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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4008/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. NA SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4008/2021 promossa da:
ATTORE Parte_1
con l'avv. Elena Pinna
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Vincenzo Rognoni
e
TERZA INTERVENUTA Controparte_2
con l'avv. Elena Pinna
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, in esecuzione di quanto già statuito dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza n. 276\2020, condannare la convenuta
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare Controparte_3 alla sig.ra (quale cessionaria del credito azionato Controparte_2 Controparte_4
nel presente giudizio), nonché al sig. personalmente, Parte_1
1. l'importo complessivamente dovuto per capitale pari ad € 330.509,79, ovvero quel diverso pagina 1 di 17 importo che risulterà di Giustizia;
2. oltre interessi legali dai singoli pagamenti al 9\10\2002 (entrata in vigore del d.lgs.
231\2002 sul ritardo nelle transazioni commerciali) e quindi con calcolo degli interessi di mora per il ritardo nelle transazioni commerciali ex d.lgs. 231 del 9\10\2002 da tale data fino al saldo;
3. in subordine al punto 2, con interessi legali di tutti gli importi anticipati fino al 27 settembre
2014 (data di entrata in vigore dell'art. 1284, co. 4, c.c.), dalla data dei singoli pagamenti;
a partire dal 27 settembre 2014 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia), sia per tali importi che per quelli successivamente corrisposti da con calcolo degli interessi CP_4
moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo effettivo;
4. In ogni caso: con condanna di al risarcimento del danno da svalutazione CP_1 monetaria, quantificato, se così ritenuto, con la rivalutazione degli importi liquidati o con altro criterio ritenuto di giustizia;
5. Con detrazione degli acconti versati per complessivi € 211.851,56; da imputarsi ex art. 1194
c.c. prima agli interessi scaduti e alle spese, e quindi al capitale;
6. Con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, 3 e 4, c.p.c. per avere CP_1
tenuto una condotta dilatoria per tutta la durata dei diversi giudizi dal 2009 ad oggi, e da ultimo, anche nella presente controversia, chiedendo immotivatamente il mutamento del rito da sommario ad ordinario, nonostante la presenza in atti di una sentenza di condanna definitiva inter partes sull'an e la produzione in giudizio di documentazione piena e completa a prova del quantum.
7. Inoltre, dichiararsi in via incidentale la rinuncia di al diritto ed all'azione di CP_1 ripetizione delle somme liquidate a suo favore e contro (e per lei a favore di CP_4
) e personalmente nella sentenze di primo e secondo grado Controparte_2 Parte_1 meglio indicate in atti per complessivi € 18,151,75 ed accertato altresì che anche CP_4
(e per lei ) ed il sig. a loro volta rinunciano alla domanda di rimborso Controparte_2 Pt_1
delle corrispondenti somme, ridurre dall'importo richiesto tale somma.
pagina 2 di 17
8. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche della fase di mediazione, con aumento del 60% per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale ex art.
4, co. 2, D.M. 55/14 (si precisa che è già stato inserito nelle richieste l'importo già ricevuto dal
Cliente a titolo di acconto sia per la mediazione, che per la liquidazione della fase stragiudiziale, che per il presente giudizio) oltre spese generali al 15% e fiscali di legge.
9. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove dedotte ed indicate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate in giudizio
Per parte convenuta:
Nel merito, in principalità: letti gli atti ed esaminati i documenti;
accertato e dichiarato che all'esito della pubblicazione la sentenza n. 276/2020 resa dalla Corte d'Appello di Brescia adita dai ricorrenti in sede di rinvio dai medesimi qui richiamata a fondamento dell'azione, è stata eseguita dalla convenuta mediante in versamento di euro 211.851,65 [di cui 111.851,65 valuta 10/6/20 – ed euro 100.000 valuta 20/2/21]; accertato e dichiarato che la somma predetta vale a tacitare ogni e qualsivoglia pretesa in relazione ai fatti dedotti in giudizio;
Piaccia alla adita Corte respingere ogni ultronea non dovuta pretesa di parte attrice, con ogni conseguente statuizione accessoria;
nel merito, ancora in via principale: rigettarsi i capi di domanda “nuovi”, svolti nel ricorso introduttivo del processo, aventi per oggetto la pretesa condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di “interessi moratori” e a titolo di
“rivalutazioni monetarie”, su importi dagli odierni richiedenti mai comunicati né altrimenti denunziati, tanto meno pretesi, siccome in effetti non dovuti se non all'esito e per effetto della pubblicazione della sentenza, resa dalla Corte Distrettuale in sede di rinvio e richiamata dagli attori a fondamento della domanda;
in via subordinata: letti gli atti, esaminati i documenti, nell'ipotesi non creduta che all'esito dell'istruttoria la S.V. accertasse e dichiarasse che la provvista di euro 211.851,65 – versata dalla concludente in esecuzione spontanea della sentenza richiamata a fondamento della domanda - non valga a tacitare le pretese come allegate nel ricorso introduttivo;
in tal denegato caso - Piaccia alla S.V. accertare e dichiarare la disponibilità della convenuta a corrispondere, agli Attori, le somme che nei limiti rigorosi del giusto e del provato fossero
pagina 3 di 17 ritenute ancora dovute, per effetto della sentenza Corte Appello Brescia n. 276/2020, tenuto conto di quanto già corrisposto, in esecuzione della medesima;
sempre in via subordinata: nella non creduta ipotesi d'accoglimento totale o anche solo parziale delle pretese attoree, Piaccia alla S.V. limitare il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle sole somme che all'esito dell'istruttoria risultassero eventualmente dovute, e con decorrenza dal giorno della richiesta [vale dire dal giorno 20 aprile 2020]; ovvero in ulteriore subordine con decorrenza dal giorno [27 febbraio 2020] della pubblicazione della sentenza Corte Appello Brescia 276/2020, con rigetto d'ogni ultronea, immotivata, ingiusta maggior pretesa;
spese di lite interamente rifuse da liquidare come da notula che sarà redatta secondo valore della lite.
Per la terza intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, in esecuzione di quanto già statuito dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza n. 276\2020, condannare la convenuta
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare Controparte_3 alla sig.ra (quale cessionaria del credito azionato Controparte_2 Controparte_4
nel presente giudizio), nonché al sig. personalmente, Parte_1
1. l'importo complessivamente dovuto per capitale pari ad € 330.509,79, ovvero quel diverso importo che risulterà di Giustizia;
2. oltre interessi legali dai singoli pagamenti al 9\10\2002 (entrata in vigore del d.lgs.
231\2002 sul ritardo nelle transazioni commerciali) e quindi con calcolo degli interessi di mora per il ritardo nelle transazioni commerciali ex d.lgs. 231 del 9\10\2002 da tale data fino al saldo;
3. in subordine al punto 2, con interessi legali di tutti gli importi anticipati fino al 27 settembre
2014 (data di entrata in vigore dell'art. 1284, co. 4, c.c.), dalla data dei singoli pagamenti;
a partire dal 27 settembre 2014 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia), sia per tali importi che per quelli successivamente corrisposti da con calcolo degli interessi CP_4
pagina 4 di 17 moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo effettivo;
4. In ogni caso: con condanna di al risarcimento del danno da svalutazione CP_1
monetaria, quantificato, se così ritenuto, con la rivalutazione degli importi liquidati o con altro criterio ritenuto di giustizia;
5. Con detrazione degli acconti versati per complessivi € 211.851,56; da imputarsi ex art. 1194
c.c. prima agli interessi scaduti e alle spese, e quindi al capitale;
6. Con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, 3 e 4, c.p.c. per avere CP_1
tenuto una condotta dilatoria per tutta la durata dei diversi giudizi dal 2009 ad oggi, e da ultimo, anche nella presente controversia, chiedendo immotivatamente il mutamento del rito da sommario ad ordinario, nonostante la presenza in atti di una sentenza di condanna definitiva inter partes sull'an e la produzione in giudizio di documentazione piena e completa a prova del quantum.
