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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6373/2022 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 21.10.2022
PROMOSSO DA
, c.f. nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
15.1.1948, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alessandro Stievanin, Zuana Griggio e Simone Rizzi del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attrice opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Milano, Viale Brenta n. 18/b, c.f. , e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, P.IVA_1
già denominata con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, c.f. CP_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Giacomelli del Foro di Padova, ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Sostituita a far data dal 06.11.2024 dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di
Padova, con elezione di domicilio presso lo studio del suddetto. pagina 1 di 13 Convenuta opposta
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
POSTE ITALIANE C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3
sede in Roma al Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Federicis PEC:
della Direzione Affari Legali della Società – Dislocazione di Email_1
Trieste, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza pignorata
NONCHÈ
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_4 C.F._2
RG (PD), Via Gesso n. 35 e (c.f. ), nata a [...] CP_5 C.F._3
CC (PD) il 9/6/1977, residente in [...] int. 15.
Debitori esecutati (contumaci)
Oggetto: fase di merito di opposizione di terzo ex art. 619 cpc
Conclusioni dell'attrice come da note scritte depositate in data 20.01.2025: “In via principale: 1)
accertare la proprietà esclusiva in capo alla odierna attrice di tutte le giacenze e Parte_1
dei titoli contenuti nel libretto postale n. 000017638103, anche se trattasi di libretto cointestato a e , acceso presso l'Ufficio Postale di RG Parte_1 CP_4 CP_5
(PD) e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e comunque l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice relativamente al libretto medesimo ed ai buoni postali ad esso collegati, e conseguentemente anche dell'ordinanza di assegnazione del 19/22 agosto pagina 2 di 13 2022 pronunciata nell'esecuzione mobiliare n. 1085/2020, per aver colpito beni estranei al patrimonio dei debitori esecutati, e;
2) con vittoria di spese e compensi di lite sia della fase CP_5 CP_4
sommaria di opposizione di terzo, sia del giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, infine, del presente giudizio, con distrazione a favore dello scrivente procuratore, procuratore antistatario. In via istruttoria, solo ove l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga utile e/o opportuno, si chiede ammettersi prova per testimoni sul seguente capitolo di prova: “Vero che, in relazione al libretto di risparmio nominativo ordinario n. 000017638103 rilasciato dall'Ufficio Postale di RG (PD) intestato ai signori Pt_1
, e , a partire dalla sua accensione è stata emessa una sola Parte_1 CP_5 CP_4
tessera Postamat intestata alla signora ? ” e si indica come teste il Direttore pro Parte_1
tempore dell'Ufficio Postale di RG (PD), sito in RG in Via Roma n. 25, oltre ai sigg.ri e .” CP_5 CP_4
Conclusioni della convenuta come da note scritte del 15.01.2025: “Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, - nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte dalla signora
[...]
nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per Parte_1 Controparte_1
tutte le ragioni esposte in atti;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta sussistere la proprietà esclusiva in capo alla signora della Parte_1
somma di €. 36.109,51 (pari all'importo di €. 42.000,00 al netto degli importi dalla stessa prelevati dal libretto - per sua ammissione - nel corso degli anni per complessivi €. 5.890,49), accertarsi e dichiararsi la comproprietà in capo ai signori e del saldo del Parte_1 CP_4 CP_5
libretto postale n. 17638103 e della somma ricavata della vendita dei Buoni Fruttiferi postali dematerializzati emessi entrambi in data 07.12.2018, l'uno di €. 30.000,00 Serie TF103A180122, e l'altro di €. 20.000,00 Serie TF120A180914, al netto dell'importo di €. 36.109,51, ovvero della diversa,
pagina 3 di 13 maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, e confermarsi la validità e l'efficacia del pignoramento presso terzi eseguito sulla quota di 2/3 di tale complessiva residua somma, di pertinenza dei signori e;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi della fase CP_4 CP_5
sommaria di opposizione di terzo, del procedimento per reclamo e del presente giudizio di merito.”
Conclusioni della terza pignorata come da comparsa di costituzione del 20.01.2025: “si rimette affinché il Tribunale adito provveda secondo quanto ritenuto di giustizia in ordine alla domanda spiegata dall'attrice e infine assuma i provvedimenti conseguenti. Con salvezza di spese e onorari.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 21.10.2022 la sig.ra ha introdotto la fase Parte_1
di merito dell'opposizione di terzo proposta nell'esecuzione mobiliare presso terzi RG n. 1085/2020,
citando la creditrice procedente ed esponendo quanto segue. Controparte_6
In data 21.7.2020, recatasi presso l'Ufficio Postale di RG, le era stato impossibile accedere al proprio libretto postale di risparmio n. 000017638103, in quanto le somme ivi depositate risultavano oggetto di pignoramento. Scopriva, dunque, che l'odierna convenuta aveva avviato la suddetta procedura esecutiva presso terzi nei confronti dei debitori esecutati - , , e CP_5 CP_4 Parte_2
– notificando il pignoramento ai terzi pignorati , Persona_1 CP_7 Controparte_8 [...]
e e pignorando, per quanto nella presente sede più rileva, il Controparte_9 Controparte_10
libretto di risparmio cointestato alla opponente ed ai figli e , debitori esecutati, CP_5 CP_4
ovvero le somme ivi depositate, pari ad € 1.651,45 e due buoni fruttiferi postali di valore pari ad € 20.000
ed € 30.000, detenuti sul medesimo libretto. Proponeva dunque opposizione di terzo innanzi al GE,
pagina 4 di 13 chiedendo la sospensione dell'esecuzione affermandosi l'unica proprietaria delle somme pignorate.
Rilevava che l'istanza sospensiva veniva rigettata con ordinanza del 19.08.2022, avverso la quale proponeva reclamo ex art. 669terdecies cpc che veniva accolto dal Collegio in data 29.09.2022, con sospensione dell'esecuzione con riferimento al pignoramento del libretto e dei buoni correlati e rinvio al giudizio di merito per il regolamento delle spese di lite.
