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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 564/2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 18 settembre 2024 Su giusta delega dell'Avvocatura dello Stato di Napoli è presente il dr. Tirri Mauro, funzionario ME . Si chiede di rigettare Controparte_1 integralmente il ricorso di in quanto totalmente infondato per le CP_2 ragioni esposte nella memoria difensiva, a cui si rimanda integralmente. È presente nell'interesse di parte ricorrente e per delega degli avv.ti Sandulli e Preziosi, l'avv. Armando Nigro il quale si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento. In particolare, ribadisce la decadenza ex art. 14 L. 689/81 in cui è incorso il ME avendo notificato tardivamente la contestazione dell'infrazione, di cui era a conoscenza sin dal 25.12.2019 (ossia dal trentesimo giorno successivo alla negoziazione dell'assegno "incriminato") e, quindi, avrebbe dovuto provvedere immediatamente (come recita la norma) alla notifica o, comunque, avviare immediatamente l'accertamento che, invece, è iniziato solo con la pec del 05.03.2020. Invoca, inoltre, l'applicazione della esimente di cui al comma 2, art. 51, D.lgs. 231/07 perché la norma NON richiede alcuna prova documentale ai fini della "certezza dell'avvenuta comunicazione da parte dell'altro soggetto obbligato" e, in ogni caso, per il raggiungimento dello scopo di cui alla normativa antiriciclaggio (ossia l'avvio delle procedure volte a sanzionare condotte in violazione di detta normativa). Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha concluso, questo Giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di LI - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza del giorno 18 settembre 2024, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 564/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa “ e vertente TRA
(società appartenente al GRUPPO IVA Partita IVA nr. Controparte_2 CP_2
e Cod. Fisc. ), con sede in Modena (MO) alla Via San Carlo 8/20, P.IVA_1 P.IVA_2 in persona di (c.f. ), autorizzato giusta procura speciale CP_3 C.F._1 del 22 settembre 2021 per Notar Repertorio n. 49235/14840, quale società Persona_1 incorporante la giusta atto di fusione per incorporazione per notar Controparte_4 di Modena, del 17 novembre 2014, rep. n. 43405, Racc. n. 13041, registrato in Persona_1
Modena in data 18 novembre 2014 al n. 14165, serie 1T ed iscritto presso i Registri delle
Imprese di Napoli, Crotone, Ravenna e Modena in data 18/24 novembre 2014;
[...]
(C.F.: ), coobbligata in solido, residente in Parte_1 C.F._2
LI (AV) alla Via Brigata LI n. 52, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure rilasciate su foglio separato allegate al Ricorso, dall'Avv. Fabio Preziosi (c.f. ) e dall'Avv. Federica Sandulli (c.f. C.F._3
), elettivamente domiciliati come in atti;
C.F._4
- RICORRENTI -
E
(CF ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. ) presso cui è domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz n. 11; P.IVA_4
- RESISTENTE -
conclusioni: come da Verbale dell'odierna udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 e ss. della Legge 689/1981 e Controparte_2 [...] hanno proposto ricorso in opposizione avverso il Decreto Ministeriale Parte_1
n. 780566/A, con il quale il sanzionava la violazione Controparte_5 della normativa antiriciclaggio (art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall' art. 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122), per aver omesso di comunicare al Controparte_5 l'operazione finanziaria effettuata in violazione dell'art. 49 comma 5 del citato decreto legislativo dal soggetto ( ) che aveva negoziato l'assegno postale n. Controparte_6
9304600980-12 del 25.11.2019 di € 1.800,00, sopra soglia privo della clausola di non trasferibilità. I ricorrenti premettevano, in fatto: che, in data 25 novembre 2019, veniva negoziato presso la filiale di RA (AV) della l'assegno bancario n. 9304600980-12, Controparte_2 emesso in pari data, recante l'importo di € 1.800,00 in cifre ed € 1.500,00 in lettere, tratto su detto titolo, privo della clausola “non trasferibile”, era intestato alla ditta Controparte_7 individuale ” e recava firma di girata per l'incasso di Controparte_6 CP_6
, titolare firmatario dell'omonima ditta individuale;
con nota del 5 marzo 2020 la
[...]
premesso di essere stata notiziata da altro Istituto Parte_2 di Credito, richiedeva le generalità complete, il codice fiscale, la partita iva, la residenza, il domicilio della persona fisica firmataria per traenza dell'assegno n. 9304600980-12, di tutti i titolari del conto corrente sul quale il medesimo assegno era stato incassato, nonché del soggetto responsabile dell'omessa segnalazione;
essa, con comunicazione del 6 marzo 2020, rispondeva alle informazioni richieste, con nota N. REG. UFF. 0055593 del 5 maggio 2020, posizione n. 780566/A/NA il Ministero contestava alla ed in solido alla Dott.ssa Controparte_2 [...]
la violazione dell'art 51, co. I, del D. Lgs. 231/2007, per aver omesso di comunicare al CP_6 l'operazione finanziaria effettuata, in violazione Controparte_5 dell'art. 49, comma 5 del citato decreto, da parte del sig. (emissione di Controparte_6 assegno privo della clausola “non trasferibile”); essi opponenti, con memoria del 27 maggio 2020, rilevavano l'infondatezza delle contestazioni mosse, ma con decreto di ingiunzione n.