7. Inoltre, dichiararsi in via incidentale la rinuncia di al diritto ed all'azione di CP_1 ripetizione delle somme liquidate a suo favore e contro (e per lei a favore di CP_4
) e personalmente nella sentenze di primo e secondo grado Controparte_2 Parte_1 meglio indicate in atti per complessivi € 18,151,75 ed accertato altresì che anche CP_4
(e per lei ) ed il sig. a loro volta rinunciano alla domanda di rimborso Controparte_2 Pt_1
delle corrispondenti somme, ridurre dall'importo richiesto tale somma.
8. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche della fase di mediazione, con aumento del 60% per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale ex art.
4, co. 2, D.M. 55/14 (si precisa che è già stato inserito nelle richieste l'importo già ricevuto dal
Cliente a titolo di acconto sia per la mediazione, che per la liquidazione della fase stragiudiziale, che per il presente giudizio) oltre spese generali al 15% e fiscali di legge.
9. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove dedotte ed indicate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate in giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 5 di 17 Co
(di seguito ) in persona del liquidatore Controparte_5 Parte_1
nonché quest'ultimo personalmente hanno convenuto in giudizio Controparte_3
(di seguito: al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di diversi CP_1 importi, per un totale di oltre € 300.000,00, in forza di quanto statuito nella sentenza n. 276/20 della Corte di Appello di Brescia che ha condannato la suddetta compagnia a tenere manlevati
PZ nonchè lo personalmente “da ogni pretesa economica già avanzata o che verrà Pt_1
avanzata contro di loro derivante dall'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano
(VR) il 20.11.2003”.
A sostegno della domanda, hanno dedotto che:
- il 20.11.2003 era deceduto , a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto Persona_1
Co presso il cantiere di Vallese di Oppeano (VR), appaltato per alcuni lavori dalla , quale capo commessa, alla ICEM di cui il era dipendente;
Per_1
- essi attori avevano tempestivamente denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, allora , poi incorporata nella convenuta in virtù di polizza CP_6 CP_1 responsabilità civile n. 00800391926/167095;
- la compagnia aveva eccepito l'inoperatività della polizza;
- conseguentemente, essi avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di CP_6
Brescia chiedendo che fosse accertata la validità della polizza e conseguente condannarsi la convenuta a tenere indenne gli attori rispetto alle future pretese economiche avanzate nei loro confronti;
- il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2830/10, aveva rigettato la domanda accogliendo le difese di;
in particolare, aveva accertato che il premio di polizza non era stato CP_6
pagato entro la data di scadenza bensì il 26.5.2004, che l'infortunio era avvenuto entro il termine di ultrattività del contratto, ma che il pagamento, avvenuto oltre sei mesi dalla scadenza, aveva avuto il solo effetto di estinguere il credito della assicuratrice per la riscossione del premio e che il contratto si era risolto ex lege, secondo quanto disposto dall'art. pagina 6 di 17 1901 c.c., con efficacia retroattiva alla data di scadenza del periodo assicurativo precedente
(17.11.2003);
- la decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n.
1141/13;
- impugnato tale ultimo provvedimento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26104/16, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, aveva cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia;
Co
- riassunto il giudizio da e dallo la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. Pt_1
276/20, passata in giudicato, richiamato quanto affermato in punto di diritto dalla S.C., aveva affermato che il sinistro doveva ritenersi coperto dalla garanzia del contratto di assicurazione a suo tempo concluso con e che, conseguentemente, succeduta alla CP_6 CP_1 prima, doveva ritenersi tenuta a manlevare, secondo le clausole contrattuali, parte contraente
“da ogni pretesa economica già avanzata o che sarà avanzata da qualsiasi soggetto in ragione dell'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano (VR) il 20.11.2003”. Rilevava altresì che ogni domanda, relativa all'eventuale richiesta di un indennizzo, come le spese dei due gradi pregressi del processo, “sarà oggetto del separato giudizio per la quantificazione degli importi dovuti dalla che e si sono riservati di Controparte_1 Parte_1 CP_7
proporre”.
In questa sede, dunque, gli attori, accertata in via definitiva l'operatività della polizza, chiedono la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 330.509,79 oltre interessi e rivalutazione, previa detrazione degli acconti versati da di € CP_1
211.851,56 da imputarsi al capitale (quanto al primo acconto di € 111.851,56) e agli interessi scaduti (quanto al secondo acconto di € 100.000,00).
A sostegno della quantificazione indicata, nel ricorso introduttivo hanno dichiarato di aver sostenuto i seguenti esborsi:
- spese legali del giudizio civile di primo grado come da fatt. 434/10, fatt. 192/09 e 19/08 avv.
Beltrami (doc. 10, 11 e 12);
pagina 7 di 17 - spese legali appello e fase stragiudiziale come da fatt. 48/10, 38/11 e 5/14 avv. Pinna (doc. 13,
14 e 15);
- spese legali giudizio di cassazione come da fatt. 1/17 avv. Pinna, pagamento avv. Mereu
(domiciliatario) e fattura avv. Mereu (domiciliatario) (doc. 16, 17 e 18);
- spese legali giudizio riassunto come da fatt. avv. E. Pinna (doc. 19);
- fatt. 16/20 avv. E. Pinna per importi liquidati dalla Corte di Appello nella sentenza 276/20
(doc. 20);
- spese a titolo di compenso dott. quale “consulente” di PZ come da fatt. 300/10, Per_2
315/13 e fattura pro-forma 2020 (doc. 21, 22 e 23);
- compenso per l'attività professionale svolta dal proprio legale avv. Lino Gallo nei tre gradi del giudizio penale (conclusosi con la condanna definitiva) come da fatt. 105/04, 220/06,
139/07, 152/08 e 195/08 (doc. 34, 35, 36, 37, e 38);
- importi corrisposti a TA (campione penale – doc. 39 e 40);
- importo versato alla vedova, a seguito di transazione, per complessivi € 60.000,00 di cui €
10.000,00 a titolo di rimborso spese legali avv. Matteo Molinari (doc. 25);
- importo di € 624,00 corrisposto al CTU nominato nel corso della procedura esecutiva mobiliare n. 3821/08 con pignoramento delle quote sociali instaurata dall'avv. Molinari (doc.
26 e 27);
- importo versato agli altri parenti della vittima, costituitisi quali parti civili nel giudizio penale,
a seguito di transazione, per complessivi € 40.000,00 (doc. 28) e al legale di questi ultimi avv.
LE AS per complessivi € 24.960,00 (doc. 29);
- importo di € 6.000,00 versato dallo all' (che aveva corrisposto la provvisionale Pt_1 CP_8
– doc. 30) quale quota da questo dovuta in relazione all'importo di € 26.000,00 versato dal corresponsabile arch. nella qualità di responsabile per la sicurezza all'epoca del Per_3 sinistro (doc. 31 e 32);
- importo di € 56.147,00 dovuto a che aveva agito in rivalsa nei confronti dello Parte_2
pagina 8 di 17 a seguito del pagamento dalla stessa effettuato a;
Pt_1 CP_8
Si è costituita in parte contestando la pretesa attorea. CP_1
Co
Nel corso del giudizio la società ha ceduto il credito derivante dal presente giudizio a madre dello ed è stata estromessa dal giudizio. Controparte_2 Pt_1
Co
Non è in contestazione l'obbligo della convenuta di tenere indenne e lo da Pt_1
quanto da questi corrisposto a seguito del sinistro citato a seguito di quanto disposto dalla Corte di Appello di Brescia, in sede di rinvio, con la sentenza n. 276/20 con la quale è stata dichiarata Co la validità della polizza contratta da e dallo con e, conseguentemente, Pt_1 CP_6
l'obbligo di subentrata a , di tenere indenne questi ultimi “da ogni CP_1 CP_6
pretesa economica già avanzata o che verrà contro di loro avanzata derivante dall'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano (VR) il 20.11.2003”.
Come si legge nella sentenza della Corte “La questione rimessa al vaglio della Corte nel giudizio di rinvio è pertanto la vigenza del contratto di assicurazione alla data del verificarsi del sinistro [….], che va rapportata agli effetti del tardivo pagamento del premio, rispetto alla scadenza contrattuale del 17 novembre, saldato dalla assicurata nel maggio del 2004, ad oltre sei mesi dal momento in cui avrebbe dovuto essere pagato, secondo il contratto”. La Corte, quindi, alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
26104/16, ha ritenuto non condivisibile la decisione di cui alla sentenza del Tribunale di
Brescia, “rispetto alla interpretazione dell'art. 1901 c.c., ed all'art. 3 delle condizioni generali del contratto, denominata “Pagamento del premio””; in particolare, si legge, sempre nella sentenza della Corte: “L'infortunio che cagionò la morte di è avvenuto il 20 Persona_1
novembre 2003, quindi nel periodo ricompreso nei quindici giorni successivi alla prima scadenza del contratto di assicurazione del 17 novembre 2003, la garanzia a carico dell'assicuratore è rimasta sospesa a causa del mancato tempestivo pagamento del premio, ma la risoluzione del contratto, intervenuta per effetto del saldo ad oltre sei mesi dalla scadenza, ha effetto retroattivo con decorrenza non dalla data della scadenza del contratto, ma da quella dello spirare dei quindici giorni seguenti”; conseguentemente “L'evento assicurato, avvenuto entro lo spirare dei quindici giorni, è coperto dalla garanzia del contratto di assicurazione a pagina 9 di 17 suo tempo concluso con ”. CP_6
Considerata la natura del giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e nel quale operano anche le preclusioni derivanti da giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, diversamente da quanto affermato dagli attori, non può però ritenersi che le eccezioni, formulate da , concernenti la non debenza di alcuni degli importi richiesti in questa CP_6 sede dagli attori siano inammissibili;
come si è detto, infatti, la sola questione rimessa al vaglio della Corte nel giudizio di rinvio era la vigenza del contratto di assicurazione alla data del verificarsi del sinistro, con la conseguenza, dunque, che – in questa sede – deve necessariamente essere esaminata la fondatezza di tutte le pretese creditorie avanzate dagli attori alla luce delle condizioni di cui al contratto di assicurazione, questione che non è stata mai trattata né dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2830/10, né dalle successive sentenze della Corte di Appello e della Corte di Cassazione (v. anche pag. 9 sentenza Corte di Appello n.
276/20 “Di conseguenza la , ad essa succeduta, è tenuta a garantire e Controparte_1
manlevare, secondo le clausole contrattuali, parte contraente da ogni pretesa economica già avanzata o che sarà avanzata da qualsiasi soggetto in ragione dell'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano (VR) il 20.11.2003” ).
Ora, l'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione (doc. 3 attori) prevede espressamente che “la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. […]”
Ciò detto, devono ritenersi provati i seguenti crediti:
a) € 40.000,00 versati in sede di transazione a (doc. 28 attori); trattasi di CP_9
importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare di aver ricevuto notizia della transazione dall'avv. Pinna per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 (cfr. doc. 4 prodotto dalla convenuta) e che tale importo pagina 10 di 17 deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
b) € 50.000,00 versati in sede di transazione a (doc. 25 attori); anche in Persona_4
questo caso trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale, come per il precedente importo, si è limitata ad osservare di aver ricevuto notizia della transazione per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 e che tale importo deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
c) € 10.000,00 versati all'avv. Molinari, difensore di (doc. 25 attori); Controparte_10
trattasi di importo dovuto in quanto espressamente previsto nella transazione Co perfezionata tra quest'ultima, e lo Pt_1
d) € 24.960,00 quale parcella dell'avv. LE difensore degli eredi del Per_5
dipendente deceduto, con i quali era stato perfezionato atto transattivo (doc. 28 e 29 attori); lo stesso accordo transattivo, infatti, indica specificatamente le spese a carico Co dello e di da liquidare all'avv. AS (quanto all'eccezione fondata sull'art. Pt_1
20 ultimo comma delle Condizioni di Polizza secondo cui “La Società non riconosce spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati e Parte_3 non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”, trattasi di eccezione infondata posto che l'avv. AS non era il difensore degli attori bensì dei parenti della vittima e, pertanto, la somma deve ritenersi dovuta ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di assicurazione trattandosi di spesa sostenuta dagli eredi e dovuta dagli assicurati).
e) € 624,00 a titolo di compenso CTU nel procedimento esecutivo mobiliare n. 3821/08
RG promosso da nei confronti di e (doc. 26 attori); trattasi Persona_4 Parte_1 di importo dovuto;
infondata è, anche in questo caso, l'eccezione fondata sempre sull'art. 20 delle condizioni di assicurazione posto che in questo caso l'esborso concerne l'ausiliario del giudice;
f) € 6000,00 quale saldo accordo arch. il quale aveva saldato l'intera CP_8 Per_3
posizione per complessivi € 26.000,00 di cui € 6000,00 di pertinenza di PZ (doc. CP_8
pagina 11 di 17 31 e 32 attori); trattasi di importo documentato e sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare, ancora una volta, di aver ricevuto notizia della transazione per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 e che tale importo deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
g) fatt. 434/10 avv. Beltrami e Negrini € 5318,77 (doc. 10 attori) causale: saldo per assistenza legale relativa alla posizione Tribunale di Controparte_5 CP_6
Brescia; trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare che tale importo deve ritenersi ricompreso nell'acconto di €
100.000,00 versato a mezzo bonifico nel febbraio 2021;
h) fatt. 19/08 avv. Beltrami e Negrini € 2.249,44 (doc. 12 attori) causale: acconto per assistenza legale relativa alla posizione Tribunale di Controparte_5 CP_6
Brescia; anche in questo caso, trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare che tale importo deve ritenersi ricompreso nell'acconto di € 100.000,00 versato a mezzo bonifico nel febbraio 2021;
i) fatt. 48/10 avv. Giovanni Pinna € 6240,00 (doc. 13 attori) causale: acconto spese e competenze dovute all'avv. Giovanni Pinna nella vertenza di impugnazione avanti alla
Corte di Appello di Brescia promossa da nei confronti della;
CP_4 CP_6
anche in questo caso, trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare di aver ricevuto notizia della transazione per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 e che tale importo deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
j) fatt. 5/14 avv. Giovanni Pinna € 6344,00 (doc. 15 attori) causale: fondo spese e competenze dovute all'avv. Giovanni Pinna nella vertenza pendente avanti la Corte di
Appello di Brescia (definita con sentenza n. 1141/13) promossa da nei CP_4 confronti di;
anche in questo caso, trattasi di importo sostanzialmente non CP_6 contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare che tale importo deve ritenersi ricompreso nell'acconto di € 100.000,00 versato a mezzo bonifico nel febbraio
2021; pagina 12 di 17 k) gli importi di € 7660,38 (già comprensivi di accessori) e di € 11.516,12 (già comprensivi delle spese esenti e degli accessori) a titolo di rimborso spese di lite rispettivamente del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e alla Corte di Appello come liquidate nella sentenza n. 276/20. Escluso, pertanto, quanto indicato nella fatt. 1/17
(doc. 16 attori) posto che la liquidazione delle spese tra le parti si fonda sui principi di causalità e di soccombenza ed è vincolata alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa (tra le altre: Cass. 25992/19);
l) importo di € 1293,60 come da parcella 29/20 avv. Elena Pinna (doc. 46 attori) relativa all'attività di mediazione comprovata di documenti 44 e 45 fascicolo attori;
trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta.
m) € 1792,97, € 2448,00, € 3672,00, € 4358,98, € 2487,00 di cui alle Fatture 105/04,
220/06, 139/07, 152/08, 195/08 avv. Lino Gallo, difensore degli attori nei tre gradi del giudizio penale (doc. 34, 35, 36, 37, 38). La convenuta contesta il credito in forza di quanto statuito dall'art. 20 ultimo comma delle Condizioni di Polizza secondo cui la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La tesi non può essere condivisa. Come affermato in materia dalla
S.C., a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, essendo necessario vagliare il comportamento delle parti e, in particolare, le ragioni in virtù delle quali l'assicurato si è posto volontariamente al di fuori della previsione pattizia esponendosi così al legittimo rifiuto del rimborso, sempre che si accerti che la compagnia ne avesse effettivamente assunto (o offerto di assumere) la difesa in giudizio. Nella specie, a fronte della ferma posizione di che ha CP_6
opposto sin dall'inizio l'eccezione di inoperatività della polizza (doc. 4 attori) e, quindi,
l'impossibilità di assumere la loro difesa, gli attori non avevano altra scelta se non quella di difendersi autonomamente, di talché il rifiuto della richiesta di rimborso deve ritenersi contraria a buona fede posto che “le spese effettuate per resistere in giudizio […] sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto nei limiti di cui
pagina 13 di 17 all'art. 1917 c.c. solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore abbia
o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato” (Cass. 8896/20).
