Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Angela Arena - Giudice -
Dott. Immacolata ZO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15476 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ROBERTA FOGLIA MANZILLO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall' avv. EUGENIO MARIA PATRONI GRIFFI presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 31.7.20 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Conca dei Marini (SA) il 9.9.2004 con la resistente e che
1
dall'unione erano nati due figli, il 30.1.2007 e il 5.3.2011, entrambi Per_1 Per_2
minori, nonché premessa la separazione personale omologata dal Tribunale di
Napoli con decreto n. 5194 del 10.7.2018, reso nel procedimento R.G. 13271/2018,
e deducendo, tra l'altro, che le proprie condizioni economiche si erano notevolmente modificate successivamente all'omologa di separazione, mentre la situazione reddituale della resistente si era modificata in melius, al punto da non poterla più considerare “coniuge economicamente non autosufficiente”, chiedeva a questo Tribunale:
“Voglia il Tribunale, dato atto dei presupposti di legge, dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'Ing. e l'arch. Parte_1
contratto in Conca dei Marini il 09/09/2004, a mezzo di rituale CP_1 comunicazione da parte della cancelleria , di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici , con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza ed assumere i seguenti provvedimenti in occasione dell'udienza Presidenziale da confermarsi poi con la sentenza definitiva: 1) Confermare l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) Confermare il medesimo calendario di visita padre e figli previsto nell'accordo di separazione che abbiasi qui ritrascritto e riportato con la sola modifica relativa alle vacanze natalizie precisando che i minori staranno con un genitore il 24 dicembre e il 25 dicembre e con l'altro genitore il 31 dicembre e il 1 gennaio ad anni alterni e per le vacanze estive prevedere che i 14 giorni consecutivi che i figli staranno con il padre, potranno essere trascorsi dal 15 giugno al 15 settembre, secondo le esigenze lavorative del padre;
3) Ridurre l'assegno di mantenimento in capo all'Ing. ZO da erogare in favore dei figli minori e ad una somma non superiore ad Per_1 Per_2
€450,00 mensile, stante le attuali condizioni economiche e reddituali dell'Ing. ZO e in vista delle le nuove spese per la sua abitazione;
4) Stabilire il contributo pari al 50% delle spese straordinarie in capo all'Ing.ZO per i figli preventivamente concordate e documentate come indicato in separazione;
5) Nessun assegno divorzile in capo all'Arch. , e conseguentemente CP_1 revocare l'assegno di mantenimento in favore dell'Arch. di €200,00, CP_1 nonché revocare l'obbligo di erogazione di buoni pasto e pagamento delle utenze domestiche e condominio della casa famigliare, revocare l'utilizzo dell'autovettura Citroen da parte della o quanto meno autorizzare l'Ing. ZO, in CP_1 quanto proprietario a riprenderne il possesso.”
Si costituiva la resistente, che deduceva e concludeva come in atti, in particolare evidenziando le esigenze dei figli, deducendo anche in ordine alle loro problematiche di salute, contestando le reciproche situazioni economiche prospettate dal ricorrente, nonché formulando, tra l'altro, domanda di assegno per sé e per i minori, e chiedeva a questo Tribunale:
“Che l'Ill.mo Sig. Presidente, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, Voglia adottare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
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= Voglia l'On. Presidente, per i fatti, le causali e le circostanze di cui in narrativa affidare in maniera condivisa i figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con domicilio prevalente presso la madre, stabilendo il seguente calendario di incontri padre/figlio che tiene in considerazione la situazione di fatto determinatasi prima della separazione e soprattutto in virtù delle esigenze e della serenità dei minori:
= “il padre starà con i figli minori la prima e terza settimana del mese, ovvero a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 17,00 prelevando i minori presso il domicilio materno per poi riaccompagnare gli stessi il lunedì mattina direttamente a scuola. Altresì il padre starà con i figli minori un pomeriggio la settimana, subordinatamente alle esigenze scolastiche, mediche e terapeutiche degli stessi previo accordo con la madre Durante il periodo non scolastico gli orari e le visite rimarranno i medesimi (mesi di giugno, luglio e settembre). Inoltre I minori trascorreranno con il padre le vacanze estive ad anni alterni dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto.
Inoltre ed alternativamente, previo preventivo accordo tra i coniugi i minori trascorreranno le vacanze natalizie, alternativamente, con ciascuno dei genitori, nei giorni dalle ore 19:00 del 23.12 fino alle ore 12 del 25.12 e dalle ore 12.del 25.12 fino alle ore 21 del 26.12 e sempre ad anni alterni dalle ore 19 del
30.12. fino alle ore 12:00 del 1.1. e dalle ore 12.00 del 1.1. fino alle ore 21 del 2.1.
