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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da
Parte_1
(avv. COSTA SALVATORE)
contro
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 9.1.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo il rispristino dell'ADI n. prot. CP_1 CP_1
2023-353670 con decorrenza da settembre 2024; premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che, deducendone l'infondatezza, chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1 premesso che all'udienza del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in riserva;
rilevato che i presupposti concorrenti della tutela cautelare prevista dall'art. 700
c.p.c. sono – com'è noto – il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere, ed il periculum in mora, vale a dire il pericolo di un pregiudizio ad un tale diritto, avente i caratteri dell'imminenza e della irreparabilità, che potrebbe verificarsi per il ritardo del provvedimento definitivo a causa della lentezza del procedimento ordinario;
rilevato inoltre che in relazione al fumus boni iuris dalla documentazione in atti risulta che la richiesta relativa all'assegno di inclusione era stata accolta, avendo il ricorrente dichiarato di essere unico componente del nucleo familiare, successivamente, a seguito di controlli effettuati, la DSU di parte ricorrente, presentata in data 22/3/24, veniva segnalata e inizialmente sospesa per accertamenti e quindi revocata per assenza di
DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Ed infatti dall'1° gennaio 2024 deve applicarsi il comma 5 dell'articolo 3 del
D.P.C.M. n. 159/2013 a tenore del quale “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente non costituisca un effettivo nucleo autonomo, come dichiarato nella DSU-ISEE presentata a marzo 2024, dovendo essere parte integrante del nucleo dei genitori, circostanza, questa, non specificamente contestata dal ricorrete a seguito della costituzione in giudizio dell' e del quale il medesimo ricorrente non ha CP_1
fornito alcuna prova contraria;
ritenuto che
la carenza del fumus boni iuris renda superflua l'analisi della sussistenza dell'ulteriore requisito, il periculum in mora, dovendo sussistere, come già anticipato, entrambi per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo;
P.Q.M.
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 si liquidano in complessivi euro 457,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Palermo, il 07/03/2025
Il Giudice
Santina Bruno
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da
Parte_1
(avv. COSTA SALVATORE)
contro
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 9.1.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo il rispristino dell'ADI n. prot. CP_1 CP_1
2023-353670 con decorrenza da settembre 2024; premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che, deducendone l'infondatezza, chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1 premesso che all'udienza del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in riserva;
rilevato che i presupposti concorrenti della tutela cautelare prevista dall'art. 700
c.p.c. sono – com'è noto – il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere, ed il periculum in mora, vale a dire il pericolo di un pregiudizio ad un tale diritto, avente i caratteri dell'imminenza e della irreparabilità, che potrebbe verificarsi per il ritardo del provvedimento definitivo a causa della lentezza del procedimento ordinario;
rilevato inoltre che in relazione al fumus boni iuris dalla documentazione in atti risulta che la richiesta relativa all'assegno di inclusione era stata accolta, avendo il ricorrente dichiarato di essere unico componente del nucleo familiare, successivamente, a seguito di controlli effettuati, la DSU di parte ricorrente, presentata in data 22/3/24, veniva segnalata e inizialmente sospesa per accertamenti e quindi revocata per assenza di
DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Ed infatti dall'1° gennaio 2024 deve applicarsi il comma 5 dell'articolo 3 del
D.P.C.M. n. 159/2013 a tenore del quale “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente non costituisca un effettivo nucleo autonomo, come dichiarato nella DSU-ISEE presentata a marzo 2024, dovendo essere parte integrante del nucleo dei genitori, circostanza, questa, non specificamente contestata dal ricorrete a seguito della costituzione in giudizio dell' e del quale il medesimo ricorrente non ha CP_1
fornito alcuna prova contraria;
ritenuto che
la carenza del fumus boni iuris renda superflua l'analisi della sussistenza dell'ulteriore requisito, il periculum in mora, dovendo sussistere, come già anticipato, entrambi per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo;
P.Q.M.
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1 si liquidano in complessivi euro 457,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Palermo, il 07/03/2025
Il Giudice
Santina Bruno