Ritiene, invece, questo giudice, che non possano ritenersi dovuti i seguenti importi:
1) fatt. 192/09 avv. Beltrami e Negrini (doc. 11 attori): “Per consulenza stragiudiziale varia effettuata in vostro favore”, contestata dalla convenuta, trattandosi di causale del tutto generica da cui non è possibile evincere il nesso causale rispetto al sinistro del 20.11.2003 e non ritenendosi sufficiente, stante l'evidenziata assoluta genericità della causale, il doc. 25 prodotto dagli attori;
2) fatt. 38/11 avv. Giovanni Pinna (doc. 14 attori), contestata dalla convenuta: a titolo di
“saldo spese e competenze dovute all'avv. Giovanni Pinna per l'attività professionale svolta a favore della e del legale rappresentante signor per CP_4 Parte_1 attività stragiudiziale con i signori e più” trattandosi di causale generica, in CP_9
assenza di ulteriori e più specifici elementi, e non ritenendosi sufficiente, sul punto, il solo doc. 28 prodotto dagli attori;
3) fatt. avv. Giovanni Pinna (doc. 16 attori): v. sopra lett. k)
4) fatt. avv. Mereu (doc. 17 attori): non ritenendosi sufficiente, in assenza di più specifici elementi, il solo doc. 17 indicando, peraltro, l'assegno prodotto in copia un importo (€
2195,80) diverso da quello richiesto nel presente giudizio (€ 2831,88);
5) fatt. avv. Mereu (doc. 18 attori): v. sopra lett. k)
6) parcella 26/19 avv. Elena Pinna (doc. 19 attori): v. sopra lett. k)
7) fatt. 16/20 avv. Elena Pinna (doc. 20 attori): v. sopra lett. k)
8) parcella 13/21 avv. Elena Pinna (doc. 47 attori) essendo stato il documento prodotto pagina 14 di 17 tardivamente (unitamente alla comparsa conclusionale) ed attenendo alle spese del presente procedimento da liquidarsi unitamente alla presente sentenza;
9) fatture dott. (doc. 21, 22 e 23 attori) non ritenendosi sufficienti le sole fatture Per_2
prodotte in assenza di prova circa l'attività effettivamente svolta dal commercialista in relazione al contenzioso oggetto di causa (quanto alle prove orali articolate sul punto dagli attori si richiama l'ordinanza in data 30.5.23).
10) € 644,35 ed € 600,00 quale pagamento TA campione penale essendo escluse, giusto art. 20 delle condizioni di polizza, le spese di “giustizia penale”;
11) Importo di € 44.000,00 a titolo “pagamento ad PO (ex ) per rivalsa Parte_2 CP_8
(doc. 59). Il credito non può essere riconosciuto in assenza di prova circa l'effettivo esborso stante l'inammissibilità del predetto documento in quanto prodotto tardivamente dagli attori. Quanto ai documenti “copia di bonifico e quietanza” (indicati in comparsa conclusionale quali doc. 49) che avrebbero dovuto dimostrare il versamento di tale importo
“a saldo e stralcio” rispetto alla maggior somma di € 56.147,00, trattasi di documenti non prodotti posto che il citato doc. 49) costituisce copia della sentenza della Corte di
Cassazione n. 2125/10.
In conclusione, l'importo complessivamente dovuto da ammonta ad € 186.965,26. CP_1
Parte attrice chiede, poi, che all'importo dovuto a titolo di capitale siano aggiunti gli interessi dal sorgere dell'evento dannoso e, quindi, dal fatto, o dai singoli pagamenti.
Ritiene questo giudice che debbano essere richiamati in questa sede i principi enunciati dalla S.C. nella sentenza n. 28811/19 in materia di mora dell'assicuratore della responsabilità civile nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria ovvero:
- l'assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora;
la mora è fonte d'una obbligazione scaturente dall'inadempimento dell'obbligo indennitario, non dall'illecito commesso dall'assicurato (tra le altre: Cass. 22054/17);
- l'assicurato che chieda la condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi di mora pagina 15 di 17 deve provare solo il ritardo;
- la mora dell'assicuratore comporta l'obbligo di pagamento degli interessi legali anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno (art. 1224 comma I c.c.);
- l'assicuratore della responsabilità civile diviene debitore dell'assicurato solo quando questo a sua volta diviene debitore del terzo danneggiato;
- l'insorgenza del debito dell'assicuratore, tuttavia, non ne comporta ipso facto la costituzione in mora, perché le ipotesi di mora ex re sono tassativamente previste dall'art. 1219 c.c., ed al di fuori di esse è sempre necessario un atto formale di costituzione in mora;
- l'assicuratore può ritenersi in mora rispetto all'obbligo di indennizzare l'assicurato solo una volta che:
a) sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l'assicuratore è tenuto, ex art. 1176 II comma c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e liquidare il danno;
b) vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato;
- l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di pagamento dell'indennizzo è un'obbligazione di valuta;
pertanto, nel caso in cui l'assicurato intenda ottenere il risarcimento
“del maggior danno”, cioè del pregiudizio causato dal ritardo nell'adempimento non assorbito dagli interessi legali ex art. 1224 II comma c.c., dovrà dimostrare che un tempestivo adempimento lo avrebbe messo al riparo dagli effetti dell'inflazione.
Alla luce dei sopra indicati principi, dunque, devono ritenersi dovuti gli interessi, ex art. 1224 I comma c.c., dalla costituzione in mora da parte dell'avv. Pinna e, quindi, dalla email del
20.4.20; considerato, però, che a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di
Appello e della successiva costituzione in mora, ha versato un primo acconto di € CP_1
111.851,66 in data 5.6.20 (doc. 42 attori) e un secondo acconto di € 100.000,00 in data
11.2.2021, ritiene questo giudice che possano essere riconosciuti a parte attrice gli interessi moratori ex art. 1224 II comma c.c. sulla somma di € 75.113,60 (186.965,26 quale importo riconosciuto come dovuto - € 111.851,66 quale importo versato con il primo acconto) pagina 16 di 17 quantificati dalla costituzione in mora (20.4.20) sino al saldo del secondo acconto di €
100.000,00 (11.2.21); l'importo dovuto a titolo di interessi per tale periodo ammonta ad €
27,10. Va escluso il maggior danno da rivalutazione monetaria in assenza di prova sul punto.
Considerato che l'importo complessivamente versato da assorbe interamente CP_1
l'importo ritenuto come dovuto nella presente sentenza e l'importo quantificato a titolo di interessi, nessuna ulteriore somma è dovuta agli attori.
L'esito del giudizio giustifica la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite liquidate in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dato atto dell'intervenuta estromissione dal giudizio di , Controparte_4
rigetta le domande formulate da e dalla terza intervenuta Parte_1 CP_2
[...]
2) condanna e al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_2
complessivi € 11.268,00 per compenso oltre spese gen., i.v.a., c.p.a.