= Durante alternativamente le festività Pasquali, Trascorreranno alternativamente, previo preventivo accordo tra i coniugi, il giorno di Pasqua e
Pasquetta.
= Nel periodo in cui i minori saranno in vacanza con la madre saranno assolutamente sospese le modalità di incontro con il padre. Medesimi obblighi e facoltà avrà la madre nei periodi in cui i figli minori saranno in vacanza con il padre. L'ing. dovrà comunicare preventivamente alla sig.ra Parte_1 l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi ove si recherà nei fini CP_1 settimana fuori Napoli ed in vacanza con i figli e e viceversa uguali Per_1 Per_2 diritti ed obblighi graveranno sulla sig.ra Nell'ipotesi in cui l'ing. CP_1
per motivi e/o obblighi di lavoro, non potesse tenere con sé i Parte_1 figli minori nei giorni concordati, dovrà darne tempestiva comunicazione telefonica alla sig.ra almeno 24 ore prima, comunicando e CP_1 concordando nel contempo il giorno di sostituzione.
= I minori trascorreranno la festa della Mamma o festa del Papà, rispettivamente con la madre o con il padre, stessa cosa faranno in occasione dei rispettivi compleanni e ciò ed eventualmente in deroga del calendario oggi stabilito per l'esercizio del diritto/dovere di visita.
= I minori trascorreranno i compleanni dei nonni materni e paterni con gli stessi e ciò anche eventualmente in deroga del calendario stabilito per l'esercizio del diritto/dovere di visita
1) Confermare l'assegnazione alla resistente dell'immobile adibito a casa coniugale di proprietà dei genitori della sig.ra e sito in Napoli alla Via CP_1
Cupo Bolino n.28 con quanto ivi contenuto avendo il resistente già da tempo rilasciato il domicilio e prelevato tutti i suoi effetti personali.
2) Voglia l'On. Presidente, per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi, disporre un assegno a carico dell'Ing. Dr. per il Parte_1 contributo al mantenimento della moglie non inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) oltre rivalutazione ISTAT (sia dell'assegno base che delle rivalutazioni già intervenute) come per legge
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3) Voglia l'On. Presidente, per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi, disporre un assegno a carico dell'Ing. Dr. per il Parte_1 contributo dei figli e nella misura non inferiore ad € 2.000,00 Per_1 Per_2
(duemila/00) oltre rivalutazione ISTAT (sia dell'assegno base che delle rivalutazioni che successivamente interverranno) come per legge.
4) Voglia l'On. Presidente, per effetto del riconoscimento scritto e per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi, disporre che l'Ing. Dr.
[...]
sia obbligato a contribuire, nella misura non inferiore al 100%, al Parte_1 pagamento di tutte le spese ordinarie e/o straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche, universitarie ed extra universitarie, ludiche e quanto altro necessario al benessere spirituale, morale e materiale dei figli così come determinate dall'accordo COA Napoli del 5) = In via subordinata, per i fatti, le circostanze di cui in premessa, nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni, contestazioni e richieste in via d'urgenza, Voglia l'ill.mo Presidente integralmente confermare tutte le statuizioni ed i patti economici di cui alla separazione consensuale di cui in atti
In via definitiva Voglia l'On. Tribunale adito, per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi definitivamente confermare i provvedimenti così come innanzi richiesti in via d'urgenza. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari oltre iva e cpa nella misura di legge”
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.1.2021, il Presidente, sciogliendo la riserva, per i motivi di cui all'ordinanza, rigettava le contrapposte richieste di revisione, in via d'urgenza, delle pattuizioni di natura economica e non della separazione personale inter partes e, per l'effetto, confermava quelle vigenti.
Quindi rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Venivano depositate memorie integrative. Con decreto del 29.3.21, il
Giudice istruttore ritenuta, tra l'altro, l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte, rigettava l'istanza ex art. 709 ter cpc in tal senso formulata da parte ricorrente.
Con ordinanza successiva al contradditotrio, il G.I., a scioglimento della riserva, rilevato che entrambe le parti pur avendo formulato richiesta di affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre (come già previsto in sede di separazione consensuale omologata nel 2018) lamentavano criticità nella gestione della genitorialità e nel rispetto della disciplina della frequentazione con il genitore non collocatario con richiesta di ctu, preliminarmente ammoniva le parti al puntuale rispetto dei provvedimenti in relazione alla frequentazione dei minori e, vista la univoca richiesta e ritenuta preliminarmente l'opportunità, nominava CTU.
Venivano depositate memorie istruttorie.
