna era arrivato sul cellulare del marito
7 un meSAggio con scritto “Buon risveglio amore mio”; messo alle strette il marito confeSAva di avere avuto una avventura extraconiugale pur cercando di minimizzare la cosa.
Il 21 maggio 2023 la ricorrente ricevava su Facebook uno screenshot inviato da la donna con cui il marito aveva avuto Testimone_3
una avventurra in cui la gli domandava se era sposato e lui Tes_3
negava .
Il 16 giugno 2023 il marito lasciava la casa coniugale.
Sulla base di queste premesse la domandava: TE
-l'assegnazione della casa coniugale;
-la divisione del beni in regime di comunione legale fra i coniugi;
-il risarcimento dei danni fisici e morali subiti.
3.Ritualmente costituitosi esponeva che la crisi del P_
rapporto coniugale era dovuta alla condotta della moglie, che si allontanava per lunghi periodi, che lo aggrediva e che er giunto a cambiare la serratura della porta di casa.
Nel corso dell'istruttoria erano sentiti i testimoni indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 314 del 2025 dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, respingeva tutte le altre domande formulate dalle parti e condannava la al pagamento TE
delle spese processuali.
Il Tribunale osservava che se non vi erano dubbi che il rapporto coniugale era entrato in crisi e doveva essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, doveva invece ritenersi che non vi fossero i presupposti per addebitare la separazione al marito.
Al momento della infedeltà coniugale dle marito infatti il rapporto fra i due coniugi era da tempo in crisi da tempo.
8 Il Tribunale valorizzava in particolare le dichiarazione di due testimoni:
, vicino di casa della coppia, che aveva dichiarato: Controparte_4
“Si è vero. A volte si lamentava del fatto che la Sig.ra TE
andasse sempre giù a trovare la mamma, ci andava anche lui però
ultimamente si è lamentato del fatto che andava lei giù a trovare
il genitore… Negli ultimi tempi lui era un po' scocciato di andare
lì, anche già prima della litigata che ho raccontato prima, tant'è
vero che l'ultima volta è andata giù in treno”;
, collega del che aveva dichiarato: “Si è Testimone_5 P_
vero, Lui si sentiva molto solo, tant'è vero che spesso alla fine
del turno si fermava di più o veniva a prendersi un caffè con noi
perché a casa era da solo. A volte capitava che facessimo la notte
lui smontava alle 8:00 e rimaneva con noi a mangiarsi una pizza che
attaccavamo per la notte e poi verso le dieci andava a casa”.
L'allontanamento del tetto coniugale da parte del era poi P_
avvenuto quando ormai la crisi coniugale era scoppiata.
Inoltre secondo il Tribunale da uno scambio di meSAggio emergeva che la aveva commesso in paSAto degli errori che non TE
contestava.
Respinto l'addebito andava respinta la domanda di risarcimento dei danni.
Non era accoglibile la domanda di assegnazione della casa coniugale non essendoci figli minori o maggiorenni ma economicmente autosufficienti.
5.Contro la sentenza proponeva appello TE
sostenendo che il tribunale avvea errato a non addebitare la separazione al marito.
Primo motivo di appello
9 Era indiscutibile che il avesse instaurato una relazione P_
extraconiugale con e che in assenza di prove di una Testimone_3
precedente crisi del matrimonio questo era idoneo a determinare l'addebito della separazione.
Il Tribunale aveva sottovalutato le testimonianze di quei testimoni
( , cugina dell'appellante, , suo marito, Parte_3 Parte_4
, , ) che narravano che CP_9 Parte_5 Controparte_4
i rapporti fra i due coniugi erano normali , tanto è vero che era pacifico che stavano per partire per la Sardegna.
Inoltre l'adulterio posto in essere dal marito era stato particolarmente umiliante, con l'amante del marito che le aveva mandato dei meSAggi con foto di lei con il marito e con scritto: “
questo è tuo marito, ogni volta che tu non c'eri eravamo lì, abbiamo
fatto l'amore per più di 10 giorni, in sala e sulla tua scrivania,
in cucina, nella doccia poi hai la sesta di reggiseno e ti prendeva
per il culo, comodino primo cassetto, reggiseno, 2° cassetto canottiere, 3° cassetto mutande improponibili”, ed uno
immediatamente successivo del seguente tenore “il profumo Coco sul
comò poi orrendo ma forse non ce n'è più” “.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva poi errato a non ammettere alcuni capitoli di prova dedotti in primo grado dall'odierna appellante ed a non svolgere una cosulenza tecnica di ufficio.
Terzo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale a respingere la domanda di risarcimento del danno.
Quarto motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a non disporre la prova delegata.
10 Pur non riproponendo unmotivo di appello sul punto parte appellante formulava domanda di assegnazione dlela ex casa coniugale.
Chiedeva infine la vittoria delle spese.
6.Si costituiva eccependo: P_
-che l'appello era inammissibile in quanto la sentenza era stata notificata il 26 febbraio 2025 ed ai sensi dell'art. 325 c.p.c. il termine per rimpugnare era di 30 giorni, quindi scadeva il 28 marzo
2025, mentre l'appello era stato iscritto a ruolo solo il 31 marzo
2028
Sosteneva poi che in primo grado l'appellante non aveva rispettato i termini processuali di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. depositando le memorie istruttorie in ritardo.
Ne seguiova che non era possibile riproporre le richieste istruttorie in esse contenute.
Il rapporto coniugale era andato in crisi sia perché la moglie si recava per lunghi tempi ad agropoli per assistere gli anziani genitori, tanto è vero che lui doveva recarsi lì per stare con la moglie.
Inoltre vi erano stati litigi.
La crisi latente della coppia era espreSA anche dal meSAggio
inviato dalla moglie all'appellato in cui si leggeva “ Tu dovresti
fare un triplo esame di coscienza non solo per i comportamenti avuti
in questi ultimi 5 mesi, ma anche per i tuoi comportamenti tenuti
in tutti questi anni. Io me lo sono fatto e volevo rimediare ai miei
errori…. “
L'ammissione della prova delegata rientrava nella discrezionalità
del giudice.
Nel corso dell'istruttoria l'appellata non aveva formulato nuova richiesta di ammissione delle prove non ammesse.
11 7.Dopo che le parti avevano precisato le proprie conclusioni e difese all'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta, la causa era decisa in camera di consiglio.
8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo è infondata.
Nelle impugnazioni che, come in questo caso, si propongono con ricorso, il termine di impugnazione è rispettato se il ricorso contenente l'appello viene depositato entro il termine per impugnare.
In questo caso il ricorso risulta essere depositato in data 28 marzo
2025, ultimo giorno utile per l'impugnazione.
9.I motivi di appello attinenti alle istanze istruttorie sono infondati.
I capitoli di prova richiesti sono inammissibili come dimostra una loro analisi.
1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si
indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava
presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
residente in [...]);
[...]
12 3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la
signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori TE Parte_3
e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in [...]
Piacenza);
9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]) Parte_5
Si tratta di capitoli di prova del tutto irrilevanti in qunato in oltre 20 anni di matrimonio è normale che il marito abbia almeno ogni tanto accompagnato la moglie o sia andato a cena con lei presso amici e parenti;
pertanto nulla dimostrano.
13 12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
Sono capitoli di prova generici circa le circostanze di luogo e di tempo.
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si
indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in [...]
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]). Parte_5
Si tratta di un capitolo di prova inammissibile in quanto valutativo.
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo
noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che
si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
Irrilevante trattandosi di un fatto succesivo alla rottura dei rapporti fra i coniugi avvenuta nei mesi precedenti.
14 16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
Del tutto irrilevante.