Brescia, 10/12/2025
Il Giudice
NA SI
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. NA SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4008/2021 promossa da:
ATTORE Parte_1
con l'avv. Elena Pinna
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Vincenzo Rognoni
e
TERZA INTERVENUTA Controparte_2
con l'avv. Elena Pinna
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, in esecuzione di quanto già statuito dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza n. 276\2020, condannare la convenuta
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare Controparte_3 alla sig.ra (quale cessionaria del credito azionato Controparte_2 Controparte_4
nel presente giudizio), nonché al sig. personalmente, Parte_1
1. l'importo complessivamente dovuto per capitale pari ad € 330.509,79, ovvero quel diverso pagina 1 di 17 importo che risulterà di Giustizia;
2. oltre interessi legali dai singoli pagamenti al 9\10\2002 (entrata in vigore del d.lgs.
231\2002 sul ritardo nelle transazioni commerciali) e quindi con calcolo degli interessi di mora per il ritardo nelle transazioni commerciali ex d.lgs. 231 del 9\10\2002 da tale data fino al saldo;
3. in subordine al punto 2, con interessi legali di tutti gli importi anticipati fino al 27 settembre
2014 (data di entrata in vigore dell'art. 1284, co. 4, c.c.), dalla data dei singoli pagamenti;
a partire dal 27 settembre 2014 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia), sia per tali importi che per quelli successivamente corrisposti da con calcolo degli interessi CP_4
moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo effettivo;
4. In ogni caso: con condanna di al risarcimento del danno da svalutazione CP_1 monetaria, quantificato, se così ritenuto, con la rivalutazione degli importi liquidati o con altro criterio ritenuto di giustizia;
5. Con detrazione degli acconti versati per complessivi € 211.851,56; da imputarsi ex art. 1194
c.c. prima agli interessi scaduti e alle spese, e quindi al capitale;
6. Con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, 3 e 4, c.p.c. per avere CP_1
tenuto una condotta dilatoria per tutta la durata dei diversi giudizi dal 2009 ad oggi, e da ultimo, anche nella presente controversia, chiedendo immotivatamente il mutamento del rito da sommario ad ordinario, nonostante la presenza in atti di una sentenza di condanna definitiva inter partes sull'an e la produzione in giudizio di documentazione piena e completa a prova del quantum.
7. Inoltre, dichiararsi in via incidentale la rinuncia di al diritto ed all'azione di CP_1 ripetizione delle somme liquidate a suo favore e contro (e per lei a favore di CP_4
) e personalmente nella sentenze di primo e secondo grado Controparte_2 Parte_1 meglio indicate in atti per complessivi € 18,151,75 ed accertato altresì che anche CP_4
(e per lei ) ed il sig. a loro volta rinunciano alla domanda di rimborso Controparte_2 Pt_1
delle corrispondenti somme, ridurre dall'importo richiesto tale somma.
pagina 2 di 17
8. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche della fase di mediazione, con aumento del 60% per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale ex art.
4, co. 2, D.M. 55/14 (si precisa che è già stato inserito nelle richieste l'importo già ricevuto dal
Cliente a titolo di acconto sia per la mediazione, che per la liquidazione della fase stragiudiziale, che per il presente giudizio) oltre spese generali al 15% e fiscali di legge.
9. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove dedotte ed indicate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate in giudizio
Per parte convenuta:
Nel merito, in principalità: letti gli atti ed esaminati i documenti;
accertato e dichiarato che all'esito della pubblicazione la sentenza n. 276/2020 resa dalla Corte d'Appello di Brescia adita dai ricorrenti in sede di rinvio dai medesimi qui richiamata a fondamento dell'azione, è stata eseguita dalla convenuta mediante in versamento di euro 211.851,65 [di cui 111.851,65 valuta 10/6/20 – ed euro 100.000 valuta 20/2/21]; accertato e dichiarato che la somma predetta vale a tacitare ogni e qualsivoglia pretesa in relazione ai fatti dedotti in giudizio;
Piaccia alla adita Corte respingere ogni ultronea non dovuta pretesa di parte attrice, con ogni conseguente statuizione accessoria;
nel merito, ancora in via principale: rigettarsi i capi di domanda “nuovi”, svolti nel ricorso introduttivo del processo, aventi per oggetto la pretesa condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di “interessi moratori” e a titolo di
“rivalutazioni monetarie”, su importi dagli odierni richiedenti mai comunicati né altrimenti denunziati, tanto meno pretesi, siccome in effetti non dovuti se non all'esito e per effetto della pubblicazione della sentenza, resa dalla Corte Distrettuale in sede di rinvio e richiamata dagli attori a fondamento della domanda;
in via subordinata: letti gli atti, esaminati i documenti, nell'ipotesi non creduta che all'esito dell'istruttoria la S.V. accertasse e dichiarasse che la provvista di euro 211.851,65 – versata dalla concludente in esecuzione spontanea della sentenza richiamata a fondamento della domanda - non valga a tacitare le pretese come allegate nel ricorso introduttivo;
in tal denegato caso - Piaccia alla S.V. accertare e dichiarare la disponibilità della convenuta a corrispondere, agli Attori, le somme che nei limiti rigorosi del giusto e del provato fossero
pagina 3 di 17 ritenute ancora dovute, per effetto della sentenza Corte Appello Brescia n. 276/2020, tenuto conto di quanto già corrisposto, in esecuzione della medesima;
sempre in via subordinata: nella non creduta ipotesi d'accoglimento totale o anche solo parziale delle pretese attoree, Piaccia alla S.V. limitare il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle sole somme che all'esito dell'istruttoria risultassero eventualmente dovute, e con decorrenza dal giorno della richiesta [vale dire dal giorno 20 aprile 2020]; ovvero in ulteriore subordine con decorrenza dal giorno [27 febbraio 2020] della pubblicazione della sentenza Corte Appello Brescia 276/2020, con rigetto d'ogni ultronea, immotivata, ingiusta maggior pretesa;
spese di lite interamente rifuse da liquidare come da notula che sarà redatta secondo valore della lite.
Per la terza intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, in esecuzione di quanto già statuito dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza n. 276\2020, condannare la convenuta
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare Controparte_3 alla sig.ra (quale cessionaria del credito azionato Controparte_2 Controparte_4
nel presente giudizio), nonché al sig. personalmente, Parte_1
1. l'importo complessivamente dovuto per capitale pari ad € 330.509,79, ovvero quel diverso importo che risulterà di Giustizia;
2. oltre interessi legali dai singoli pagamenti al 9\10\2002 (entrata in vigore del d.lgs.
231\2002 sul ritardo nelle transazioni commerciali) e quindi con calcolo degli interessi di mora per il ritardo nelle transazioni commerciali ex d.lgs. 231 del 9\10\2002 da tale data fino al saldo;
3. in subordine al punto 2, con interessi legali di tutti gli importi anticipati fino al 27 settembre
2014 (data di entrata in vigore dell'art. 1284, co. 4, c.c.), dalla data dei singoli pagamenti;
a partire dal 27 settembre 2014 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia), sia per tali importi che per quelli successivamente corrisposti da con calcolo degli interessi CP_4
pagina 4 di 17 moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo effettivo;
4. In ogni caso: con condanna di al risarcimento del danno da svalutazione CP_1
monetaria, quantificato, se così ritenuto, con la rivalutazione degli importi liquidati o con altro criterio ritenuto di giustizia;
5. Con detrazione degli acconti versati per complessivi € 211.851,56; da imputarsi ex art. 1194
c.c. prima agli interessi scaduti e alle spese, e quindi al capitale;
6. Con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, 3 e 4, c.p.c. per avere CP_1
tenuto una condotta dilatoria per tutta la durata dei diversi giudizi dal 2009 ad oggi, e da ultimo, anche nella presente controversia, chiedendo immotivatamente il mutamento del rito da sommario ad ordinario, nonostante la presenza in atti di una sentenza di condanna definitiva inter partes sull'an e la produzione in giudizio di documentazione piena e completa a prova del quantum.
7. Inoltre, dichiararsi in via incidentale la rinuncia di al diritto ed all'azione di CP_1 ripetizione delle somme liquidate a suo favore e contro (e per lei a favore di CP_4
) e personalmente nella sentenze di primo e secondo grado Controparte_2 Parte_1 meglio indicate in atti per complessivi € 18,151,75 ed accertato altresì che anche CP_4
(e per lei ) ed il sig. a loro volta rinunciano alla domanda di rimborso Controparte_2 Pt_1
delle corrispondenti somme, ridurre dall'importo richiesto tale somma.
8. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche della fase di mediazione, con aumento del 60% per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale ex art.
4, co. 2, D.M. 55/14 (si precisa che è già stato inserito nelle richieste l'importo già ricevuto dal
Cliente a titolo di acconto sia per la mediazione, che per la liquidazione della fase stragiudiziale, che per il presente giudizio) oltre spese generali al 15% e fiscali di legge.
9. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove dedotte ed indicate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate in giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 5 di 17 Co
(di seguito ) in persona del liquidatore Controparte_5 Parte_1
nonché quest'ultimo personalmente hanno convenuto in giudizio Controparte_3
(di seguito: al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di diversi CP_1 importi, per un totale di oltre € 300.000,00, in forza di quanto statuito nella sentenza n. 276/20 della Corte di Appello di Brescia che ha condannato la suddetta compagnia a tenere manlevati
PZ nonchè lo personalmente “da ogni pretesa economica già avanzata o che verrà Pt_1
avanzata contro di loro derivante dall'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano
(VR) il 20.11.2003”.
A sostegno della domanda, hanno dedotto che:
- il 20.11.2003 era deceduto , a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto Persona_1
Co presso il cantiere di Vallese di Oppeano (VR), appaltato per alcuni lavori dalla , quale capo commessa, alla ICEM di cui il era dipendente;
Per_1
- essi attori avevano tempestivamente denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, allora , poi incorporata nella convenuta in virtù di polizza CP_6 CP_1 responsabilità civile n. 00800391926/167095;
- la compagnia aveva eccepito l'inoperatività della polizza;
- conseguentemente, essi avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di CP_6
Brescia chiedendo che fosse accertata la validità della polizza e conseguente condannarsi la convenuta a tenere indenne gli attori rispetto alle future pretese economiche avanzate nei loro confronti;
- il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2830/10, aveva rigettato la domanda accogliendo le difese di;
in particolare, aveva accertato che il premio di polizza non era stato CP_6
pagato entro la data di scadenza bensì il 26.5.2004, che l'infortunio era avvenuto entro il termine di ultrattività del contratto, ma che il pagamento, avvenuto oltre sei mesi dalla scadenza, aveva avuto il solo effetto di estinguere il credito della assicuratrice per la riscossione del premio e che il contratto si era risolto ex lege, secondo quanto disposto dall'art. pagina 6 di 17 1901 c.c., con efficacia retroattiva alla data di scadenza del periodo assicurativo precedente
(17.11.2003);
- la decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n.
1141/13;
- impugnato tale ultimo provvedimento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26104/16, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, aveva cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia;
Co
- riassunto il giudizio da e dallo la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. Pt_1
276/20, passata in giudicato, richiamato quanto affermato in punto di diritto dalla S.C., aveva affermato che il sinistro doveva ritenersi coperto dalla garanzia del contratto di assicurazione a suo tempo concluso con e che, conseguentemente, succeduta alla CP_6 CP_1 prima, doveva ritenersi tenuta a manlevare, secondo le clausole contrattuali, parte contraente
“da ogni pretesa economica già avanzata o che sarà avanzata da qualsiasi soggetto in ragione dell'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano (VR) il 20.11.2003”. Rilevava altresì che ogni domanda, relativa all'eventuale richiesta di un indennizzo, come le spese dei due gradi pregressi del processo, “sarà oggetto del separato giudizio per la quantificazione degli importi dovuti dalla che e si sono riservati di Controparte_1 Parte_1 CP_7
proporre”.
In questa sede, dunque, gli attori, accertata in via definitiva l'operatività della polizza, chiedono la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 330.509,79 oltre interessi e rivalutazione, previa detrazione degli acconti versati da di € CP_1
211.851,56 da imputarsi al capitale (quanto al primo acconto di € 111.851,56) e agli interessi scaduti (quanto al secondo acconto di € 100.000,00).
A sostegno della quantificazione indicata, nel ricorso introduttivo hanno dichiarato di aver sostenuto i seguenti esborsi:
- spese legali del giudizio civile di primo grado come da fatt. 434/10, fatt. 192/09 e 19/08 avv.
Beltrami (doc. 10, 11 e 12);
pagina 7 di 17 - spese legali appello e fase stragiudiziale come da fatt. 48/10, 38/11 e 5/14 avv. Pinna (doc. 13,
14 e 15);
- spese legali giudizio di cassazione come da fatt. 1/17 avv. Pinna, pagamento avv. Mereu
(domiciliatario) e fattura avv. Mereu (domiciliatario) (doc. 16, 17 e 18);
- spese legali giudizio riassunto come da fatt. avv. E. Pinna (doc. 19);
- fatt. 16/20 avv. E. Pinna per importi liquidati dalla Corte di Appello nella sentenza 276/20
(doc. 20);
- spese a titolo di compenso dott. quale “consulente” di PZ come da fatt. 300/10, Per_2
315/13 e fattura pro-forma 2020 (doc. 21, 22 e 23);
- compenso per l'attività professionale svolta dal proprio legale avv. Lino Gallo nei tre gradi del giudizio penale (conclusosi con la condanna definitiva) come da fatt. 105/04, 220/06,
139/07, 152/08 e 195/08 (doc. 34, 35, 36, 37, e 38);
- importi corrisposti a TA (campione penale – doc. 39 e 40);
- importo versato alla vedova, a seguito di transazione, per complessivi € 60.000,00 di cui €
10.000,00 a titolo di rimborso spese legali avv. Matteo Molinari (doc. 25);
- importo di € 624,00 corrisposto al CTU nominato nel corso della procedura esecutiva mobiliare n. 3821/08 con pignoramento delle quote sociali instaurata dall'avv. Molinari (doc.
26 e 27);
- importo versato agli altri parenti della vittima, costituitisi quali parti civili nel giudizio penale,
a seguito di transazione, per complessivi € 40.000,00 (doc. 28) e al legale di questi ultimi avv.
LE AS per complessivi € 24.960,00 (doc. 29);
- importo di € 6.000,00 versato dallo all' (che aveva corrisposto la provvisionale Pt_1 CP_8
– doc. 30) quale quota da questo dovuta in relazione all'importo di € 26.000,00 versato dal corresponsabile arch. nella qualità di responsabile per la sicurezza all'epoca del Per_3 sinistro (doc. 31 e 32);
- importo di € 56.147,00 dovuto a che aveva agito in rivalsa nei confronti dello Parte_2
pagina 8 di 17 a seguito del pagamento dalla stessa effettuato a;
Pt_1 CP_8
Si è costituita in parte contestando la pretesa attorea. CP_1
Co
Nel corso del giudizio la società ha ceduto il credito derivante dal presente giudizio a madre dello ed è stata estromessa dal giudizio. Controparte_2 Pt_1
Co
Non è in contestazione l'obbligo della convenuta di tenere indenne e lo da Pt_1
quanto da questi corrisposto a seguito del sinistro citato a seguito di quanto disposto dalla Corte di Appello di Brescia, in sede di rinvio, con la sentenza n. 276/20 con la quale è stata dichiarata Co la validità della polizza contratta da e dallo con e, conseguentemente, Pt_1 CP_6
l'obbligo di subentrata a , di tenere indenne questi ultimi “da ogni CP_1 CP_6
pretesa economica già avanzata o che verrà contro di loro avanzata derivante dall'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano (VR) il 20.11.2003”.
