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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN EL ON, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1876/2023 depositato il 02/08/2023
proposto da
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2525/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0229472020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: C&c Srl - Concessioni E Consulenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria di II° della Calabria voglia riformare la sentenza 2525, pronunciata il 12.5.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria I° di Cosenza, Sezione 7, depositata il 15.5.2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: Srl, come rappresentata e difesa, così conclude: “Si chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di seconde cure voglia accogliere le motivazioni e le argomentazioni fin qui esposte, disponendo conseguentemente la conferma della sentenza appellata dall'Ufficio n. 2525/2023 emessa in data 12/05/2023 dalla sez. 7 dell'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza e depositata in data 15/05/2023 e l'infondatezza della pretesa dell'Ente ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio, nella misura massima prevista”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. Con ricorso n. 4614/2020, depositato il 26.012.2020, la s.r.l. (C.F. e
P.IVA_1P.I. ) ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2016 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. infondatezza della pretesa in relazione all'applicazione dell'aliquota del 1,6 per cento sugli immobili di categoria catastale A, atteso che in base alla delibera n. 27 del 30/7/2015 l'aliquota da applicare sarebbe stata quella dello 0,76%, mentre quella del 1,6 si applicherebbe agli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie e relative pertinenze, tali non essendo gli immobili per cui è causa, evidenziando che una società per natura non possiede abitazioni principali e secondarie;
2. incertezza interpretativa delle delibere del comune, il quale nella delibera TASI n.28 del
30/7/2015, prevede l'aliquota del 2,00 per mille escludendo da tale tributo le abitazioni secondarie tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali: a/1-a-8 e a/9”, con la conseguenza che dalla lettura delle delibere IMU e TASI si evince che agli immobili di categoria catastale A adibiti ad Abitazioni Secondarie si applica l'aliquota IMU del 10,6 per mille e sono escluse dalla TASI, mentre agli Altri Immobili, compresi quelli di categoria A non adibiti ad abitazione secondaria, si applica un'aliquota IMU del 7,6 per mille ed un'aliquota TASI del 2 per mille per il 2016, categoria di cui farebbero parte gli immobili posseduti dalla società Resistente_1 S.r.l.; nondimeno il Comune mentre con l'avviso n. 4059 ha richiesto correttamente la TARI considerando gli immobili per cui è causa come “altri immobili”, ha richiesto l'IMU come abitazione secondaria, per un valore complessivo del 12,6 per mille, superando il limite massimo, stabilito a livello nazionale del 11,4 per mille.
Il Comune di San IC LL non si costituiva.
C.& C. S.r.l. - Concessionaria presentava controdeduzioni.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 7, con sentenza n. 2525/2023 depositata in data 15.05.2023, accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “E' pacifico oltre che riscontrato documentalmente che la proprietà degli immobili oggetto di accertamento appartiene ad una società. È altresì incontroverso che a tali immobili sia stata applicata l'aliquota dell'1,06% prevista per le abitazioni secondarie Ciò posto il ricorso è fondato. La delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 30.7.2015, applicabile anche all'annualità in contestazione, giacché per il 2016 non venivano adottate nuove aliquote, ha stabilito per la applicazione dell'IMU le seguenti aliquote: • ALIQUOTA DELLO 1,06 PER
CENTO ( 10,6 PER MILLE) per tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7); • ALIQUOTA DELL0 0,76 PER CENTO (7,6 PER MILLE) per tutti gli altri immobili.