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”,
(si indica a teste la signora residente in [...]
Spezia ed il signor residente in [...]); Controparte_3
Il capitolo di prova è irrilevante in quanto da una parte non specifica quanto pesasse l'appellante prima e quanto dopo, e quindi se vi fosse un deperimento o una perdita di peso superfluo, e comunque richiede una valutazione del testimone.
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito
al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a
teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
Sul punto vi è già una breve annotazioner in atti, documentante un tentativo fallito dei coniugi, e risulta pertanto superflua.
20) “Vero che, la signora a seguito del TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
15 Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
Capitolo di prova irrilevante in quanto da una parte valutativo dall'altro non è idoneo a provare una qualche forma di malattia dell'appellante.
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
Capitolo di prova inammissibile in quanto relativo ad una condotta successiva alla rottura dei capitoli di prova fra i coniugi.
Il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della prova delegata è infondato essendo pacifico che la scelta se delegare o meno la prova è discrezionale e ben può esserci il desiderio del giudice di sentire e vagliare persobalmente i testimoni.
In termini CaSAzione civile , sez. II , 30/05/2005 , n. 11394 : “In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del
tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla
valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni
relative al miglior reperimento della prova o a ragioni di economia
e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per
delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espreSA
richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre
l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova;
inoltre, il
provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta
della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di
fiSAzione dell'udienza dinanzi a sè per l'assunzione della prova.”
16 La richiesta di consulenza tecnica è inammissibile in quanto esplorativa , tra l'altro in atti non si specifica mai in dettaglio che disturbi avrebbe l'appellante.
10.La valutazione che il matrimonio fra i due coniugi fosse già in crisi prima del tradimento da parte del marito risulta corretta.
E' pacifico che la si sia recata ripetutatmente e per TE
lunghi periodi , ogni anno per tutta l'estate, fuori dalla Liguria
per assistere gli anziani genitori.
Condotta encomiabile ed in certe circostanze a volte inevitabile ma sicuramente idonea, lasciando il marito a lungo solo, a minare il rapporto matrimoniale creando un vuoto che altre, come poi accaduto, possono riempire.
Non deve poi stupire che alcuni testimoni legati alla ed TE
ai genitori della steSA non abbiano percepito la crisi matrimoniale.
E' infatti ben difficile che il confidasse la propria P_
solitudine con i parenti ed amici in loco della moglie, mentre risulta attendibile che si sfogasse cin i propri colleghi, che riferiscono anche come spesso proprio perché solo si fermasse a mangiare con loro.
Per quanto riguarda i meSAggi offendivi verso la non TE
risultano inviati dal ma dalla irritata P_ Testimone_3
dall'avere scoperto che il non era libero come le aveva detto P_
e probabilmente decisa, con insulti e foto di lei insieme al marito,
di troncare alla radice ogni possibile rappacificazione fra i due coniugi.
Infine la richiesta di attribuzione della casa coniugale, oltre ad essere inammissibile in quanto non supportata da alcun motivo di appello, è pacificamente infondata non esistendo figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficiente.
17 Circa le spese, tenendo conto del complesso della vicenda e degli aspetti umani coinvolti, in cui l'appellante è stata umiliata da un soggetto terzo, la Corte ritiene equo compensare le spese del giudizio di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da
contro
TE
la sentenza del Tribunale di Genova n. 314 del 2025 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
18 DO. Franco Davini
Il Presidente
DO. Marcello Castiglione
R.G. n. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
DO. Marcello Castiglione - Presidente
DO. Franco Davini - Consigliere relatore
DO. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione dei coniugi
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele TE
Granara presso la quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Barbieri e P_
Matteo Barbieri presso il quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
-appellato -
19 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste, in annullamento e/o riforma della
sentenza n. 314/2025 pronunciata dal Tribunale di Genova, DO.
Danilo Corvacchiola, resa in data 8 novembre 2024 e pubblicata il successivo 4 febbraio 2025, all'esito del giudizio R.G. n. 9204/2023,
notificata a mezzo P.E.C. il 26 febbraio 2025,
1) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 143 e 151 c.c. del signor nella causazione della crisi coniugale tra P_
il signor e la PR.SA P_ TE
per le plurime e reiterate violazioni dei doveri coniugali esposte nella narrativa del presente atto;
2) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il signor P_
al risarcimento di tutti i danni fisici, morali ed
[...]
esistenziali, patiti e patiendi dalla PR.SA , a seguito TE
del comportamento di cui alla narrativa del presente atto, da determinarsi previa CTU medico -legale ovvero ricorrendo a criteri equitativi;
3) disporre che la casa coniugale ed il box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, vengano assegnati alla PR.SA
[...]
; TE
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
In via istruttoria si insta affinché:
a) Siano ammesse, ove occorra, le istanze istruttorie dedotte da parte ricorrente nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., non ammesse dal primo Giudice, qui espreSAmente riproposte:
20 1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
residente in [...]);
[...]
3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori di TE Pt_3 Pt_3
21 e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in Parte_3 Parte_4
Piacenza);
9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]); Parte_5
12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in Parte_2 Persona_4
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]); Parte_5
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che
22 si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”, (si indica a teste la signora residente Controparte_2
in La Spezia ed il signor , residente in [...]); Controparte_3
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
20) “Vero che, la signora a seguito del Pt_1 TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
23 precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
Si indicano a testi i signori:
- , residente in [...], CP_7
- , residente in [...], Controparte_8
- , residente in [...], Parte_2
, residente in [...], Persona_4
- , residente in [...], Controparte_3
- , residente in [...], Parte_3
- , residente in [...], Parte_4
- , residente in [...], Controparte_4
- , residente in [...], Persona_3
- , residente in [...], CP_9
- , residente in [...], Controparte_10
- , con studio in Rapallo (GE), CP_6
- , residente in [...], Controparte_2
- , residente in [...], Testimone_1
, residente in [...], Testimone_2
- , residente in [...], Parte_5
- DO.SA , con studio in Chiavari (GE), Tes_4
- , indicata sul social network Facebook come nata il Testimone_3
1° luglio 1965.
In proposito, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Voglia delegare ai sensi dell'art. 203 c.p.c. l'assunzione delle prove orali dedotte ai capitoli:
- nn. 7, 14 e 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di Vallo
della Lucania (SA), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni: , , e CP_7 Controparte_8 Parte_2
, Persona_4
24 - nn. 1, 14, 15, 16, 17, a diverso Giudice istruttore del Tribunale
di Belluno (BL), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
, Controparte_3
- nn. 8, 14, 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di
Piacenza (PC), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
e . Parte_3 Parte_4
b) Sia licenziata CTU medico legale tesa alla quantificazione dei danni fisici, esistenziali e morali patiti e patiendi dalla PR.SA
a seguito del contegno, palesemente TE
violativo dei doveri coniugali, serbato dal Signor ” P_
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1. Preliminarmente si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità
dell'appello formulato dalla Sig.ra in TE
quanto iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 325
c.p.c., come evidenziato in parte motiva;
2.nel merito confermare la sentenza n.314/2025, emeSA dal Tribunale
di Genova, in data 8/11/2024, depositata in data 4/02/2025;
3.con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nata nel 1963) e (nato TE P_
nel 1959) si sposavano nel 2002.
2. con ricorso depositato nell'ottobre TE
2023 proponeva domanda giudiziale di separazione con addebito al marito lamentando che il 2 maggio 2023 mentre stavano per partire per una vacanza in Sardegna era arrivato sul cellulare del marito
25 un meSAggio con scritto “Buon risveglio amore mio”; messo alle strette il marito confeSAva di avere avuto una avventura extraconiugale pur cercando di minimizzare la cosa.
