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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
864/2023 R.G
Promosso da
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 30.07.1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna e dall'Avv. Franca Fiorelli
Appellante
Contro
(CF e PI ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Roma (RM) in via Grezar 14 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Angelucci
appellata Oggetto:appello avverso la sentenza n. 245/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di Pesaro il 30.03.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“ ricorre affinché l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed integrale accoglimento del gravame,
- Nel merito, accertata la totale infondatezza ed insussistenza della pretesa impositiva, uni-tamente alle sanzioni ivi contemplate, stante il comprovato decorso del termine prescriziona-le, disporre
l'annullamento, ovvero statuire l'inefficacia giuridica, della cartella esattoriale n. 08220120001695000000, notificata il 29.03.2012 e dell'intimazione di pagamento n. 08220159000517269, notificata il
03.02.2015, sì come di ogni atto presupposto, connesso, conseguente
e correlato.
Vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi gradi di giudizio”
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il ricorso in appello inammissibile per violazione dell'art. 327 c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c.;
- nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, rigettare per i suesposti motivi il ricorso in appello e confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Pesaro n. 245/2023 depositata il
30/03/2023 e, comunque,in rito, dichiarare la domanda del Sig. inammissibile per difetto della condizione Parte_1 dell'azione costituita dall'interesse ad agire;
nel merito, respingere in ogni caso la domanda del Sig. Parte_1 in quanto infondata, dichiarando dovuto il credito portato
[...] dalla cartella di pagamento n. 08220120001695000000 e confermando altresì, per l'effetto, l'intimazione n. 08220159000517269000.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf., c.p.a.
e i.v.a. come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Pesaro del 01/12/2022, iscritto al n.
2715/2022 r.g., il sig. sulla base dell'assunto della Parte_1 sopravvenuta prescrizione del credito successivamente alla notifica, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.
08220120001695000000 notificata da il Controparte_2
29/03/2012 – con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.473.724,78, oltre diritti di notifica e compensi di riscossione, iscritta a ruolo dal Controparte_3 sulla base della sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni all'Erario della Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizione
Centrale n. 183/2011/A depositata il 03/05/2011 – e del successivo avviso n. 08220159000517269000, notificato il 03/02/2015.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Sig. Parte_1 affidato ad un unico motivo, ovvero la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione da esso stesso sollevata.
Si è costituita l'appellata che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 327 cpc, perché tardivamente proposto, nonché ex art 342 cpc e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le memorie conclusionali e di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare nel merito l'appello, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 327 cpc sollevata da
[...]
, per dichiararne la fondatezza. Controparte_4
Preliminarmente, va precisato, seppure non contestato dalle parti, che la disciplina dell'appello in materia civile, come introdotta dalla recente riforma al codice di rito (c.d. riforma Cartabia) e come indicato nell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 che detta le norme transitorie, salve le eccezioni previste dalla stessa norma transitoria, trova applicazione a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la conseguenza che il giudizio di appello, quale quello in esame, proposto dopo la data del 28 febbraio
2023, è sottoposto al nuovo rito con applicabilità, quindi, dell'art 342 cpc che, nel disciplinare la forma dell'atto di impugnazione, ne identifica, in modo ben chiaro, la “veste” con quella della citazione.
Ciò posto, è pacifico che il termine c.d. lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, avvenuta nel caso di specie il 30.3.2023.
Il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., pertanto, tenuto anche conto della sospensione feriale, veniva a scadere il 31/10/2023.
Orbene, poiché l'appellante ha erroneamente introdotto il giudizio con ricorso anziché con citazione, è pacifico che l'atto sia suscettibile di sanatoria, a condizione che, nel termine previsto dalla legge, sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017, Rv.
643182; Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep.
14/07/2021), n.20071).
Nel caso in esame, dunque, l'appellante, entro il 31/10/2023, avrebbe dovuto provvedere non solo al deposito del ricorso presso la cancelleria, ma anche alla notifica la quale, invece, è avvenuta solo il
29/11/2023 (v. doc. 07 del fascicolo di parte appellata), quando il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c. era irrimediabilmente scaduto.
