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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1864/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2318/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli, 10 Sezione Civile, pubblicata in data 11 marzo
2021
TRA la (partita IVA n ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Torino (TO), alla Piazza San Carlo n.156 (codice fiscale n ), rappresentata e difesa dall'avv. avv. Gennaro Iollo P.IVA_2
(codice fiscale , in virtù di procura in atti C.F._1
-appellante-
E (codice fiscale Controparte_1
), rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. C.F._2
Gianluca Militerni ( codice fiscale , in virtù della C.F._3
procura in atti
-appellato/appellante in via incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 27 gennaio 2014, notificato in data 26 luglio 2013, conveniva Controparte_1
in giudizio la deducendo di Controparte_2
essere titolare di un rapporto di conto corrente n. 0740/00004049, acceso presso detto istituto di credito, e “nel corso del predetto
rapporto bancario, risultavano applicati al precitato conto interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali”.
Aggiungeva altresì che “dalla perizia tecnico-contabile, che si allega, risulta che, sommando gli importi addebitati sul precitato conto per l'applicazione di interessi usurari ed il ricalcolo degli interessi, la
convenuta ha indebitamente trattenuto la somma di € CP_3
17.644,00 di cui € 14.939,00 per interessi usurari ed € 2.705,00 per ricalcolo interessi” (cfr. pag.
1-2 dell'atto di citazione di primo grado).
2 Pertanto, argomentando in merito al “contratto di apertura di
credito in conto corrente (in particolare: l'apertura di credito con scoperto di conto) ed il metodo di capitalizzazione applicabile” ,alla
“nullità ed inefficacia della clausola contrattuale di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale”, alla “illegittimità della commissione di massimo scoperto” chiedeva all'adito Tribunale, in via preliminare, di:
“1) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente bancario oggetto del rapporto tra l'attore e la CP_2
qui convenuta, in relazione alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (cd. Anatocismo) per le causali di cui in narrativa”;
“2) condannare la convenuta alla restituzione della somma di €
17.644,00 per anatocismo e ricalcolo degli interessi sostitutivi senza gli interessi usurari, commissioni e spese o di quella, maggiore o minore che risulterà all'esito del conteggio da effettuarsi in sede di
CTU contabile bancaria, nonché al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito da liquidarsi in via
equitativa, oltre agli interessi legali creditori in favore di essa parte attrice e rivalutazione monetaria”;
3 “3) dichiarare che nulla era dovuto alla qui convenuta per CP_2
la commissione di massimo scoperto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione”;
“4) dichiarare che le competenze percepite dalla convenuta per la scopertura media in linea capitale, in percentuale TEG, hanno superato di gran lunga il tasso soglia di usura previsto dalle leggi vigenti in materia, così come specificato nella consulenza tecnica di
parte in atti e, per l'effetto, dichiarare che gli interessi in relazione al conto corrente de quo non erano dovuti ovvero erano dovuti nella misura legale e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione”;
“5) dichiarare il diritto di parte attrice al ricalcolo e conseguente
eliminazione degli interessi illegittimamente applicati, anche se usurari se rilevati e della commissione di massimo scoperto sul conto corrente di cui in narrativa, così come esposto nei capi precedenti”;
“6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e
CPA, come per legge con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo” (cfr. pag. 11-12- dell'atto di citazione).
I.2. Con comparsa di costituzione e risposta del data 15 dicembre 2016, si costituiva in giudizio la Controparte_4
la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e
4 prodotto e rilevava la inammissibilità della domanda, nonché la totale infondatezza.
Quale preliminare eccezione di inammissibilità, deduceva che l'attore pretendeva di ottenere la ripetizione delle presunte poste indebite nonostante il rapporto non si fosse esaurito con il pagamento del saldo finale. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione di ogni asserito diritto alla restituzione di somme, decennale ex art. 2946
c.c. per la ripetizione di indebito (relativamente a interessi debitori, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese, valute) e quinquennale ex art. 2948 c.c. punto 4), per la richiesta di interessi sui saldi creditori eventualmente rideterminati.
Tutto ciò premesso, la chiedeva all'adito Tribunale: CP_2
“1) In via preliminare dichiarare nulle ed inammissibili le domande per come formulate e sulla base delle motivazioni sopra meglio illustrate”;
“2) Nel merito dichiarare la prescrizione decennale degli interessi e poste passive e quella almeno quinquennale per gli interessi attivi (ove eventualmente determinati) nei limiti e con le precisazioni sopra indicate”;
“3) Dichiarare infondate le domande attoree e conseguentemente rigettarle nonché riconoscere la irripetibilità delle somme pagate ex art. 2034 cc”;
5 “4) Valutare i rapporti di dare-avere tenendo conto delle somme
risultanti quali saldo a debito del correntista anche in via di compensazione”.