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Con sentenza n. 9962/21 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la procedura proseguiva sulle ulteriori domande. Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, nei termini di cui all'ordinanza resa sulle richieste istruttorie, rigettate le altre richieste di prova orale, delegati i SS competenti per il territorio a coordinare gli interventi previsti in ordinanza, all'esito dell'istruttoria, per l'udienza cartolare fissata per la precisazione delle conclusioni, pervenivano note in sostituzione di udienza nell'interesse di entrambe le parti.
Parte ricorrente si riportava alle conclusioni di cui al ricorso e ai successivi scritti difensivi, concludendo per l'accoglimento del ricorso, in particolare chiedendo che l'Ill.mo Tribunale disponesse quanto segue:
“1) Confermare l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) Stabilire il calendario di visita tra padre e figli come segue: i figli staranno con il padre i fine settimana alternati e quest'ultimo li preleverà a casa il venerdì all'uscita dal lavoro e li riaccompagnerà la domenica dopo cena. Inoltre così come accordato in sede di comparizione personale delle parti all'udienza del 06/04/2023 ad anni alterni i figli staranno dal 24 dicembre ore 10,00 fino al 26 dicembre sera alle 22,00 con un genitore e dal 30 dicembre mattina alle 10,00 all'1 gennaio di sera dopo cena con l'altro, per quest'anno i minori trascorreranno il Natale 2023 con la madre ed il Capodanno con il padre. Per Pasqua con il principio dell'alternanza staranno con un genitore dal venerdì alle 17 al lunedì in Albis alle 22 ad anni alterni, quest'anno sono stati con il padre. Durante la settimana i figli staranno un pomeriggio a settimana con il padre che li preleverà a casa all'uscita dal lavoro e li riaccompagnerà dopo cena. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane continuative nel mese di agosto e le relative settimane verranno stabilite entro il 30 maggio in base alle ferie del ZO con comunicazione da parte di quest'ultimo. 3) Ridurre l'assegno di mantenimento in capo all'Ing. ZO da erogare in favore dei figli minori e ad una somma pari ad €450,00 mensili;
Per_1 Per_2
4) Stabilire in capo al ZO la partecipazione alle spese straordinarie di natura scolastica, extra-scolastica, sportiva, medico-sanitaria, ludica e ricreativa per i figli, (spese intese come eccezionali e imprevedibili a cui hanno fatto riferimento gli avvocati e i magistrati di Napoli nel redigere il Protocollo d'intesa attualmente in vigore) nella misura del 50% e in ogni caso preventivamente concordate e opportunamente documentate e rendicontate;
5) Nulla disporre in capo all'Ing. ZO a titolo di assegno divorzile in favore dell'Arch. e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento in CP_1 favore dell'Arch. di €200,00, nonché revocare l'obbligo di erogazione di CP_1 buoni pasto e pagamento delle utenze domestiche e condominio della casa famigliare, revocare l'utilizzo dell'autovettura Citroen C1 da parte della o CP_1 quanto meno autorizzare l'Ing. ZO, in quanto proprietario a riprenderne il possesso.”
Parte resistente precisava le seguenti conclusioni:
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“= Voglia l'adito Tribunale, per i fatti, le circostanze le causali di cui in atti:
In Via prinicpale: 1) Affidare in maniera condivisa i figli e Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, stabilendo il seguente calendario di incontri padre/figlio che tiene in considerazione la situazione di fatto determinatasi prima della separazione e soprattutto in virtù delle esigenze e della serenità dei minori:
= “il padre starà con i figli minori la prima e terza settimana del mese, ovvero a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 17,00 prelevando i minori presso il domicilio materno per poi riaccompagnare gli stessi il lunedì mattina direttamente a scuola. Altresì il padre starà con i figli minori un pomeriggio la settimana, subordinatamente alle esigenze scolastiche, mediche e terapeutiche degli stessi previo accordo con la madre Durante il periodo non scolastico gli orari e le visite rimarranno i medesimi (mesi di giugno, luglio e settembre).
Inoltre I minori trascorreranno con il padre le vacanze estive ad anni alterni dal 1 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto.
Inoltre ed alternativamente, previo preventivo accordo tra i coniugi i minori trascorreranno le vacanze natalizie, alternativamente, con ciascuno dei genitori, nei giorni dalle ore 19:00 del 23.12 fino alle ore 12 del 25.12 e dalle ore
12.del 25.12 fino alle ore 21 del 26.12 e sempre ad anni alterni dalle ore 19 del
30.12. fino alle ore 12:00 del 1.1. e dalle ore 12.00 del 1.1. fino alle ore 21 del 2.1.
