CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 38984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38984 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Sul ricorso proposto da: SENTENZA YK NA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 08/05/2024 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione'svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/05/2024, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di YK NA ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - con quella degli arresti domiciliari, formulata all'udienza con cui il YK aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38984 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/10/2025 2. Ricorre per cassazione il YK, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la genericità e manifesta infondatezza delle questioni proposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di adeguato confronto con le ragioni poste a sostegno della decisione di rigetto dell'appello proposto nell'interesse del YK. 2. Lungi dal risultare apparente, la motivazione del Tribunale ha diffusamente e tutt'altro che illogicamente esposto la propria valutazione di inadeguatezza di misure gradate, ritenute concretamente inidonee a neutralizzare il rischio di contatti con fornitori ed acquirenti della sostanza stupefacente. Oltre ad evidenziare l'assenza di apprezzabili elementi di novità rispetto al momento in cui il YK era stato tratto in arresto per la illecita detenzione di tre panetti di cocaina per complessivi kg. 2,76 (il ricorrente ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), il Tribunale ha posto in rilievo le connotazioni di assoluto allarme della vicenda, dal momento che il YK, prima di essere fermato dagli operanti che ne stavano monitorando i movimenti, ha cambiato ben tre vetture intestate ad altrettanti soggetti, all'interno delle quali custodiva lo stupefacente, materiale per il confezionamento, ben 10.000 Euro in contanti (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa tra l'altro il rinvenimento, nell'abitazione, di due macchine per il sottovuoto). In tale quadro, il Tribunale ha escluso che gli arresti domiciliari, anche se corredati dal braccialetto elettronico, potessero adeguatamente fronteggiare il pericolo di recidiva, ben potendo l'attività illecita proseguire anche in regime domiciliare, assicurando la custodia e l'occultamento della droga e dei profitti del narcotraffico: valutazione ulteriormente rafforzata dall'assenza di elementi idonei a ricostruire il contesto dell'attività illecita in cui il YK si trovava ad operare (cfr. pag. 6). Si tratta di un percorso argomentativo particolarmente accurato e del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, che è rimasto privo di effettiva confutazione da parte della 'difesa ricorrente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto Il Consiglie stensore Il d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 ottobre 2025
udita la relazione'svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/05/2024, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di YK NA ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - con quella degli arresti domiciliari, formulata all'udienza con cui il YK aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38984 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/10/2025 2. Ricorre per cassazione il YK, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la genericità e manifesta infondatezza delle questioni proposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di adeguato confronto con le ragioni poste a sostegno della decisione di rigetto dell'appello proposto nell'interesse del YK. 2. Lungi dal risultare apparente, la motivazione del Tribunale ha diffusamente e tutt'altro che illogicamente esposto la propria valutazione di inadeguatezza di misure gradate, ritenute concretamente inidonee a neutralizzare il rischio di contatti con fornitori ed acquirenti della sostanza stupefacente. Oltre ad evidenziare l'assenza di apprezzabili elementi di novità rispetto al momento in cui il YK era stato tratto in arresto per la illecita detenzione di tre panetti di cocaina per complessivi kg. 2,76 (il ricorrente ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), il Tribunale ha posto in rilievo le connotazioni di assoluto allarme della vicenda, dal momento che il YK, prima di essere fermato dagli operanti che ne stavano monitorando i movimenti, ha cambiato ben tre vetture intestate ad altrettanti soggetti, all'interno delle quali custodiva lo stupefacente, materiale per il confezionamento, ben 10.000 Euro in contanti (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa tra l'altro il rinvenimento, nell'abitazione, di due macchine per il sottovuoto). In tale quadro, il Tribunale ha escluso che gli arresti domiciliari, anche se corredati dal braccialetto elettronico, potessero adeguatamente fronteggiare il pericolo di recidiva, ben potendo l'attività illecita proseguire anche in regime domiciliare, assicurando la custodia e l'occultamento della droga e dei profitti del narcotraffico: valutazione ulteriormente rafforzata dall'assenza di elementi idonei a ricostruire il contesto dell'attività illecita in cui il YK si trovava ad operare (cfr. pag. 6). Si tratta di un percorso argomentativo particolarmente accurato e del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, che è rimasto privo di effettiva confutazione da parte della 'difesa ricorrente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto Il Consiglie stensore Il d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 ottobre 2025