Il 21 maggio 2023 la ricorrente riceveva su Facebook uno screenshot inviato da la donna con cui il marito aveva avuto Testimone_3
una avventura in cui la gli domandava se era sposato e lui Tes_3
negava .
Il 16 giugno 2023 il marito lasciava la casa coniugale.
Sulla base di queste premesse la domandava: TE
-l'assegnazione della casa coniugale;
-la divisione del beni in regime di comunione legale fra i coniugi;
-il risarcimento dei danni fisici e morali subiti.
3.Ritualmente costituitosi esponeva che la crisi del P_
rapporto coniugale era dovuta alla condotta della moglie, che si allontanava per lunghi periodi, che lo aggrediva e che er giunto a cambiare la serratura della porta di casa.
Nel corso dell'istruttoria erano sentiti i testimoni indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 314 del 2025 dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, respingeva tutte le altre domande formulate dalle parti e condannava la al pagamento TE
delle spese processuali.
Il Tribunale osservava che se non vi erano dubbi che il rapporto coniugale era entrato in crisi e doveva essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, doveva invece ritenersi che non vi fossero i presupposti per addebitare la separazione al marito.
Al momento della infedeltà coniugale del marito infatti il rapporto fra i due coniugi era da tempo in crisi da tempo.
26 Il Tribunale valorizzava in particolare le dichiarazione di due testimoni:
, vicino di casa della coppia, che aveva dichiarato: Controparte_4
“Si è vero. A volte si lamentava del fatto che la Sig.ra TE
andasse sempre giù a trovare la mamma, ci andava anche lui però
ultimamente si è lamentato del fatto che andava lei giù a trovare
il genitore… Negli ultimi tempi lui era un po' scocciato di andare
lì, anche già prima della litigata che ho raccontato prima, tant'è
vero che l'ultima volta è andata giù in treno”;
, collega del che aveva dichiarato: “Si è Testimone_5 P_
vero, Lui si sentiva molto solo, tant'è vero che spesso alla fine
del turno si fermava di più o veniva a prendersi un caffè con noi
perché a casa era da solo. A volte capitava che facessimo la notte
lui smontava alle 8:00 e rimaneva con noi a mangiarsi una pizza che
attaccavamo per la notte e poi verso le dieci andava a casa”.
L'allontanamento del tetto coniugale da parte del era poi P_
avvenuto quando ormai la crisi coniugale era scoppiata.
Inoltre secondo il Tribunale da uno scambio di meSAggio emergeva che la aveva commesso in paSAto degli errori che non TE
contestava.
Respinto l'addebito andava respinta la domanda di risarcimento dei danni.
Non era accoglibile la domanda di assegnazione della casa coniugale non essendoci figli minori o maggiorenni ma economicamente autosufficienti.
5.Contro la sentenza proponeva appello TE
sostenendo che il Tribunale aveva errato a non addebitare la separazione al marito e formulando in dettaglio i seguenti motivi di appello.
27 Primo motivo di appello
Era indiscutibile che il avesse instaurato una relazione P_
extraconiugale con e che in assenza di prove di una Testimone_3
precedente crisi del matrimonio questo era idoneo a determinare l'addebito della separazione.
Il Tribunale aveva sottovalutato le testimonianze di quei testimoni
( , cugina dell'appellante, , suo marito, Parte_3 Parte_4
, , ) che narravano che CP_9 Parte_5 Controparte_4
i rapporti fra i due coniugi erano normali , tanto è vero che era pacifico che stavano per partire per la Sardegna.
Inoltre l'adulterio posto in essere dal marito era stato particolarmente umiliante, con l'amante del marito che le aveva mandato dei meSAggi con foto di lei con il marito e con scritto: “
questo è tuo marito, ogni volta che tu non c'eri eravamo lì, abbiamo
fatto l'amore per più di 10 giorni, in sala e sulla tua scrivania,
in cucina, nella doccia poi hai la sesta di reggiseno e ti prendeva per il culo, comodino primo cassetto, reggiseno, 2° cassetto
canottiere, 3° cassetto mutande improponibili”, ed uno
immediatamente successivo del seguente tenore “il profumo Coco sul
comò poi orrendo ma forse non ce n'è più” “.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva poi errato a non ammettere alcuni capitoli di prova dedotti in primo grado dall'odierna appellante ed a non svolgere una consulenza tecnica di ufficio.
Terzo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale a respingere la domanda di risarcimento del danno.
Quarto motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a non disporre la prova delegata.
28 Pur non riproponendo un motivo di appello sul punto parte appellante formulava domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
Chiedeva infine la vittoria delle spese.
6.Si costituiva eccependo: P_
-che l'appello era inammissibile in quanto la sentenza era stata notificata il 26 febbraio 2025 ed ai sensi dell'art. 325 c.p.c. il termine per impugnare era di 30 giorni, quindi scadeva il 28 marzo
2025, mentre l'appello era stato iscritto a ruolo solo il 31 marzo
2028
Sosteneva poi che in primo grado l'appellante non aveva rispettato i termini processuali di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. depositando le memorie istruttorie in ritardo.
Ne seguiva che non era possibile riproporre le richieste istruttorie in esse contenute.
Il rapporto coniugale era andato in crisi sia perché la moglie si recava per lunghi tempi ad Agropoli per assistere gli anziani genitori, tanto è vero che lui doveva recarsi lì per stare con la moglie.
Inoltre vi erano stati litigi.
La crisi latente della coppia era espreSA anche dal meSAggio
inviato dalla moglie all'appellato in cui si leggeva “ Tu dovresti
fare un triplo esame di coscienza non solo per i comportamenti avuti
in questi ultimi 5 mesi, ma anche per i tuoi comportamenti tenuti
in tutti questi anni. Io me lo sono fatto e volevo rimediare ai miei
errori…. “
L'ammissione della prova delegata rientrava nella discrezionalità
del giudice.
Nel corso dell'istruttoria l'appellata non aveva formulato nuova richiesta di ammissione delle prove non ammesse.
29 7.Dopo che le parti avevano precisato le proprie conclusioni e difese all'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta, la causa era decisa in camera di consiglio.
8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo è infondata.
Nelle impugnazioni che, come in questo caso, si propongono con ricorso, il termine di impugnazione è rispettato se il ricorso contenente l'appello viene depositato entro il termine per impugnare.
In questo caso il ricorso risulta essere depositato in data 28 marzo
2025, ultimo giorno utile per l'impugnazione.
9.I motivi di appello attinenti alle istanze istruttorie sono infondati.
I capitoli di prova richiesti sono inammissibili come dimostra una loro analisi.
1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si
indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava
presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
, residente in [...]);
[...]
30 3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la
signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori TE Parte_3
e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in [...]
Piacenza);
9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]) Parte_5
Si tratta di capitoli di prova del tutto irrilevanti in qunato in oltre 20 anni di matrimonio è normale che il marito abbia almeno ogni tanto accompagnato la moglie o sia andato a cena con lei presso amici e parenti;
pertanto nulla dimostrano.
31 12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
Sono capitoli di prova generici circa le circostanze di luogo e di tempo.
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si
indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in [...]
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]). Parte_5
Si tratta di un capitolo di prova inammissibile in quanto valutativo.
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo
noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che
si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
Irrilevante trattandosi di un fatto successivo alla rottura dei rapporti fra i coniugi avvenuta nei mesi precedenti.
32 16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
Del tutto irrilevante.
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”,
(si indica a teste la signora residente in [...]