= Durante le festività Pasquali, Trascorreranno alternativamente, previo preventivo accordo tra i coniugi, il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
= Nel periodo in cui i minori saranno in vacanza con la madre saranno assolutamente sospese le modalità di incontro con il padre. Medesimi obblighi e facoltà avrà la madre nei periodi in cui i figli minori saranno in vacanza con il padre. L'ing. dovrà comunicare preventivamente alla sig.ra Parte_1 l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi ove si recherà nei fini CP_1 settimana fuori Napoli ed in vacanza con i figli e e viceversa uguali Per_1 Per_2 diritti ed obblighi graveranno sulla sig.ra Nell'ipotesi in cui l'ing. CP_1
per motivi e/o obblighi di lavoro, non potesse tenere con sé i Parte_1 figli minori nei giorni concordati, dovrà darne tempestiva comunicazione telefonica alla sig.ra almeno 24 ore prima, comunicando e CP_1 concordando nel contempo il giorno di sostituzione.
= I minori trascorreranno la festa della Mamma o festa del Papà, rispettivamente con la madre o con il padre, stessa cosa faranno in occasione dei rispettivi compleanni e ciò ed eventualmente in deroga del calendario oggi stabilito per l'esercizio del diritto/dovere di visita. 2) Confermare l'assegnazione alla resistente dellimmobile adibito a casa coniugale di proprietà della madre della sig.ra e sita in Napoli alla Via CP_1
Cupo Bolino n.28 con quanto ivi contenuto avendo il resistente già da tempo rilasciato il domicilio e prelevato tutti i suoi effetti personali.
3) Voglia l'adito Tribunale, per i fatti, le circostanze le causali di cui in atti, disporre un assegno a carico dell'Ing. Dr. per il contributo al Parte_1 mantenimento della moglie non inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) oltre rivalutazione ISTAT (sia dell'assegno base che delle rivalutazioni già intervenute) come per legge
4) Voglia l'adito Tribunale, per i fatti, le circostanze le causali di cui in atti, disporre un assegno a carico dell'Ing. Dr. per il contributo dei Parte_1 figli e nella misura non inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00) oltre Per_1 Per_2
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rivalutazione ISTAT (sia dellassegno base che delle rivalutazioni che successivamente interverranno) come per legge. 5) Voglia l'adito Tribunale, per i fatti, le circostanze le causali di cui in atti, disporre che l'Ing. sia obbligato a contribuire, nella misura non Parte_1 inferiore al 100%, al pagamento di tutte le spese ordinarie e/o straordinarie, scolastiche ed extrascolastiche, universitarie ed extra universitarie, ludiche e quanto altro necessario al benessere spirituale, morale e materiale dei figli così come determinate dall'accordo COA Napoli. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di superamento, salvo gravame, atteso che le risultanze istruttorie e documentali rese hanno confermato le condizioni della separazione, per l'effetto, previa conferma dell'Ordinanza Presidenziale che non ha modificato gli accordi e le condizioni della separazione, Voglia l'adito Tribunale, per i fatti, le circostanze le causali di cui in atti definitivamente A = Confermare definitivamente l'assegnazione alla resistente sig.ra Pt_2 dellimmobile adibito a casa coniugale di proprietà della madre della stessa
[...] sig.ra e sita in Napoli alla Via Cupo Bolino n.28 con quanto ivi contenuto CP_1 avendo il resistente già da tempo rilasciato il domicilio e prelevato tutti i suoi effetti personali.
