Sentenza breve 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 20/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2025, proposto da
Architetto Paolo LE, legale rappresentante dello Studio LE, in qualità di capogruppo mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con gli architetti TO OM, IO EN, ON ME, FL UB RE AL, Alessandro IV e Francesca Oggionni, in relazione alla procedura CIG B7D8E36915, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia e Marta Scandroglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pesaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE.it S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con Aleph S.r.l. e Avv. Giacomo Muraca, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Muraca e Sonia Marlazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione
a) della determina del dirigente del Servizio Sviluppo Urbano ed Economico del Comune di Pesaro n. 2713/2025, recante l’aggiudicazione in favore del r.t.p. capeggiato da TE.it dell’appalto relativo all’affidamento dei servizi di progettazione e valutazione ambientale strategica per la formazione e redazione del piano urbanistico generale ai sensi degli artt.14 e 15 della L.R. n. 19/2023;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare dei verbali di gara, nella parte in cui la commissione di gara, in violazione della lex specialis , ha attribuito punteggio premiale sul criterio A al r.t.p. TE.it,
con conseguente ordine alla stazione appaltante di rinnovare la valutazione dei concorrenti, di riformulare i punteggi tecnici (con riparametrazione corretta) e di rideterminare la graduatoria,
e, in ogni caso, per la declaratoria
ex art. 122 c.p.a. di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame e del diritto di subentro del RTP ricorrente,
e, comunque, di condanna al risarcimento per equivalente in relazione alla parte dei servizi già eventualmente eseguita in pendenza del gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro e del r.t.p. capeggiato da TE.it S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. MA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia attiene all’impugnazione dell’aggiudicazione della gara, bandita dal Comune di Pesaro con determinazione dirigenziale n. 1875 del 25 luglio 2025 e avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di “Progettazione e valutazione ambientale strategica per la formazione e redazione del Piano Urbanistico Generale” ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. n. 19/2023.
Alla procedura, oltre ai due raggruppamenti temporanei che si fronteggiano nel presente giudizio, ha partecipato il r.t.p. capeggiato da Studio di Progettazione Architetto Fabio Ceci; all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche è risultato aggiudicatario il r.t.p. capeggiato da TE.it (con il punteggio totale di 100/100), mentre il r.t.p. capeggiato dallo Studio LE si è collocato al secondo posto con il punteggio complessivo di 93,98/100.
2. Ritenendo illegittimo l’operato della stazione appaltante, la capogruppo mandataria del r.t.p. LE ha proposto il presente ricorso, esponendo in punto di fatto quanto segue.
A seguito dell’aggiudicazione, essa ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti e, una volta conosciuto il contenuto dell’offerta tecnica del r.t.p. aggiudicatario (ed in particolare di quanto da esso dichiarato con riguardo al criterio di valutazione A), ha formulato al Comune istanza di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 1875/2025, istanza che è rimasta priva di riscontro.
In tale istanza, il r.t.p. ricorrente formulava i medesimi rilievi che sono stati ribaditi nel presente ricorso, ossia che:
- con riguardo al criterio A (riguardante “Professionalità e adeguatezza: progettazione strumenti urbanistici” e avente un peso di 65 punti sui 95 riservati all’offerta tecnica), la commissione di gara ha attribuito al r.t.p. TE.it il punteggio massimo in violazione dell’art. 17 del disciplinare;
- in parte qua , infatti, la lex specialis prevedeva che i concorrenti potevano presentare un massimo di tre servizi analoghi svolti, riferiti a piani urbanistici generali di Comuni con almeno 50.000 abitanti, con esclusione di piani non strettamente urbanistici (ad esempio ambientali) e di quelli sovracomunali;
- il r.t.p. TE.it ha dichiarato di avere eseguito i servizi di progettazione relativi al Piano Operativo di Lucca, al Piano Operativo di Camaiore e al Piano Intercomunale della Lunigiana (PSI). Mentre il primo rientra perfettamente nel campo di applicazione dell’art. 17 del disciplinare, sub criterio A (ed è stato dunque correttamente valutato), gli altri due servizi non potevano essere valutati, in quanto Camaiore conta circa 32.000 abitanti, mentre il PSI della Lunigiana è un piano sovracomunale;
- nonostante ciò, la commissione di gara ha attribuito al r.t.p. TE.it il punteggio massimo (48,75/65 poi riparametrati a 65), in contrasto con la disciplina di gara e i principi di imparzialità e par condicio , alterando la corretta comparazione tra concorrenti. Per contro, escludendo dalla valutazione i due incarichi suddetti, la graduatoria avrebbe dovuto essere rideterminata in senso favorevole al r.t.p. ricorrente.
