TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/08/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1127 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 1127 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. SCHERA LUCA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«disporre da parte della Questura di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. d) del D.Lgs 286/98 in favore del signor Parte_1
o comunque dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di procedere all'immediato
[...] rilascio di tale titolo di soggiorno, con provvedimento da assumersi inaudita altera parte e successiva fissazione di udienza ai fini della sua conferma nel contraddittorio tra le parti.
Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A, del presente giudizio»
ha così concluso: Controparte_2
«Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 14/01/2025, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Torino in data 10.07.2023 notificato il
08.11.2024, prot. nr. 708/2023, di rigetto dell'autorizzazione al soggiorno per coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998.
Nel provvedimento reiettivo, il Questore ha ritenuto fattore ostativo al rilascio del titolo di soggiorno richiesto il fatto che il sig. abbia riportato una condanna per il delitto di Pt_1 maltrattamenti in danno della propria compagna (la cittadina italiana Persona_1
), aggravati dall'essere stato commesso il fatto alla presenza del figlio minore.
[...]
2. Nel ricorso, si censura la valutazione del Questore, evidenziando come i fatti di rilievo penale debbano essere contestualizzati in una delicata fase esistenziale del ricorrente che, tuttavia, può dirsi superata. Al riguardo, la Difesa del ricorrente evidenzia che: (i) il ricorrente avrebbe superato i problemi di abuso alcolico in cui sono maturate le condotte maltrattanti;
(ii) il ricorrente ha preso parte ad un percorso di presa in carico psicologica volta a prevenire l'agire violento e maltrattante;
(iii) il ricorrente si è riconciliato con la compagna, con cui ha riallacciato la convivenza;
(iv) il procedimento apertosi presso il Tribunale per i minorenni per eventualmente dichiarare il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale si è Pt_1 concluso senza che venisse pronunciata la decadenza.
3. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_2 con vittoria delle spese.
4. Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Giova premettere che è documentato che il ricorrente sia padre del minore, cittadino italiano, Persona_2 nato nel 2016. Il dato è attestato dallo stesso provvedimento reiettivo e risulta altresì dal decreto del Tribunale per i minorenni di Torino del 10 settembre 2024 (doc. 4) e dal certificato di residenza, dal quale risulta altresì la relazione di convivenza tra il ricorrente e il figlio minore (doc. 5).
5. Ne discende che – in linea astratta – il ricorrente, in quanto genitore di figlio minore cittadino italiano, avrebbe diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, co.
1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998.
2 6. Occorre però considerare se l'elemento ostativo valorizzato nel provvedimento reiettivo possa costituire ostacolo al rilascio di detto titolo. Come detto, la PA valorizza negativamente la sentenza di condanna sopra citata.
7. Va premesso – in punto di diritto – che l'art. 5, co. 5, secondo periodo, d. lgs. n. 286 del
1998 (sul quale è intervenuta una sentenza additiva della Corte costituzionale, n. 202 del
2013) prevede che il Questore, nell'adottare i provvedimenti negativi in materia di coesione familiare, tenga «anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». Si tratta dunque di porre in bilanciamento le ragioni della coesione familiare con quelle della necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
8. La Corte costituzionale – nella citata sentenza n. 202 del 2013 – ha chiarito che «la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati» [corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2013, considerato in diritto n. 4]; affermazione che si salda con la giurisprudenza della Corte Edu che – nella lettura della Consulta (che evoca Corte Edu, sentenza 7 aprile 2009, HE e altri c. Italia) – ricorda che «quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU».
9. Occorre dunque calare detti principi nel caso che interessa il sig. In primo Pt_1 luogo, occorre considerare che il legame con il figlio minore è positivo ed effettivo: il
Tribunale per i minorenni di Torino rimarca l'esistenza di un forte legame affettivo tra il minore e il ricorrente, evidenziando conseguentemente che una pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale sarebbe estranea all'interesse del minore (TM Torino, 10.9.24, p. 4; doc. 4). Sempre dallo stesso provvedimento del Tribunale per i minorenni si apprende poi che il sig. ha intrapreso un percorso di recupero dalla dipendenza alcolica presso il Pt_1
3 e che ha riallacciato la convivenza con la compagna, nonché madre del minore (TM Pt_2
Torino, 10.9.24, p. 3; doc. 4). Il dato della ripresa della convivenza tra il ricorrente e la madre del minore è attestato anche dallo stato di famiglia (doc. 5) e dalla dichiarazione resa dalla sig.ra (doc. 6). Per_1
Tali dati di fatto pongono in evidenza che esiste un legame familiare meritevole di considerazione, anche e soprattutto nell'interesse del minore.
10. Occorre chiedersi se i profili di pericolosità rivelati dalla commissione del reato di maltrattamenti siano tali da prevalere sulle ragioni di coesione familiare. Il Tribunale ritiene che la risposta sia negativa.
