Art. 1.
Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all' articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969.
Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all' articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969.