CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1461/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9602/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011546042000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011546042000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011546042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190073403387000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190140389469000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla intimazione n. 097 2025 9011546042 000, notificata in data 22.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento di €1.352,41 contestando il mancato pagamento delle cartelle n. 09720190073403387 notificata il 19.10.19 a titolo di Diritto Annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2016 e n. 097201901403894690 notificata il 05.10.19 a titolo di spedi giudizio anno
2010 ed IRPEF anno 2014.
Con memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica di aver sospeso la cartella n. 09720190140389469 che pertanto non sarà oggetto di ulteriori procedure cautelari e/o esecutive e di aver annullato la cartella n. 09720190073403387 000 per riscontrato vizio di notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce della sospensione della esecutorietà della cartella n.
09720190140389469 e dell'annullamento dell'altra n. 09720190073403387 000 oggetto di intimazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocratico
NA CE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9602/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011546042000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011546042000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011546042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190073403387000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190140389469000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla intimazione n. 097 2025 9011546042 000, notificata in data 22.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento di €1.352,41 contestando il mancato pagamento delle cartelle n. 09720190073403387 notificata il 19.10.19 a titolo di Diritto Annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2016 e n. 097201901403894690 notificata il 05.10.19 a titolo di spedi giudizio anno
2010 ed IRPEF anno 2014.
Con memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica di aver sospeso la cartella n. 09720190140389469 che pertanto non sarà oggetto di ulteriori procedure cautelari e/o esecutive e di aver annullato la cartella n. 09720190073403387 000 per riscontrato vizio di notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce della sospensione della esecutorietà della cartella n.
09720190140389469 e dell'annullamento dell'altra n. 09720190073403387 000 oggetto di intimazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocratico
NA CE