TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6507/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
FrancoIl Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. MEINI JACOPO e dell'Avv. MARCO FRANCHI, elettivamente domiciliata in Siena,
Strada Statale 73 Ponente n. 24, presso il difensore, Avv. Meini.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Seregno, via Stoppani 31, presso l'Avv. Giuseppe Galli.
OPPOSTA
contro
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. GALA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati C.F._2
in Colle di Val D'Elsa (SI), via Gramsci 8, presso il difensore pagina 1 di 6 RZ MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1956/2022, emesso da Codesto Tribunale, in data
6.06.2022, nel procedimento n. 4362/2022 R.G., in favore della società avente ad oggetto il CP_1
pagamento della somma di € 12.882,44, a titolo di corrispettivo per la merce fornita.
L'opponente ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei Sigg.ri e , in qualità di soci illimitatamente responsabili della società Controparte_2 Controparte_3
eccependo, altresì, l'improcedibilità della Parte_1 Controparte_4
domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Siena, la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dei terzi chiamati a manlevare l'opponente da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio, nonché la condanna dei terzi chiamati a restituire la somma di € 4.982,00, oltre al pagamento di € 10.645,00, a titolo di regresso.
La società opposta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In seguito alla concessione dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, i Sig. ri
[...]
e si sono costituiti nel presente giudizio, chiedendo la dichiarazione Controparte_2 Controparte_3
di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita,
nonché il rigetto delle domande avanzate dall'opponente.
pagina 2 di 6 Si osserva, in primo luogo, che deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda,
sollevata dall'opponente e dai terzi chiamati, per il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, in quanto l'art. 3 del D.L. del 12 settembre 2014, n. 132, prevede che tale procedura non si applica ai giudizi di ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Si osserva, inoltre, che deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Monza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, avanzata dall' opponente, in quanto la competenza di codesto Tribunale si fonda sul criterio di collegamento di cui all'art. 1498 c.c.
Nell'ipotesi di vendita, che ricorre nel caso di specie, l'art. 1498 c.c. stabilisce, infatti, che “se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Il domicilio della società si trova in Sesto San Giovanni, vale a dire nell'ambito CP_1
territoriale ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
Dalla documentazione acquisita agli atti (fatture del 2019 e del 2020 e relativi documenti di trasporto, contratto di fornitura fra e dell' 1.09.2018, atto di Parte_1 CP_4 CP_3 CP_1
cessione di quote fra i Sigg.ri e i Sigg.ri e del 25.06.2019, fattura di Controparte_4 Pt_1 CP_5
del 13.02.2020, fattura di Maudit Pub di Stabile e TI dell'11.09.2018) e dall'istruttoria CP_1
esperita in corso di causa (testimoni, Sigg.ri , è emerso quanto segue. Testimone_1 Testimone_2
In data 1.09.2018, la società e la società Maudit Pub di Stabile e TI srl hanno CP_1
concluso un contratto di fornitura di birra in fusto, di marca Heineken Group, della durata di 24 mesi,
in forza del quale quest'ultima società si è impegnata ad acquistare un quantitativo minimo di birra, per anno, pari a 200,00 ettolitri, assumendo, altresì, l'obbligo di promuovere la commercializzazione della birra nell'esercizio e di saldare le forniture entro 30 giorni dalla fine del mese;
di contro, la società
si è impegnata a corrispondere alla società l'importo iniziale di € 14.000,00, CP_1 Parte_1
oltre iva, a titolo di anticipo sullo sconto del prezzo della birra, nonché € 63,00 per il numero di ettolitri minimo di birra fissato per anno. pagina 3 di 6 L'art. 6 del predetto contratto stabiliva, inoltre, che, nel caso di cessazione del contratto, qualora il cliente avesse acquistato un importo inferiore al minimo di birra in fusto, prefissato in 200 ettolitri all'anno, la società si riservava il diritto al risarcimento del danno. CP_1
In data 25.06.2019, i Sigg.ri e hanno ceduto le quote della società ai CP_2 CP_3 Parte_1
Sigg.ri e;
per tale motivo, dalla data della cessione la società Parte_1 Testimone_1
ha assunto la nuova denominazione di . Parte_1 Parte_1 Parte_3
Si osserva che parte opponente riconosce di essere debitrice nei confronti dell'opposta degli importi indicati nelle fatture azionate in via monitoria, relative alla fornitura di birra, mentre contesta la debenza dell'importo indicato nella fattura del 13.02.2020, di € 5.595,00, emessa da in CP_1
occasione della risoluzione dell'accordo, rappresentante la somma dovuta, a titolo di risarcimento del danno, previsto dall'art. 6 del contratto, nel caso di mancato acquisto del quantitativo minimo di birra annuale prefissato.
Si osserva, al riguardo, che l'importo indicato nella predetta fattura non risulta, in alcun modo,
giustificato da parte opposta, che non ha dimostrato di aver subito un danno, né ha provato che l'opponente abbia omesso di acquistare il quantitativo minimo annuale di birra, previsto in contratto.