Ritiene la commissione che agli immobili in oggetto debba essere applicata l'aliquota dello
0,76 per cento, prevista per la categoria “tutti gli altri immobili”, atteso che con riferimento agli immobili di proprietà di una società non è consentito operare la distinzione tra abitazioni principali e secondarie. La distinzione tra abitazioni principali e secondarie, infatti, è stata introdotta con la disciplina della esenzione della prima casa di abitazione dall'ICI e poi dall'IMU, ed essa vale solo per le persone fisiche, atteso che in base alla normativa vigente il soggetto passivo che può beneficiare dell'esenzione è solo la persona fisica e non anche la persona giuridica, in ragione dell'obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione (cass. 2022, n. 18554). Per tale ragione, deve ritenersi che l'aliquota dell'1,06 per cento è previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie dalle persone fisiche, che godono dell'esenzione per l'abitazione principale;
per tutte le altre ipotesi, compreso quella in esame, trova applicazione
l'aliquota dello 0,76 per cento. Del resto, lo stesso comune, come risulta dalla documentazione versata in atti dal contribuente (cfr all.tin.5 e 7), ai fini TASI ha fatto rientrare gli immobili in oggetto nella categoria degli immobili diversi dalle abitazioni secondarie.
Quanto ritenuto non è confutato dalla deduzione difensiva del concessionario secondo cui la delibera del consiglio comunale numero 27 del 30.7.2015 prevede per tutti gli immobili di categoria “a” la tariffa dell'1,06%”, atteso che, al contrario, detta delibera non prevede
l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 1,06% a tutti gli immobili del gruppo A, ma solo a quelli adibiti ad abitazioni secondarie. Il ricorso va quindi accolto, con condanna alle spese del concessionario costituito”.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 02.08.2023 la C&c Srl -
Concessioni E Consulenze, insistendo nel motivo di diritto in base al quale, ai sensi del punto
2 della delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 30.07.2015, “l'aliquota del 10,60 per mille è da applicarsi a tutte le abitazioni diverse dall'abitazione principale a prescindere dal soggetto possessore (persona fisica o giuridica) e dal tipo di utilizzo…”
Resistente_1Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni la S.r.l. in liquidazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 342, comma 1 c.p.c.; l'impossibilità per una persona giuridica di detenere immobili riconducibili alla categoria delle abitazioni “secondarie”; e chiedendo, quindi, la conferma della gravata sentenza.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 440 del 07.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. All'udienza del 12.09.2025, tenuta in collegamento da remoto, l'avv. Mineo faceva presente che era già stata decisa presso la sez. 4 di questa Corte, altra causa, conclusasi con esito favorevole per la
Resistente_1 s.r.l., con sentenza n. 2710/2024. Quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C&C, concessionaria riscossione del Comune di San IC LL, propone appello contro la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la correttezza dell'aliquota dello 0,76 per la seconda abitazione in luogo di quella dell'1,60.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 708 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pro tempore vigente, l'IMU per l'abitazione principale non è dovuta.
Ai fini del presupposto oggettivo – e nel tenore letterale di quanto disposto - è assolutamente palese che l'applicazione dell'1,60 per mille riguardi esclusivamente “tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie”, nel senso tecnico del tempo e come conditio sine qua non. Secondo il glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico – immobiliare, per abitazione principale si intende
“Unità immobiliare a destinazione abitativa utilizzata stabilmente come residenza o domicilio principale dal soggetto che ne detiene il possesso o il diritto d'uso”, mentre per abitazione secondaria è codificata la seguente definizione: “Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato non stabilmente utilizzata come domicilio principale dal soggetto che ne detiene il possesso o il diritto d'uso. Può essere a pieno godimento o a godimento a tempo parziale”.
Tale distinzione è chiaramente applicabile soltanto per i proprietari persone fisiche, le quali possono possedere una abitazione principale e le eventuali ulteriori abitazioni di proprietà sono definite secondarie. Sono assoggettate all'imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). Tale classificazione è suscettibile di esclusiva applicazione nei confronti degli immobili di proprietà delle persone fisiche: solo in quest'ambito, infatti, rileva la nozione di “dimora” e di “residenza abituale” per la quale sussiste l'esclusione dall'applicazione dell'imposta; pertanto è prevista ai fini dell'IMU una tassazione con un'aliquota superiore per le c.d. “seconde case” quali “Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato” nella definizione sopra riportata.