Come si legge nella sentenza della Corte “La questione rimessa al vaglio della Corte nel giudizio di rinvio è pertanto la vigenza del contratto di assicurazione alla data del verificarsi del sinistro [….], che va rapportata agli effetti del tardivo pagamento del premio, rispetto alla scadenza contrattuale del 17 novembre, saldato dalla assicurata nel maggio del 2004, ad oltre sei mesi dal momento in cui avrebbe dovuto essere pagato, secondo il contratto”. La Corte, quindi, alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
26104/16, ha ritenuto non condivisibile la decisione di cui alla sentenza del Tribunale di
Brescia, “rispetto alla interpretazione dell'art. 1901 c.c., ed all'art. 3 delle condizioni generali del contratto, denominata “Pagamento del premio””; in particolare, si legge, sempre nella sentenza della Corte: “L'infortunio che cagionò la morte di è avvenuto il 20 Persona_1
novembre 2003, quindi nel periodo ricompreso nei quindici giorni successivi alla prima scadenza del contratto di assicurazione del 17 novembre 2003, la garanzia a carico dell'assicuratore è rimasta sospesa a causa del mancato tempestivo pagamento del premio, ma la risoluzione del contratto, intervenuta per effetto del saldo ad oltre sei mesi dalla scadenza, ha effetto retroattivo con decorrenza non dalla data della scadenza del contratto, ma da quella dello spirare dei quindici giorni seguenti”; conseguentemente “L'evento assicurato, avvenuto entro lo spirare dei quindici giorni, è coperto dalla garanzia del contratto di assicurazione a pagina 9 di 17 suo tempo concluso con ”. CP_6
Considerata la natura del giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e nel quale operano anche le preclusioni derivanti da giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, diversamente da quanto affermato dagli attori, non può però ritenersi che le eccezioni, formulate da , concernenti la non debenza di alcuni degli importi richiesti in questa CP_6 sede dagli attori siano inammissibili;
come si è detto, infatti, la sola questione rimessa al vaglio della Corte nel giudizio di rinvio era la vigenza del contratto di assicurazione alla data del verificarsi del sinistro, con la conseguenza, dunque, che – in questa sede – deve necessariamente essere esaminata la fondatezza di tutte le pretese creditorie avanzate dagli attori alla luce delle condizioni di cui al contratto di assicurazione, questione che non è stata mai trattata né dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2830/10, né dalle successive sentenze della Corte di Appello e della Corte di Cassazione (v. anche pag. 9 sentenza Corte di Appello n.
276/20 “Di conseguenza la , ad essa succeduta, è tenuta a garantire e Controparte_1
manlevare, secondo le clausole contrattuali, parte contraente da ogni pretesa economica già avanzata o che sarà avanzata da qualsiasi soggetto in ragione dell'infortunio sul lavoro avvenuto in Vallese di Oppeano (VR) il 20.11.2003” ).
Ora, l'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione (doc. 3 attori) prevede espressamente che “la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. […]”
Ciò detto, devono ritenersi provati i seguenti crediti:
a) € 40.000,00 versati in sede di transazione a (doc. 28 attori); trattasi di CP_9
importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare di aver ricevuto notizia della transazione dall'avv. Pinna per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 (cfr. doc. 4 prodotto dalla convenuta) e che tale importo pagina 10 di 17 deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
b) € 50.000,00 versati in sede di transazione a (doc. 25 attori); anche in Persona_4
questo caso trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale, come per il precedente importo, si è limitata ad osservare di aver ricevuto notizia della transazione per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 e che tale importo deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
c) € 10.000,00 versati all'avv. Molinari, difensore di (doc. 25 attori); Controparte_10
trattasi di importo dovuto in quanto espressamente previsto nella transazione Co perfezionata tra quest'ultima, e lo Pt_1
d) € 24.960,00 quale parcella dell'avv. LE difensore degli eredi del Per_5
dipendente deceduto, con i quali era stato perfezionato atto transattivo (doc. 28 e 29 attori); lo stesso accordo transattivo, infatti, indica specificatamente le spese a carico Co dello e di da liquidare all'avv. AS (quanto all'eccezione fondata sull'art. Pt_1
20 ultimo comma delle Condizioni di Polizza secondo cui “La Società non riconosce spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati e Parte_3 non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”, trattasi di eccezione infondata posto che l'avv. AS non era il difensore degli attori bensì dei parenti della vittima e, pertanto, la somma deve ritenersi dovuta ai sensi dell'art. 13 delle condizioni di assicurazione trattandosi di spesa sostenuta dagli eredi e dovuta dagli assicurati).
e) € 624,00 a titolo di compenso CTU nel procedimento esecutivo mobiliare n. 3821/08
RG promosso da nei confronti di e (doc. 26 attori); trattasi Persona_4 Parte_1 di importo dovuto;
infondata è, anche in questo caso, l'eccezione fondata sempre sull'art. 20 delle condizioni di assicurazione posto che in questo caso l'esborso concerne l'ausiliario del giudice;
f) € 6000,00 quale saldo accordo arch. il quale aveva saldato l'intera CP_8 Per_3
posizione per complessivi € 26.000,00 di cui € 6000,00 di pertinenza di PZ (doc. CP_8
pagina 11 di 17 31 e 32 attori); trattasi di importo documentato e sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare, ancora una volta, di aver ricevuto notizia della transazione per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 e che tale importo deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
g) fatt. 434/10 avv. Beltrami e Negrini € 5318,77 (doc. 10 attori) causale: saldo per assistenza legale relativa alla posizione Tribunale di Controparte_5 CP_6
Brescia; trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare che tale importo deve ritenersi ricompreso nell'acconto di €
100.000,00 versato a mezzo bonifico nel febbraio 2021;
h) fatt. 19/08 avv. Beltrami e Negrini € 2.249,44 (doc. 12 attori) causale: acconto per assistenza legale relativa alla posizione Tribunale di Controparte_5 CP_6
Brescia; anche in questo caso, trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare che tale importo deve ritenersi ricompreso nell'acconto di € 100.000,00 versato a mezzo bonifico nel febbraio 2021;
i) fatt. 48/10 avv. Giovanni Pinna € 6240,00 (doc. 13 attori) causale: acconto spese e competenze dovute all'avv. Giovanni Pinna nella vertenza di impugnazione avanti alla
Corte di Appello di Brescia promossa da nei confronti della;
CP_4 CP_6
anche in questo caso, trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare di aver ricevuto notizia della transazione per la prima volta con la lettera e-mail del 20.4.20 e che tale importo deve ritenersi ricompreso nelle somme versate a titolo di acconto;
j) fatt. 5/14 avv. Giovanni Pinna € 6344,00 (doc. 15 attori) causale: fondo spese e competenze dovute all'avv. Giovanni Pinna nella vertenza pendente avanti la Corte di
Appello di Brescia (definita con sentenza n. 1141/13) promossa da nei CP_4 confronti di;
anche in questo caso, trattasi di importo sostanzialmente non CP_6 contestato dalla convenuta, la quale si è limitata ad osservare che tale importo deve ritenersi ricompreso nell'acconto di € 100.000,00 versato a mezzo bonifico nel febbraio
2021; pagina 12 di 17 k) gli importi di € 7660,38 (già comprensivi di accessori) e di € 11.516,12 (già comprensivi delle spese esenti e degli accessori) a titolo di rimborso spese di lite rispettivamente del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e alla Corte di Appello come liquidate nella sentenza n. 276/20. Escluso, pertanto, quanto indicato nella fatt. 1/17
(doc. 16 attori) posto che la liquidazione delle spese tra le parti si fonda sui principi di causalità e di soccombenza ed è vincolata alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa (tra le altre: Cass. 25992/19);
l) importo di € 1293,60 come da parcella 29/20 avv. Elena Pinna (doc. 46 attori) relativa all'attività di mediazione comprovata di documenti 44 e 45 fascicolo attori;
trattasi di importo sostanzialmente non contestato dalla convenuta.
m) € 1792,97, € 2448,00, € 3672,00, € 4358,98, € 2487,00 di cui alle Fatture 105/04,
220/06, 139/07, 152/08, 195/08 avv. Lino Gallo, difensore degli attori nei tre gradi del giudizio penale (doc. 34, 35, 36, 37, 38). La convenuta contesta il credito in forza di quanto statuito dall'art. 20 ultimo comma delle Condizioni di Polizza secondo cui la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La tesi non può essere condivisa. Come affermato in materia dalla
S.C., a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, essendo necessario vagliare il comportamento delle parti e, in particolare, le ragioni in virtù delle quali l'assicurato si è posto volontariamente al di fuori della previsione pattizia esponendosi così al legittimo rifiuto del rimborso, sempre che si accerti che la compagnia ne avesse effettivamente assunto (o offerto di assumere) la difesa in giudizio. Nella specie, a fronte della ferma posizione di che ha CP_6
opposto sin dall'inizio l'eccezione di inoperatività della polizza (doc. 4 attori) e, quindi,
l'impossibilità di assumere la loro difesa, gli attori non avevano altra scelta se non quella di difendersi autonomamente, di talché il rifiuto della richiesta di rimborso deve ritenersi contraria a buona fede posto che “le spese effettuate per resistere in giudizio […] sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto nei limiti di cui
pagina 13 di 17 all'art. 1917 c.c. solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore abbia
o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato” (Cass. 8896/20).