“5) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
I.3. Espletata una CTU contabile, con la sentenza n.
2318/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Napoli,
10 Sezione Civile così provvedeva:
a)“in parziale accoglimento, condanna Controparte_4
a pagare a la complessiva somma di euro Controparte_1
8.456,79, oltre interessi legali dalla domanda”;
b) “compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio (incluso
1/3 di quelle di CTU) e condanna altresì a Controparte_4
pagare i restanti 2/3 che, per tale frazione, liquida in complessivi euro
3.000, di cui euro 200 per spese vive, oltre forfettarie-CPA- IVA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari, ed oltre spese di CTU/Cilento come in parte motiva”.
II.1. Avverso la suddetta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 28 luglio 2021, notificato in data 16 aprile 2021- la
(legittimata a proseguire il giudizio in luogo Parte_1
della giusta atto di fusione per Controparte_4
incorporazione del 4 maggio 2016 per notar di Persona_1
6 Torino Rep. 5264 e racc. 2227) proponeva appello, articolando tre motivi di gravame così rubricati:
“1) Assenza di esame della eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza del pagamento del saldo del conto. Mancato deposito degli estratti conto finali”;
“2) Illegittima eliminazione nei conteggi effettuati dal CTU e recepiti dal Tribunale dell'effetto della capitalizzazione trimestrale”;
“3) Errore nei calcoli e errore nella lettura dei risultati della
Consulenza Tecnica di Ufficio. Necessità di un ribaltamento della condanna finale”.
La Banca chiedeva all'adita Corte:
“1) In accoglimento del presente atto di appello revocare e
riformare la sentenza n. 2318/2021 emessa dal Tribunale di Napoli,
10° Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Attanasio, nel corso dell'udienza tenutasi in data 11 marzo 2021, (procedimento r.g.
71424/2013 intercorso tra l'avv. e la Controparte_1 [...]
non notificata e per l'effetto dichiarare Controparte_4
inammissibile la domanda e/o rigettare la stessa”;
“2) Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
7 “3) Condannare parte appellata alla restituzione di quanto
eventualmente versato sulla base del carattere di esecutività della sentenza di primo grado”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 7 luglio 2021, si costituiva in giudizio , il quale deduceva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dalla
[...]
in particolare, sosteneva che parte appellante non Parte_1
avesse considerato che il meccanismo di capitalizzazione anticipata degli interessi incide sull'andamento del rapporto in corso e riverbera i propri effetti sulla quantificazione delle opposte partite creditorie, così che il “saldo” finale del conto è, necessariamente, influenzato dall'ammontare degli interessi che il correntista è stato costretto a dover corrispondere alla , ogni qual volta abbia effettuato una CP_2
rimessa cd. “ripristinatoria”. Inoltre, deduceva che la non CP_2
avesse mai contestato la correttezza dei conteggi effettuati dal CTU se non in sede di appello.
Spiegava, poi, appello incidentale con cui si doleva che il Giudice di prime cure avesse, ingiustificatamente, ritenuto che le differenze,
accertate pro-actore e riferite al periodo precedente alla scadenza del termine di dieci anni dalla data di proposizione dell'azione, non potessero costituire oggetto della pronuncia di condanna, in quanto prescritte.
8 Tutto ciò premesso, chiedeva all'adita Corte di:
“
1. Riformare la Sentenza impugnata, nella parte in cui ha, ingiustificatamente, ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione relativamente alle differenze, accertate pro-actore e riferite al periodo precedente alla scadenza del termine di dieci anni dalla data di proposizione dell'azione e, per l'effetto, accertare e dichiarare sussistente il diritto dell'avv. alla restituzione Controparte_1
degli importi, illecitamente contabilizzati dalla Controparte_2
a titolo di interessi per il periodo antecedente il
[...]
30.06.2003”;
“2. Condannare al pagamento delle differenze, Controparte_5
accertate pro-actore e riferite al periodo precedente alla scadenza del
termine di dieci anni dalla data di proposizione dell'azione e quantificate in € 7.768,77, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse emergere a seguito dell'eventuale rielaborazione dei medesimi conteggi”;
“3. Rigettare l'appello, proposto in via principale da Controparte_5
in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto,
[...]
condannare l'appellante principale alla refusione di onorari e spese di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv.
Gianluca Militerni”.