Afferma l'opponente di aver quindi introdotto il presente giudizio di merito, nei termini assegnati dal
GE, chiedendo, previo accertamento della esclusiva titolarità di quanto depositato nel libretto postale,
l'annullamento del pignoramento avverso il terzo OR . Controparte_10
A fondamento di tale domanda l'opponente allega che sul libretto postale erano sempre confluite somme di denaro di sua esclusiva proprietà ovvero, in primo luogo, la somma di € 42.000 derivante dalla vendita di una quota di immobile in comproprietà con soggetti terzi, come attestato dal contratto del 07.03.2012,
dalla copia dell'assegno circolare e dalla ricevuta di versamento nel libretto del 10.03.2012. Deduce
l'opponente che con tale somma aveva acquistato due buoni fruttiferi postali di € 20.000 cadauno e che,
dopo la loro scadenza, a distanza di circa due mesi, aveva successivamente acquistato un buon fruttifero postale di 3 anni del valore di € 50.000 sottoscritto il 23.11.2013 cui seguiva, una volta scaduto, la sottoscrizione di un nuovo buono fruttifero postale di due anni di € 50.000, che veniva a scadenza il
24.11.2018 e a cui seguiva la sottoscrizione in data 7.12.2018 di un buono fruttifero a 3 anni di € 30.000
e un buono ordinario di € 20.000 (entrambi oggetto del pignoramento). Rileva come tali investimenti,
partendo dal capitale iniziale di € 42.000, le fruttavano complessivamente € 3.560,12. Espone inoltre che nel libretto confluivano ulteriori somme, tutte della versate in contanti e tramite un assegno, Pt_1
per complessivi € 4.560,00. Rileva di essere l'unica tra i cointestatari del libretto ad avere una tessera
Postamat e di essere l'unica ad operare sul conto anche “in uscita” oltre che in entrata.
pagina 5 di 13 Si è costituita in data 17.01.2023 a mezzo della sua procuratrice Controparte_6 CP_2
contestando quanto dedotto dall'attore. Precisa di non aver OR l'intero libretto postale, ma solamente la quota di 2/3, asseritamente riferibile ai debitori esecutati, figli dell'attrice, non contestando la proprietà della per la restante parte. Rileva come in caso di cointestazione del conto corrente Pt_1
sussista un'inversione dell'onere della prova, incombendo sul depositante l'onere di provare che il denaro presente nel conto sia di sua esclusiva proprietà. Afferma che l'attrice ha provato solamente la proprietà
di € 42.000 ricevuti quale prezzo della vendita, ma che tale somma doveva ritenersi confusa, una volta depositata, con il denaro presente in conto e che pertanto non sarebbe più individuabile. Deduce
l'irrilevanza del fatto che l'attrice fosse l'unica ad aver operato sul conto e l'unica a possedere la tessera
Postamat, potendo quest'ultima essere utilizzata anche dagli altri cointestatari. Contesta inoltre e comunque la titolarità esclusiva in capo alla del denaro versato in contante e tramite assegno Pt_1
(€ 4.560,00). Afferma, poi, l'infondatezza della prospettazione attorea secondo cui la cointestazione del libretto risponderebbe esclusivamente a esigenze pratiche in caso di morte o sopravvenuta invalidità della sostenendo, invece, che l'operazione costituisce una donazione indiretta in favore dei figli. Pt_1
Espone che dal libretto era stata prelevata negli anni la complessiva somma di € 5.809,49. Chiede
pertanto il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, che sia riconosciuta la proprietà dell'attrice solo per € 36.109,51, data dalla differenza tra € 42.000 da questa versati in conto quale ricavato dalla vendita di immobile personale e i prelievi effettuati dalla Pt_1
La causa è stata istruita solo documentalmente e previa integrazione del contraddittorio con i debitori esecutati e il terzo OR.
Nella comparsa conclusionale l'attrice, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo e ribadito le proprie argomentazioni, eccepisce l'invalidità della procura conferita da alla Controparte_6
pagina 6 di 13 sua mandataria in quanto quest'ultima non risulta iscritta nel registro di cui all'art. 106 CP_2
TUB, requisito necessario per svolgere l'attività di servicing.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le ragioni che seguono.
1) Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione svolta da parte attrice relativa all'asserita invalidità della procura rilasciata da alla sua mandataria per la riscossione dei Controparte_6 CP_2
crediti acquistati. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione delle società servicers al registro di cui all'art. 106 TUB non è necessario per lo svolgimento delle attività
di riscossione. Si legge, infatti, in Cass. 7243/2024 che “anche richiamando le argomentazioni e
statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione
CP_ (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità,
pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o
per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).” Sul punto si veda anche Cass. civ., Prima
Presidente, Decr., 17/05/2024, n. 13749, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale operato da Trib. Brindisi, ritenendo che sul punto non sussista più un contrasto giurisprudenziale.
2) Passando quindi al merito della questione ritiene il giudice che la sig.ra abbia dimostrato Pt_1
come le somme presenti nel libretto cointestato con i figli esecutati e i buoni postali acquistati e correlati al libretto costituiscano beni mobili di sua esclusiva proprietà e non possano quindi essere, nemmeno in parte, pignorati per debiti dei cointestatari del conto.
Osserva il giudice che secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di conto corrente cointestato,
sussiste una presunzione iuris tantum di contitolarità per uguali quote delle somme depositate e incombe su chi ha interesse a far accertare una situazione diversa l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni pagina 7 di 13 semplici, purché gravi, precise e concordanti, l'effettiva titolarità di quanto depositato nel conto. Si veda,
ad esempio Cass. 1643/2025, secondo cui “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli
intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei
confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.