B = Affidare in maniera condivisa i figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con domicilio prevalente presso la madre, stabilendo il seguente calendario di incontri padre/figlio che tenga conto degli accordi raggiunti dalle parti, innanzi al sig. Giudice alla udienza del 4 aprile 2023 soprattutto in virtù delle esigenze e della serenità dei minori, così stabilirono espressamente“ Le parti concordemente dichiarano che l'attuale calendarizzazione della frequenza va bene ma che per il periodo di Natale ad anni alterni i figli staranno dal 24 dicembre ore 10,00 fino al 26 sera alle 22,00 con un genitore e dal 30 mattina alle 10,00 all'uno sera dopo cena con l'altro, per quest'anno i minori trascorreranno il Natale 23 con la madre ed il Capodanno con il padre. Per Pasqua con il principio dell'alternanza staranno con un genitore dal venerdi alle 17 al lunedi in albis alle 22 ad anni alterni, (per l'anno 2023 i minori sono stati con il padre). Durante la settimana i figli staranno un pomeriggio a settimana con il padre che li preleverà a casa all'uscita dal lavoro e li riaccompagnerà dopo cena. “ C = Definitivamente disporre che l'Ing. ZO sia obbligato a corrispondere un assegno, oggi rivalutato all'attualità, per i minori di € 1.156,43 (giusta maturazione della rivalutazione istat dell'importo di € 1.000,00) oltre gli ulteriori e successivi aumenti Istat annuali come per legge, a titolo di contribuzione per il loro mantenimento, con accredito su conto corrente bancario, intestato all'Arch. CP_1
D = Definitivamente disporre che l'Ing. ZO sia obbligato a corrispondere un assegno oggi rivalutato all'attualità, per la sig.ra CP_1
€ 231,28 (giusta maturazione della rivalutazione istat dell'importo di € 200,00) oltre gli ulteriori e successivi aumenti Istat annuali come per legge, a titolo di contribuzione per il loro mantenimento, con accredito su conto corrente bancario, intestato all'Arch. oltre a buoni pasto, utenze domestiche e di CP_1 condominio della casa familiare e che l'Ing. ZO sia obbligato al pagamento dell'assicurazione e del bollo dell'autovettura Citroen C 1 di proprietà del sig. ZO, ma in uso della sig.ra mentre per la moto, di proprietà della CP_1
ma in uso all'Ing. ZO il relativo pagamento di assicurazione e bollo CP_1 in capo a quest'ultimo.
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E = Definitivamente disporre che l'Ing. ZO sia obbligato a corrispondere alla sig.ra le spese straordinarie occorrenti ai figli di natura CP_1 medica, specialistiche, esami, indagini diagnostiche, medicinali, di natura scolastica: rette, libri e spese per la mensa, le spese per i viaggi di istruzione, di natura sportiva e ricreativa e similari, purché previamente concordate tra i coniugi e debitamente giustificate.”
Quindi la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio da atto che con sentenza n. 9962/21 di questo
Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la procedura è proseguita sulle ulteriori domande.
Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa dal G.I. su tutte le richieste istruttorie formulate.
• Sull'affido dei figli della coppia n. a Napoli il 30.1.2007 e Per_1
n. a Napoli il 5.3.2011 Per_2
Dall'unione sono nati due figli, n. a Napoli il 30.1.2007 e n. Per_1 Per_2
a Napoli il 5.3.2011, entrambi minori.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori, va rilevato che entrambe le parti, che avevano già optato per il regime di affido condiviso in sede di separazione, hanno nuovamente chiesto disporsi tale modalità di affido, con residenza privilegiata/domicilio prevalente presso la madre.
Conformemente si è espressa la dott.ssa , CTU nominata nella Persona_3 presente procedura, che ha ritenuto l'affido condiviso la più opportuna modalità di affido, lasciando invariato il luogo di residenza privilegiata, presso la madre.
Non ostano a tali considerazioni le conclusioni del P.M. e, pertanto, alla luce di tali premesse, il Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso, peraltro previsto in via preferenziale dal legislatore, nonché la residenza privilegiata dei minori e presso la madre con la quale i minori Per_1 Per_2
hanno sempre vissuto.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i minori, ritiene il Tribunale che possa trovare conferma il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale, con le precisazioni di cui alle concordi dichiarazioni rese all'udienza del
4.4.23:
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”Le parti concordemente dichiarano che l'attuale calendarizzazione della frequenza va bene ma che per il periodo di Natale ad anni alterni i figli staranno dal 24 dicembre ore
10,00 fino al 26 sera alle 22,00 con un genitore e dal 30 mattina alle 10,00 all'uno sera dopo cena con l'altro, per quest'anno i minori trascorreranno il Natale 23 con la madre ed il Capodanno con il padre. Per Pasqua con il principio dell'alternanza staranno con un genitore dal venerdi alle 17 al lunedi in albis alle 22 ad anni alterni, per quest'anno
starano con il padre. Durante la settimana i figli staranno un pomeriggio a settimana con il padre che li preleverà a casa all'uscita dal lavoro e li riaccompagnerà dopo cena..”
In particolare, si evidenzia che, in sede di separazione, le parti avevano pattuito il seguente calendario di visita:
Che risultano altresì confermate all'esito dell'udienza presidenziale.
Ciò premesso questo Collegio, alla luce delle conclusioni delle parti, non pienamente conformi tra loro nei dettagli ma non confliggenti nella sostanza,
9 10
considerato quanto dichiarato dalle stesse all'udienza del 4.4.23, nonché viste le considerazioni del CTU nominato e le conclusioni del P.M, che ha chiesto che il
Tribunale voglia disciplinare i rapporti tra le parti ed i figli minori in conformità agli accordi raggiunti all'udienza del 4.4.2023, ritiene di confermare il regime di frequentazione padre-figli previsto dalle parti in sede di separazione consensuale con le modifiche/integrazioni precisate dalle parti all'udienza del 4.4.23.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, alla luce delle determinazioni di cui sopra e in ragione della sostanziale conferma della disciplina in atti con precisazioni concordi e conformi agli interessi dei minori.