9 II.3. Respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza (giusta ordinanza del 10 settembre 2021), dopo vari rinvii d'ufficio, la causa, in data 16 gennaio 2025, veniva introitata in decisione, con concessione dei termini di legge ridotti ( 40+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nel presente giudizio, , nella Controparte_1
premessa di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente con la
(ora “alla cui Controparte_4 Parte_1
conclusione, in esito alla pratica di usura, anatocismi ed erronei
conteggi, l'istituto stesso aveva indebitamento trattenuto complessivi euro 17.644, di cui, precisamente, euro 14.939 per detti interessi usurari ed euro 2.705 pe rimporti da doversi appunto diversamente ricomputare ed elaborare”, ha chiesto di accertarsi la non debenza delle somme illegittimamente calcolate e trattenute dalla banca e, per l'effetto condannarsi la banca alla restituzione degli importi attivi dovutigli in base ai conteggi elaborati nella perizia di parte.
All'esito della espletata CTU, “non risultando praticata usura contrattuale”, “applicandosi per i cennati periodi i tassi – BOT di cui all'art. 117 cit ed escludendosi nel contempo qualsiasi forma di
10 capitalizzazione”, il Tribunale, accolta l'eccezione di prescrizione decennale (per il decennio ante citazione) delle avverse pretese di ripetizione, in parziale accoglimento della domanda introduttiva, ha condannato la a restituire la minor somma di € 8.456,79. CP_2
2. Con il primo motivo di gravame – rubricato “ assenza di esame della eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza del pagamento del saldo del conto. Mancato deposito degli estratti
conto finali” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello)- la Controparte_5
censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato
[...]
l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione per carenza di un presupposto essenziale, quale il pagamento del saldo da parte del correntista, da essa formulata nella memoria di risposta di primo grado. Ed aggiunge che sarebbe bastato al Giudice ed al suo consulente verificare che gli estratti conto depositati dal correntista solo fino al 31 dicembre 2010 ( l'estratto dell'ultimo trimestre riportava un saldo banca negativo) non comprendevano quelle che conteneva l'azzeramento finale del conto ( con passaggio a sofferenza del 10 febbraio 2011) per appurare che “ l'attore non aveva allegato,
come era suo preciso onere, l'intera sequenza degli estratti conto, in tal modo contravvenendo sia alla esigenza di verifica delle condizioni di ammissibilità, sia a quella di individuare il saldo finale da porre a base della condanna in ripetizione (d'altra parte nella formulazione dei
11 quesiti il Giudice aveva chiesto al CTU di effettuare i conteggi fino alla
chiusura del conto” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
La doglianza è fondata.
2.1.In linea generale, i presupposti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., che devono essere provati da colui che si afferma creditore, sono: 1) l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
2) la mancanza di causa che lo giustifichi,
derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia (Cass. 11/02/2020, n.3314). Ed il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che sia consistito nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Corollario dei principi innanzi esposti, è che, nella materia bancaria, al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, occorre distinguere: se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il
12 correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In quest'ultimo caso, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la
13 ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Come esattamente osservato dalla difesa dell'appellante, di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi e addebiti non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così Cass. 15/01/2013, n.798).
2.1. Venendo al merito della vicenda, lo non Controparte_1
ha offerto la prova del pagamento finale del saldo del rapporto di conto corrente di cui ha preteso il pagamento in restituzione.
Se è vero, infatti, che l'azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti conto dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. nn. 11543/19, 23852/20, 18815/22 e 24095/22),
e se è vero anche se, secondo i principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (si veda, in particolare, anche l'ordinanza n.
10140/2022), l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca
14 giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, nonostante gravi sullo stesso l'onere della prova di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr. anche Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187), nondimeno, nel caso in disamina, l'attore, pur domandando la ripetizione di quanto assume avere indebitamente pagato all'istituto di credito, si è limitato a depositare gli estratti conto sino al 31 dicembre 2010 allorquando il conto non era ancora estinto (come appurato dallo stesso CTU) e l'estratto relativo all'ultimo trimestre del 2010 riportava (riporta) un saldo banca negativo. L'azzeramento del conto per estinzione sarebbe infatti avvenuto ( come deduce la banca e non è contestato dal correntista) solo in data 10 febbraio
2011.
In tale modo, attesa tale incompletezza documentale, lo
(pur essendo a tanto tenuto) non ha provato la Controparte_1
chiusura del rapporto presupposto di ammissibilità della domanda di ripetizione, né tantomeno ha chiesto l' accertamento del saldo intermedio, tant' è che anche in sede di gravame, a fronte dell'appello della banca volto alla declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, non ha prospettato alcun interesse ad
15 una pronuncia quantomeno di mero accertamento del saldo intermedio.