1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere
probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella
risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010;
n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022)”.
Risulta dunque necessario accertare se e in che misura le somme depositate nel libretto postale e con cui sono stati acquistati i buoni fruttiferi possano dirsi di esclusiva proprietà dell'attrice, incombendo su costei l'onere di provarne l'esclusiva titolarità onde superare la presunzione di comproprietà.
Passando allora ad esaminare gli elementi allegati in via istruttoria, deve evidenziarsi come l'attrice abbia rilevato, quanto ai versamenti, come tutte le somme depositate nel conto e quelle utilizzate per l'acquisto dei buoni sono riferibili esclusivamente alla stessa e che, quanto ai prelievi, come solo la ne Pt_1
abbia effettuati e fosse peraltro nella possibilità di farlo, essendo l'unica dotata di carta bancomat.
Ritiene il giudice che tali circostanze risultino adeguatamente provate e costituiscano presunzioni gravi,
precise e concordanti tali da corroborare la titolarità esclusiva delle somme e dei buoni di cui al libretto.
Quanto ai versamenti, è documentale che la ha operato un versamento di € 42.000 in data Pt_1
10.3.2012 e che tale somma derivava dalla vendita di un bene di cui era comproprietaria con soggetti diversi dai figli, circostanza adeguatamente provata in forza dei docc. 4, 5 e 6, ossia dall'atto di compravendita, dalla copia dell'assegno circolare non trasferibile e a lei intestato e dalla ricevuta di deposito di detto assegno nel libretto. È quindi indubitabile che il principale versamento operato sul pagina 8 di 13 libretto provenga da denaro di esclusiva pertinenza della sig.ra circostanza peraltro Pt_1
riconosciuta anche dalla convenuta.
Appare altrettanto chiaro dalla lettura della lista movimenti, prodotta sub doc. 14 dall'attrice, che l'ulteriore somma di € 3.560,12 correlata al libretto deriva dagli interessi ricavati dai buoni fruttiferi acquistati sempre e comunque dalla sig.ra e a lei riferibili, come nel prosieguo si approfondirà. Pt_1
È inoltre documentale che tutti gli ulteriori versamenti effettuati nel libretto postale sono stati fatti sempre e solo dalla (dalla documentazione in atti non risultano versamenti fatti dai figli) (docc. 19- Pt_1
23). In particolare, dalla documentazione prodotta e non contestata risulta che le ulteriori somme versate nel libretto rispetto a quelle di cui già si è detto sono: un assegno bancario non trasferibile intestato alla di € 1.060 versato in data 17.12.2018 e nonché ulteriori somme in contanti per complessivi € Pt_1
3.500 versate tra il 2012 e il 2013: versamenti anch'essi effettuati da lei personalmente, come attestano le ricevute.
Osserva poi il giudice che dagli elementi acquisiti in sede istruttoria deve ritenersi che i buoni fruttiferi
(ed in particolare quello di € 20.000 e quello di € 30.000 sottoscritti contestualmente nel 2018 ed oggetto di pignoramento) sono stati acquistati con la liquidità versata in libretto dalla di cui si è detto Pt_1
e riferibile alla sola opponente, ragione per cui devono ritenersi in sua esclusiva titolarità. Quanto alle somme impiegate per l'acquisto, l'opponente ha peraltro minuziosamente ricostruito la provvista utilizzata e le diverse operazioni compiute, chiarendo e documentando che nel 2012, a fronte del versamento della somma di € 42.000 ottenuta grazie alla compravendita di immobile in comproprietà
con terzi di cui si è detto, la acquistava due buoni postati fruttiferi per un importo complessivo Pt_1
di € 40.000 (in data 24.3.2012, doc. 13) e documentando inoltre come la abbia poi “reinvestito” Pt_1
la somma riscossa alla scadenza dei buoni nel 2013 (doc. 14), nel 2016 (doc. 16) ed infine nel 2018 (doc.
17). Risulta in particolare, per quanto più rileva, che la il 7.12.2018, ha sottoscritto i due buoni Pt_1 pagina 9 di 13 pignorati dell'ammontare totale di € 50.000, “investendo” le somme “riversate” da nel CP_10
libretto alla scadenza dei buoni, incrementate degli interessi maturati e di qualche ulteriore somma medio tempore dalla stessa depositata in libretto (trattasi delle medesime somme versate con assegno Pt_1
e in contanti di cui già si è detto sopra). A corroborare la natura esclusivamente personale dei buoni rileva peraltro anche la circostanza che solo ed esclusivamente lei ha negoziato l'acquisto di buoni fruttiferi postali (docc. 13, 15, 16 e 17).
Quanto ai prelievi, inoltre, l'opponente ha documentato che lei sola era titolare di tessera Postamat e che tutte le operazioni sul conto, anche i prelievi, sono state effettuate esclusivamente da lei. In relazione alla tessera Postamat collegata al libretto postale, di cui l'attrice allega di essere l'unica titolare, si ribadisce l'irrilevanza dell'istanza di prova per testi, non avendo parte convenuta formalmente contestato tale circostanza, non contestata neppure da nella sua comparsa di costituzione e Controparte_10
risposta. Deve poi ritenersi infondata l'argomentazione della convenuta secondo cui il possesso della tessera Postamat in capo alla sola non proverebbe che solo lei possa averla utilizzata negli Pt_1
anni. Si rileva infatti che la tessera di cui trattasi è nominativa (si veda copia prodotta con la citazione) e che le carte di pagamento possono essere utilizzate unicamente dal titolare.
Né a soluzioni diverse si può giungere in forza delle eccezioni mosse dal creditore.