10.1. Anzitutto, occorre considerare che i fatti oggetto della sentenza di applicazione pena emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino in data 25.1.2022 risalgono ad un periodo che – pur cronologicamente esteso – vede le ultime condotte in contestazione – pur di gravità non trascurabile –risalire al 15.6.2021. Dopo quella data – per quanto emerge dagli atti – non vi sono ulteriori segnalazioni per fatti di rilievo penale che interessino il sig. Pt_1
10.2. Occorre poi considerare che la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. che la PA ritiene ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ha visto disporre la sospensione condizionale della pena. Segno che – nella stessa valutazione del giudice penale – non è possibile formulare una prognosi di pericolo di recidivanza a carico di HO (prognosi di pericolo di reiterazione di reati che sarebbe altrimenti ostativa al beneficio della sospensione condizionale della pena).
10.3. Occorre, ancora, considerare che il sig. – anche in conseguenza delle Pt_1 esperienze giudiziarie (penali e minorili) – ha avviato un percorso di rivisitazione dei propri comportamenti: da un lato, partecipando ad un percorso presso il (ne dà conto il citato Pt_2 provvedimento del Tribunale per i minorenni di Torino); dall'altro lato, partecipando ad un percorso presso un centro specializzato volto a comprendere le ragioni del proprio precedente agìto violento (nella prospettiva di prevenirne la reiterazione).
10.4. A ciò si deve aggiungere l'avvenuta ricomposizione del nucleo familiare (di cui dà atto il Tribunale per i minorenni e che è attestata anche dallo stato di famiglia).
11. In conclusione: se certamente – al momento dell'avvio del procedimento penale – emergevano elementi chiaramente indicativi di pericolosità sociale del ricorrente è da evidenziare che: (i) è decorso diverso tempo senza che risultino ulteirori comportamenti violenti e maltrattanti;
(ii) il ricorrente ha visto il giudice penale disporre la sospensione
4 condizionale della pena;
(iii) il ricorrente ha avviato un percorso teso ad incidere sui fattori criminogeni che lo avevano spinto a commettere quei reati.
Ne discende che – nel bilanciamento tra esigenze di tutela della sicurezza pubblica e quelle di coesione familiare – nel caso in esame debbono prevalere queste ultime.
12. Il ricorso deve pertanto essere accolto. In ossequio al principio di soccombenza, le spese di giudizio debbono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo (per le voci fase di studio, introduttiva e decisoria, scaglione da 5.200 euro a 26.000 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno ex art. 30, co. 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al
Questore della Provincia di Torino per il rilascio del relativo permesso di soggiorno condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1700,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Torino.
Torino, 1.7.2025
Il Giudice
Andrea Natale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 1127 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. SCHERA LUCA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«disporre da parte della Questura di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. d) del D.Lgs 286/98 in favore del signor Parte_1
o comunque dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di procedere all'immediato
[...] rilascio di tale titolo di soggiorno, con provvedimento da assumersi inaudita altera parte e successiva fissazione di udienza ai fini della sua conferma nel contraddittorio tra le parti.
Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A, del presente giudizio»
ha così concluso: Controparte_2
«Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 14/01/2025, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Torino in data 10.07.2023 notificato il
08.11.2024, prot. nr. 708/2023, di rigetto dell'autorizzazione al soggiorno per coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998.
Nel provvedimento reiettivo, il Questore ha ritenuto fattore ostativo al rilascio del titolo di soggiorno richiesto il fatto che il sig. abbia riportato una condanna per il delitto di Pt_1 maltrattamenti in danno della propria compagna (la cittadina italiana Persona_1
), aggravati dall'essere stato commesso il fatto alla presenza del figlio minore.
[...]
2. Nel ricorso, si censura la valutazione del Questore, evidenziando come i fatti di rilievo penale debbano essere contestualizzati in una delicata fase esistenziale del ricorrente che, tuttavia, può dirsi superata. Al riguardo, la Difesa del ricorrente evidenzia che: (i) il ricorrente avrebbe superato i problemi di abuso alcolico in cui sono maturate le condotte maltrattanti;
(ii) il ricorrente ha preso parte ad un percorso di presa in carico psicologica volta a prevenire l'agire violento e maltrattante;
(iii) il ricorrente si è riconciliato con la compagna, con cui ha riallacciato la convivenza;
(iv) il procedimento apertosi presso il Tribunale per i minorenni per eventualmente dichiarare il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale si è Pt_1 concluso senza che venisse pronunciata la decadenza.
3. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_2 con vittoria delle spese.
4. Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Giova premettere che è documentato che il ricorrente sia padre del minore, cittadino italiano, Persona_2 nato nel 2016. Il dato è attestato dallo stesso provvedimento reiettivo e risulta altresì dal decreto del Tribunale per i minorenni di Torino del 10 settembre 2024 (doc. 4) e dal certificato di residenza, dal quale risulta altresì la relazione di convivenza tra il ricorrente e il figlio minore (doc. 5).
5. Ne discende che – in linea astratta – il ricorrente, in quanto genitore di figlio minore cittadino italiano, avrebbe diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, co.
1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998.