780566/A/NA, notificato in data 25 gennaio 2022, il
[...]
determinava a carico di Controparte_8 Parte_1
la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00, da pagarsi in solido con
[...] [...]
e ingiungeva ai predetti soggetti di pagare la somma indicata, insieme alle spese CP_2 quantificate in € 20,00, per un importo complessivo di € 3.020,00 entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
In diritto, l'opposizione era fondata sui seguenti motivi: A. DELLA DECADENZA EX ART. 14 L. 689/1981, in via preliminare, eccependo la difesa la decadenza, da parte del
, relativa alla notifica della contestazione in ragione dell'intervenuto decorso del CP_5 termine di 90 gg. di cui all'art. 14 della L. 689/1981; B. “DELL'ART. 51 DEL D.LGS. 231/07 E DELLA SUA “RATIO”, essendo stata la stessa , nella prima Parte_2 comunicazione utile, a dare atto dell'intervenuta tempestiva segnalazione della violazione da parte “di altro Istituto di credito”, l'Ufficio utilizzava, quindi, la segnalazione dell'infrazione inviata da uno dei due Istituti negozianti al fine di verificare se l'altro Istituto avesse effettuato la comunicazione;
ma, tale verifica non era più necessaria, stante l'assolvimento della ratio della norma sanzionatoria (il raggiungimento dello scopo di tutela e repressione); “C. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO”, non potendosi riconoscere valore di
“comunicazione di avvio” alla nota del 5 marzo 2020, non rispettando quest'ultima il disposto di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 e contenendo la stessa già la contestazione dell'infrazione, ovvero la conclusione e non l'avvio del procedimento;
“D. DELL'AMMONTARE DELLA SANZIONE E DELL'OBLAZIONE”, contestandosi i criteri adottati dall'Ufficio ai fini dell'indicazione della sanzione e del calcolo dell'oblazione, tenuto conto anche della somma riportata sull'assegno (€ 1.800,00), gli importi della sanzione (€ 3.000,00) e dell'oblazione (€ 5.000,00), apparivano non proporzionati. La parte ricorrente concludeva chiedendo “1) Disponga, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di ingiunzione n. 780566/A/NA notificato in data 25 gennaio 2022 dal Controparte_8
sussistendone i gravi motivi;
2) Accolga, in ogni caso, la presente opposizione
[...] per tutti i motivi ampiamente esposti e per l'effetto annulli, ovvero revochi il decreto n. 780566/A/NA; 3) In via meramente gradata, modifichi il decreto n. 780566/A/NA applicando la minore sanzione di cui al co. I bis all'art. 63 del D.Lgs. n. 231/07; 4) Condanni in ogni caso parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.”.
Si costituiva la parte resistente , contestando Controparte_5 tutti i motivi di opposizione e concludendo “affinché codesto Giudice voglia rigettare integralmente tutte le domande di in quanto infondate per le ragioni Controparte_2 esposte in narrativa. Vinte le spese.”.
Con Ordinanza del 22/09/2022 veniva sospesa l'esecutività del decreto di ingiunzione n. 780566/A/NA e la causa veniva rinviata per la discussione. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Preliminarmente, deve osservarsi che non risulta affatto contestata dagli opponenti la vicenda in fatto, presupposto della fattispecie sanzionatoria, ovvero l'aver omesso di comunicare al l'operazione finanziaria effettuata dal Controparte_5 Sig. , che aveva negoziato, in data 25 novembre 2019, presso la filiale Controparte_6
di RA, un assegno postale sopra soglia, privo della clausola di non trasferibilità. CP_2
Ciò posto, vanno esaminati i motivi di opposizione proposti nella odierna sede. E' da escludersi, a parere del Tribunale, la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981. Dalla ricostruzione dei passaggi della vicenda è pacifico, anche alla luce della documentazione in atti, che: con nota del 5 marzo 2020 la Parte_2
premesso di essere stata notiziata da altro Istituto di Credito, richiedeva le generalità
[...] complete, il codice fiscale, la partita iva, la residenza, il domicilio della persona fisica firmataria per traenza dell'assegno n. 9304600980-12, di tutti i titolari del conto corrente sul quale il medesimo assegno era stato incassato, nonché del soggetto responsabile dell'omessa segnalazione;
la con comunicazione del 6 marzo 2020, rispondeva alle informazioni CP_2 richieste;
con nota N. REG. UFF. 0055593 del 5 maggio 2020, il Ministero contestava alla
[...] ed in solido alla Dott.ssa la violazione dell'art 51, co. I, del D. Lgs. CP_2 CP_6
231/2007.