Spezia ed il signor residente in [...]); Controparte_3
Il capitolo di prova è irrilevante in quanto da una parte non specifica quanto pesasse l'appellante prima e quanto dopo, e quindi se vi fosse un deperimento o una perdita di peso superfluo, e comunque richiede una valutazione del testimone.
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito
al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a
teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
Sul punto, sostanzialmente incontestato tanto che la sentenza vi fonda la propria motivazione per escludere l'addebito, vi è già una breve annotazione in atti, documentante un tentativo fallito dei coniugi, ed i capitoli risultano pertanto superflua.
33 20) “Vero che, la signora a seguito del TE TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
Capitolo di prova irrilevante in quanto da una parte valutativo dall'altro non è idoneo a provare una qualche forma di malattia dell'appellante.
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
Capitolo di prova inammissibile in quanto relativo ad una condotta successiva alla rottura dei capitoli di prova fra i coniugi.
Il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della prova delegata è infondato essendo pacifico che la scelta se delegare o meno la prova è discrezionale e ben può esserci il desiderio del giudice di sentire e vagliare personalmente i testimoni.
In termini CaSAzione civile , sez. II , 30/05/2005 , n. 11394 : “In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del
tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla
valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni
relative al miglior reperimento della prova o a ragioni di economia
e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per
delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espreSA
richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre
l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova;
inoltre, il
34 provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta
della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di
fiSAzione dell'udienza dinanzi a sè per l'assunzione della prova.”
La richiesta di consulenza tecnica è inammissibile in quanto esplorativa , tra l'altro in atti non si specifica mai in dettaglio che disturbi avrebbe l'appellante.
10.La valutazione che il matrimonio fra i due coniugi fosse già in crisi prima del tradimento da parte del marito risulta corretta.
E' pacifico che la si sia recata ripetutamente e per TE
lunghi periodi , ogni anno per tutta l'estate fuori dalla Liguria
per assistere gli anziani genitori.
Condotta encomiabile ed in certe circostanze a volte inevitabile per una figlia ma sicuramente idonea, lasciando il marito a lungo solo, a minare il rapporto matrimoniale creando un vuoto che altre,
come poi accaduto, possono riempire.
Non deve poi stupire che alcuni testimoni legati alla ed TE
ai genitori della steSA non abbiano percepito la crisi matrimoniale.
E' infatti ben difficile che il confidasse la propria P_
solitudine con i parenti ed amici in loco della moglie, mentre risulta attendibile che si sfogasse cin i propri colleghi, che riferiscono anche come spesso proprio perché solo si fermasse a mangiare con loro.
Per quanto riguarda i meSAggi offensivi verso la non TE
risultano inviati dal ma dalla irritata P_ Testimone_3
dall'avere scoperto che il non era libero come le aveva detto P_
e probabilmente decisa, con insulti e foto di lei insieme al marito,
a stroncare alla radice ogni possibile rappacificazione fra i due coniugi.
35 Infine la richiesta di attribuzione della casa coniugale, oltre ad essere inammissibile in quanto non supportata da alcun motivo di appello, è pacificamente infondata non esistendo figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficiente.
Circa le spese, tenendo conto del complesso della vicenda e degli aspetti umani coinvolti, in cui l'appellante è stata umiliata da un soggetto terzo, la Corte ritiene equo compensare le spese del giudizio di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da
contro
TE
la sentenza del Tribunale di Genova n. 314 del 2025 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
36 DO. Franco Davini
Il Presidente
DO. Marcello Castiglione
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
DO. Marcello Castiglione - Presidente
DO. Franco Davini - Consigliere relatore
DO. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione dei coniugi
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele TE
Granara presso la quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Barbieri e P_
Matteo Barbieri presso il quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
-appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste, in annullamento e/o riforma della
sentenza n. 314/2025 pronunciata dal Tribunale di Genova, DO.
Danilo Corvacchiola, resa in data 8 novembre 2024 e pubblicata il successivo 4 febbraio 2025, all'esito del giudizio R.G. n. 9204/2023,
notificata a mezzo P.E.C. il 26 febbraio 2025,
1) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 143 e 151 c.c. del signor nella causazione della crisi coniugale tra P_
il signor e la PR.SA P_ TE
per le plurime e reiterate violazioni dei doveri coniugali esposte nella narrativa del presente atto;
2) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il signor P_
al risarcimento di tutti i danni fisici, morali ed
[...]
esistenziali, patiti e patiendi dalla PR.SA , a seguito TE
del comportamento di cui alla narrativa del presente atto, da determinarsi previa CTU medico -legale ovvero ricorrendo a criteri equitativi;
3) disporre che la casa coniugale ed il box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, vengano assegnati alla PR.SA
[...]
; TE
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
In via istruttoria si insta affinché:
a) Siano ammesse, ove occorra, le istanze istruttorie dedotte da parte ricorrente nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., non ammesse dal primo Giudice, qui espreSAmente riproposte:
1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si
2 indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
residente in [...]);
[...]
3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori TE Parte_3
e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in Parte_3 Parte_4
Piacenza);
3 9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]); Parte_5
12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in Parte_2 Persona_4
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]); Parte_5
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
4 16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”, (si indica a teste la signora residente Controparte_2
in La Spezia ed il signor , residente in [...]); Controparte_3
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
20) “Vero che, la signora a seguito del Pt_1 TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
5 Si indicano a testi i signori:
- , residente in [...], CP_7
- , residente in [...], Controparte_8
- , residente in [...], Parte_2
residente in [...], Persona_4
- , residente in [...], Controparte_3
- , residente in [...], Parte_3
- , residente in [...], Parte_4
- , residente in [...], Controparte_4
- , residente in [...], Persona_3
- , residente in [...], CP_9
- , residente in [...], Controparte_10
- , con studio in Rapallo (GE), CP_6
- , residente in [...], Controparte_2
- , residente in [...], Testimone_1
, residente in [...], Testimone_2
- , residente in [...], Parte_5
- DO.SA , con studio in Chiavari (GE), Tes_4
- , indicata sul social network Facebook come nata il Testimone_3
1° luglio 1965.
In proposito, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Voglia delegare ai sensi dell'art. 203 c.p.c. l'assunzione delle prove orali dedotte ai capitoli:
- nn. 7, 14 e 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di Vallo
della Lucania (SA), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni: , , e CP_7 Controparte_8 Parte_2
, Persona_4
6 - nn. 1, 14, 15, 16, 17, a diverso Giudice istruttore del Tribunale
di Belluno (BL), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
, Controparte_3
- nn. 8, 14, 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di
Piacenza (PC), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
e . Parte_3 Parte_4
b) Sia licenziata CTU medico legale tesa alla quantificazione dei danni fisici, esistenziali e morali patiti e patiendi dalla PR.SA
a seguito del contegno, palesemente TE
violativo dei doveri coniugali, serbato dal Signor ” P_
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1. Preliminarmente si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità
dell'appello formulato dalla Sig.ra in TE
quanto iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 325
c.p.c., come evidenziato in parte motiva;
2.nel merito confermare la sentenza n.314/2025, emeSA dal Tribunale
di Genova, in data 8/11/2024, depositata in data 4/02/2025;
3.con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nata nel 1963) e (nato TE P_
nel 1959) si sposavano nel 2002.
2. con ricorso depositato nell'ottobre TE
2023 proponeva domanda giudiziale di separazione con addbeito al marito lamentando che il 2 maggio 2023 mentre stavano per partire per una vacanza in Sardegna era arrivato sul cellulare del marito
7 un meSAggio con scritto “Buon risveglio amore mio”; messo alle strette il marito confeSAva di avere avuto una avventura extraconiugale pur cercando di minimizzare la cosa.