Per tale ragione, l'importo indicato nella predetta fattura risulta privo di causa e, per l'effetto, non deve essere pagato dall'opponente.
Stante quanto sopra, la società opponente risulta debitrice, nei confronti dell'opposta, dell'importo pari ad € 7.287,44, oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo effettivo.
Si osserva, inoltre, che non risulta alcuna evidenza che, nell'ambito degli accordi di cessione delle quote della società Maudit Pub snc, parte venditrice abbia assunto l'obbligo di pagare, a parte acquirente, parte dell'importo ricevuto da in occasione della conclusione del contratto di CP_1
fornitura, a titolo di sconto sul prezzo della birra, che sarebbe stato acquistato nel corso della vigenza del contratto;
di contro il teste, Sig. agente di ha dichiarato che “all'atto della Testimone_2 CP_1
cessione delle quote fra e , le parti hanno valutato nel prezzo di acquisto anche il contratto CP_2 Pt_1
pagina 4 di 6 in essere con e quindi l'importo versato da quest'ultima a , a titolo di sconto sulle future CP_1 CP_2
forniture”.
Per tale motivo, deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati volta alla condanna di quest'ultimi alla restituzione dell'importo di € 10.645,00.
Stante quanto sopra, deve essere accolta, seppur parzialmente, l'opposizione e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra esposte;
ritenuta la sussistenza del diritto vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, nella minor misura pari ad € 7.287,44,
devono essere rigettate, per il resto, le domande ed eccezioni formulate dalla stessa parte opponente;
di contro, devono essere accolte le domande avanzate, in via subordinata, dall'opposta, con conseguente condanna della società opponente a pagare, nei confronti della prima, l'importo pari ad € € 7.287,44,
oltre interessi di legge dal 28.02.2020, al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1956/2022;
- condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, a pagare alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
l'importo di € 7.287,44, oltre interessi di legge dal 28.02.2020, al saldo effettivo;
- compensa fra le parti opponente ed opposta le spese di lite, nella misura di ½ e condanna la società
opponente a rifondere all'opposta le restanti spese di lite che liquida in € 2.500,00, per compensi,
oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA;
pagina 5 di 6 - condanna la società opponente a rifondere ai terzi chiamati le spese di lite che liquida in € 5.077, 00
per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
FrancoIl Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. MEINI JACOPO e dell'Avv. MARCO FRANCHI, elettivamente domiciliata in Siena,
Strada Statale 73 Ponente n. 24, presso il difensore, Avv. Meini.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Seregno, via Stoppani 31, presso l'Avv. Giuseppe Galli.
OPPOSTA
contro
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. GALA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati C.F._2
in Colle di Val D'Elsa (SI), via Gramsci 8, presso il difensore pagina 1 di 6 RZ MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1956/2022, emesso da Codesto Tribunale, in data
6.06.2022, nel procedimento n. 4362/2022 R.G., in favore della società avente ad oggetto il CP_1
pagamento della somma di € 12.882,44, a titolo di corrispettivo per la merce fornita.
L'opponente ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei Sigg.ri e , in qualità di soci illimitatamente responsabili della società Controparte_2 Controparte_3
eccependo, altresì, l'improcedibilità della Parte_1 Controparte_4
domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Siena, la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dei terzi chiamati a manlevare l'opponente da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio, nonché la condanna dei terzi chiamati a restituire la somma di € 4.982,00, oltre al pagamento di € 10.645,00, a titolo di regresso.
La società opposta si è costituita nel presente giudizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In seguito alla concessione dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, i Sig. ri
[...]
e si sono costituiti nel presente giudizio, chiedendo la dichiarazione Controparte_2 Controparte_3
di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita,
nonché il rigetto delle domande avanzate dall'opponente.
pagina 2 di 6 Si osserva, in primo luogo, che deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda,
sollevata dall'opponente e dai terzi chiamati, per il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, in quanto l'art. 3 del D.L. del 12 settembre 2014, n. 132, prevede che tale procedura non si applica ai giudizi di ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Si osserva, inoltre, che deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Monza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, avanzata dall' opponente, in quanto la competenza di codesto Tribunale si fonda sul criterio di collegamento di cui all'art. 1498 c.c.