3. Il ricorso è affidato al seguente motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara, art. 17 e regole del Criterio A; violazione della lex specialis - eccesso di potere per travisamento del presupposto, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, illogicità”, e così declinato:
- la lex specialis , con riguardo al criterio A, attribuiva la preferenza ai concorrenti che avessero presentato fino a tre servizi analoghi di progettazione urbanistica, purché relativi a piani urbanistici generali di Comuni con almeno 50.000 abitanti, con esclusione dei piani non strettamente urbanistici e di quelli sovracomunali;
- come si è già detto nella parte in fatto, due dei tre servizi analoghi dichiarati dal r.t.p. TE.it non erano valutabili in quanto uno riguarda il piano urbanistico di un Comune avente meno di 50.000 abitanti, mentre l’altro era relativo ad un piano sovracomunale. La commissione di gara ha dunque contravvenuto alle prescrizioni dell’art. 17 del disciplinare di gara, andando così ad alterare la correttezza della competizione;
- oltretutto, l’organismo preposto alla valutazione delle offerte, avendo omesso di accertare le suddette circostanze e non avendo esplicitato le ragioni per le quali i due servizi dichiarati dal r.t.p. aggiudicatario fossero comunque valutabili, è incorso anche nei vizi di carenza di istruttoria e di motivazione.
4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Pesaro e la capogruppo mandataria del r.t.p. aggiudicatario (nel frattempo costituito con atto per notaio Loria di Lucca), eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza degli esiti della c.d. prova di resistenza e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., non registrando opposizioni o riserve.
5. Poiché il ricorso è infondato nel merito, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dalle controparti. Al riguardo va solo precisato che:
- il fatto che il raggruppamento ricorrente ha dichiarato di avere svolto due servizi analoghi che, seguendo la prospettazione della ricorrente, non sarebbero neanche essi valutabili, attiene ad un profilo inerente il merito del ricorso e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sollevato con ricorso incidentale;
- non è esatto dire che il raggruppamento ricorrente intende sollecitare il Tribunale a censurare nel merito le valutazioni della commissione, perché nel ricorso si deduce invece la violazione della lex specialis quanto al criterio di valutazione A.
6. In realtà, e con questo si passa all’esame delle censure dedotte dal r.t.p. LE, parte ricorrente incorre in un evidente travisamento delle prescrizioni dell’art. 17 del disciplinare.
6.1. In parte qua la lex specialis prevede infatti che:
“ La preferenza verrà attribuita ai concorrenti che descriveranno massimo n. 3 esempi di servizi analoghi a quello del presente affidamento eseguiti negli ultimi dieci anni, la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente nello specifico ambito professionale (urbanistico), in quanto dimostra che il concorrente ha effettuato servizi PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI con elevato grado di analogia, pertinenza ed omogeneità all’intervento oggetto del presente bando, in base ai relativi importi dell’intervento, in particolare per i seguenti aspetti:
- sotto il profilo ambientale, in quanto servizi relativi a piani urbanistici di Comuni che si affacciano sul mare e/o che sono sviluppati su aree collinari;
- sotto il profilo dimensionale, in quanto servizi relativi a piani urbanistici di Comuni che hanno popolazione pari ad almeno 50.000 abitanti;
- sotto il profilo urbanistico, in quanto servizi relativi a piani urbanistici generali ”.
