Art. 42. Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti
penitenziari 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve:
1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia;
2) rilevare le modalita' di relazione e di socialita' dei detenuti della sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2 dell'articolo 24.
3) assicurarsi della perfetta integrita' ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione, nonche' degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;
4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione;
5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli orari consentiti;
6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o l'incolumita' delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonche' segnalare eventuali danni arrecati a beni dell'Amministrazione e le condotte meritevoli dei detenuti;
7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;
8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresi' le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
penitenziari 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve:
1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia;
2) rilevare le modalita' di relazione e di socialita' dei detenuti della sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2 dell'articolo 24.
3) assicurarsi della perfetta integrita' ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione, nonche' degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;
4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione;
5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli orari consentiti;
6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o l'incolumita' delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonche' segnalare eventuali danni arrecati a beni dell'Amministrazione e le condotte meritevoli dei detenuti;
7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;
8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresi' le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.