• Sull'assegnazione della ex casa familiare
In ragione delle domande e della collocazione dei minori presso la madre, , questo Collegio ritiene di assegnare la casa coniugale alla sig.ra CP_1
che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori, come da lungo
[...]
tempo e pregresse previsioni.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di
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attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla
L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente
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declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi
Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del
1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
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Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del
11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di
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accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare
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in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il
Collegio che quanto alle richieste economiche le parti si sono focalizzate sugli accordi di separazione, valorizzandone in particolar modo il ricorrente la
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quantomeno iniziale fittizietà, che avrebbe inciso sulle pattuizione essendosi protratta la convivenza, dapprima rappresentata nell'ottica di una riconciliazione e valorizzata in sede di scritti conclusionali al fine di dimostrare l'incidenza del protrarsi della convivenza e la convinzione di una non reale separazione sul contenuto degli accordi a lui sfavorevoli.
. Hanno poi valorizzato una serie di circostanze incidenti sulla capacità economica fra le quali i sussidi reddituali percepiti dalla resistente quale professionista architetto o la cassa integrazione del ricorrente in epoca covid con i riflessi economici.
Tanto al fine delle contrapposte richieste di riduzione/aumento del contributo al mantenimento previsto in separazione.
In sede di separazione consensuale del 2018, il ricorrente si impegnava a versare alla resistente, un contributo al mantenimento di € 200,00 mensili .
In questa sede la resistente nel contestare il prospettato miglioramento della sua condizione economica e il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente ha chiesto fra l'altro, in ordine ad assegno in suo favore: “3) Voglia
l'adito Tribunale, per i fatti, le circostanze le causali di cui in atti, disporre un assegno a carico dell'Ing. Dr. per il contributo al mantenimento Parte_1 della moglie non inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) oltre rivalutazione ISTAT (sia dell'assegno base che delle rivalutazioni già intervenute) come per legge”
In via subordinata, ha chiesto, in ordine a tale assegno: “D =
Definitivamente disporre che l'Ing. ZO sia obbligato a corrispondere un assegno oggi rivalutato all'attualità, per la sig.ra € 231,28 (giusta CP_1 maturazione della rivalutazione istat dell'importo di € 200,00) oltre gli ulteriori e successivi aumenti Istat annuali come per legge, a titolo di contribuzione per il loro mantenimento, con accredito su conto corrente bancario, intestato all'Arch.
oltre a buoni pasto, utenze domestiche e di condominio della casa CP_1 familiare e che l'Ing. ZO sia obbligato al pagamento dell'assicurazione e del bollo dell'autovettura Citroen C 1 di proprietà del sig. ZO, ma in uso della sig.ra mentre per la moto, di proprietà della ma in uso CP_1 CP_1 all'Ing. ZO il relativo pagamento di assicurazione e bollo in capo a quest'ultimo.”
Ciò posto e premesso che alla decisione sono ormai superate le restrizioni pandemiche e che a parte delle statuizioni richieste di cui in via subordinata si
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chiede la conferma, non può pervenirsi con la presente decisione esulando dalla disciplina tipica ed essendo all'epoca frutto di accordi fra le parti, va rilevato che i presupposti dell'assegno divorzile pacificamente sono diversi da quelli del contributo al mantenimento in separazione.
Ricordati gli oneri di deduzione e prova di cui ai suestesi motivi va evidenziato che la resistente a sostegno della domanda di assegno divorzile ha dedotto:”“Dato che
l'ing. ZO aveva ambizioni professionali e di carriera, i coniugi insieme fecero una scelta. L'ing. ZO si sarebbe interamente dedicato al lavoro, cambiando società e passando alla GE.S.A.C. S.p.A, con un considerevole aumento di stipendio e continuando a
svolgere la libera professione, mentre la sig.ra avrebbe definitivamente rinunciato CP_1
a lavorare per occuparsi a tempo pieno dei figli, e a maggior ragione con la successiva scoperta del disturbo DSA di diagnostica nel 2015. La resistente ha sempre Per_1 appoggiato il ricorrente poiché notava che stare con i bambini lo innervosiva e che si sentiva frustrato dal punto di vista professionale e sperava che, col cambio di lavoro, le cose sarebbero cambiate ma purtroppo con il tempo le cose non solo sono peggiorate ma definitivamente deragliate. A conferma di quanto innanzi si depositano le dichiarazioni dei redditi dell'arch. anni 2017 – 2018 – 2019 (Allegato 14).” CP_1
Per conto il ricorrente ha contestato fra l'altro la condivisione della scelta rappresentando che la resistente, dotata di professionalità, iscritta all'albo degli architetti con importante incarico, negli anni aveva poi preferito non coltivare l'attività lavorativa, malgrado gli incoraggiamenti ricevuti in tal senso dal coniuge anche eventualmente per intrapredere l'attività di insegnamento che le avrebbe consentito meglio conciliare la volontà di dedicarsi ai figli.