Nell'ipotesi di vendita, che ricorre nel caso di specie, l'art. 1498 c.c. stabilisce, infatti, che “se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Il domicilio della società si trova in Sesto San Giovanni, vale a dire nell'ambito CP_1
territoriale ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
Dalla documentazione acquisita agli atti (fatture del 2019 e del 2020 e relativi documenti di trasporto, contratto di fornitura fra e dell' 1.09.2018, atto di Parte_1 CP_4 CP_3 CP_1
cessione di quote fra i Sigg.ri e i Sigg.ri e del 25.06.2019, fattura di Controparte_4 Pt_1 CP_5
del 13.02.2020, fattura di Maudit Pub di Stabile e TI dell'11.09.2018) e dall'istruttoria CP_1
esperita in corso di causa (testimoni, Sigg.ri , è emerso quanto segue. Testimone_1 Testimone_2
In data 1.09.2018, la società e la società Maudit Pub di Stabile e TI srl hanno CP_1
concluso un contratto di fornitura di birra in fusto, di marca Heineken Group, della durata di 24 mesi,
in forza del quale quest'ultima società si è impegnata ad acquistare un quantitativo minimo di birra, per anno, pari a 200,00 ettolitri, assumendo, altresì, l'obbligo di promuovere la commercializzazione della birra nell'esercizio e di saldare le forniture entro 30 giorni dalla fine del mese;
di contro, la società
si è impegnata a corrispondere alla società l'importo iniziale di € 14.000,00, CP_1 Parte_1
oltre iva, a titolo di anticipo sullo sconto del prezzo della birra, nonché € 63,00 per il numero di ettolitri minimo di birra fissato per anno. pagina 3 di 6 L'art. 6 del predetto contratto stabiliva, inoltre, che, nel caso di cessazione del contratto, qualora il cliente avesse acquistato un importo inferiore al minimo di birra in fusto, prefissato in 200 ettolitri all'anno, la società si riservava il diritto al risarcimento del danno. CP_1
In data 25.06.2019, i Sigg.ri e hanno ceduto le quote della società ai CP_2 CP_3 Parte_1
Sigg.ri e;
per tale motivo, dalla data della cessione la società Parte_1 Testimone_1
ha assunto la nuova denominazione di . Parte_1 Parte_1 Parte_3
Si osserva che parte opponente riconosce di essere debitrice nei confronti dell'opposta degli importi indicati nelle fatture azionate in via monitoria, relative alla fornitura di birra, mentre contesta la debenza dell'importo indicato nella fattura del 13.02.2020, di € 5.595,00, emessa da in CP_1
occasione della risoluzione dell'accordo, rappresentante la somma dovuta, a titolo di risarcimento del danno, previsto dall'art. 6 del contratto, nel caso di mancato acquisto del quantitativo minimo di birra annuale prefissato.
Si osserva, al riguardo, che l'importo indicato nella predetta fattura non risulta, in alcun modo,
giustificato da parte opposta, che non ha dimostrato di aver subito un danno, né ha provato che l'opponente abbia omesso di acquistare il quantitativo minimo annuale di birra, previsto in contratto.
Per tale ragione, l'importo indicato nella predetta fattura risulta privo di causa e, per l'effetto, non deve essere pagato dall'opponente.
Stante quanto sopra, la società opponente risulta debitrice, nei confronti dell'opposta, dell'importo pari ad € 7.287,44, oltre interessi legali dalla data delle fatture al saldo effettivo.
Si osserva, inoltre, che non risulta alcuna evidenza che, nell'ambito degli accordi di cessione delle quote della società Maudit Pub snc, parte venditrice abbia assunto l'obbligo di pagare, a parte acquirente, parte dell'importo ricevuto da in occasione della conclusione del contratto di CP_1
fornitura, a titolo di sconto sul prezzo della birra, che sarebbe stato acquistato nel corso della vigenza del contratto;
di contro il teste, Sig. agente di ha dichiarato che “all'atto della Testimone_2 CP_1
cessione delle quote fra e , le parti hanno valutato nel prezzo di acquisto anche il contratto CP_2 Pt_1
pagina 4 di 6 in essere con e quindi l'importo versato da quest'ultima a , a titolo di sconto sulle future CP_1 CP_2
forniture”.
Per tale motivo, deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati volta alla condanna di quest'ultimi alla restituzione dell'importo di € 10.645,00.
Stante quanto sopra, deve essere accolta, seppur parzialmente, l'opposizione e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra esposte;
ritenuta la sussistenza del diritto vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, nella minor misura pari ad € 7.287,44,
devono essere rigettate, per il resto, le domande ed eccezioni formulate dalla stessa parte opponente;
di contro, devono essere accolte le domande avanzate, in via subordinata, dall'opposta, con conseguente condanna della società opponente a pagare, nei confronti della prima, l'importo pari ad € € 7.287,44,
oltre interessi di legge dal 28.02.2020, al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1956/2022;
- condanna la società in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, a pagare alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
l'importo di € 7.287,44, oltre interessi di legge dal 28.02.2020, al saldo effettivo;
- compensa fra le parti opponente ed opposta le spese di lite, nella misura di ½ e condanna la società
opponente a rifondere all'opposta le restanti spese di lite che liquida in € 2.500,00, per compensi,
oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA;
pagina 5 di 6 - condanna la società opponente a rifondere ai terzi chiamati le spese di lite che liquida in € 5.077, 00
per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 6 di 6