Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 44
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Infondatezza della pretesa in relazione all'applicazione dell'aliquota del 1,6 per cento

    La Corte ha ritenuto che la distinzione tra abitazioni principali e secondarie sia applicabile solo alle persone fisiche e non alle società di capitali. Pertanto, gli immobili di proprietà della società non possono essere classificati come abitazioni secondarie e devono essere tassati con l'aliquota prevista per 'altri immobili'.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'aliquota del 10,60 per mille a tutte le abitazioni diverse dall'abitazione principale

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che la distinzione tra abitazioni principali e secondarie non è applicabile alle società di capitali e che l'aliquota del 1,60% è illegittimamente applicata agli immobili di proprietà della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 44
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo