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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9348/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e
Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, in Parte_1 (C.F. Codice Fiscale_1
virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BoscorealeC.F. 2
(NA) alla Piazza elettronica certificativa: Pace n.20, posta
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RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 ), in virtù di mandato in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia lavoratore marittimo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso: di aver lavorato come navigante assunto dalla società “Forship s.p.a.", con mansione di ufficiale di macchina;
che in virtù del rapporto di lavoro di cui sopra in data 09.02.2023 procedeva all'imbarco presso il porto di Genova e sbarcava a Genova in data
16.02.2023; che dal 02.03.2023 al 20.04.2023, ha usufruito di un periodo di astensione dal lavoro per malattia malattia complementare , inviando nei termini di legge i certificati medici alla sede Inps competente;
che l' CP_2 resistente, allo stato, non ha provveduto al pagamento della prestazione oggetto di ricorso (malattia complementare) nonostante sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente onde beneficiare della predetta prestazione;
che in data 20.11.2023, inviava dapprima, diffida alla sede Inps competente onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo oggetto di ricorso e successivamente, in data 23.11.2023, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps, allegando alle predette istanze tutti i certificati medici di malattia;
che l'Inps, tuttavia, con risposta del 14.12.23 comunicava che "la domanda non risulta evasa in quanto manca certificato di inizio malattia che non risulta trasmesso"; che il certificato di inizio malattia risultava, invece, trasmesso all'Inps di Napoli Via Alcide De Gasperi a mezzo A/R del 03.03.2023. Tanto premesso conveniva in giudizio l'INPS per sentir: “1) accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento ed al conseguente percepimento Parte_1
dell'indennità di malattia (malattia complementare) per il periodo dal 02.03.2023 al
20.04.2023 o dal diverso periodo che il giudice riterrà di giustizia, essendo in possesso dei requisiti previsti ex lege per le causali di cui in premessa;
2) per l'effetto condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore del sig. l'indennità di malattia per il periodo dal 02.03.2023 al Parte_1
20.04.2023 o dal diverso periodo che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione se dovuta dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo.". Vinte le spese.
L'INPS, costituitosi tardivamente in giudizio, deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva di “respingere il ricorso in quanto infondato” con vittoria di competenze di lite". Rappresentava, in particolare, la mancata trasmissione in via telematica dei predetti documenti così come prescritto dal quadro normativo di riferimento.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale, disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.5.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritta, decide la causa con la presente sentenza.
*****
Il ricorso, in quanto esauriente negli elementi di fatto e nelle ragioni di diritto, è ammissibile.
Si controverte in materia di prestazione assistenziale (malattia c.d. complementare) come emerge dalla documentazione in atti;
trattandosi di riconoscimento ex novo della prestazione, necessitava della domanda amministrativa o del ricorso amministrativo avverso il diniego;
il ricorrente, previa diffida del 20.11.202, proponeva in data 3.11.2023 ricorso amministrativo prodotto in atti avverso il diniego (cfr. documentazione parte ricorrente doc.4), depositando, di poi, il ricorso introduttivo del presente giudizio. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, essendosi questo Giudice già espresso sulla questione conformemente ai precedenti di questo
Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex pluribus Trib. Napoli, dott.ssa
Urzini, n. 2795/2024, Trib. Napoli, dott.ssa Lombardi, n. 4934/2024).
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, dal 1° gennaio 2014, l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti
(USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, è disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi. Il diniego da parte dell'INPS di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo in oggetto si fonda sul mancato invio telematico della certificazione di malattia,
dovendosi la stessa trasmettere in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.PR. 31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, il ricorrente inviava a mezzo raccomandata i certificati cartacei, redatti dal medico del SSN, recanti la seguente dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici SASN preposti alla certificazione medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M. 22/02/1984)". L'intestazione contenuta nei predetti certificati è del seguente tenore "informazioni essenziali sullo stato di salute” e non attribuisce agli stessi, il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN. Ed, invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo in capo al SSN o in capo al CP_3 va detto che nei menzionati documenti vi sono tutti gli elementi idonei ad
,
attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN e contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, oltre alla diagnosi di malattia, indicano, altresì, la prognosi, ossia la previsione della data della guarigione.
Tali documenti non risultano contestati dall'Inps neanche in sede processuale, per cui nulla quaestio in ordine alla provenienza e al contenuto, sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario che alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge, non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento previdenziale auspicato.
Invero, l'invio della certificazione medica a mezzo posta e non in modalità telematica assurge a vizio procedimentale e, in sede giurisdizionale ordinaria, non rappresenta elemento ostativo se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione.
Quanto alla adeguatezza della prognosi viste le certificazioni mediche allegate, la tipologia di mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente non sembra possa dubitarsi sia dell'entità della malattia sofferta, che della prognosi del medico del SSN. Risulta, poi, documentalmente provato l'invio della certificazione inizio malattia (cfr produzione parte ricorrente doc.3) circostanza, invece, negata dall'INPS nella comunicazione del
14.12.2023, il cui rifiuto di procedere al pagamento della dovuta indennità si appalesa del tutto immotivato ed illegittimo.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera per il periodo dal 02.03.2023 al 19.04.2023 - a tale data si arresta la prognosi di malattia (vedi certificati in atti) - con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge;
il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese, avuto riguardo al contrasto di decisioni nella Sezione, si compensano per metà la parte residua seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.e per
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia giornaliera per il periodo intercorrente dal 02.03.2023 al 19.04.2023 e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
-compensa per metà le spese di lite e condanna l'INPS al pagamento della somma residua che liquida in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)