2.a) Quanto alla circostanza che non si sappia la provenienza del denaro versato dalla attrice diverso da quello derivante dalla vendita dell'immobile e dagli interessi maturati sui buoni postali, deve osservarsi che si tratta di piccole somme che sono state versate una tramite assegno intestato dalla e le Pt_1
altre tramite versamenti in contatti, personalmente effettuati dall'attrice e che, alla luce delle giustificazioni indicate dall'attrice (l'attrice deduce si tratti di piccoli lavori di sartoria effettuati a domicilio, reddito da pensione e assegno di mantenimento versatole dal marito separato), e delle altre circostanze addotte, quali l'essere l'unica persona ad operare sul conto, l'unica intestataria della tessera pagina 10 di 13 Postamat e l'unica ad aver prelevato denaro, pare del tutto plausibile che siano somme effettivamente solo a lei riferibili. Infatti, se è vero che la sola prova di aver effettuato personalmente i versamenti non
è sufficiente a dimostrare l'esclusiva titolarità del denaro depositato, è pur vero che sussistono una serie di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, che ai sensi dell'art. 2729 cc inducono a ritenere soddisfatto l'onere probatorio richiesto con riferimento a tutte le somme presenti.
2.b) Nemmeno pare dirimente, in senso contrario rispetto a quanto accertato, la circostanze che nei buoni sarebbe presente la clausola C.P.F.R. – pari facoltà di rimborso - che, a detta della convenuta, “non
costituisce affatto un elemento essenziale del contratto, ben potendo la pari facoltà di rimborso essere
esclusa all'atto della sottoscrizione dell'ordine di acquisto e che comporta la sufficienza della richiesta
anche di uno solo dei cointestatari per ottenere il rimborso alla scadenza e/o anticipato dei buoni
dematerializzati” circostanza che ad avviso dell'opposta “conferma all'evidenza la presunzione di
contitolarità in parti uguali in capo a tutti i cointestatari delle somme portate dai buoni stessi. Ed infatti,
la predetta clausola attribuisce a ciascun cointestatario la facoltà di richiedere autonomamente il
rimborso del buono, non solo in caso di morte di uno dei cointestatari, ma anche nel caso in cui tutti i
cointestatari siano in vita, e ciò non solo alla data di scadenza del titolo, ma anche anticipatamente”.
Osserva il giudice che la presenza della clausola indicata non può fondatamente essere considerata elemento tale da compromettere il raggiungimento, da parte della della prova della titolarità Pt_1
esclusiva dei buoni. Sotto un primo profilo, va osservato che trattasi di clausola predisposta da
[...]
che ha sottoposto alla per la sottoscrizione dei buoni, i propri stampati i quali CP_10 Pt_1
(come emerge dalla documentazione dimessa) rinviano alle condizioni generali di contratto stabilite da ragione per cui pare del tutto plausibile che tale clausola sia stata meramente recepita Controparte_10
in contratto, laddove peraltro pari anzi potersi dubitare che la stessa potesse essere espunta per volontà
della consumatrice, come al contrario afferma l'opposta; sotto altro profilo, va in ogni caso rilevato che pagina 11 di 13 la “pari facoltà di rimborso” sta solamente ad indicare che ciascuno dei contitolari del libretto può
chiedere il pagamento dell'intero buono ma non incide, come ovvio e come espressamente statuito dalla stessa sentenza della Suprema Corte richiamata dall'opposta (Cass. N. 4280 del 2022), sull'effettiva titolarità delle somme, da verificarsi, come detto, secondo i principi di cui all'art 1854 c.c., con possibilità
quindi di uno dei contitolari di dimostrare la titolarità esclusiva delle somme, come dimostrato nel caso di specie.
3) Né a soluzioni diverse può giungersi sulla scorta dell'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui i versamenti nel libretto operati dalla costituirebbero una donazione indiretta nei confronti Pt_1
dei figli cointestatari.
Secondo Cass. 4682/2018, citata dalla stessa convenuta, “la cointestazione, con firma e disponibilità
disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione
indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei
cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza
l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata
l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non
aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”
Ebbene, nel caso di specie, al di là dello stretto rapporto di parentela tra i cointestatari, il creditore – su cui come detto incombeva il relativo onere della prova - non ha fornito alcun elementi da cui possa desumersi che la cointestazione sia avvenuta con animus donandi, ovvero con l'unico ed esclusivo scopo di liberalità. Al contrario, un tale animus pare addirittura in contrasto con lo svolgimento in concreto del rapporto, ove si consideri che la sola titolare di bancomat e autorizzata quindi ad effettuare prelievi era la Pt_1
La domanda va quindi accolta. pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 sia per la fase di merito che per la fase sommaria innanzi al GE nonché per la fase di reclamo innanzi al
Collegio.
Nessuna liquidazione delle spese viene effettuata in favore della terza pignorata, avendo CP_10
svolto una difesa meramente formale.
[...]
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
in accoglimento dell'opposizione accerta la proprietà esclusiva in capo alla sig.ra Parte_1
delle giacenze e dei titoli contenuti nel libretto postale n. 000017638103 acceso presso
[...]
l'Ufficio Postale di RG (PD) intestato ai sig.ri , e Parte_1 CP_4 CP_5
e, per l'effetto, dichiara inefficacie il pignoramento presso terzi effettuato da
[...] Controparte_1
e notificato al terzo (esecuzione mobiliare n. 1085/2022), con esclusivo
[...] Controparte_10
riferimento al pignoramento delle giacenze e dei titoli contenuti nel libretto postale n. 000017638103.
