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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°11031\2025 del ruolo generale civile e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to A. Ciciarelli in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to M.P. Iannaccone in virtù di procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale e a iscrizione ipotecaria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 Parte_1 esponendo che era venuto a conoscenza dell'iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà a seguito di accesso effettuato in data
11.2.2025, che il preavviso di iscrizione ipotecaria n.0977620240000550000 e la cartella esattoriale n.09720220188639838000 non erano state validamente notificate al ricorrente poiché egli era rimasto in stato di custodia cautelare dal 4.10.2017 al 13.4.2022 ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento cautelare opposto e della cartella esattoriale ivi richiamata , con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo la Controparte_1 tardività dell'opposizione e la regolare notifica della cartella esattoriale opposta e dell'avviso di iscrizione ipotecaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione a cartella esattoriale è inammissibile.
In tema di impugnabilità del ruolo esattoriale la Suprema Corte ha in diverse occasioni osservato come esso sia atto interno all'amministrazione “ i cui vizi solo eccezionalmente - in base a norme specifiche (ad es., art. 17 del dPR 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce i termini di decadenza entro i quali i ruoli devono diventare esecutivi) - si riverberano sul rapporto tributario individuale e, pertanto, solo in tali casi si rendono impugnabili, la cartella esattoriale costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa tributaria, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola,
l'impugnazione.” (Cass. Sez. 5 n. 139/04 e n.1630/08 n.6610/13).
Tale orientamento, ripetutamente confermato, è stato oggetto di ulteriore riflessione da parte della Suprema Corte con specifico riferimento alla affermata impugnabilità della “cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”. La Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.19704\2015 ha affermato che una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, “impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.”.
Tali statuizioni e i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità sono ormai superati dall'intervento del legislatore che con l'art.3 bis d.l.n. 146\2021 conv. nella l.n.215\2021 in vigore del 21.12.2021 ha disposto: “All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Rilevato che, nel caso di specie, non si evidenzia la sussistenza di alcuna delle ipotesi tassativamente previste per la deroga al generale principio di non impugnabilità del ruolo esattoriale ovvero della cartella esattoriale che si assume non validamente notificata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.
Preliminarmente l'opposizione in oggetto va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. rilevato che non viene sollevata alcuna specifica eccezione attinente alla sussistenza dei crediti contributivi mentre è contestata esclusivamente la regolarità della notificazione della cartella esattoriale e del preavviso di iscrizione ipotecaria. Ciò posto, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avente ad oggetto eccezione formali attinenti alla regolarità della procedura di recupero del credito le quali, non essendo relative al merito della pretesa della riscossione in termini di inesistenza sostanziale all'azione esecutiva bensì a vizi del procedimento ovvero di forma del provvedimento stesso, nei quali vanno ricompresi non soltanto gli atti esecutivi ma anche vizi sostanziali degli atti preliminari e successivi alla emissione dell'avviso di addebito ovvero cartella esattoriale, costituiscono opposizione agli atti esecutivi e vanno sollevate entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto secondo il disposto dell'art. 617 co.
1 c.p.c. (ex multis Cass.sez. 3° n.597/1975; Cass Sez. Lavoro
n.21863\2004 e n.15149\2005).