2 6. Occorre però considerare se l'elemento ostativo valorizzato nel provvedimento reiettivo possa costituire ostacolo al rilascio di detto titolo. Come detto, la PA valorizza negativamente la sentenza di condanna sopra citata.
7. Va premesso – in punto di diritto – che l'art. 5, co. 5, secondo periodo, d. lgs. n. 286 del
1998 (sul quale è intervenuta una sentenza additiva della Corte costituzionale, n. 202 del
2013) prevede che il Questore, nell'adottare i provvedimenti negativi in materia di coesione familiare, tenga «anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». Si tratta dunque di porre in bilanciamento le ragioni della coesione familiare con quelle della necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
8. La Corte costituzionale – nella citata sentenza n. 202 del 2013 – ha chiarito che «la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati» [corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2013, considerato in diritto n. 4]; affermazione che si salda con la giurisprudenza della Corte Edu che – nella lettura della Consulta (che evoca Corte Edu, sentenza 7 aprile 2009, HE e altri c. Italia) – ricorda che «quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU».
9. Occorre dunque calare detti principi nel caso che interessa il sig. In primo Pt_1 luogo, occorre considerare che il legame con il figlio minore è positivo ed effettivo: il
Tribunale per i minorenni di Torino rimarca l'esistenza di un forte legame affettivo tra il minore e il ricorrente, evidenziando conseguentemente che una pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale sarebbe estranea all'interesse del minore (TM Torino, 10.9.24, p. 4; doc. 4). Sempre dallo stesso provvedimento del Tribunale per i minorenni si apprende poi che il sig. ha intrapreso un percorso di recupero dalla dipendenza alcolica presso il Pt_1
3 e che ha riallacciato la convivenza con la compagna, nonché madre del minore (TM Pt_2
Torino, 10.9.24, p. 3; doc. 4). Il dato della ripresa della convivenza tra il ricorrente e la madre del minore è attestato anche dallo stato di famiglia (doc. 5) e dalla dichiarazione resa dalla sig.ra (doc. 6). Per_1
Tali dati di fatto pongono in evidenza che esiste un legame familiare meritevole di considerazione, anche e soprattutto nell'interesse del minore.
10. Occorre chiedersi se i profili di pericolosità rivelati dalla commissione del reato di maltrattamenti siano tali da prevalere sulle ragioni di coesione familiare. Il Tribunale ritiene che la risposta sia negativa.
10.1. Anzitutto, occorre considerare che i fatti oggetto della sentenza di applicazione pena emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino in data 25.1.2022 risalgono ad un periodo che – pur cronologicamente esteso – vede le ultime condotte in contestazione – pur di gravità non trascurabile –risalire al 15.6.2021. Dopo quella data – per quanto emerge dagli atti – non vi sono ulteriori segnalazioni per fatti di rilievo penale che interessino il sig. Pt_1
10.2. Occorre poi considerare che la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. che la PA ritiene ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ha visto disporre la sospensione condizionale della pena. Segno che – nella stessa valutazione del giudice penale – non è possibile formulare una prognosi di pericolo di recidivanza a carico di HO (prognosi di pericolo di reiterazione di reati che sarebbe altrimenti ostativa al beneficio della sospensione condizionale della pena).
10.3. Occorre, ancora, considerare che il sig. – anche in conseguenza delle Pt_1 esperienze giudiziarie (penali e minorili) – ha avviato un percorso di rivisitazione dei propri comportamenti: da un lato, partecipando ad un percorso presso il (ne dà conto il citato Pt_2 provvedimento del Tribunale per i minorenni di Torino); dall'altro lato, partecipando ad un percorso presso un centro specializzato volto a comprendere le ragioni del proprio precedente agìto violento (nella prospettiva di prevenirne la reiterazione).
10.4. A ciò si deve aggiungere l'avvenuta ricomposizione del nucleo familiare (di cui dà atto il Tribunale per i minorenni e che è attestata anche dallo stato di famiglia).
11. In conclusione: se certamente – al momento dell'avvio del procedimento penale – emergevano elementi chiaramente indicativi di pericolosità sociale del ricorrente è da evidenziare che: (i) è decorso diverso tempo senza che risultino ulteirori comportamenti violenti e maltrattanti;
(ii) il ricorrente ha visto il giudice penale disporre la sospensione
4 condizionale della pena;
(iii) il ricorrente ha avviato un percorso teso ad incidere sui fattori criminogeni che lo avevano spinto a commettere quei reati.
Ne discende che – nel bilanciamento tra esigenze di tutela della sicurezza pubblica e quelle di coesione familiare – nel caso in esame debbono prevalere queste ultime.
12. Il ricorso deve pertanto essere accolto. In ossequio al principio di soccombenza, le spese di giudizio debbono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo (per le voci fase di studio, introduttiva e decisoria, scaglione da 5.200 euro a 26.000 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno ex art. 30, co. 1, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al
Questore della Provincia di Torino per il rilascio del relativo permesso di soggiorno condanna il convenuto al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1700,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Torino.
Torino, 1.7.2025
Il Giudice
Andrea Natale
5