TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10293 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 21405/2024 e pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Parte_1
IA ET ) Ricorrente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) Resistente e
(Avv. ILARIA GIGLIO) Controparte_2
Resistente ha pronunciato la seguente sentenza OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come da scritti in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3/6/2024, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
, chiedendo: Controparte_3
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso l'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle e avvisi impugnati con ricorso aventi ad oggetto contributi previdenziali in quanto inefficace o comunque, illegittima per assenza di un titolo esecutivo idoneo in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica delle cartelle e degli addebiti e/o per tutti quanti i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
pagina 1 di 3 qualora venisse accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito per decadenza.” (cfr., in termini, pag. 4 del ricorso). La società ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09722024906674540000 notificata in data 28.5.2024, ed emessa in relazione agli avvisi addebito nn.:
- 39720210013327869000 del valore di € 9.551,05 riguardante il periodo contributivo 12.2018 – 09.2019, del 09/11/2021;
- 39720220001655645000 del valore di € 9.659,95 riguardante il periodo contributivo 03.2020 – 03.2020, del 09/04/2022;
- 39720210015141975000 del valore di € 102.781,83 riguardante il periodo contributivo 09.2019 –01.2020, del 24/11/2021;
- 39720220001655544000 del valore di € 118.416,25 riguardante il periodo contributivo 02.2020 –01.2022, del 09/04/2022;
- 39720220003386354000 del valore di euro 7.559,10 riguardante il periodo contributivo 02-2021-01-2022 del 24.5.2022; e ha dedotto di aver aderito alla cd. rottamazione quater di cui alla Legge 197/2022 (cfr. provvedimento di definizione agevolata, di cui al doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente, eccepiva l'intervenuta decadenza degli avvisi di addebito sottesi ex art. 25 D. Lgs 46/99. L' si costituiva in giudizio in data 30/01/2024 eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per intervenuta inopponibilità degli avvisi di addebito, depositando le ricevute di consegna e accettazione delle notifiche relative agli avvisi di addebito impugnati;
deduceva che nel merito nessuna contestazione era stata mossa in relazione ai crediti ingiunti e contestava l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente e concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. L si costituiva in giudizio in data 16/10/2024 Controparte_4 evidenziando l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione, stante l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito de quibus e concludendo per il rigetto del ricorso. Dalla documentazione versata in atti dall , tutti gli avvisi di addebito oggetto del CP_1 presente giudizio risultano ritualmente notificati:
- avviso di addebito n. 39720210013327869000 del valore di € 9.551,05 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 20/11/2021 (All. 1 memoria ); Email_1 CP_1
- avviso di addebito n. 39720220001655645000 del valore di € 9.659,95 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 13/04/2022 (All. 2 memoria ); Email_1 CP_1
- avviso di addebito n. 39720210015141975000 del valore di € 102.781,83 notificato a mezzo PEC all'indirizzo PABULO@PEC.IT in data 10/12/2021 (All. 3 memoria ); CP_1
- avviso di addebito n. 39720220001655544000 del valore di € 118.416,25 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 13/04/2021 (All. 4 memoria ); Email_1 CP_1
- avviso di addebito n. 39720220003386354000 del valore di euro 7.559,10 notificato a mezzo PEC all'indirizzo PABULO@PEC.IT in data 29/05/2022 (All. 5 memoria ). CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa con l'immediata integrale lettura della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 Il ricorso non appare fondato e deve essere rigettato per le considerazioni che seguono. In via preliminare va evidenziato che nell'intimazione di pagamento possono farsi valere vizi del ruolo esattoriale sotteso solo ed esclusivamente in ipotesi di mancata notifica dell'avviso di addebito, in funzione recuperatoria degli strumenti di impugnazione avverso il ruolo esattoriale, che non è stato possibile in precedenza utilizzare a causa della mancata notifica dello stesso. Ciò significa che solo in caso di mancata notifica l'atto di intimazione, impugnato unitamente all'atto impositivo, può essere oggetto di censure inerenti l'avviso di addebito sotteso e non notificato, proprio al fine di garantire l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, che altrimenti si troverebbe compresso. In tema di contributi previdenziali, allorché il credito venga iscritto a ruolo e notificata la relativa cartella esattoriale (o avviso di addebito), come nella fattispecie in esame, per contestare la pretesa creditoria dell'Ente, è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art 24 del D.Lgs n. 46/99, poiché, in difetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile in sede giudiziale. Pertanto deve ritenersi inammissibile, nel caso di specie, l'impugnazione di un atto di intimazione che svolge censure (quali la decadenza e la prescrizione) esclusivamente nei confronti di ruoli che riportino il credito trasfuso in un avviso di addebito che sia stata precedentemente notificato e non impugnato. Tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata, e dell'assenza di censure diverse da quelle inerenti i suddetti avvisi di addebito, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante l'omessa opposizione dei predetti avvisi di addebito nel termine di legge di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/99. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna delle resistenti, che liquida in misura pari a euro 8401,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge. Roma, 15/10/2025 Il giudice Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 21405/2024 e pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Parte_1
IA ET ) Ricorrente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA) Resistente e
(Avv. ILARIA GIGLIO) Controparte_2
Resistente ha pronunciato la seguente sentenza OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come da scritti in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3/6/2024, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
, chiedendo: Controparte_3
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso l'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle e avvisi impugnati con ricorso aventi ad oggetto contributi previdenziali in quanto inefficace o comunque, illegittima per assenza di un titolo esecutivo idoneo in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica delle cartelle e degli addebiti e/o per tutti quanti i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
pagina 1 di 3 qualora venisse accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito per decadenza.” (cfr., in termini, pag. 4 del ricorso). La società ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09722024906674540000 notificata in data 28.5.2024, ed emessa in relazione agli avvisi addebito nn.:
- 39720210013327869000 del valore di € 9.551,05 riguardante il periodo contributivo 12.2018 – 09.2019, del 09/11/2021;
- 39720220001655645000 del valore di € 9.659,95 riguardante il periodo contributivo 03.2020 – 03.2020, del 09/04/2022;
- 39720210015141975000 del valore di € 102.781,83 riguardante il periodo contributivo 09.2019 –01.2020, del 24/11/2021;
- 39720220001655544000 del valore di € 118.416,25 riguardante il periodo contributivo 02.2020 –01.2022, del 09/04/2022;
- 39720220003386354000 del valore di euro 7.559,10 riguardante il periodo contributivo 02-2021-01-2022 del 24.5.2022; e ha dedotto di aver aderito alla cd. rottamazione quater di cui alla Legge 197/2022 (cfr. provvedimento di definizione agevolata, di cui al doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente, eccepiva l'intervenuta decadenza degli avvisi di addebito sottesi ex art. 25 D. Lgs 46/99. L' si costituiva in giudizio in data 30/01/2024 eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per intervenuta inopponibilità degli avvisi di addebito, depositando le ricevute di consegna e accettazione delle notifiche relative agli avvisi di addebito impugnati;
deduceva che nel merito nessuna contestazione era stata mossa in relazione ai crediti ingiunti e contestava l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente e concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. L si costituiva in giudizio in data 16/10/2024 Controparte_4 evidenziando l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione, stante l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito de quibus e concludendo per il rigetto del ricorso. Dalla documentazione versata in atti dall , tutti gli avvisi di addebito oggetto del CP_1 presente giudizio risultano ritualmente notificati:
- avviso di addebito n. 39720210013327869000 del valore di € 9.551,05 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 20/11/2021 (All. 1 memoria ); Email_1 CP_1
- avviso di addebito n. 39720220001655645000 del valore di € 9.659,95 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 13/04/2022 (All. 2 memoria ); Email_1 CP_1
- avviso di addebito n. 39720210015141975000 del valore di € 102.781,83 notificato a mezzo PEC all'indirizzo PABULO@PEC.IT in data 10/12/2021 (All. 3 memoria ); CP_1
- avviso di addebito n. 39720220001655544000 del valore di € 118.416,25 notificato a mezzo PEC all'indirizzo in data 13/04/2021 (All. 4 memoria ); Email_1 CP_1
- avviso di addebito n. 39720220003386354000 del valore di euro 7.559,10 notificato a mezzo PEC all'indirizzo PABULO@PEC.IT in data 29/05/2022 (All. 5 memoria ). CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa con l'immediata integrale lettura della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 Il ricorso non appare fondato e deve essere rigettato per le considerazioni che seguono. In via preliminare va evidenziato che nell'intimazione di pagamento possono farsi valere vizi del ruolo esattoriale sotteso solo ed esclusivamente in ipotesi di mancata notifica dell'avviso di addebito, in funzione recuperatoria degli strumenti di impugnazione avverso il ruolo esattoriale, che non è stato possibile in precedenza utilizzare a causa della mancata notifica dello stesso. Ciò significa che solo in caso di mancata notifica l'atto di intimazione, impugnato unitamente all'atto impositivo, può essere oggetto di censure inerenti l'avviso di addebito sotteso e non notificato, proprio al fine di garantire l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, che altrimenti si troverebbe compresso. In tema di contributi previdenziali, allorché il credito venga iscritto a ruolo e notificata la relativa cartella esattoriale (o avviso di addebito), come nella fattispecie in esame, per contestare la pretesa creditoria dell'Ente, è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art 24 del D.Lgs n. 46/99, poiché, in difetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile in sede giudiziale. Pertanto deve ritenersi inammissibile, nel caso di specie, l'impugnazione di un atto di intimazione che svolge censure (quali la decadenza e la prescrizione) esclusivamente nei confronti di ruoli che riportino il credito trasfuso in un avviso di addebito che sia stata precedentemente notificato e non impugnato. Tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata, e dell'assenza di censure diverse da quelle inerenti i suddetti avvisi di addebito, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante l'omessa opposizione dei predetti avvisi di addebito nel termine di legge di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/99. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna delle resistenti, che liquida in misura pari a euro 8401,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge. Roma, 15/10/2025 Il giudice Paola Farina
pagina 3 di 3