Ciò posto, va rilevata la pacifica diversità dei presupposti del contributo al mantenimento del coniuge in separazione e dell'assegno divorzile, tanto che non può condurre al riconoscimento di somme a tale titolo la sola pregressa previsione dell'assegno di mantenimento.
La rappresenta, pur senza provare di essersi sempre attivata per la CP_1
ricerca di attività lavorativa, ma che gli impegni legati alle condizioni di salute dei figli e della dad in periodo pandemico non avevano consentito di reperire attività lavorativa e che le fatture a suo nome erano state emesse a sua insaputa e riguardavano l'attività del coniuge.
A fronte delle deduzioni difese e risultanze in atti ritiene il collegio l'infondatezza della domanda
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Dagli atti deve ritenersi che pendente matrimonio sia pur in modo contenuto CP_1 lavorasse tenuto conto della permanenza dell'iscrizione all'Albo che pure comportava oneri altrimenti non giustificati, la presenza di importante incarico per la costruzione di garage con molti posti macchina, non è oggetto di contestazione seppure la resistente riferisca la sospensione della costruzione.
La dedotta impossibilità a lavorare non è stata sufficientemente documentata, non risultando i figli bisognosi di assistenza continua, avendo gli stessei età che consente una certa autonomia ed incontestato il dedotto supporto dei suoceri nella cura dei figli.
Inoltre la stessa ricorrente rappresenta come il marito affiancasse all'impiego attività libero professionale, iniziata a seguito di cambio dell'attività di lavoro dipendente con l'assunzione alla Gesac.
Così non si comprende come la resistente dotata di professionalità in campo affine (avendo anche riferito che all'inizio della vita matrimoniale svolgeranno incarichi insieme), nell'arco temporale dalla separazione e comunque dall'introduzione del presente giudizio non abbia implementato l'attività lavorativa professionale.
Orbene, nel caso di specie, non vi è specifica deduzione (salvo quanto soprariportato) né
prova che la moglie abbia collaborato alla formazione del patrimonio familiare, anche e maggiormente con la propria attività lavorativa familiare, permettendo così al marito di impiegare maggiormente il proprio impegno nell'attività lavorativa essendo rimasta sul punto mera generica asserzione.
Alla luce, quindi, degli elementi sopra riportati, si deve ritenere che, allo stato non vi sia prova che la eventuale residuale disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della fondate CP_1
sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità
deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza. Piuttosto,
gli elementi sopra esposti inducono ad esprimere un giudizio di adeguatezza dei mezzi di cui può disporre la conformemente alla propria professionalità, e tanto sia da un CP_1 punto di vista relativo, quanto da un punto di vista assoluto, tenuto conto delle disponibilità
economiche e la capacità di lavoro.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
• Sulle contrapposte domande di mantenimento dei minori.
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Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2018, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole anche tenuto conto della calendarizzazione attuata.
Le domande delle parti, in merito al contributo al mantenimento dei minori, risultano largamente divergere sul quantum.
Difatti, da un lato il ricorrente ha concluso chiedendo, tra l'altro: “3)
Ridurre l'assegno di mantenimento in capo all'Ing. ZO da erogare in favore dei figli minori e ad una somma pari ad €450,00 mensili” poi in Per_1 Per_2
sede di scritti conclusionali aventi solo natura illustrativa chiedendo di riconoscere
€ 400,00 a figlio.
La resistente, invece, in ordine al mantenimento dei figli minori, ha chiesto:
“4) Voglia l'adito Tribunale, per i fatti, le circostanze le causali di cui in atti, disporre un assegno a carico dell'Ing. Dr. per il contributo dei Parte_1 figli e nella misura non inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00) oltre Per_1 Per_2
rivalutazione ISTAT (sia dellassegno base che delle rivalutazioni che successivamente interverranno) come per legge.” In via subordinata, ha chiesto:
“C = Definitivamente disporre che l'Ing. ZO sia obbligato a corrispondere un assegno, oggi rivalutato all'attualità, per i minori di € 1.156,43 (giusta maturazione della rivalutazione istat dell'importo di € 1.000,00) oltre gli ulteriori
e successivi aumenti Istat annuali come per legge, a titolo di contribuzione per il loro mantenimento, con accredito su conto corrente bancario, intestato all'Arch.