Titolare del diritto di abitazione non può essere una persona giuridica ed oggetto del diritto può essere solo una casa idonea all'uso abitativo. Risulta logico e coerente con il quadro normativo, oltre che con la pratica professionale, che tale classificazione assume rilievo con riferimento al soggetto tenuto all'applicazione del tributo: è illegittimo ricondurre a tassazione un immobile catastalmente classificato come A/3 in qualità di abitazione secondaria soltanto perché abitativo, in quanto può non esserlo in funzione per il soggetto che lo detiene, come nel caso di una società di capitali. Gli stessi immobili non possono essere mai definiti abitazioni secondarie in quanto la società, per sua natura, non possiede abitazioni principali, di conseguenza non potrà possedere neanche abitazioni secondarie.
È quindi illegittimo ricondurre la totalità degli immobili A/3 di proprietà della società nella categoria delle “abitazioni secondarie”, in quanto inidonee a rivestire per il contribuente (società di capitali) la destinazione abitativa nel senso richiesto dalla norma.
Per la Resistente_1 s.r.l., le porzioni immobiliari detenute nel Comune di San
IC LL debbono quindi essere tassate in qualità di “altri immobili”, secondo l'aliquota IMU dello 0,76% nel senso prospettato dalla Delibera del 2015. Tali cristalline conclusioni sono state fatte proprie dal Collegio di prime cure, che mediante l'articolata motivazione di cui alla sentenza n. 2525/2023 ha respinto le doglianze dell'Ente poiché basate su presupposti nulli. Inconferente è l'asserita esistenza di un documento di “chiarimenti” adottato dal
Consiglio comunale, che attribuisce l'esistenza di “abitazioni” anche alla persona giuridica, in quanto palesemente contra legem e pubblicato in via postuma alla sentenza di prime cure.
A tanto consegue il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN EL ON, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1876/2023 depositato il 02/08/2023
proposto da
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2525/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0229472020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: C&c Srl - Concessioni E Consulenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria di II° della Calabria voglia riformare la sentenza 2525, pronunciata il 12.5.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria I° di Cosenza, Sezione 7, depositata il 15.5.2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: Srl, come rappresentata e difesa, così conclude: “Si chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di seconde cure voglia accogliere le motivazioni e le argomentazioni fin qui esposte, disponendo conseguentemente la conferma della sentenza appellata dall'Ufficio n. 2525/2023 emessa in data 12/05/2023 dalla sez. 7 dell'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza e depositata in data 15/05/2023 e l'infondatezza della pretesa dell'Ente ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio, nella misura massima prevista”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. Con ricorso n. 4614/2020, depositato il 26.012.2020, la s.r.l. (C.F. e
P.IVA_1P.I. ) ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2016 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. infondatezza della pretesa in relazione all'applicazione dell'aliquota del 1,6 per cento sugli immobili di categoria catastale A, atteso che in base alla delibera n. 27 del 30/7/2015 l'aliquota da applicare sarebbe stata quella dello 0,76%, mentre quella del 1,6 si applicherebbe agli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie e relative pertinenze, tali non essendo gli immobili per cui è causa, evidenziando che una società per natura non possiede abitazioni principali e secondarie;
2. incertezza interpretativa delle delibere del comune, il quale nella delibera TASI n.28 del
30/7/2015, prevede l'aliquota del 2,00 per mille escludendo da tale tributo le abitazioni secondarie tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali: a/1-a-8 e a/9”, con la conseguenza che dalla lettura delle delibere IMU e TASI si evince che agli immobili di categoria catastale A adibiti ad Abitazioni Secondarie si applica l'aliquota IMU del 10,6 per mille e sono escluse dalla TASI, mentre agli Altri Immobili, compresi quelli di categoria A non adibiti ad abitazione secondaria, si applica un'aliquota IMU del 7,6 per mille ed un'aliquota TASI del 2 per mille per il 2016, categoria di cui farebbero parte gli immobili posseduti dalla società Resistente_1 S.r.l.; nondimeno il Comune mentre con l'avviso n. 4059 ha richiesto correttamente la TARI considerando gli immobili per cui è causa come “altri immobili”, ha richiesto l'IMU come abitazione secondaria, per un valore complessivo del 12,6 per mille, superando il limite massimo, stabilito a livello nazionale del 11,4 per mille.