Il 21 maggio 2023 la ricorrente ricevava su Facebook uno screenshot inviato da la donna con cui il marito aveva avuto Testimone_3
una avventurra in cui la gli domandava se era sposato e lui Tes_3
negava .
Il 16 giugno 2023 il marito lasciava la casa coniugale.
Sulla base di queste premesse la domandava: TE
-l'assegnazione della casa coniugale;
-la divisione del beni in regime di comunione legale fra i coniugi;
-il risarcimento dei danni fisici e morali subiti.
3.Ritualmente costituitosi esponeva che la crisi del P_
rapporto coniugale era dovuta alla condotta della moglie, che si allontanava per lunghi periodi, che lo aggrediva e che er giunto a cambiare la serratura della porta di casa.
Nel corso dell'istruttoria erano sentiti i testimoni indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 314 del 2025 dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, respingeva tutte le altre domande formulate dalle parti e condannava la al pagamento TE
delle spese processuali.
Il Tribunale osservava che se non vi erano dubbi che il rapporto coniugale era entrato in crisi e doveva essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, doveva invece ritenersi che non vi fossero i presupposti per addebitare la separazione al marito.
Al momento della infedeltà coniugale dle marito infatti il rapporto fra i due coniugi era da tempo in crisi da tempo.
8 Il Tribunale valorizzava in particolare le dichiarazione di due testimoni:
, vicino di casa della coppia, che aveva dichiarato: Controparte_4
“Si è vero. A volte si lamentava del fatto che la Sig.ra TE
andasse sempre giù a trovare la mamma, ci andava anche lui però
ultimamente si è lamentato del fatto che andava lei giù a trovare
il genitore… Negli ultimi tempi lui era un po' scocciato di andare
lì, anche già prima della litigata che ho raccontato prima, tant'è
vero che l'ultima volta è andata giù in treno”;
, collega del che aveva dichiarato: “Si è Testimone_5 P_
vero, Lui si sentiva molto solo, tant'è vero che spesso alla fine
del turno si fermava di più o veniva a prendersi un caffè con noi
perché a casa era da solo. A volte capitava che facessimo la notte
lui smontava alle 8:00 e rimaneva con noi a mangiarsi una pizza che
attaccavamo per la notte e poi verso le dieci andava a casa”.
L'allontanamento del tetto coniugale da parte del era poi P_
avvenuto quando ormai la crisi coniugale era scoppiata.
Inoltre secondo il Tribunale da uno scambio di meSAggio emergeva che la aveva commesso in paSAto degli errori che non TE
contestava.
Respinto l'addebito andava respinta la domanda di risarcimento dei danni.
Non era accoglibile la domanda di assegnazione della casa coniugale non essendoci figli minori o maggiorenni ma economicmente autosufficienti.
5.Contro la sentenza proponeva appello TE
sostenendo che il tribunale avvea errato a non addebitare la separazione al marito.
Primo motivo di appello
9 Era indiscutibile che il avesse instaurato una relazione P_
extraconiugale con e che in assenza di prove di una Testimone_3
precedente crisi del matrimonio questo era idoneo a determinare l'addebito della separazione.
Il Tribunale aveva sottovalutato le testimonianze di quei testimoni
( , cugina dell'appellante, , suo marito, Parte_3 Parte_4
, , ) che narravano che CP_9 Parte_5 Controparte_4
i rapporti fra i due coniugi erano normali , tanto è vero che era pacifico che stavano per partire per la Sardegna.
Inoltre l'adulterio posto in essere dal marito era stato particolarmente umiliante, con l'amante del marito che le aveva mandato dei meSAggi con foto di lei con il marito e con scritto: “
questo è tuo marito, ogni volta che tu non c'eri eravamo lì, abbiamo
fatto l'amore per più di 10 giorni, in sala e sulla tua scrivania,
in cucina, nella doccia poi hai la sesta di reggiseno e ti prendeva
per il culo, comodino primo cassetto, reggiseno, 2° cassetto canottiere, 3° cassetto mutande improponibili”, ed uno
immediatamente successivo del seguente tenore “il profumo Coco sul
comò poi orrendo ma forse non ce n'è più” “.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva poi errato a non ammettere alcuni capitoli di prova dedotti in primo grado dall'odierna appellante ed a non svolgere una cosulenza tecnica di ufficio.
Terzo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale a respingere la domanda di risarcimento del danno.
Quarto motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a non disporre la prova delegata.
10 Pur non riproponendo unmotivo di appello sul punto parte appellante formulava domanda di assegnazione dlela ex casa coniugale.
Chiedeva infine la vittoria delle spese.
6.Si costituiva eccependo: P_
-che l'appello era inammissibile in quanto la sentenza era stata notificata il 26 febbraio 2025 ed ai sensi dell'art. 325 c.p.c. il termine per rimpugnare era di 30 giorni, quindi scadeva il 28 marzo
2025, mentre l'appello era stato iscritto a ruolo solo il 31 marzo
2028
Sosteneva poi che in primo grado l'appellante non aveva rispettato i termini processuali di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. depositando le memorie istruttorie in ritardo.
Ne seguiova che non era possibile riproporre le richieste istruttorie in esse contenute.
Il rapporto coniugale era andato in crisi sia perché la moglie si recava per lunghi tempi ad agropoli per assistere gli anziani genitori, tanto è vero che lui doveva recarsi lì per stare con la moglie.
Inoltre vi erano stati litigi.
La crisi latente della coppia era espreSA anche dal meSAggio
inviato dalla moglie all'appellato in cui si leggeva “ Tu dovresti
fare un triplo esame di coscienza non solo per i comportamenti avuti
in questi ultimi 5 mesi, ma anche per i tuoi comportamenti tenuti
in tutti questi anni. Io me lo sono fatto e volevo rimediare ai miei
errori…. “
L'ammissione della prova delegata rientrava nella discrezionalità
del giudice.
Nel corso dell'istruttoria l'appellata non aveva formulato nuova richiesta di ammissione delle prove non ammesse.
11 7.Dopo che le parti avevano precisato le proprie conclusioni e difese all'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta, la causa era decisa in camera di consiglio.
8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo è infondata.
Nelle impugnazioni che, come in questo caso, si propongono con ricorso, il termine di impugnazione è rispettato se il ricorso contenente l'appello viene depositato entro il termine per impugnare.
In questo caso il ricorso risulta essere depositato in data 28 marzo
2025, ultimo giorno utile per l'impugnazione.
9.I motivi di appello attinenti alle istanze istruttorie sono infondati.
I capitoli di prova richiesti sono inammissibili come dimostra una loro analisi.
1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si
indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava
presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
residente in [...]);
[...]
12 3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la
signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori TE Parte_3
e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in [...]
Piacenza);
9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]) Parte_5
Si tratta di capitoli di prova del tutto irrilevanti in qunato in oltre 20 anni di matrimonio è normale che il marito abbia almeno ogni tanto accompagnato la moglie o sia andato a cena con lei presso amici e parenti;
pertanto nulla dimostrano.
13 12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
Sono capitoli di prova generici circa le circostanze di luogo e di tempo.
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si
indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in [...]
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]). Parte_5
Si tratta di un capitolo di prova inammissibile in quanto valutativo.
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo
noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che
si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
Irrilevante trattandosi di un fatto succesivo alla rottura dei rapporti fra i coniugi avvenuta nei mesi precedenti.
14 16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
Del tutto irrilevante.
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”,
(si indica a teste la signora residente in [...]
Spezia ed il signor residente in [...]); Controparte_3
Il capitolo di prova è irrilevante in quanto da una parte non specifica quanto pesasse l'appellante prima e quanto dopo, e quindi se vi fosse un deperimento o una perdita di peso superfluo, e comunque richiede una valutazione del testimone.