Ne discende l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, inammissibilità che essendo correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, rilevabile d'ufficio, non è in alcun modo sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito della controversia, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 864/23, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 4996.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
864/2023 R.G
Promosso da
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 30.07.1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna e dall'Avv. Franca Fiorelli
Appellante
Contro
(CF e PI ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Roma (RM) in via Grezar 14 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Angelucci
appellata Oggetto:appello avverso la sentenza n. 245/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di Pesaro il 30.03.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“ ricorre affinché l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed integrale accoglimento del gravame,
- Nel merito, accertata la totale infondatezza ed insussistenza della pretesa impositiva, uni-tamente alle sanzioni ivi contemplate, stante il comprovato decorso del termine prescriziona-le, disporre
l'annullamento, ovvero statuire l'inefficacia giuridica, della cartella esattoriale n. 08220120001695000000, notificata il 29.03.2012 e dell'intimazione di pagamento n. 08220159000517269, notificata il
03.02.2015, sì come di ogni atto presupposto, connesso, conseguente
e correlato.
Vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi gradi di giudizio”
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il ricorso in appello inammissibile per violazione dell'art. 327 c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c.;
- nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, rigettare per i suesposti motivi il ricorso in appello e confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Pesaro n. 245/2023 depositata il
30/03/2023 e, comunque,in rito, dichiarare la domanda del Sig. inammissibile per difetto della condizione Parte_1 dell'azione costituita dall'interesse ad agire;
nel merito, respingere in ogni caso la domanda del Sig. Parte_1 in quanto infondata, dichiarando dovuto il credito portato
[...] dalla cartella di pagamento n. 08220120001695000000 e confermando altresì, per l'effetto, l'intimazione n. 08220159000517269000.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf., c.p.a.
e i.v.a. come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Pesaro del 01/12/2022, iscritto al n.
2715/2022 r.g., il sig. sulla base dell'assunto della Parte_1 sopravvenuta prescrizione del credito successivamente alla notifica, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.
08220120001695000000 notificata da il Controparte_2
29/03/2012 – con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.473.724,78, oltre diritti di notifica e compensi di riscossione, iscritta a ruolo dal Controparte_3 sulla base della sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni all'Erario della Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizione
Centrale n. 183/2011/A depositata il 03/05/2011 – e del successivo avviso n. 08220159000517269000, notificato il 03/02/2015.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Sig. Parte_1 affidato ad un unico motivo, ovvero la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione da esso stesso sollevata.
Si è costituita l'appellata che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 327 cpc, perché tardivamente proposto, nonché ex art 342 cpc e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le memorie conclusionali e di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare nel merito l'appello, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 327 cpc sollevata da
[...]
, per dichiararne la fondatezza. Controparte_4
Preliminarmente, va precisato, seppure non contestato dalle parti, che la disciplina dell'appello in materia civile, come introdotta dalla recente riforma al codice di rito (c.d. riforma Cartabia) e come indicato nell'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 che detta le norme transitorie, salve le eccezioni previste dalla stessa norma transitoria, trova applicazione a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la conseguenza che il giudizio di appello, quale quello in esame, proposto dopo la data del 28 febbraio
2023, è sottoposto al nuovo rito con applicabilità, quindi, dell'art 342 cpc che, nel disciplinare la forma dell'atto di impugnazione, ne identifica, in modo ben chiaro, la “veste” con quella della citazione.
Ciò posto, è pacifico che il termine c.d. lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, avvenuta nel caso di specie il 30.3.2023.
Il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., pertanto, tenuto anche conto della sospensione feriale, veniva a scadere il 31/10/2023.
Orbene, poiché l'appellante ha erroneamente introdotto il giudizio con ricorso anziché con citazione, è pacifico che l'atto sia suscettibile di sanatoria, a condizione che, nel termine previsto dalla legge, sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017, Rv.
643182; Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep.
14/07/2021), n.20071).
Nel caso in esame, dunque, l'appellante, entro il 31/10/2023, avrebbe dovuto provvedere non solo al deposito del ricorso presso la cancelleria, ma anche alla notifica la quale, invece, è avvenuta solo il
29/11/2023 (v. doc. 07 del fascicolo di parte appellata), quando il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c. era irrimediabilmente scaduto.
Ne discende l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, inammissibilità che essendo correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, rilevabile d'ufficio, non è in alcun modo sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito della controversia, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 864/23, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 4996.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott.Guido Federico