Il Comune di San IC LL non si costituiva.
C.& C. S.r.l. - Concessionaria presentava controdeduzioni.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 7, con sentenza n. 2525/2023 depositata in data 15.05.2023, accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “E' pacifico oltre che riscontrato documentalmente che la proprietà degli immobili oggetto di accertamento appartiene ad una società. È altresì incontroverso che a tali immobili sia stata applicata l'aliquota dell'1,06% prevista per le abitazioni secondarie Ciò posto il ricorso è fondato. La delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 30.7.2015, applicabile anche all'annualità in contestazione, giacché per il 2016 non venivano adottate nuove aliquote, ha stabilito per la applicazione dell'IMU le seguenti aliquote: • ALIQUOTA DELLO 1,06 PER
CENTO ( 10,6 PER MILLE) per tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7); • ALIQUOTA DELL0 0,76 PER CENTO (7,6 PER MILLE) per tutti gli altri immobili.
Ritiene la commissione che agli immobili in oggetto debba essere applicata l'aliquota dello
0,76 per cento, prevista per la categoria “tutti gli altri immobili”, atteso che con riferimento agli immobili di proprietà di una società non è consentito operare la distinzione tra abitazioni principali e secondarie. La distinzione tra abitazioni principali e secondarie, infatti, è stata introdotta con la disciplina della esenzione della prima casa di abitazione dall'ICI e poi dall'IMU, ed essa vale solo per le persone fisiche, atteso che in base alla normativa vigente il soggetto passivo che può beneficiare dell'esenzione è solo la persona fisica e non anche la persona giuridica, in ragione dell'obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione (cass. 2022, n. 18554). Per tale ragione, deve ritenersi che l'aliquota dell'1,06 per cento è previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie dalle persone fisiche, che godono dell'esenzione per l'abitazione principale;
per tutte le altre ipotesi, compreso quella in esame, trova applicazione
l'aliquota dello 0,76 per cento. Del resto, lo stesso comune, come risulta dalla documentazione versata in atti dal contribuente (cfr all.tin.5 e 7), ai fini TASI ha fatto rientrare gli immobili in oggetto nella categoria degli immobili diversi dalle abitazioni secondarie.
Quanto ritenuto non è confutato dalla deduzione difensiva del concessionario secondo cui la delibera del consiglio comunale numero 27 del 30.7.2015 prevede per tutti gli immobili di categoria “a” la tariffa dell'1,06%”, atteso che, al contrario, detta delibera non prevede
l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 1,06% a tutti gli immobili del gruppo A, ma solo a quelli adibiti ad abitazioni secondarie. Il ricorso va quindi accolto, con condanna alle spese del concessionario costituito”.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 02.08.2023 la C&c Srl -
Concessioni E Consulenze, insistendo nel motivo di diritto in base al quale, ai sensi del punto
2 della delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 30.07.2015, “l'aliquota del 10,60 per mille è da applicarsi a tutte le abitazioni diverse dall'abitazione principale a prescindere dal soggetto possessore (persona fisica o giuridica) e dal tipo di utilizzo…”
Resistente_1Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni la S.r.l. in liquidazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 342, comma 1 c.p.c.; l'impossibilità per una persona giuridica di detenere immobili riconducibili alla categoria delle abitazioni “secondarie”; e chiedendo, quindi, la conferma della gravata sentenza.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 440 del 07.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. All'udienza del 12.09.2025, tenuta in collegamento da remoto, l'avv. Mineo faceva presente che era già stata decisa presso la sez. 4 di questa Corte, altra causa, conclusasi con esito favorevole per la
Resistente_1 s.r.l., con sentenza n. 2710/2024. Quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C&C, concessionaria riscossione del Comune di San IC LL, propone appello contro la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la correttezza dell'aliquota dello 0,76 per la seconda abitazione in luogo di quella dell'1,60.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 708 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pro tempore vigente, l'IMU per l'abitazione principale non è dovuta.