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito
al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a
teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
Sul punto vi è già una breve annotazioner in atti, documentante un tentativo fallito dei coniugi, e risulta pertanto superflua.
20) “Vero che, la signora a seguito del TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
15 Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
Capitolo di prova irrilevante in quanto da una parte valutativo dall'altro non è idoneo a provare una qualche forma di malattia dell'appellante.
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
Capitolo di prova inammissibile in quanto relativo ad una condotta successiva alla rottura dei capitoli di prova fra i coniugi.
Il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della prova delegata è infondato essendo pacifico che la scelta se delegare o meno la prova è discrezionale e ben può esserci il desiderio del giudice di sentire e vagliare persobalmente i testimoni.
In termini CaSAzione civile , sez. II , 30/05/2005 , n. 11394 : “In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del
tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla
valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni
relative al miglior reperimento della prova o a ragioni di economia
e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per
delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espreSA
richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre
l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova;
inoltre, il
provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta
della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di
fiSAzione dell'udienza dinanzi a sè per l'assunzione della prova.”
16 La richiesta di consulenza tecnica è inammissibile in quanto esplorativa , tra l'altro in atti non si specifica mai in dettaglio che disturbi avrebbe l'appellante.
10.La valutazione che il matrimonio fra i due coniugi fosse già in crisi prima del tradimento da parte del marito risulta corretta.
E' pacifico che la si sia recata ripetutatmente e per TE
lunghi periodi , ogni anno per tutta l'estate, fuori dalla Liguria
per assistere gli anziani genitori.
Condotta encomiabile ed in certe circostanze a volte inevitabile ma sicuramente idonea, lasciando il marito a lungo solo, a minare il rapporto matrimoniale creando un vuoto che altre, come poi accaduto, possono riempire.
Non deve poi stupire che alcuni testimoni legati alla ed TE
ai genitori della steSA non abbiano percepito la crisi matrimoniale.
E' infatti ben difficile che il confidasse la propria P_
solitudine con i parenti ed amici in loco della moglie, mentre risulta attendibile che si sfogasse cin i propri colleghi, che riferiscono anche come spesso proprio perché solo si fermasse a mangiare con loro.
Per quanto riguarda i meSAggi offendivi verso la non TE
risultano inviati dal ma dalla irritata P_ Testimone_3
dall'avere scoperto che il non era libero come le aveva detto P_
e probabilmente decisa, con insulti e foto di lei insieme al marito,
di troncare alla radice ogni possibile rappacificazione fra i due coniugi.
Infine la richiesta di attribuzione della casa coniugale, oltre ad essere inammissibile in quanto non supportata da alcun motivo di appello, è pacificamente infondata non esistendo figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficiente.
17 Circa le spese, tenendo conto del complesso della vicenda e degli aspetti umani coinvolti, in cui l'appellante è stata umiliata da un soggetto terzo, la Corte ritiene equo compensare le spese del giudizio di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da
contro
TE
la sentenza del Tribunale di Genova n. 314 del 2025 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
18 DO. Franco Davini
Il Presidente
DO. Marcello Castiglione
R.G. n. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
DO. Marcello Castiglione - Presidente
DO. Franco Davini - Consigliere relatore
DO. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione dei coniugi
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele TE
Granara presso la quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Barbieri e P_
Matteo Barbieri presso il quale è elettivamente domiciliato come mandato in atti
-appellato -
19 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste, in annullamento e/o riforma della
sentenza n. 314/2025 pronunciata dal Tribunale di Genova, DO.
Danilo Corvacchiola, resa in data 8 novembre 2024 e pubblicata il successivo 4 febbraio 2025, all'esito del giudizio R.G. n. 9204/2023,
notificata a mezzo P.E.C. il 26 febbraio 2025,
1) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 143 e 151 c.c. del signor nella causazione della crisi coniugale tra P_
il signor e la PR.SA P_ TE
per le plurime e reiterate violazioni dei doveri coniugali esposte nella narrativa del presente atto;
2) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il signor P_
al risarcimento di tutti i danni fisici, morali ed
[...]
esistenziali, patiti e patiendi dalla PR.SA , a seguito TE
del comportamento di cui alla narrativa del presente atto, da determinarsi previa CTU medico -legale ovvero ricorrendo a criteri equitativi;
3) disporre che la casa coniugale ed il box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, vengano assegnati alla PR.SA
[...]
; TE
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
In via istruttoria si insta affinché:
a) Siano ammesse, ove occorra, le istanze istruttorie dedotte da parte ricorrente nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., non ammesse dal primo Giudice, qui espreSAmente riproposte:
20 1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
residente in [...]);
[...]
3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori di TE Pt_3 Pt_3
21 e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in Parte_3 Parte_4
Piacenza);
9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]); Parte_5
12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in Parte_2 Persona_4
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]); Parte_5
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che
22 si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”, (si indica a teste la signora residente Controparte_2
in La Spezia ed il signor , residente in [...]); Controparte_3
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
20) “Vero che, la signora a seguito del Pt_1 TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
23 precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
Si indicano a testi i signori:
- , residente in [...], CP_7
- , residente in [...], Controparte_8
- , residente in [...], Parte_2
, residente in [...], Persona_4
- , residente in [...], Controparte_3
- , residente in [...], Parte_3
- , residente in [...], Parte_4
- , residente in [...], Controparte_4
- , residente in [...], Persona_3
- , residente in [...], CP_9
- , residente in [...], Controparte_10
- , con studio in Rapallo (GE), CP_6
- , residente in [...], Controparte_2
- , residente in [...], Testimone_1
, residente in [...], Testimone_2
- , residente in [...], Parte_5
- DO.SA , con studio in Chiavari (GE), Tes_4
- , indicata sul social network Facebook come nata il Testimone_3
1° luglio 1965.
In proposito, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
Voglia delegare ai sensi dell'art. 203 c.p.c. l'assunzione delle prove orali dedotte ai capitoli:
- nn. 7, 14 e 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di Vallo
della Lucania (SA), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni: , , e CP_7 Controparte_8 Parte_2
, Persona_4
24 - nn. 1, 14, 15, 16, 17, a diverso Giudice istruttore del Tribunale
di Belluno (BL), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
, Controparte_3
- nn. 8, 14, 16 a diverso Giudice istruttore del Tribunale di
Piacenza (PC), nel cui circondario risiedono i seguenti testimoni:
e . Parte_3 Parte_4
b) Sia licenziata CTU medico legale tesa alla quantificazione dei danni fisici, esistenziali e morali patiti e patiendi dalla PR.SA
a seguito del contegno, palesemente TE
violativo dei doveri coniugali, serbato dal Signor ” P_
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1. Preliminarmente si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità
dell'appello formulato dalla Sig.ra in TE
quanto iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 325
c.p.c., come evidenziato in parte motiva;
2.nel merito confermare la sentenza n.314/2025, emeSA dal Tribunale
di Genova, in data 8/11/2024, depositata in data 4/02/2025;
3.con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nata nel 1963) e (nato TE P_
nel 1959) si sposavano nel 2002.
2. con ricorso depositato nell'ottobre TE
2023 proponeva domanda giudiziale di separazione con addebito al marito lamentando che il 2 maggio 2023 mentre stavano per partire per una vacanza in Sardegna era arrivato sul cellulare del marito
25 un meSAggio con scritto “Buon risveglio amore mio”; messo alle strette il marito confeSAva di avere avuto una avventura extraconiugale pur cercando di minimizzare la cosa.