Atteso, dunque, che il ricorrente ha eccepito l'irregolarità della notificazione sia della cartella esattoriale sia del preavviso di iscrizione ipotecaria la domanda va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta con ricorso depositato in data 26.3.2025 decorso il richiamato termine dal riscontro della iscrizione di ipoteca avvenuto in data 11.2.2025 a seguito di accesso da parte del ricorrente alla propria posizione presso il sito di
Ader.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore del credito oggetto della richiamata cartella esattoriale.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità della domanda e conferma la cartella esattoriale n.09720220188639838000 ed il preavviso di iscrizione ipotecaria n.0977620240000550000 nella parte relativa a tale cartella esattoriale;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di E.3500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 30.6.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°11031\2025 del ruolo generale civile e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to A. Ciciarelli in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to M.P. Iannaccone in virtù di procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale e a iscrizione ipotecaria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 Parte_1 esponendo che era venuto a conoscenza dell'iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà a seguito di accesso effettuato in data
11.2.2025, che il preavviso di iscrizione ipotecaria n.0977620240000550000 e la cartella esattoriale n.09720220188639838000 non erano state validamente notificate al ricorrente poiché egli era rimasto in stato di custodia cautelare dal 4.10.2017 al 13.4.2022 ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento cautelare opposto e della cartella esattoriale ivi richiamata , con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo la Controparte_1 tardività dell'opposizione e la regolare notifica della cartella esattoriale opposta e dell'avviso di iscrizione ipotecaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione a cartella esattoriale è inammissibile.
In tema di impugnabilità del ruolo esattoriale la Suprema Corte ha in diverse occasioni osservato come esso sia atto interno all'amministrazione “ i cui vizi solo eccezionalmente - in base a norme specifiche (ad es., art. 17 del dPR 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce i termini di decadenza entro i quali i ruoli devono diventare esecutivi) - si riverberano sul rapporto tributario individuale e, pertanto, solo in tali casi si rendono impugnabili, la cartella esattoriale costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa tributaria, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola,
l'impugnazione.” (Cass. Sez. 5 n. 139/04 e n.1630/08 n.6610/13).
Tale orientamento, ripetutamente confermato, è stato oggetto di ulteriore riflessione da parte della Suprema Corte con specifico riferimento alla affermata impugnabilità della “cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”. La Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.19704\2015 ha affermato che una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, “impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.”.
Tali statuizioni e i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità sono ormai superati dall'intervento del legislatore che con l'art.3 bis d.l.n. 146\2021 conv. nella l.n.215\2021 in vigore del 21.12.2021 ha disposto: “All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Rilevato che, nel caso di specie, non si evidenzia la sussistenza di alcuna delle ipotesi tassativamente previste per la deroga al generale principio di non impugnabilità del ruolo esattoriale ovvero della cartella esattoriale che si assume non validamente notificata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.
Preliminarmente l'opposizione in oggetto va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. rilevato che non viene sollevata alcuna specifica eccezione attinente alla sussistenza dei crediti contributivi mentre è contestata esclusivamente la regolarità della notificazione della cartella esattoriale e del preavviso di iscrizione ipotecaria. Ciò posto, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avente ad oggetto eccezione formali attinenti alla regolarità della procedura di recupero del credito le quali, non essendo relative al merito della pretesa della riscossione in termini di inesistenza sostanziale all'azione esecutiva bensì a vizi del procedimento ovvero di forma del provvedimento stesso, nei quali vanno ricompresi non soltanto gli atti esecutivi ma anche vizi sostanziali degli atti preliminari e successivi alla emissione dell'avviso di addebito ovvero cartella esattoriale, costituiscono opposizione agli atti esecutivi e vanno sollevate entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto secondo il disposto dell'art. 617 co.
1 c.p.c. (ex multis Cass.sez. 3° n.597/1975; Cass Sez. Lavoro
n.21863\2004 e n.15149\2005).
Atteso, dunque, che il ricorrente ha eccepito l'irregolarità della notificazione sia della cartella esattoriale sia del preavviso di iscrizione ipotecaria la domanda va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta con ricorso depositato in data 26.3.2025 decorso il richiamato termine dal riscontro della iscrizione di ipoteca avvenuto in data 11.2.2025 a seguito di accesso da parte del ricorrente alla propria posizione presso il sito di
Ader.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore del credito oggetto della richiamata cartella esattoriale.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità della domanda e conferma la cartella esattoriale n.09720220188639838000 ed il preavviso di iscrizione ipotecaria n.0977620240000550000 nella parte relativa a tale cartella esattoriale;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di E.3500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 30.6.2025 Il Giudice