Ai fini del presupposto oggettivo – e nel tenore letterale di quanto disposto - è assolutamente palese che l'applicazione dell'1,60 per mille riguardi esclusivamente “tutti gli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo A adibiti ad abitazioni secondarie”, nel senso tecnico del tempo e come conditio sine qua non. Secondo il glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico – immobiliare, per abitazione principale si intende
“Unità immobiliare a destinazione abitativa utilizzata stabilmente come residenza o domicilio principale dal soggetto che ne detiene il possesso o il diritto d'uso”, mentre per abitazione secondaria è codificata la seguente definizione: “Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato non stabilmente utilizzata come domicilio principale dal soggetto che ne detiene il possesso o il diritto d'uso. Può essere a pieno godimento o a godimento a tempo parziale”.
Tale distinzione è chiaramente applicabile soltanto per i proprietari persone fisiche, le quali possono possedere una abitazione principale e le eventuali ulteriori abitazioni di proprietà sono definite secondarie. Sono assoggettate all'imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). Tale classificazione è suscettibile di esclusiva applicazione nei confronti degli immobili di proprietà delle persone fisiche: solo in quest'ambito, infatti, rileva la nozione di “dimora” e di “residenza abituale” per la quale sussiste l'esclusione dall'applicazione dell'imposta; pertanto è prevista ai fini dell'IMU una tassazione con un'aliquota superiore per le c.d. “seconde case” quali “Unità immobiliare a destinazione abitativa di tipo privato” nella definizione sopra riportata.
Titolare del diritto di abitazione non può essere una persona giuridica ed oggetto del diritto può essere solo una casa idonea all'uso abitativo. Risulta logico e coerente con il quadro normativo, oltre che con la pratica professionale, che tale classificazione assume rilievo con riferimento al soggetto tenuto all'applicazione del tributo: è illegittimo ricondurre a tassazione un immobile catastalmente classificato come A/3 in qualità di abitazione secondaria soltanto perché abitativo, in quanto può non esserlo in funzione per il soggetto che lo detiene, come nel caso di una società di capitali. Gli stessi immobili non possono essere mai definiti abitazioni secondarie in quanto la società, per sua natura, non possiede abitazioni principali, di conseguenza non potrà possedere neanche abitazioni secondarie.
È quindi illegittimo ricondurre la totalità degli immobili A/3 di proprietà della società nella categoria delle “abitazioni secondarie”, in quanto inidonee a rivestire per il contribuente (società di capitali) la destinazione abitativa nel senso richiesto dalla norma.
Per la Resistente_1 s.r.l., le porzioni immobiliari detenute nel Comune di San
IC LL debbono quindi essere tassate in qualità di “altri immobili”, secondo l'aliquota IMU dello 0,76% nel senso prospettato dalla Delibera del 2015. Tali cristalline conclusioni sono state fatte proprie dal Collegio di prime cure, che mediante l'articolata motivazione di cui alla sentenza n. 2525/2023 ha respinto le doglianze dell'Ente poiché basate su presupposti nulli. Inconferente è l'asserita esistenza di un documento di “chiarimenti” adottato dal
Consiglio comunale, che attribuisce l'esistenza di “abitazioni” anche alla persona giuridica, in quanto palesemente contra legem e pubblicato in via postuma alla sentenza di prime cure.
A tanto consegue il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.