Condanna a mezzo della sua procuratrice a rifondere alla sig.ra Controparte_1 CP_2
le spese di lite che si liquidano, in favore dell'avv. Alessandro Stievanin Parte_1
dichiaratosi antistatario, in € 2.627 per la fase sommaria innanzi al GE, € 2.627 per la fase di reclamo innanzi al Collegio, € 7.616,00 per la fase di merito, oltre € 147 per spese esenti fase di reclamo ed €
583,52 per spese esenti fase di merito, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Padova, 30.04.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 13 di 13
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6373/2022 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 21.10.2022
PROMOSSO DA
, c.f. nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
15.1.1948, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alessandro Stievanin, Zuana Griggio e Simone Rizzi del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attrice opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Milano, Viale Brenta n. 18/b, c.f. , e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, P.IVA_1
già denominata con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, c.f. CP_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Giacomelli del Foro di Padova, ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Sostituita a far data dal 06.11.2024 dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di
Padova, con elezione di domicilio presso lo studio del suddetto. pagina 1 di 13 Convenuta opposta
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
POSTE ITALIANE C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3
sede in Roma al Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Federicis PEC:
della Direzione Affari Legali della Società – Dislocazione di Email_1
Trieste, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza pignorata
NONCHÈ
[...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_4 C.F._2
RG (PD), Via Gesso n. 35 e (c.f. ), nata a [...] CP_5 C.F._3
CC (PD) il 9/6/1977, residente in [...] int. 15.
Debitori esecutati (contumaci)
Oggetto: fase di merito di opposizione di terzo ex art. 619 cpc
Conclusioni dell'attrice come da note scritte depositate in data 20.01.2025: “In via principale: 1)
accertare la proprietà esclusiva in capo alla odierna attrice di tutte le giacenze e Parte_1
dei titoli contenuti nel libretto postale n. 000017638103, anche se trattasi di libretto cointestato a e , acceso presso l'Ufficio Postale di RG Parte_1 CP_4 CP_5
(PD) e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e comunque l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice relativamente al libretto medesimo ed ai buoni postali ad esso collegati, e conseguentemente anche dell'ordinanza di assegnazione del 19/22 agosto pagina 2 di 13 2022 pronunciata nell'esecuzione mobiliare n. 1085/2020, per aver colpito beni estranei al patrimonio dei debitori esecutati, e;
2) con vittoria di spese e compensi di lite sia della fase CP_5 CP_4
sommaria di opposizione di terzo, sia del giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che, infine, del presente giudizio, con distrazione a favore dello scrivente procuratore, procuratore antistatario. In via istruttoria, solo ove l'Ill.mo Giudice adito lo ritenga utile e/o opportuno, si chiede ammettersi prova per testimoni sul seguente capitolo di prova: “Vero che, in relazione al libretto di risparmio nominativo ordinario n. 000017638103 rilasciato dall'Ufficio Postale di RG (PD) intestato ai signori Pt_1
, e , a partire dalla sua accensione è stata emessa una sola Parte_1 CP_5 CP_4
tessera Postamat intestata alla signora ? ” e si indica come teste il Direttore pro Parte_1
tempore dell'Ufficio Postale di RG (PD), sito in RG in Via Roma n. 25, oltre ai sigg.ri e .” CP_5 CP_4
Conclusioni della convenuta come da note scritte del 15.01.2025: “Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, - nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte dalla signora
[...]
nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per Parte_1 Controparte_1
tutte le ragioni esposte in atti;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta sussistere la proprietà esclusiva in capo alla signora della Parte_1
somma di €. 36.109,51 (pari all'importo di €. 42.000,00 al netto degli importi dalla stessa prelevati dal libretto - per sua ammissione - nel corso degli anni per complessivi €. 5.890,49), accertarsi e dichiararsi la comproprietà in capo ai signori e del saldo del Parte_1 CP_4 CP_5
libretto postale n. 17638103 e della somma ricavata della vendita dei Buoni Fruttiferi postali dematerializzati emessi entrambi in data 07.12.2018, l'uno di €. 30.000,00 Serie TF103A180122, e l'altro di €. 20.000,00 Serie TF120A180914, al netto dell'importo di €. 36.109,51, ovvero della diversa,
pagina 3 di 13 maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, e confermarsi la validità e l'efficacia del pignoramento presso terzi eseguito sulla quota di 2/3 di tale complessiva residua somma, di pertinenza dei signori e;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi della fase CP_4 CP_5
sommaria di opposizione di terzo, del procedimento per reclamo e del presente giudizio di merito.”
Conclusioni della terza pignorata come da comparsa di costituzione del 20.01.2025: “si rimette affinché il Tribunale adito provveda secondo quanto ritenuto di giustizia in ordine alla domanda spiegata dall'attrice e infine assuma i provvedimenti conseguenti. Con salvezza di spese e onorari.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 21.10.2022 la sig.ra ha introdotto la fase Parte_1
di merito dell'opposizione di terzo proposta nell'esecuzione mobiliare presso terzi RG n. 1085/2020,
citando la creditrice procedente ed esponendo quanto segue. Controparte_6
In data 21.7.2020, recatasi presso l'Ufficio Postale di RG, le era stato impossibile accedere al proprio libretto postale di risparmio n. 000017638103, in quanto le somme ivi depositate risultavano oggetto di pignoramento. Scopriva, dunque, che l'odierna convenuta aveva avviato la suddetta procedura esecutiva presso terzi nei confronti dei debitori esecutati - , , e CP_5 CP_4 Parte_2
– notificando il pignoramento ai terzi pignorati , Persona_1 CP_7 Controparte_8 [...]
e e pignorando, per quanto nella presente sede più rileva, il Controparte_9 Controparte_10
libretto di risparmio cointestato alla opponente ed ai figli e , debitori esecutati, CP_5 CP_4
ovvero le somme ivi depositate, pari ad € 1.651,45 e due buoni fruttiferi postali di valore pari ad € 20.000
ed € 30.000, detenuti sul medesimo libretto. Proponeva dunque opposizione di terzo innanzi al GE,
pagina 4 di 13 chiedendo la sospensione dell'esecuzione affermandosi l'unica proprietaria delle somme pignorate.
Rilevava che l'istanza sospensiva veniva rigettata con ordinanza del 19.08.2022, avverso la quale proponeva reclamo ex art. 669terdecies cpc che veniva accolto dal Collegio in data 29.09.2022, con sospensione dell'esecuzione con riferimento al pignoramento del libretto e dei buoni correlati e rinvio al giudizio di merito per il regolamento delle spese di lite.