Ritiene, invece, questo giudice, che non possano ritenersi dovuti i seguenti importi:
1) fatt. 192/09 avv. Beltrami e Negrini (doc. 11 attori): “Per consulenza stragiudiziale varia effettuata in vostro favore”, contestata dalla convenuta, trattandosi di causale del tutto generica da cui non è possibile evincere il nesso causale rispetto al sinistro del 20.11.2003 e non ritenendosi sufficiente, stante l'evidenziata assoluta genericità della causale, il doc. 25 prodotto dagli attori;
2) fatt. 38/11 avv. Giovanni Pinna (doc. 14 attori), contestata dalla convenuta: a titolo di
“saldo spese e competenze dovute all'avv. Giovanni Pinna per l'attività professionale svolta a favore della e del legale rappresentante signor per CP_4 Parte_1 attività stragiudiziale con i signori e più” trattandosi di causale generica, in CP_9
assenza di ulteriori e più specifici elementi, e non ritenendosi sufficiente, sul punto, il solo doc. 28 prodotto dagli attori;
3) fatt. avv. Giovanni Pinna (doc. 16 attori): v. sopra lett. k)
4) fatt. avv. Mereu (doc. 17 attori): non ritenendosi sufficiente, in assenza di più specifici elementi, il solo doc. 17 indicando, peraltro, l'assegno prodotto in copia un importo (€
2195,80) diverso da quello richiesto nel presente giudizio (€ 2831,88);
5) fatt. avv. Mereu (doc. 18 attori): v. sopra lett. k)
6) parcella 26/19 avv. Elena Pinna (doc. 19 attori): v. sopra lett. k)
7) fatt. 16/20 avv. Elena Pinna (doc. 20 attori): v. sopra lett. k)
8) parcella 13/21 avv. Elena Pinna (doc. 47 attori) essendo stato il documento prodotto pagina 14 di 17 tardivamente (unitamente alla comparsa conclusionale) ed attenendo alle spese del presente procedimento da liquidarsi unitamente alla presente sentenza;
9) fatture dott. (doc. 21, 22 e 23 attori) non ritenendosi sufficienti le sole fatture Per_2
prodotte in assenza di prova circa l'attività effettivamente svolta dal commercialista in relazione al contenzioso oggetto di causa (quanto alle prove orali articolate sul punto dagli attori si richiama l'ordinanza in data 30.5.23).
10) € 644,35 ed € 600,00 quale pagamento TA campione penale essendo escluse, giusto art. 20 delle condizioni di polizza, le spese di “giustizia penale”;
11) Importo di € 44.000,00 a titolo “pagamento ad PO (ex ) per rivalsa Parte_2 CP_8
(doc. 59). Il credito non può essere riconosciuto in assenza di prova circa l'effettivo esborso stante l'inammissibilità del predetto documento in quanto prodotto tardivamente dagli attori. Quanto ai documenti “copia di bonifico e quietanza” (indicati in comparsa conclusionale quali doc. 49) che avrebbero dovuto dimostrare il versamento di tale importo
“a saldo e stralcio” rispetto alla maggior somma di € 56.147,00, trattasi di documenti non prodotti posto che il citato doc. 49) costituisce copia della sentenza della Corte di
Cassazione n. 2125/10.
In conclusione, l'importo complessivamente dovuto da ammonta ad € 186.965,26. CP_1
Parte attrice chiede, poi, che all'importo dovuto a titolo di capitale siano aggiunti gli interessi dal sorgere dell'evento dannoso e, quindi, dal fatto, o dai singoli pagamenti.
Ritiene questo giudice che debbano essere richiamati in questa sede i principi enunciati dalla S.C. nella sentenza n. 28811/19 in materia di mora dell'assicuratore della responsabilità civile nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria ovvero:
- l'assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora;
la mora è fonte d'una obbligazione scaturente dall'inadempimento dell'obbligo indennitario, non dall'illecito commesso dall'assicurato (tra le altre: Cass. 22054/17);
- l'assicurato che chieda la condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi di mora pagina 15 di 17 deve provare solo il ritardo;
- la mora dell'assicuratore comporta l'obbligo di pagamento degli interessi legali anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno (art. 1224 comma I c.c.);
- l'assicuratore della responsabilità civile diviene debitore dell'assicurato solo quando questo a sua volta diviene debitore del terzo danneggiato;
- l'insorgenza del debito dell'assicuratore, tuttavia, non ne comporta ipso facto la costituzione in mora, perché le ipotesi di mora ex re sono tassativamente previste dall'art. 1219 c.c., ed al di fuori di esse è sempre necessario un atto formale di costituzione in mora;
- l'assicuratore può ritenersi in mora rispetto all'obbligo di indennizzare l'assicurato solo una volta che:
a) sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l'assicuratore è tenuto, ex art. 1176 II comma c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e liquidare il danno;
b) vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato;
- l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di pagamento dell'indennizzo è un'obbligazione di valuta;
pertanto, nel caso in cui l'assicurato intenda ottenere il risarcimento
“del maggior danno”, cioè del pregiudizio causato dal ritardo nell'adempimento non assorbito dagli interessi legali ex art. 1224 II comma c.c., dovrà dimostrare che un tempestivo adempimento lo avrebbe messo al riparo dagli effetti dell'inflazione.
Alla luce dei sopra indicati principi, dunque, devono ritenersi dovuti gli interessi, ex art. 1224 I comma c.c., dalla costituzione in mora da parte dell'avv. Pinna e, quindi, dalla email del
20.4.20; considerato, però, che a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di
Appello e della successiva costituzione in mora, ha versato un primo acconto di € CP_1
111.851,66 in data 5.6.20 (doc. 42 attori) e un secondo acconto di € 100.000,00 in data
11.2.2021, ritiene questo giudice che possano essere riconosciuti a parte attrice gli interessi moratori ex art. 1224 II comma c.c. sulla somma di € 75.113,60 (186.965,26 quale importo riconosciuto come dovuto - € 111.851,66 quale importo versato con il primo acconto) pagina 16 di 17 quantificati dalla costituzione in mora (20.4.20) sino al saldo del secondo acconto di €
100.000,00 (11.2.21); l'importo dovuto a titolo di interessi per tale periodo ammonta ad €
27,10. Va escluso il maggior danno da rivalutazione monetaria in assenza di prova sul punto.
Considerato che l'importo complessivamente versato da assorbe interamente CP_1
l'importo ritenuto come dovuto nella presente sentenza e l'importo quantificato a titolo di interessi, nessuna ulteriore somma è dovuta agli attori.
L'esito del giudizio giustifica la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite liquidate in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dato atto dell'intervenuta estromissione dal giudizio di , Controparte_4
rigetta le domande formulate da e dalla terza intervenuta Parte_1 CP_2
[...]
2) condanna e al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_2
complessivi € 11.268,00 per compenso oltre spese gen., i.v.a., c.p.a.
Brescia, 10/12/2025
Il Giudice
NA SI
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