Il 21 maggio 2023 la ricorrente riceveva su Facebook uno screenshot inviato da la donna con cui il marito aveva avuto Testimone_3
una avventura in cui la gli domandava se era sposato e lui Tes_3
negava .
Il 16 giugno 2023 il marito lasciava la casa coniugale.
Sulla base di queste premesse la domandava: TE
-l'assegnazione della casa coniugale;
-la divisione del beni in regime di comunione legale fra i coniugi;
-il risarcimento dei danni fisici e morali subiti.
3.Ritualmente costituitosi esponeva che la crisi del P_
rapporto coniugale era dovuta alla condotta della moglie, che si allontanava per lunghi periodi, che lo aggrediva e che er giunto a cambiare la serratura della porta di casa.
Nel corso dell'istruttoria erano sentiti i testimoni indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 314 del 2025 dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, respingeva tutte le altre domande formulate dalle parti e condannava la al pagamento TE
delle spese processuali.
Il Tribunale osservava che se non vi erano dubbi che il rapporto coniugale era entrato in crisi e doveva essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, doveva invece ritenersi che non vi fossero i presupposti per addebitare la separazione al marito.
Al momento della infedeltà coniugale del marito infatti il rapporto fra i due coniugi era da tempo in crisi da tempo.
26 Il Tribunale valorizzava in particolare le dichiarazione di due testimoni:
, vicino di casa della coppia, che aveva dichiarato: Controparte_4
“Si è vero. A volte si lamentava del fatto che la Sig.ra TE
andasse sempre giù a trovare la mamma, ci andava anche lui però
ultimamente si è lamentato del fatto che andava lei giù a trovare
il genitore… Negli ultimi tempi lui era un po' scocciato di andare
lì, anche già prima della litigata che ho raccontato prima, tant'è
vero che l'ultima volta è andata giù in treno”;
, collega del che aveva dichiarato: “Si è Testimone_5 P_
vero, Lui si sentiva molto solo, tant'è vero che spesso alla fine
del turno si fermava di più o veniva a prendersi un caffè con noi
perché a casa era da solo. A volte capitava che facessimo la notte
lui smontava alle 8:00 e rimaneva con noi a mangiarsi una pizza che
attaccavamo per la notte e poi verso le dieci andava a casa”.
L'allontanamento del tetto coniugale da parte del era poi P_
avvenuto quando ormai la crisi coniugale era scoppiata.
Inoltre secondo il Tribunale da uno scambio di meSAggio emergeva che la aveva commesso in paSAto degli errori che non TE
contestava.
Respinto l'addebito andava respinta la domanda di risarcimento dei danni.
Non era accoglibile la domanda di assegnazione della casa coniugale non essendoci figli minori o maggiorenni ma economicamente autosufficienti.
5.Contro la sentenza proponeva appello TE
sostenendo che il Tribunale aveva errato a non addebitare la separazione al marito e formulando in dettaglio i seguenti motivi di appello.
27 Primo motivo di appello
Era indiscutibile che il avesse instaurato una relazione P_
extraconiugale con e che in assenza di prove di una Testimone_3
precedente crisi del matrimonio questo era idoneo a determinare l'addebito della separazione.
Il Tribunale aveva sottovalutato le testimonianze di quei testimoni
( , cugina dell'appellante, , suo marito, Parte_3 Parte_4
, , ) che narravano che CP_9 Parte_5 Controparte_4
i rapporti fra i due coniugi erano normali , tanto è vero che era pacifico che stavano per partire per la Sardegna.
Inoltre l'adulterio posto in essere dal marito era stato particolarmente umiliante, con l'amante del marito che le aveva mandato dei meSAggi con foto di lei con il marito e con scritto: “
questo è tuo marito, ogni volta che tu non c'eri eravamo lì, abbiamo
fatto l'amore per più di 10 giorni, in sala e sulla tua scrivania,
in cucina, nella doccia poi hai la sesta di reggiseno e ti prendeva per il culo, comodino primo cassetto, reggiseno, 2° cassetto
canottiere, 3° cassetto mutande improponibili”, ed uno
immediatamente successivo del seguente tenore “il profumo Coco sul
comò poi orrendo ma forse non ce n'è più” “.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva poi errato a non ammettere alcuni capitoli di prova dedotti in primo grado dall'odierna appellante ed a non svolgere una consulenza tecnica di ufficio.
Terzo motivo di appello
Aveva errato il Tribunale a respingere la domanda di risarcimento del danno.
Quarto motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a non disporre la prova delegata.
28 Pur non riproponendo un motivo di appello sul punto parte appellante formulava domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
Chiedeva infine la vittoria delle spese.
6.Si costituiva eccependo: P_
-che l'appello era inammissibile in quanto la sentenza era stata notificata il 26 febbraio 2025 ed ai sensi dell'art. 325 c.p.c. il termine per impugnare era di 30 giorni, quindi scadeva il 28 marzo
2025, mentre l'appello era stato iscritto a ruolo solo il 31 marzo
2028
Sosteneva poi che in primo grado l'appellante non aveva rispettato i termini processuali di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. depositando le memorie istruttorie in ritardo.
Ne seguiva che non era possibile riproporre le richieste istruttorie in esse contenute.
Il rapporto coniugale era andato in crisi sia perché la moglie si recava per lunghi tempi ad Agropoli per assistere gli anziani genitori, tanto è vero che lui doveva recarsi lì per stare con la moglie.
Inoltre vi erano stati litigi.
La crisi latente della coppia era espreSA anche dal meSAggio
inviato dalla moglie all'appellato in cui si leggeva “ Tu dovresti
fare un triplo esame di coscienza non solo per i comportamenti avuti
in questi ultimi 5 mesi, ma anche per i tuoi comportamenti tenuti
in tutti questi anni. Io me lo sono fatto e volevo rimediare ai miei
errori…. “
L'ammissione della prova delegata rientrava nella discrezionalità
del giudice.
Nel corso dell'istruttoria l'appellata non aveva formulato nuova richiesta di ammissione delle prove non ammesse.
29 7.Dopo che le parti avevano precisato le proprie conclusioni e difese all'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta, la causa era decisa in camera di consiglio.
8. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo è infondata.
Nelle impugnazioni che, come in questo caso, si propongono con ricorso, il termine di impugnazione è rispettato se il ricorso contenente l'appello viene depositato entro il termine per impugnare.
In questo caso il ricorso risulta essere depositato in data 28 marzo
2025, ultimo giorno utile per l'impugnazione.
9.I motivi di appello attinenti alle istanze istruttorie sono infondati.
I capitoli di prova richiesti sono inammissibili come dimostra una loro analisi.
1) “Vero che, il signor ha usualmente accompagnato P_
la moglie, dal parrucchiere “Farina TE TE
Acconciature”, sito in Rapallo (GE), via Goffredo Mameli 297”, (si
indicano a testi i signori: , residente in [...], Controparte_2
residente in [...], e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
residenti in [...]e con in CP_5 CP_6 Per_2
Rapallo);
2) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, all'Istituto di Istruzione TE
Superiore “Eugenio Montale” di Genova negli anni in cui insegnava
presso lo stesso”, (si indica a teste la signora: ES
, residente in [...]);
[...]
30 3) “Vero che, il signor nelle occasioni di cui al P_
capitolo precedente, ha accompagnato la signora Testimone_1
presso la propria abitazione sita in Genova”, (si indica a teste la
signora: , residente in [...]); Testimone_1
4) “Vero che, il signor ha più volte accompagnato la P_
moglie, presso l'Istituto di Istruzione TE
Superiore Statale “Fortunio Liceti” sito in Rapallo (GE), Piazza
Bontà 8, ove attualmente insegna”, (si indica a teste la signora:
, residente in [...], e Controparte_2 Controparte_4 [...]