6.2. Ora, non è necessario un particolare sforzo esegetico per avvedersi del fatto che: i) non si è in presenza di una clausola del disciplinare relativa ai requisiti di ammissione; ii) di conseguenza, il rispetto dei tre parametri indicati nella declaratoria del criterio A rileva solo in sede di assegnazione del relativo punteggio parziale, ed in particolare nel caso in cui (come non è accaduto nella specie), solo uno dei concorrenti avesse presentato tre servizi analoghi pienamente rispondenti ai parametri de quibus .
Ma questo, del resto, è stato confermato anche nel corso della discussione orale dal difensore del r.t.p. LE, il quale ha puntualizzato che con l’odierno ricorso non si chiede l’esclusione del r.t.p. TE.it, ma solo la condanna della stazione appaltante a procedere alla rivalutazione delle offerte tecniche.
6.3. Al riguardo rileva però il fatto (incontestato) che anche il r.t.p. LE ha dichiarato due servizi analoghi che, in base alla tesi sostenuta in ricorso, non avrebbero dovuto essere valutati, visto che i Comuni di Maddaloni e Marcianise hanno meno di 50.000 abitati e che i loro territori non si affacciano sul mare e non hanno natura collinare.
Questo, come detto, non incide sull’ammissibilità del ricorso, ma rende esplicito il criterio di valutazione omogeneo seguito dalla commissione di gara, la quale, una volta accertato che nessuno dei concorrenti aveva dichiarato servizi analoghi del tutto corrispondenti ai tre parametri previsti nell’ambito del criterio A, è scesa a valutare il merito della singola offerta, tenendo conto della “ …maggiore chiarezza, sintesi ed esaustività nell’illustrazione dei servizi presentati… ” (profili sui quali parte ricorrente non ha svolto alcuna specifica censura). Diverso sarebbe stato se uno dei concorrenti, e in particolare il r.t.p. LE, avesse dichiarato servizi analoghi che rispettassero tutti e tre i parametri in argomento, perché in tal caso sarebbe stato arduo per la commissione non assegnare a questo concorrente il punteggio massimo (e comunque un tale esito avrebbe richiesto una motivazione approfondita e non limitata al solo punteggio numerico).
6.4. Le considerazioni appena esposte consentono al Tribunale di respingere le doglianze di parte ricorrente relative alla valutazione del servizio analogo relativo alla redazione del piano urbanistico del Comune di Camaiore, visto che si tratta di un ente locale avente popolazione non dissimile da quella dei Comuni di Maddaloni e Marcianise (in tutti e tre i casi comunque inferiore a 50.000 abitanti).
6.5. Per quanto concerne, invece, il PSI della Lunigiana vanno svolte le seguenti considerazioni:
- poiché si tratta di uno strumento urbanistico disciplinato da una specifica legge regionale (si tratta della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.), parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere le proprie censure non sulla base di affermazioni generiche, ma fondate sull’esegesi testuale delle disposizioni vigenti in Toscana. Questo è tanto vero che parte ricorrente, nel corso della discussione orale, ha tentato di colmare questo gap ampliando le censure in commento mediante il richiamo ad alcune norme della L.R. Toscana n. 65/2014, ma in parte qua si è in presenza di una inammissibile integrazione del thema decidendum , formulata oltretutto oralmente;
- in ogni caso, le censure de quibus sono infondate, perché il PSI di cui agli artt. 10, 23 e 94 della L.R. Toscana n. 65/2014 non è un piano sovracomunale, bensì, come si dirà infra , un piano intercomunale. Al riguardo è necessario dare conto anzitutto della ratio sottesa alle prescrizioni dell’art. 17 del disciplinare dell’odierna gara. Il Comune di Pesaro ha in sostanza ritenuto di annettere maggiore pregio ai servizi analoghi riferiti a strumenti urbanistici “di primo livello”, ossia quelli che riguardano il territorio comunale, per cui la nozione di “piani sovracomunali” è limitata ai livelli di pianificazione regionale e provinciale (o, comunque, di “area vasta” sovracomunale), il che del resto emerge proprio dall’esemplificazione contenuta fra parentesi a pag. 45 del disciplinare (“ …ad esempio Piani territoriali regionali o provinciali comunque denominati… ”);