Orbene, in punto di diritto, deve sottolinearsi che la norma di cui all'art. 14 L. 698/91 fa decorrere il termine di novanta giorni dall'accertamento del fatto, e non dalla commissione dell'illecito, il termine entro cui l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione è, cioè, collegato alla fase procedimentale dell'accertamento dell'infrazione. In tema, la giurisprudenza di legittimità si è espressa chiaramente nel senso che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (v. Cass. civ., SS.UU. n. 28210/2019). Nel caso di specie, si reputa che il momento da cui debba farsi decorrere il termine per la contestazione coincida con la data in cui la riscontrava la richiesta di informazioni CP_2 inoltrata dalla , ovvero il 6 marzo 2020, poiché solo a partire da questo momento Parte_2
l'organo di controllo aveva avuto conoscenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresi i dati identificativi del trasgressore. Ne discende, quindi, il rispetto del termine di legge di novanta giorni, avendo la provveduto alla Parte_2 contestazione nei confronti di in data 5 maggio 2020 e nei confronti della in CP_2 CP_6 data 1 giugno 2020.
Il primo motivo di opposizione va, pertanto, rigettato. Deve poi ritenersi priva di pregio la doglianza con cui gli opponenti hanno invocato l'esimente di cui all'art. 51 co. 2 del D. Lgs. 231/2007.
Per mettere a fuoco la questione essenziale, preme notare come dall'articolo 51, rubricato “Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo”, discenda l'obbligo per gli Istituti bancari che hanno negoziato un assegno privo dei requisiti di cui all'art. 49 di segnalare l'operazione posta in essere dalle parti;
l'obbligo di comunicazione è in capo ad entrambi gli Istituti bancari coinvolti nella negoziazione cumulativamente, e cioè tanto in capo alla banca del soggetto che ha emesso il titolo (traente) quanto in capo alla banca del soggetto che lo ha incassato (cedente o beneficiario) e viene meno solamente nell'ipotesi in cui uno dei due soggetti tenuti abbia avuto “certezza” che la comunicazione sia stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato;
l'espresso riferimento legislativo all'acquisita “certezza” che l'obbligo sia stato adempiuto dall'altro soggetto per escludere la violazione dell'art. 51 D.lgs. n. 231/2007 richiede necessariamente che l'Istituto di credito dimostri, prima del termine di legge entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo, di avere verificato che alla comunicazione abbia provveduto l'altra banca coinvolta nell'operazione finanziaria o comunque di avere avuto contezza della prova documentale di tale comunicazione;
diversamente non opera alcun esonero e la banca che omette la comunicazione è inadempiente al relativo obbligo.
A tale espresso riguardo, autorevole giurisprudenza ha avuto modo di affermare, in fattispecie analoga alla presente, che “A tale riguardo non si può ritenere irrilevante, sotto il profilo sanzionatorio, l'omissione di uno dei soggetti coobbligati nell'ipotesi in cui l'altro adempia tempestivamente, perché: - la norma dell'art. 51 co. 2 cit. impone ad entrambe le banche coinvolte, cumulativamente e non in via alternativa, l'obbligo di comunicazione, facendo venire meno detto obbligo in capo alla seconda solo per l'ipotesi di conoscenza certa dell'adempimento dell'altra coobbligata;
- il legislatore con l'imposizione della comunicazione congiunta dell'operazione irregolare entro un tempo determinato persegue la certezza della celere e il più possibile completa conoscenza dell'occorso, con acquisizione di tutti gli elementi rilevanti, da parte della PA competente, in modo da rendere certa ed effettiva la possibilità di svolgimento tempestivo degli approfondimenti e degli interventi adeguati per il contrasto del riciclaggio, e anche dell'evasione fiscale;
- l'illecito costruito dalla norma richiamata non richiede quindi una offensività in concreto dell'omissione ma opera come fattispecie di pericolo
e risulta integrato ogni volta che la comunicazione dell'una e/o dell'altra banca obbligata non venga effettuata, indipendentemente dal fatto che una delle due vi abbia provveduto in termini;
- l'elemento soggettivo necessario e sufficiente è quello colposo, per la cui integrazione in via presuntiva è sufficiente che il soggetto che si sa o si deve sapere tenuto non provveda;
- in questo contesto, appare giustificato che la previsione di non punibilità del soggetto inadempiente, prevista dalla norma per l'ipotesi in cui abbia provveduto tempestivamente il coobbligato, presupponga esplicitamente che il primo avesse conoscenza effettiva di quest'ultima circostanza entro il termine imposto per la comunicazione;
- solo in tal caso, infatti
“l'inadempiente” è al corrente che comunque la PA è stata resa edotta prontamente dell'operazione irregolare e, quindi, messa in condizioni di svolgere le attività di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal d. lgs. n.231/2007; - diversamente, si deve ritenere che l'omissione conservi il carattere di illiceità amministrativa, a prescindere dall'adempimento di uno dei coobbligati se ignorato dall'altro, e a prescindere quindi dall'effettiva conoscenza e conseguente possibilità di attivarsi in capo alla PA.” (cfr. C. App.
Torino sez. I, 07/02/2022, n. 1177; v. anche in termini C. App. Torino sez. I, 15/11/2021,
n.1176). Nel caso di specie, la ricorrente non ha affatto dedotto, né tanto meno dimostrato, CP_2 di avere avuto “certezza”, prima del termine di legge entro il quale doveva essere adempiuto l'obbligo, di avere verificato che alla comunicazione avesse provveduto l'altra parte coinvolta nell'operazione finanziaria o comunque di avere avuto contezza della prova documentale di tale comunicazione, facendo la difesa solo riferimento al fatto che la , nella Parte_2 prima comunicazione utile, avesse dato atto dell'intervenuta tempestiva segnalazione della violazione, da parte “di altro Istituto di credito”, così in vero palesando essa stessa di avere avuto conoscenza dell'effettuazione della comunicazione da parte di solamente a seguito CP_7 dell'attivazione del procedimento da parte dell'Amministrazione. Può ritenersi, quindi, pacifico che la non provvide alla comunicazione imposta dall'art. 51 cit. entro il CP_2 termine all'uopo fissato e che essa non avesse certezza che la stessa fosse stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.
Con riguardo poi alla ratio della norma ed all'offensività del fatto, la prospettazione offerta in ricorso dalla parte ricorrente non persuade, dovendosi rimarcare ed evidenziare, con la necessaria rilevanza, la condivisibile interpretazione giurisprudenziale, secondo cui l'illecito di cui trattasi non richieda una offensività in concreto dell'omissione, ma operi come fattispecie di pericolo e risulti integrato ogni volta che la comunicazione dell'una e/o dell'altra banca obbligata non venga effettuata, essendo altresì sufficiente l'elemento soggettivo colposo (v. ancora C. App. Torino, cit.).
Il motivo di opposizione sub b) va, conseguentemente, rigettato. La doglianza di violazione del principio del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento si appalesa parimenti infondata. La parte ricorrente appunta le censure sul richiamo all'art. 7 della legge n. 241/90, evidenziando che non potesse riconoscersi valore di “comunicazione di avvio” alla nota del 5 marzo 2020. Al contrario, non è chi non veda come il mentovato atto ben potesse configurarsi come atto endoprocedimentale informativo, a mezzo del quale l'amministrazione intendeva acquisire elementi informativi circa la rilevata fattispecie ed idonea ad instaurare il contraddittorio, come dimostrato dalla nota di risposta inviata dalla stessa nella successiva data del 6 marzo. CP_2
In ogni caso, ed a tacitazione di ogni ulteriore rilievo al riguardo, preme rammentare come, per costante giurisprudenza, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990 non compromette la legittimità del provvedimento finale laddove il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato. Infine, nell'applicazione della sanzione amministrativa, la P.A. resistente si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge, essendo la sanzione amministrativa prevista nell'importo da € 3.000,00 ad € 15.000,00 ed ha applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato, motivando espressamente al riguardo, così come in ordine alla quantificazione della oblazione, calcolata nella misura di un terzo (€ 5.000,00) del massimo della sanzione (15.000,00), in quanto più favorevole rispetto al doppio del minimo. Infondato è poi il calcolo dei ricorrenti, essendo la sanzione pari al 10% dell'importo trasferito possibile esclusivamente per le violazioni di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. Anche il motivo di opposizione sub D) merita, pertanto, reiezione.
Il ricorso proposto da e da è, Controparte_2 Parte_1 dunque, integralmente infondato, non potendosi accogliere alcuno dei motivi di opposizione proposti ed esso va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ed esse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€3.000,00), dell'oggetto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare dell'assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione proposta da e da Controparte_2 Parte_1
avverso il decreto di ingiunzione n. 780566/A/NA, notificato in data 25 gennaio
[...]
2022 dal Controparte_8
per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensiva adottata in corso di causa.
[...]
B. Condanna i ricorrenti in persona del legale rappr.te p.t. e Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del resistente, delle Parte_1 spese di giudizio, che si liquidano in €852,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, se dovuti, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in LI all'udienza del giorno 18 settembre 2024. Il Giudice dott. Federica Rossi