, residenti in [...]); Persona_3
7) “Vero che, in diverse occasioni negli anni i signori P_
e sono andati a cena con i signori
[...] TE
e ad Agropoli (SA)” (si Parte_2 Persona_4
indicano a testi i signori: e , Parte_2 Persona_4
residenti in [...]);
8) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono stati ospiti dei signori TE Parte_3
e presso la loro abitazione di Piacenza” (si indicano a Parte_4
testi i signori: e residenti in [...]
Piacenza);
9) “Vero che, in più occasioni i signori e P_ [...]
sono andati a cena con la signora TE [...]
, collega di lavoro di (si indica a teste Parte_5 P_
la signora , residente in [...]) Parte_5
Si tratta di capitoli di prova del tutto irrilevanti in qunato in oltre 20 anni di matrimonio è normale che il marito abbia almeno ogni tanto accompagnato la moglie o sia andato a cena con lei presso amici e parenti;
pertanto nulla dimostrano.
31 12) “Vero che, il signor nei primi mesi del 2023, P_
ha riferito di essere contento che la moglie, TE
, si recasse dalla propria madre ad Agropoli per assisterla”
[...]
(si indica a teste il signor , residente Testimone_2
in Genova);
13) “Vero che, il signor in più occasioni, ha P_
riferito di aver accompagnato la moglie, , TE
dalla propria madre ad Agropoli (SA)” (si indica a teste il signor
, residente in [...]); Testimone_2
Sono capitoli di prova generici circa le circostanze di luogo e di tempo.
14) “Vero che, i signori e P_ TE
hanno avuto una vita matrimoniale tranquilla e senza screzi”, (si
indicano a testi i signori: CP_7 Controparte_8
e tutti residenti in [...]
Agropoli, , residente in [...], Controparte_3 Parte_3
e residenti in [...], Parte_4 CP_9 P_0
, e residenti in
[...] Controparte_4 Persona_3
Rapallo, , residente in [...]). Parte_5
Si tratta di un capitolo di prova inammissibile in quanto valutativo.
15) “Vero che in data 28 settembre 2023, il signor Controparte_3
ha visto sul profilo facebook del signor una P_
fotografia ritraente quest'ultimo e la signora allo Testimone_3
Stadio Luigi Ferraris di Genova, con la descrizione “questi siamo
noi”, come emerge dalla documentazione fotografica sub prod. 6, che
si rammostra al teste”, (si indica a teste il signor _3
, residente in [...]);
[...]
Irrilevante trattandosi di un fatto successivo alla rottura dei rapporti fra i coniugi avvenuta nei mesi precedenti.
32 16) “Vero che, la documentazione fotografica sub prod. 9 che si rammostra al teste ritrae il balcone dell'abitazione della signora
”, (si indicano a testi i signori TE CP_4
e residenti in [...]e
[...] Persona_3 _3
, residente in [...]);
[...]
Del tutto irrilevante.
17) “Vero che, a seguito della scoperta del tradimento da parte del signor , la signora ha perso P_ TE
15 kg”,
(si indica a teste la signora residente in [...]
Spezia ed il signor residente in [...]); Controparte_3
Il capitolo di prova è irrilevante in quanto da una parte non specifica quanto pesasse l'appellante prima e quanto dopo, e quindi se vi fosse un deperimento o una perdita di peso superfluo, e comunque richiede una valutazione del testimone.
18) “Vero che, i signori e P_ TE
si sono recati presso lo Studio della DO.SA sito di Tes_4
Chiavari al fine di intraprendere un percorso di coppia a seguito
al tradimento del signor , (si indica a teste la P_
DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
19) “Vero che, la signora ha riferito alla TE
DO.SA che il signor dopo l'incontro Tes_4 P_
del 16 giugno 2023 ha abbandonato la casa coniugale”, (si indica a
teste la DO.SA , con studio in Chiavari); Tes_4
Sul punto, sostanzialmente incontestato tanto che la sentenza vi fonda la propria motivazione per escludere l'addebito, vi è già una breve annotazione in atti, documentante un tentativo fallito dei coniugi, ed i capitoli risultano pertanto superflua.
33 20) “Vero che, la signora a seguito del TE TE
tradimento del marito ha intrapreso un percorso P_
terapeutico presso lo studio della DO.SA sito in Tes_4
Chiavari, dalla quale è seguita, con una frequenza di 1 seduta ogni
3 settimane”, (si indica a teste la DO.SA con studio Tes_4
in Chiavari);
Capitolo di prova irrilevante in quanto da una parte valutativo dall'altro non è idoneo a provare una qualche forma di malattia dell'appellante.
22) “Vero che il signor tutt'ora intrattiene una P_
relazione con la signora e che convive con la steSA Testimone_3
in località ignora alla signora e da TE
precisarsi”, (si indica a teste la signora indicata Testimone_3
sul social network facebook come nata il 1° luglio 1965).
Capitolo di prova inammissibile in quanto relativo ad una condotta successiva alla rottura dei capitoli di prova fra i coniugi.
Il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della prova delegata è infondato essendo pacifico che la scelta se delegare o meno la prova è discrezionale e ben può esserci il desiderio del giudice di sentire e vagliare personalmente i testimoni.
In termini CaSAzione civile , sez. II , 30/05/2005 , n. 11394 : “In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del
tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla
valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni
relative al miglior reperimento della prova o a ragioni di economia
e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per
delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espreSA
richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre
l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova;
inoltre, il
34 provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta
della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di
fiSAzione dell'udienza dinanzi a sè per l'assunzione della prova.”
La richiesta di consulenza tecnica è inammissibile in quanto esplorativa , tra l'altro in atti non si specifica mai in dettaglio che disturbi avrebbe l'appellante.
10.La valutazione che il matrimonio fra i due coniugi fosse già in crisi prima del tradimento da parte del marito risulta corretta.
E' pacifico che la si sia recata ripetutamente e per TE
lunghi periodi , ogni anno per tutta l'estate fuori dalla Liguria
per assistere gli anziani genitori.
Condotta encomiabile ed in certe circostanze a volte inevitabile per una figlia ma sicuramente idonea, lasciando il marito a lungo solo, a minare il rapporto matrimoniale creando un vuoto che altre,
come poi accaduto, possono riempire.
Non deve poi stupire che alcuni testimoni legati alla ed TE
ai genitori della steSA non abbiano percepito la crisi matrimoniale.
E' infatti ben difficile che il confidasse la propria P_
solitudine con i parenti ed amici in loco della moglie, mentre risulta attendibile che si sfogasse cin i propri colleghi, che riferiscono anche come spesso proprio perché solo si fermasse a mangiare con loro.
Per quanto riguarda i meSAggi offensivi verso la non TE
risultano inviati dal ma dalla irritata P_ Testimone_3
dall'avere scoperto che il non era libero come le aveva detto P_
e probabilmente decisa, con insulti e foto di lei insieme al marito,
a stroncare alla radice ogni possibile rappacificazione fra i due coniugi.
35 Infine la richiesta di attribuzione della casa coniugale, oltre ad essere inammissibile in quanto non supportata da alcun motivo di appello, è pacificamente infondata non esistendo figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficiente.
Circa le spese, tenendo conto del complesso della vicenda e degli aspetti umani coinvolti, in cui l'appellante è stata umiliata da un soggetto terzo, la Corte ritiene equo compensare le spese del giudizio di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da
contro
TE
la sentenza del Tribunale di Genova n. 314 del 2025 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
36 DO. Franco Davini
Il Presidente
DO. Marcello Castiglione
37