Afferma l'opponente di aver quindi introdotto il presente giudizio di merito, nei termini assegnati dal
GE, chiedendo, previo accertamento della esclusiva titolarità di quanto depositato nel libretto postale,
l'annullamento del pignoramento avverso il terzo OR . Controparte_10
A fondamento di tale domanda l'opponente allega che sul libretto postale erano sempre confluite somme di denaro di sua esclusiva proprietà ovvero, in primo luogo, la somma di € 42.000 derivante dalla vendita di una quota di immobile in comproprietà con soggetti terzi, come attestato dal contratto del 07.03.2012,
dalla copia dell'assegno circolare e dalla ricevuta di versamento nel libretto del 10.03.2012. Deduce
l'opponente che con tale somma aveva acquistato due buoni fruttiferi postali di € 20.000 cadauno e che,
dopo la loro scadenza, a distanza di circa due mesi, aveva successivamente acquistato un buon fruttifero postale di 3 anni del valore di € 50.000 sottoscritto il 23.11.2013 cui seguiva, una volta scaduto, la sottoscrizione di un nuovo buono fruttifero postale di due anni di € 50.000, che veniva a scadenza il
24.11.2018 e a cui seguiva la sottoscrizione in data 7.12.2018 di un buono fruttifero a 3 anni di € 30.000
e un buono ordinario di € 20.000 (entrambi oggetto del pignoramento). Rileva come tali investimenti,
partendo dal capitale iniziale di € 42.000, le fruttavano complessivamente € 3.560,12. Espone inoltre che nel libretto confluivano ulteriori somme, tutte della versate in contanti e tramite un assegno, Pt_1
per complessivi € 4.560,00. Rileva di essere l'unica tra i cointestatari del libretto ad avere una tessera
Postamat e di essere l'unica ad operare sul conto anche “in uscita” oltre che in entrata.
pagina 5 di 13 Si è costituita in data 17.01.2023 a mezzo della sua procuratrice Controparte_6 CP_2
contestando quanto dedotto dall'attore. Precisa di non aver OR l'intero libretto postale, ma solamente la quota di 2/3, asseritamente riferibile ai debitori esecutati, figli dell'attrice, non contestando la proprietà della per la restante parte. Rileva come in caso di cointestazione del conto corrente Pt_1
sussista un'inversione dell'onere della prova, incombendo sul depositante l'onere di provare che il denaro presente nel conto sia di sua esclusiva proprietà. Afferma che l'attrice ha provato solamente la proprietà
di € 42.000 ricevuti quale prezzo della vendita, ma che tale somma doveva ritenersi confusa, una volta depositata, con il denaro presente in conto e che pertanto non sarebbe più individuabile. Deduce
l'irrilevanza del fatto che l'attrice fosse l'unica ad aver operato sul conto e l'unica a possedere la tessera
Postamat, potendo quest'ultima essere utilizzata anche dagli altri cointestatari. Contesta inoltre e comunque la titolarità esclusiva in capo alla del denaro versato in contante e tramite assegno Pt_1
(€ 4.560,00). Afferma, poi, l'infondatezza della prospettazione attorea secondo cui la cointestazione del libretto risponderebbe esclusivamente a esigenze pratiche in caso di morte o sopravvenuta invalidità della sostenendo, invece, che l'operazione costituisce una donazione indiretta in favore dei figli. Pt_1
Espone che dal libretto era stata prelevata negli anni la complessiva somma di € 5.809,49. Chiede
pertanto il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, che sia riconosciuta la proprietà dell'attrice solo per € 36.109,51, data dalla differenza tra € 42.000 da questa versati in conto quale ricavato dalla vendita di immobile personale e i prelievi effettuati dalla Pt_1
La causa è stata istruita solo documentalmente e previa integrazione del contraddittorio con i debitori esecutati e il terzo OR.
Nella comparsa conclusionale l'attrice, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo e ribadito le proprie argomentazioni, eccepisce l'invalidità della procura conferita da alla Controparte_6
pagina 6 di 13 sua mandataria in quanto quest'ultima non risulta iscritta nel registro di cui all'art. 106 CP_2
TUB, requisito necessario per svolgere l'attività di servicing.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le ragioni che seguono.
1) Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione svolta da parte attrice relativa all'asserita invalidità della procura rilasciata da alla sua mandataria per la riscossione dei Controparte_6 CP_2
crediti acquistati. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione delle società servicers al registro di cui all'art. 106 TUB non è necessario per lo svolgimento delle attività
di riscossione. Si legge, infatti, in Cass. 7243/2024 che “anche richiamando le argomentazioni e
statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione
CP_ (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità,
pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o
per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).” Sul punto si veda anche Cass. civ., Prima
Presidente, Decr., 17/05/2024, n. 13749, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale operato da Trib. Brindisi, ritenendo che sul punto non sussista più un contrasto giurisprudenziale.
2) Passando quindi al merito della questione ritiene il giudice che la sig.ra abbia dimostrato Pt_1
come le somme presenti nel libretto cointestato con i figli esecutati e i buoni postali acquistati e correlati al libretto costituiscano beni mobili di sua esclusiva proprietà e non possano quindi essere, nemmeno in parte, pignorati per debiti dei cointestatari del conto.
Osserva il giudice che secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di conto corrente cointestato,
sussiste una presunzione iuris tantum di contitolarità per uguali quote delle somme depositate e incombe su chi ha interesse a far accertare una situazione diversa l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni pagina 7 di 13 semplici, purché gravi, precise e concordanti, l'effettiva titolarità di quanto depositato nel conto. Si veda,
ad esempio Cass. 1643/2025, secondo cui “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli
intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei
confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.
1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere
probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella
risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010;
n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022)”.
Risulta dunque necessario accertare se e in che misura le somme depositate nel libretto postale e con cui sono stati acquistati i buoni fruttiferi possano dirsi di esclusiva proprietà dell'attrice, incombendo su costei l'onere di provarne l'esclusiva titolarità onde superare la presunzione di comproprietà.
Passando allora ad esaminare gli elementi allegati in via istruttoria, deve evidenziarsi come l'attrice abbia rilevato, quanto ai versamenti, come tutte le somme depositate nel conto e quelle utilizzate per l'acquisto dei buoni sono riferibili esclusivamente alla stessa e che, quanto ai prelievi, come solo la ne Pt_1
abbia effettuati e fosse peraltro nella possibilità di farlo, essendo l'unica dotata di carta bancomat.
Ritiene il giudice che tali circostanze risultino adeguatamente provate e costituiscano presunzioni gravi,
precise e concordanti tali da corroborare la titolarità esclusiva delle somme e dei buoni di cui al libretto.
Quanto ai versamenti, è documentale che la ha operato un versamento di € 42.000 in data Pt_1
10.3.2012 e che tale somma derivava dalla vendita di un bene di cui era comproprietaria con soggetti diversi dai figli, circostanza adeguatamente provata in forza dei docc. 4, 5 e 6, ossia dall'atto di compravendita, dalla copia dell'assegno circolare non trasferibile e a lei intestato e dalla ricevuta di deposito di detto assegno nel libretto. È quindi indubitabile che il principale versamento operato sul pagina 8 di 13 libretto provenga da denaro di esclusiva pertinenza della sig.ra circostanza peraltro Pt_1
riconosciuta anche dalla convenuta.
Appare altrettanto chiaro dalla lettura della lista movimenti, prodotta sub doc. 14 dall'attrice, che l'ulteriore somma di € 3.560,12 correlata al libretto deriva dagli interessi ricavati dai buoni fruttiferi acquistati sempre e comunque dalla sig.ra e a lei riferibili, come nel prosieguo si approfondirà. Pt_1
È inoltre documentale che tutti gli ulteriori versamenti effettuati nel libretto postale sono stati fatti sempre e solo dalla (dalla documentazione in atti non risultano versamenti fatti dai figli) (docc. 19- Pt_1
23). In particolare, dalla documentazione prodotta e non contestata risulta che le ulteriori somme versate nel libretto rispetto a quelle di cui già si è detto sono: un assegno bancario non trasferibile intestato alla di € 1.060 versato in data 17.12.2018 e nonché ulteriori somme in contanti per complessivi € Pt_1
3.500 versate tra il 2012 e il 2013: versamenti anch'essi effettuati da lei personalmente, come attestano le ricevute.
Osserva poi il giudice che dagli elementi acquisiti in sede istruttoria deve ritenersi che i buoni fruttiferi
(ed in particolare quello di € 20.000 e quello di € 30.000 sottoscritti contestualmente nel 2018 ed oggetto di pignoramento) sono stati acquistati con la liquidità versata in libretto dalla di cui si è detto Pt_1
e riferibile alla sola opponente, ragione per cui devono ritenersi in sua esclusiva titolarità. Quanto alle somme impiegate per l'acquisto, l'opponente ha peraltro minuziosamente ricostruito la provvista utilizzata e le diverse operazioni compiute, chiarendo e documentando che nel 2012, a fronte del versamento della somma di € 42.000 ottenuta grazie alla compravendita di immobile in comproprietà
con terzi di cui si è detto, la acquistava due buoni postati fruttiferi per un importo complessivo Pt_1
di € 40.000 (in data 24.3.2012, doc. 13) e documentando inoltre come la abbia poi “reinvestito” Pt_1
la somma riscossa alla scadenza dei buoni nel 2013 (doc. 14), nel 2016 (doc. 16) ed infine nel 2018 (doc.
17). Risulta in particolare, per quanto più rileva, che la il 7.12.2018, ha sottoscritto i due buoni Pt_1 pagina 9 di 13 pignorati dell'ammontare totale di € 50.000, “investendo” le somme “riversate” da nel CP_10
libretto alla scadenza dei buoni, incrementate degli interessi maturati e di qualche ulteriore somma medio tempore dalla stessa depositata in libretto (trattasi delle medesime somme versate con assegno Pt_1
e in contanti di cui già si è detto sopra). A corroborare la natura esclusivamente personale dei buoni rileva peraltro anche la circostanza che solo ed esclusivamente lei ha negoziato l'acquisto di buoni fruttiferi postali (docc. 13, 15, 16 e 17).
Quanto ai prelievi, inoltre, l'opponente ha documentato che lei sola era titolare di tessera Postamat e che tutte le operazioni sul conto, anche i prelievi, sono state effettuate esclusivamente da lei. In relazione alla tessera Postamat collegata al libretto postale, di cui l'attrice allega di essere l'unica titolare, si ribadisce l'irrilevanza dell'istanza di prova per testi, non avendo parte convenuta formalmente contestato tale circostanza, non contestata neppure da nella sua comparsa di costituzione e Controparte_10
risposta. Deve poi ritenersi infondata l'argomentazione della convenuta secondo cui il possesso della tessera Postamat in capo alla sola non proverebbe che solo lei possa averla utilizzata negli Pt_1
anni. Si rileva infatti che la tessera di cui trattasi è nominativa (si veda copia prodotta con la citazione) e che le carte di pagamento possono essere utilizzate unicamente dal titolare.
Né a soluzioni diverse si può giungere in forza delle eccezioni mosse dal creditore.