” CP_1
Ciò premesso, alla luce di quanto dedotto e prodotto in atti, vanno formulate le seguenti considerazioni prendendo le mosse dagli accordi di separazione.
Il ricorrente non ha provato un peggioramento della propria situazione economica atto a giustificare una domanda di riduzione dell'assegno dovuto per il
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mantenimento dei minori, non ritenendosi rilevanti gli elementi addotti a sostegno delle richieste, potendosi senz'altro ritenere superato il periodo emergenziale comunque irrilevante ove attesa la provata idonea capacità reddituale che seppure ha registrato oscillazioni pendente la procedura è rimasta sempre in un range tale da non incidere sugli obblighi contributivi, fra l'altro, ha consentendo al ricorrente di acquistare abitazione e posti auto.
Il NO ha motivato la propria domanda, tra l'altro, adducendo a supporto la crisi lavorativa dovuta all'emergenza covid, da ritenersi al momento della decisione certamente superata, nonché l'acquisto di un immobile e l'essersi obbligato ad un mutuo. Tanto non può condurre all'accoglimento della domanda di riduzione, trattandosi di scelta cui lo stesso si è autodeterminato, che pur potendosi risolvere in un futuro beneficio patrimoniale per i figli come dallo stesso prospettato, in ogni caso non poteva certo incidere sui doveri del ricorrente nei confronti della prole. Quanto ai costi abitativi post separazione gli stesi erano certamente prevedibili.
Nè la contrazione degli obblighi paterni poteva seguire il dedotto miglioramento della condizione economica materna atteso che tale circostanza non può certo risolversi in un beneficio dell'onerato quanto piuttosto per i figli.
D'altro canto, parimenti infondata appare la domanda della resistente di aumento nella misura richiesta (€ 1000,0 ciascuno) dell'assegno dovuto dal
NO in favore dei minori, non avendo la stessa provato i presupposti per l'accoglimento di una tale richiesta e non risultando sufficiente all'uopo il naturale aumento delle esigenze di vita e di relazione in ragione dell'età tenuto conto del tempo trascorso, anche se in ragione di ciò e della diversa fase di vita dei minori adolescenti, il primo prossimo alla maggiore età alla decisione, in diversa fase scolare e certamente con accresciuti impegni di relazione certamente va riconosciuto un aumento non assorbito dalla rivalutazione maturata per legge.
Pertanto, alla luce di quanto dedotto e versato in atti, considerando le capacità reddituali del ricorrente, gli accordi sottesi alla separazione – omologata peraltro appena due anni prima del deposito del ricorso di divorzio da parte del
NO, che prevedeva altre erogazioni con valenza economica frutto dell'autonomia negoziale, delle somme percepite dalla resistente dall' quali CP_2
provvidenze per i minori finalizzate alla copertura di altre esigenze legate alle
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patologie di cui i minori sono portatori, ritiene il Collegio che alla luce delle contrapposte domande delle parti e delle richieste del P.M. in ragione delle accresciute esigenze legate all'età l'assegno vada rideterminato all'attualità nella
700,00 mensili per ciascun minore oltre rivalutazione annuale automatica secondo indici istat come per legge.
In ordine alle spese straordinarie tenuto conto della autodeterminazione in sede di separazione che le poneva a totale carico del ZO, non risultando allo stato sostanziali mutamenti nella condizione economica delle parti, pur dovendosi rilevare che appare una lieve flessione delle entrate del ZO che benchè non incida sulla determinazione del quantum dell'assegno va valorizzata ai fini della ripartizione delle spese straordinarie, ritiene il collegio possano essere poste a carico del ZO nella misura dell'80%.
. Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra Magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio comprese quelle di ctu liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle condizioni accessorie della già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre con frequentazione del padre con i figli come da motivazione;
• Assegna la casa coniugale alla resistente che la continuerà ad abitare con i figli minori;
• Pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la CP_1
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somma mensile di € 1400,00 (millequattrocento/00 di cui € 700,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat come per legge;
• Pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 80%, a le spese straordinarie per CP_1
i figli come da protocollo in parte motiva;
• Rigetta la domanda di assegno e le altre contrapposte domande;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio comprese le spese di ctu liquidate come da separato decreto;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 08/03/2024
Il pres. est
Dott. Carla Hubler
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