- come è noto, a partire dalla L. n. 142/1990, il legislatore ha cercato di incentivare forme di collaborazione fra gli enti locali di più ridotte dimensioni, favorendo in particolare la formazione delle Unioni o dei Consorzi fra Comuni, organismi finalizzati soprattutto a svolgere in forma unificata alcune funzioni e alcuni servizi (polizia amministrativa, S.U.A.P., gestione della riscossione dei tributi, etc.). I Comuni associati sono ovviamente liberi di estendere quello che dal punto di vista del diritto commerciale si chiama “oggetto sociale”, includendovi anche funzioni che, tradizionalmente, appartengono al proprio dominio esclusivo, ed in particolare la pianificazione territoriale. E, come emerge dal documento allegato n. 9 al deposito del Comune di Pesaro del 15 dicembre 2025, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana nell’art. 6, let. q- bis ), del proprio statuto ha previsto proprio lo svolgimento in forma associata della “ …pianificazione strutturale intercomunale di cui all’art. 23 LR 65/14… ” (e ciò a far tempo dal 22 settembre 2017);
- si deve dunque verificare cosa dispongono le pertinenti disposizioni della L.R. Toscana n. 65/2014. L’art. 10, elencando in base al livello di governo i vari tipi di strumenti della pianificazione territoriale, menziona alla let. e) il PSI subito dopo il piano strutturale comunale (let. d), il che costituisce un primo indizio circa la natura del piano intercomunale. L’art. 23, descrivendo le modalità di adozione e approvazione del PSI, al comma 11 stabilisce espressamente che “ Il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori ”, il che conferma vieppiù il fatto che la pianificazione è svolta a livello intercomunale solo a fini di economia dei mezzi, visto che ciascun Comune conserva il potere di non approvare la parte del PSI che riguarda il proprio territorio (e dunque resta confermato che il PSI è un piano di livello comunale). Infine l’art. 94, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2014 stabilisce che il piano strutturale intercomunale ha il medesimo contenuto del piano strutturale comunale. A fronte di tali disposizioni non si può revocare in dubbio il fatto che l’incarico relativo alla redazione del PSI della Lunigiana dichiarato dal r.t.p. TE.it fosse pienamente valutabile.
6.6. Per quanto, come già detto, parte ricorrente non abbia articolato censure specifiche in merito alle valutazioni operate dalla commissione di gara, si deve aggiungere che, come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, il fatto che due dei servizi analoghi dichiarati dal r.t.p. TE.it non corrispondessero a tutti e tre i parametri di cui al criterio A è stato tenuto in considerazione. Infatti, come emerge dal prospetto allegato al verbale di seduta riservata del 18 settembre 2025, i tre commissari non hanno attribuito il giudizio massimo di “ottimo” all’offerta del r.t.p. aggiudicatario (bensì punteggi che corrispondono al giudizio “distinto”), il che vuol dire che essi si sono avveduti del fatto che non tutti i servizi analoghi dichiarati dai concorrenti presentavano totale corrispondenza con i parametri de quibus . E, in effetti, anche i punteggi parziali assegnati al r.t.p. LE corrispondono al giudizio di “distinto”, andando da 0,68 a 0,70. Il r.t.p. TE.it ha poi conseguito il punteggio massimo di 65/100 solo a seguito della riparametrazione dei punteggi, ma questa è una conseguenza legata alla doverosa applicazione della formula prevista dal disciplinare di gara, sulla quale parte ricorrente nulla ha eccepito.
6.7. Da ultimo, e seppure neanche sul punto sono state dedotte specifiche censure, il Collegio evidenzia che, a fronte di una declaratoria dei giudizi parziali (con fissazione dei relativi sub-punteggi - si veda il par. 17.2. del disciplinare), l’attribuzione del punteggio numerico assolve anche all’obbligo minimo di motivazione previsto dall’art. 3 della L. n. 241/1990 ( in terminis , per tutte, Cons. Stato, n. 5392/2025).
7. In conclusione, il ricorso va respinto, con riguardo a tutte le domande proposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della meritoria sinteticità degli scritti difensivi di parte ricorrente e della sua cooperazione alla celere definizione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese del giudizio, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
MA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NI | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO