TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1860/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 14.7.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Luca Beorchia
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
1 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Albania il giorno 02.08.2011,
atto regolarmente trascritto presso i Registri del Comune di Basiliano il 09.02.2023;
-disporsi l'affidamento superesclusivo dei figli minori alla madre, con formula rafforzata,
facoltizzando il padre a vederli secondo modalità ritenute più opportune in considerazione delle esigenze dei minori stessi e al fine di assicurare loro massima tutela, anche a mezzo intervento dei servizi sociali competenti e a ogni modo non concedendo al padre la facoltà di pernottare con i figli;
-farsi obbligo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di una somma mensile non inferiore a € 500,00= (€ 250,00= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse degli stessi;
-riconoscersi il diritto esclusivo in capo alla ricorrente a percepire l'assegno unico universale per i figli a carico o, nel caso in cui tale beneficio venga incassato dal resistente, condannare quest'ultimo a versare alla moglie il corrispondente importo;
-autorizzare espressamente il rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti a favore dei figli minori in luogo dell'assenso del padre, autorizzando la signora a produrre Parte_1
l'emananda sentenza contenente l'espressa autorizzazione presso gli uffici competenti al rilascio dei predetti documenti validi per l'espatrio.
-spese di lite rifuse.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 2.8.2011 in
Albania -matrimonio trascritto in Italia in Comune di Basiliano (UD)- con;
che CP_1
Per_ dall'unione erano nati i figli (13.11.2012) e (18.6.2017), entrambi minorenni, e che il Per_1
Tribunale di NE aveva pronunciato sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 403/2024 di data 18.3.2024 con addebito della separazione al marito, ha chiesto la dichiarazione Parte_1 di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente non si è costituito in giudizio -sicché ne è stata dichiarata la contumacia-, né è personalmente comparso alla prima udienza davanti al G.I. di data 15.12.2025.
Alla medesima udienza del 15.12.2025 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che il marito, già condannato alla pena definitiva di anni tre e mesi sei di reclusione e ristretto presso la
Casa Circondariale di Belluno, era stato successivamente espulso dall'Italia e si trovava attualmente in Albania.
Il procuratore della ricorrente, autorizzato dal giudice, ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Va sicuramente dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dalla ricorrente e non contestata dal resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale delle parti onde pronunciare sentenza di divorzio.
Quanto alle condizioni di divorzio:
-ritenuto sussistere, nello specifico, le condizioni per l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre atteso che il padre è stato espulso dall'Italia e non può più far rientro nel nostro Stato e ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori (cfr. Tribunale Milano n. 6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni dei figli nel superiore interesse di questi ultimi ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento”
(cfr. Tribunale Milano 20.3.2014);
-ritenuto che gli incontri padre/figli dovranno evidentemente avvenire -qualora ciò fosse possibile- solamente tramite visite protette organizzate dai Servizi Sociali, previa valutazione che esse non siano contrarie agli interessi dei minori;
3 -rilevato che la madre ha chiesto un assegno di mantenimento per i due figli pari ad euro 250,00 mensili per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori, secondo le modalità suggerite dal Protocollo in uso al Tribunale di NE, e tale richiesta può essere accolta in ragione sia della permanenza dei minori con la madre senza soluzione di continuità, sia delle non floride risorse reddituali della ricorrente;
-rilevato che alla madre spetta evidentemente anche l'intero assegno unico universale per i figli in ragione dell'affido super esclusivo dei minori;
-che nulla deve essere stabilito per assegni tra i coniugi, avendo la ricorrente dichiarato di essere autosufficiente;
-che va altresì autorizzata la madre ad ottenere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, atteso l'affido esclusivo rafforzato a lei dei minori e la lontananza paterna che dilaterebbe ingiustificatamente i tempi per ottenere i documenti di cui i figli hanno necessità;
-che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della non opposizione del padre alle richieste materne.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 CP_1 data 2.8.2011 in Albania, Municipio di Peqin, Unità Amministrativa di Gjocaj alle seguenti condizioni:
-dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con formula rafforzata;
-dispone che le visite padre/figli possano avvenire solamente tramite visite protette organizzate dai
Servizi Sociali, previa valutazione che esse non siano contrarie agli interessi dei minori;
-fa obbligo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di una somma mensile pari a complessivi € 500,00= (€ 250,00= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile,
oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse degli stessi come da Protocollo in uso al Tribunale di NE;
4 -riconosce il diritto esclusivo in capo alla ricorrente a percepire l'assegno unico universale per i figli a carico;
-autorizza espressamente il rilascio/rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti a favore dei figli minori senza l'assenso del padre, autorizzando la signora a produrre la presente Parte_1
sentenza contenente l'espressa autorizzazione presso gli uffici competenti al rilascio dei predetti documenti validi per l'espatrio.
-nulla per assegni tra i coniugi;
-spese compensate.
--ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Basiliano (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte seconda, serie C, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2023;
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 15.12.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
5