2.a) Quanto alla circostanza che non si sappia la provenienza del denaro versato dalla attrice diverso da quello derivante dalla vendita dell'immobile e dagli interessi maturati sui buoni postali, deve osservarsi che si tratta di piccole somme che sono state versate una tramite assegno intestato dalla e le Pt_1
altre tramite versamenti in contatti, personalmente effettuati dall'attrice e che, alla luce delle giustificazioni indicate dall'attrice (l'attrice deduce si tratti di piccoli lavori di sartoria effettuati a domicilio, reddito da pensione e assegno di mantenimento versatole dal marito separato), e delle altre circostanze addotte, quali l'essere l'unica persona ad operare sul conto, l'unica intestataria della tessera pagina 10 di 13 Postamat e l'unica ad aver prelevato denaro, pare del tutto plausibile che siano somme effettivamente solo a lei riferibili. Infatti, se è vero che la sola prova di aver effettuato personalmente i versamenti non
è sufficiente a dimostrare l'esclusiva titolarità del denaro depositato, è pur vero che sussistono una serie di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, che ai sensi dell'art. 2729 cc inducono a ritenere soddisfatto l'onere probatorio richiesto con riferimento a tutte le somme presenti.
2.b) Nemmeno pare dirimente, in senso contrario rispetto a quanto accertato, la circostanze che nei buoni sarebbe presente la clausola C.P.F.R. – pari facoltà di rimborso - che, a detta della convenuta, “non
costituisce affatto un elemento essenziale del contratto, ben potendo la pari facoltà di rimborso essere
esclusa all'atto della sottoscrizione dell'ordine di acquisto e che comporta la sufficienza della richiesta
anche di uno solo dei cointestatari per ottenere il rimborso alla scadenza e/o anticipato dei buoni
dematerializzati” circostanza che ad avviso dell'opposta “conferma all'evidenza la presunzione di
contitolarità in parti uguali in capo a tutti i cointestatari delle somme portate dai buoni stessi. Ed infatti,
la predetta clausola attribuisce a ciascun cointestatario la facoltà di richiedere autonomamente il
rimborso del buono, non solo in caso di morte di uno dei cointestatari, ma anche nel caso in cui tutti i
cointestatari siano in vita, e ciò non solo alla data di scadenza del titolo, ma anche anticipatamente”.
Osserva il giudice che la presenza della clausola indicata non può fondatamente essere considerata elemento tale da compromettere il raggiungimento, da parte della della prova della titolarità Pt_1
esclusiva dei buoni. Sotto un primo profilo, va osservato che trattasi di clausola predisposta da
[...]
che ha sottoposto alla per la sottoscrizione dei buoni, i propri stampati i quali CP_10 Pt_1
(come emerge dalla documentazione dimessa) rinviano alle condizioni generali di contratto stabilite da ragione per cui pare del tutto plausibile che tale clausola sia stata meramente recepita Controparte_10
in contratto, laddove peraltro pari anzi potersi dubitare che la stessa potesse essere espunta per volontà
della consumatrice, come al contrario afferma l'opposta; sotto altro profilo, va in ogni caso rilevato che pagina 11 di 13 la “pari facoltà di rimborso” sta solamente ad indicare che ciascuno dei contitolari del libretto può
chiedere il pagamento dell'intero buono ma non incide, come ovvio e come espressamente statuito dalla stessa sentenza della Suprema Corte richiamata dall'opposta (Cass. N. 4280 del 2022), sull'effettiva titolarità delle somme, da verificarsi, come detto, secondo i principi di cui all'art 1854 c.c., con possibilità
quindi di uno dei contitolari di dimostrare la titolarità esclusiva delle somme, come dimostrato nel caso di specie.
3) Né a soluzioni diverse può giungersi sulla scorta dell'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui i versamenti nel libretto operati dalla costituirebbero una donazione indiretta nei confronti Pt_1
dei figli cointestatari.
Secondo Cass. 4682/2018, citata dalla stessa convenuta, “la cointestazione, con firma e disponibilità
disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione
indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei
cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza
l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata
l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non
aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”
Ebbene, nel caso di specie, al di là dello stretto rapporto di parentela tra i cointestatari, il creditore – su cui come detto incombeva il relativo onere della prova - non ha fornito alcun elementi da cui possa desumersi che la cointestazione sia avvenuta con animus donandi, ovvero con l'unico ed esclusivo scopo di liberalità. Al contrario, un tale animus pare addirittura in contrasto con lo svolgimento in concreto del rapporto, ove si consideri che la sola titolare di bancomat e autorizzata quindi ad effettuare prelievi era la Pt_1
La domanda va quindi accolta. pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 sia per la fase di merito che per la fase sommaria innanzi al GE nonché per la fase di reclamo innanzi al
Collegio.
Nessuna liquidazione delle spese viene effettuata in favore della terza pignorata, avendo CP_10
svolto una difesa meramente formale.
[...]
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
in accoglimento dell'opposizione accerta la proprietà esclusiva in capo alla sig.ra Parte_1
delle giacenze e dei titoli contenuti nel libretto postale n. 000017638103 acceso presso
[...]
l'Ufficio Postale di RG (PD) intestato ai sig.ri , e Parte_1 CP_4 CP_5
e, per l'effetto, dichiara inefficacie il pignoramento presso terzi effettuato da
[...] Controparte_1
e notificato al terzo (esecuzione mobiliare n. 1085/2022), con esclusivo
[...] Controparte_10
riferimento al pignoramento delle giacenze e dei titoli contenuti nel libretto postale n. 000017638103.
Condanna a mezzo della sua procuratrice a rifondere alla sig.ra Controparte_1 CP_2
le spese di lite che si liquidano, in favore dell'avv. Alessandro Stievanin Parte_1
dichiaratosi antistatario, in € 2.627 per la fase sommaria innanzi al GE, € 2.627 per la fase di reclamo innanzi al Collegio, € 7.616,00 per la fase di merito, oltre € 147 per spese esenti fase di reclamo ed €
583,52 per spese esenti fase di merito, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Padova, 30.04.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 13 di 13