Concludendo sul punto, per le concordanti ragioni fin qui espresse, che risultano assorbenti rispetto alle altre questioni dibattute dalle parti, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso di escludere la condanna della alla restituzione della CP_2
somma di € 8.456,79, come disposta dal Giudice di prime cure.
Peraltro, l'inammissibilità della ripetizione di indebito non impedisce al cliente di proporre, anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (ovvero di accertamento negativo) intesa a ottenere: 1) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad esempio, diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); 2) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse commissione spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
3) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare -avere.
Tuttavia, nel caso di specie, va rilevato che il Giudice, avendo il correntista richiesto l'accertamento di una serie di nullità del contratto di conto corrente bancario intrattenuto con la banca, senza però domandare anche una nuova rideterminazione del saldo ad una
16 certa data, all'esito della espletata CTU ( in disparte ogni considerazione in merito ai criteri di computo adoperati) è pervenuto, unicamente, ad una pronuncia di condanna nei confronti della CP_2
alla ripetizione del saldo ricalcolato depurato degli addebiti illegittimi e/o prescritti (presumibilmente alla data dell'ultimo estratto conto disponibile).
Orbene, una volta dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione, l'intera statuizione del primo Giudice viene travolta, né sopravvive alcuna pronuncia di mero accertamento del saldo che (si ripete) non è stata nemmeno chiesta dall'attore: peraltro, sul punto neanche è stata proposta specifica impugnazione dal correntista che (come innanzi rilevato) a fronte dell'appello della banca inteso alla declaratotoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, non ha nemmeno prospettato un interesse ad una pronuncia quantomeno di accertamento del saldo intermedio.
3. All'accoglimento del primo motivo di appello che comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione e dunque la riforma integrale della gravata sentenza (atteso che il primo Giudice
ha condannato la alla restituzione in favore del correntista delle CP_2
poste illegittimamente addebitate senza una specifica ed autonoma pronuncia di accertamento di nullità delle poste indebite e/o del saldo rettificato) consegue, per le medesime ragioni l'assorbimento (recte
17 rigetto) del secondo motivo di gravame– rubricato “ illegittima
eliminazione nei conteggi effettuati dal CTu e recepiti dal Tribunale dell'effetto della capitalizzazione trimestrale” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) e del terzo motivo di gravame – rubricato “ errore nei calcoli
e errore nella lettura della Consulenza Tecnica di Ufficio. Necessità di un ribaltamento della condanna finale” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
4. Segue altresì l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da in punto di infondatezza Controparte_1
dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla trattandosi di CP_2
eccezione volta a paralizzare la domanda di ripetizione del correntista che, come visto, all'esito del presente giudizio di appello, in riforma della gravata sentenza, è stata rigettata.
5. Infine, va accolta la domanda di ripetizione avanzata dall'appellante di “quanto eventualmente versato, nel corso del presente giudizio di appello, sulla base del carattere di esecutività della sentenza di primo grado”.
Al riguardo va infatti rammentato che
“La domande di restituzione delle somme corrisposte
in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando (come nella specie)
18 l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla
proposizione dell'impugnazione. Quanto all'entità della restituzione, essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di "restitutio in integrum" e di ripristino della situazione precedente” (cfr. anche Cass. n. 1324/ 2016).
6. L'accoglimento dell'appello principale, con il consegue assorbimento dell'appello incidentale e la riforma della sentenza impugnata, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013
n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso.
(Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese dei due gradi di giudizio,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c.,0 vanno interamente poste a carico di e Controparte_1
liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo le attività
19 effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.200,1 ad
€ 26.000,0).
Le spese della consulenza espletata in primo vanno definitivamente posta a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
– con citazione per l'udienza del 28 luglio 2021, notificata il 15
[...]
aprile 2021- e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
con comparsa di risposta all'appello dell' 8 luglio 2021 -
[...]
avverso la sentenza n. 2318/2021, pubblicata l'11 marzo 2021 del
Tribunale di Napoli, 10 Sezione Civile, così provvede:
A) in accoglimento dell'appello principale e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile la domanda proposta da di ripetizione delle somme Controparte_1
illegittimamente addebitate sul conto corrente acceso presso la (ora e Controparte_4 Parte_1
dichiara assorbite le ulteriori domande proposte dal nei CP_1
confronti della banca;
B) dichiara assorbito l'appello incidentale;
20 C) condanna a restituire alla Controparte_1 [...]
quanto dalla stessa a lui eventualmente Parte_1
versato sulla base del carattere di esecutività della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento;
D) condanna al pagamento in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 5.077,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e
CPA come per legge, e per il secondo grado in € 3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
E) pone le spese della CTU del primo grado definitivamente in capo a . Controparte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
21 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1864/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2318/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli, 10 Sezione Civile, pubblicata in data 11 marzo
2021
TRA la (partita IVA n ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Torino (TO), alla Piazza San Carlo n.156 (codice fiscale n ), rappresentata e difesa dall'avv. avv. Gennaro Iollo P.IVA_2
(codice fiscale , in virtù di procura in atti C.F._1
-appellante-
E (codice fiscale Controparte_1
), rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. C.F._2
Gianluca Militerni ( codice fiscale , in virtù della C.F._3
procura in atti
-appellato/appellante in via incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 27 gennaio 2014, notificato in data 26 luglio 2013, conveniva Controparte_1
in giudizio la deducendo di Controparte_2
essere titolare di un rapporto di conto corrente n. 0740/00004049, acceso presso detto istituto di credito, e “nel corso del predetto
rapporto bancario, risultavano applicati al precitato conto interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e, comunque non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali”.
Aggiungeva altresì che “dalla perizia tecnico-contabile, che si allega, risulta che, sommando gli importi addebitati sul precitato conto per l'applicazione di interessi usurari ed il ricalcolo degli interessi, la
convenuta ha indebitamente trattenuto la somma di € CP_3
17.644,00 di cui € 14.939,00 per interessi usurari ed € 2.705,00 per ricalcolo interessi” (cfr. pag.
1-2 dell'atto di citazione di primo grado).
2 Pertanto, argomentando in merito al “contratto di apertura di
credito in conto corrente (in particolare: l'apertura di credito con scoperto di conto) ed il metodo di capitalizzazione applicabile” ,alla
“nullità ed inefficacia della clausola contrattuale di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale”, alla “illegittimità della commissione di massimo scoperto” chiedeva all'adito Tribunale, in via preliminare, di:
“1) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente bancario oggetto del rapporto tra l'attore e la CP_2
qui convenuta, in relazione alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (cd. Anatocismo) per le causali di cui in narrativa”;
“2) condannare la convenuta alla restituzione della somma di €
17.644,00 per anatocismo e ricalcolo degli interessi sostitutivi senza gli interessi usurari, commissioni e spese o di quella, maggiore o minore che risulterà all'esito del conteggio da effettuarsi in sede di
CTU contabile bancaria, nonché al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito da liquidarsi in via
equitativa, oltre agli interessi legali creditori in favore di essa parte attrice e rivalutazione monetaria”;
3 “3) dichiarare che nulla era dovuto alla qui convenuta per CP_2
la commissione di massimo scoperto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione”;
“4) dichiarare che le competenze percepite dalla convenuta per la scopertura media in linea capitale, in percentuale TEG, hanno superato di gran lunga il tasso soglia di usura previsto dalle leggi vigenti in materia, così come specificato nella consulenza tecnica di
parte in atti e, per l'effetto, dichiarare che gli interessi in relazione al conto corrente de quo non erano dovuti ovvero erano dovuti nella misura legale e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione”;
“5) dichiarare il diritto di parte attrice al ricalcolo e conseguente
eliminazione degli interessi illegittimamente applicati, anche se usurari se rilevati e della commissione di massimo scoperto sul conto corrente di cui in narrativa, così come esposto nei capi precedenti”;
“6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e
CPA, come per legge con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo” (cfr. pag. 11-12- dell'atto di citazione).
I.2. Con comparsa di costituzione e risposta del data 15 dicembre 2016, si costituiva in giudizio la Controparte_4
la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e
4 prodotto e rilevava la inammissibilità della domanda, nonché la totale infondatezza.
Quale preliminare eccezione di inammissibilità, deduceva che l'attore pretendeva di ottenere la ripetizione delle presunte poste indebite nonostante il rapporto non si fosse esaurito con il pagamento del saldo finale. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione di ogni asserito diritto alla restituzione di somme, decennale ex art. 2946
c.c. per la ripetizione di indebito (relativamente a interessi debitori, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese, valute) e quinquennale ex art. 2948 c.c. punto 4), per la richiesta di interessi sui saldi creditori eventualmente rideterminati.
Tutto ciò premesso, la chiedeva all'adito Tribunale: CP_2
“1) In via preliminare dichiarare nulle ed inammissibili le domande per come formulate e sulla base delle motivazioni sopra meglio illustrate”;
“2) Nel merito dichiarare la prescrizione decennale degli interessi e poste passive e quella almeno quinquennale per gli interessi attivi (ove eventualmente determinati) nei limiti e con le precisazioni sopra indicate”;
“3) Dichiarare infondate le domande attoree e conseguentemente rigettarle nonché riconoscere la irripetibilità delle somme pagate ex art. 2034 cc”;
5 “4) Valutare i rapporti di dare-avere tenendo conto delle somme
risultanti quali saldo a debito del correntista anche in via di compensazione”.
“5) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
I.3. Espletata una CTU contabile, con la sentenza n.
2318/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Napoli,
10 Sezione Civile così provvedeva:
a)“in parziale accoglimento, condanna Controparte_4
a pagare a la complessiva somma di euro Controparte_1
8.456,79, oltre interessi legali dalla domanda”;
b) “compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio (incluso
1/3 di quelle di CTU) e condanna altresì a Controparte_4
pagare i restanti 2/3 che, per tale frazione, liquida in complessivi euro
3.000, di cui euro 200 per spese vive, oltre forfettarie-CPA- IVA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari, ed oltre spese di CTU/Cilento come in parte motiva”.
II.1. Avverso la suddetta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 28 luglio 2021, notificato in data 16 aprile 2021- la
(legittimata a proseguire il giudizio in luogo Parte_1
della giusta atto di fusione per Controparte_4
incorporazione del 4 maggio 2016 per notar di Persona_1
6 Torino Rep. 5264 e racc. 2227) proponeva appello, articolando tre motivi di gravame così rubricati:
“1) Assenza di esame della eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza del pagamento del saldo del conto. Mancato deposito degli estratti conto finali”;
“2) Illegittima eliminazione nei conteggi effettuati dal CTU e recepiti dal Tribunale dell'effetto della capitalizzazione trimestrale”;
“3) Errore nei calcoli e errore nella lettura dei risultati della
Consulenza Tecnica di Ufficio. Necessità di un ribaltamento della condanna finale”.
La Banca chiedeva all'adita Corte:
“1) In accoglimento del presente atto di appello revocare e
riformare la sentenza n. 2318/2021 emessa dal Tribunale di Napoli,
10° Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Attanasio, nel corso dell'udienza tenutasi in data 11 marzo 2021, (procedimento r.g.
71424/2013 intercorso tra l'avv. e la Controparte_1 [...]
non notificata e per l'effetto dichiarare Controparte_4
inammissibile la domanda e/o rigettare la stessa”;
“2) Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
7 “3) Condannare parte appellata alla restituzione di quanto
eventualmente versato sulla base del carattere di esecutività della sentenza di primo grado”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 7 luglio 2021, si costituiva in giudizio , il quale deduceva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dalla
[...]
in particolare, sosteneva che parte appellante non Parte_1
avesse considerato che il meccanismo di capitalizzazione anticipata degli interessi incide sull'andamento del rapporto in corso e riverbera i propri effetti sulla quantificazione delle opposte partite creditorie, così che il “saldo” finale del conto è, necessariamente, influenzato dall'ammontare degli interessi che il correntista è stato costretto a dover corrispondere alla , ogni qual volta abbia effettuato una CP_2
rimessa cd. “ripristinatoria”. Inoltre, deduceva che la non CP_2
avesse mai contestato la correttezza dei conteggi effettuati dal CTU se non in sede di appello.
Spiegava, poi, appello incidentale con cui si doleva che il Giudice di prime cure avesse, ingiustificatamente, ritenuto che le differenze,
accertate pro-actore e riferite al periodo precedente alla scadenza del termine di dieci anni dalla data di proposizione dell'azione, non potessero costituire oggetto della pronuncia di condanna, in quanto prescritte.
8 Tutto ciò premesso, chiedeva all'adita Corte di:
“
1. Riformare la Sentenza impugnata, nella parte in cui ha, ingiustificatamente, ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione relativamente alle differenze, accertate pro-actore e riferite al periodo precedente alla scadenza del termine di dieci anni dalla data di proposizione dell'azione e, per l'effetto, accertare e dichiarare sussistente il diritto dell'avv. alla restituzione Controparte_1
degli importi, illecitamente contabilizzati dalla Controparte_2
a titolo di interessi per il periodo antecedente il
[...]
30.06.2003”;
“2. Condannare al pagamento delle differenze, Controparte_5
accertate pro-actore e riferite al periodo precedente alla scadenza del
termine di dieci anni dalla data di proposizione dell'azione e quantificate in € 7.768,77, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse emergere a seguito dell'eventuale rielaborazione dei medesimi conteggi”;
“3. Rigettare l'appello, proposto in via principale da Controparte_5
in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto,
[...]
condannare l'appellante principale alla refusione di onorari e spese di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv.
Gianluca Militerni”.
9 II.3. Respinta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza (giusta ordinanza del 10 settembre 2021), dopo vari rinvii d'ufficio, la causa, in data 16 gennaio 2025, veniva introitata in decisione, con concessione dei termini di legge ridotti ( 40+20) per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nel presente giudizio, , nella Controparte_1
premessa di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente con la
(ora “alla cui Controparte_4 Parte_1
conclusione, in esito alla pratica di usura, anatocismi ed erronei
conteggi, l'istituto stesso aveva indebitamento trattenuto complessivi euro 17.644, di cui, precisamente, euro 14.939 per detti interessi usurari ed euro 2.705 pe rimporti da doversi appunto diversamente ricomputare ed elaborare”, ha chiesto di accertarsi la non debenza delle somme illegittimamente calcolate e trattenute dalla banca e, per l'effetto condannarsi la banca alla restituzione degli importi attivi dovutigli in base ai conteggi elaborati nella perizia di parte.
All'esito della espletata CTU, “non risultando praticata usura contrattuale”, “applicandosi per i cennati periodi i tassi – BOT di cui all'art. 117 cit ed escludendosi nel contempo qualsiasi forma di
10 capitalizzazione”, il Tribunale, accolta l'eccezione di prescrizione decennale (per il decennio ante citazione) delle avverse pretese di ripetizione, in parziale accoglimento della domanda introduttiva, ha condannato la a restituire la minor somma di € 8.456,79. CP_2
2. Con il primo motivo di gravame – rubricato “ assenza di esame della eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza del pagamento del saldo del conto. Mancato deposito degli estratti
conto finali” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello)- la Controparte_5
censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato
[...]
l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione per carenza di un presupposto essenziale, quale il pagamento del saldo da parte del correntista, da essa formulata nella memoria di risposta di primo grado. Ed aggiunge che sarebbe bastato al Giudice ed al suo consulente verificare che gli estratti conto depositati dal correntista solo fino al 31 dicembre 2010 ( l'estratto dell'ultimo trimestre riportava un saldo banca negativo) non comprendevano quelle che conteneva l'azzeramento finale del conto ( con passaggio a sofferenza del 10 febbraio 2011) per appurare che “ l'attore non aveva allegato,
come era suo preciso onere, l'intera sequenza degli estratti conto, in tal modo contravvenendo sia alla esigenza di verifica delle condizioni di ammissibilità, sia a quella di individuare il saldo finale da porre a base della condanna in ripetizione (d'altra parte nella formulazione dei
11 quesiti il Giudice aveva chiesto al CTU di effettuare i conteggi fino alla
chiusura del conto” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
La doglianza è fondata.
2.1.In linea generale, i presupposti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., che devono essere provati da colui che si afferma creditore, sono: 1) l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
2) la mancanza di causa che lo giustifichi,
derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia (Cass. 11/02/2020, n.3314). Ed il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che sia consistito nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Corollario dei principi innanzi esposti, è che, nella materia bancaria, al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, occorre distinguere: se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il
12 correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In quest'ultimo caso, l'annotazione in conto di una posta di interessi o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la
13 ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Come esattamente osservato dalla difesa dell'appellante, di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi e addebiti non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così Cass. 15/01/2013, n.798).
2.1. Venendo al merito della vicenda, lo non Controparte_1
ha offerto la prova del pagamento finale del saldo del rapporto di conto corrente di cui ha preteso il pagamento in restituzione.
Se è vero, infatti, che l'azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti conto dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. nn. 11543/19, 23852/20, 18815/22 e 24095/22),
e se è vero anche se, secondo i principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (si veda, in particolare, anche l'ordinanza n.
10140/2022), l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca
14 giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, nonostante gravi sullo stesso l'onere della prova di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr. anche Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187), nondimeno, nel caso in disamina, l'attore, pur domandando la ripetizione di quanto assume avere indebitamente pagato all'istituto di credito, si è limitato a depositare gli estratti conto sino al 31 dicembre 2010 allorquando il conto non era ancora estinto (come appurato dallo stesso CTU) e l'estratto relativo all'ultimo trimestre del 2010 riportava (riporta) un saldo banca negativo. L'azzeramento del conto per estinzione sarebbe infatti avvenuto ( come deduce la banca e non è contestato dal correntista) solo in data 10 febbraio
2011.
In tale modo, attesa tale incompletezza documentale, lo
(pur essendo a tanto tenuto) non ha provato la Controparte_1
chiusura del rapporto presupposto di ammissibilità della domanda di ripetizione, né tantomeno ha chiesto l' accertamento del saldo intermedio, tant' è che anche in sede di gravame, a fronte dell'appello della banca volto alla declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, non ha prospettato alcun interesse ad
15 una pronuncia quantomeno di mero accertamento del saldo intermedio.
