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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/08/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 295 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MONTINARO STEFANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 11.06.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 3 1. - Le parti hanno contratto matrimonio in data 9/1/2004 in Nigeria, nella città di
Ramat Park (WAN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017 presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Modena, al n. 78, p. 2, sez. C. Dalla loro unione non sono nati i figli.
- I coniugi si sono separati con sentenza n. 447/2024 pubblicata in data 22/02/2024 nel procedimento RG n. 7929/2021.
- Con ricorso del 23.01.2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e di ordinare all'ufficio di stato civile del Comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 11.06.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
2. - La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Non sono state formulate domande accessorie.
4. - Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso;
dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e liquidando valori pario a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
pagina 2 di 3 Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/01/2004 in
NIGERIA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) e trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del Comune di MODENA, atto n. 78, parte 2, serie C, anno 2017;
2. condanna a rifondere le spese di lite in favore dello CP_1
Stato, liquidate in euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.07.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 295 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MONTINARO STEFANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 11.06.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 3 1. - Le parti hanno contratto matrimonio in data 9/1/2004 in Nigeria, nella città di
Ramat Park (WAN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017 presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Modena, al n. 78, p. 2, sez. C. Dalla loro unione non sono nati i figli.
- I coniugi si sono separati con sentenza n. 447/2024 pubblicata in data 22/02/2024 nel procedimento RG n. 7929/2021.
- Con ricorso del 23.01.2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e di ordinare all'ufficio di stato civile del Comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 11.06.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
2. - La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Non sono state formulate domande accessorie.
4. - Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso;
dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e liquidando valori pario a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
pagina 2 di 3 Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/01/2004 in
NIGERIA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) e trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] del Comune di MODENA, atto n. 78, parte 2, serie C, anno 2017;
2. condanna a rifondere le spese di lite in favore dello CP_1
Stato, liquidate in euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.07.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3