Concludendo sul punto, per le concordanti ragioni fin qui espresse, che risultano assorbenti rispetto alle altre questioni dibattute dalle parti, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso di escludere la condanna della alla restituzione della CP_2
somma di € 8.456,79, come disposta dal Giudice di prime cure.
Peraltro, l'inammissibilità della ripetizione di indebito non impedisce al cliente di proporre, anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (ovvero di accertamento negativo) intesa a ottenere: 1) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad esempio, diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); 2) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse commissione spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
3) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare -avere.
Tuttavia, nel caso di specie, va rilevato che il Giudice, avendo il correntista richiesto l'accertamento di una serie di nullità del contratto di conto corrente bancario intrattenuto con la banca, senza però domandare anche una nuova rideterminazione del saldo ad una
16 certa data, all'esito della espletata CTU ( in disparte ogni considerazione in merito ai criteri di computo adoperati) è pervenuto, unicamente, ad una pronuncia di condanna nei confronti della CP_2
alla ripetizione del saldo ricalcolato depurato degli addebiti illegittimi e/o prescritti (presumibilmente alla data dell'ultimo estratto conto disponibile).
Orbene, una volta dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione, l'intera statuizione del primo Giudice viene travolta, né sopravvive alcuna pronuncia di mero accertamento del saldo che (si ripete) non è stata nemmeno chiesta dall'attore: peraltro, sul punto neanche è stata proposta specifica impugnazione dal correntista che (come innanzi rilevato) a fronte dell'appello della banca inteso alla declaratotoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, non ha nemmeno prospettato un interesse ad una pronuncia quantomeno di accertamento del saldo intermedio.
3. All'accoglimento del primo motivo di appello che comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ripetizione e dunque la riforma integrale della gravata sentenza (atteso che il primo Giudice
ha condannato la alla restituzione in favore del correntista delle CP_2
poste illegittimamente addebitate senza una specifica ed autonoma pronuncia di accertamento di nullità delle poste indebite e/o del saldo rettificato) consegue, per le medesime ragioni l'assorbimento (recte
17 rigetto) del secondo motivo di gravame– rubricato “ illegittima
eliminazione nei conteggi effettuati dal CTu e recepiti dal Tribunale dell'effetto della capitalizzazione trimestrale” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello) e del terzo motivo di gravame – rubricato “ errore nei calcoli
e errore nella lettura della Consulenza Tecnica di Ufficio. Necessità di un ribaltamento della condanna finale” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
4. Segue altresì l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da in punto di infondatezza Controparte_1
dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla trattandosi di CP_2
eccezione volta a paralizzare la domanda di ripetizione del correntista che, come visto, all'esito del presente giudizio di appello, in riforma della gravata sentenza, è stata rigettata.
5. Infine, va accolta la domanda di ripetizione avanzata dall'appellante di “quanto eventualmente versato, nel corso del presente giudizio di appello, sulla base del carattere di esecutività della sentenza di primo grado”.
Al riguardo va infatti rammentato che
“La domande di restituzione delle somme corrisposte
in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando (come nella specie)
18 l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla
proposizione dell'impugnazione. Quanto all'entità della restituzione, essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di "restitutio in integrum" e di ripristino della situazione precedente” (cfr. anche Cass. n. 1324/ 2016).
6. L'accoglimento dell'appello principale, con il consegue assorbimento dell'appello incidentale e la riforma della sentenza impugnata, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013
n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso.
(Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese dei due gradi di giudizio,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c.,0 vanno interamente poste a carico di e Controparte_1
liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo le attività
19 effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.200,1 ad
€ 26.000,0).
Le spese della consulenza espletata in primo vanno definitivamente posta a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
– con citazione per l'udienza del 28 luglio 2021, notificata il 15
[...]
aprile 2021- e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
con comparsa di risposta all'appello dell' 8 luglio 2021 -
[...]
avverso la sentenza n. 2318/2021, pubblicata l'11 marzo 2021 del
Tribunale di Napoli, 10 Sezione Civile, così provvede:
A) in accoglimento dell'appello principale e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile la domanda proposta da di ripetizione delle somme Controparte_1
illegittimamente addebitate sul conto corrente acceso presso la (ora e Controparte_4 Parte_1
dichiara assorbite le ulteriori domande proposte dal nei CP_1
confronti della banca;
B) dichiara assorbito l'appello incidentale;
20 C) condanna a restituire alla Controparte_1 [...]
quanto dalla stessa a lui eventualmente Parte_1
versato sulla base del carattere di esecutività della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento;
D) condanna al pagamento in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 5.077,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e
CPA come per legge, e per il secondo grado in € 3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
E) pone le spese della CTU del primo grado definitivamente in capo a . Controparte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
21 22