Sentenza 10 gennaio 1978
Massime • 1
La sentenza del giudice d'appello, nella parte in cui non statuisca su alcune domande dei contendenti, ma disponga per le medesime il passaggio dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, ai sensi degli artt 426 e 439 cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), ha natura di provvedimento ordinatorio e non decisorio. Pertanto, con il ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, non sono proponibili doglianze attinenti a vizi di quel provvedimento (nella specie, mancata fissazione del termine per l'integrazione degli Atti), le quali possono essere dedotte solo nel prosieguo di causa con il rito del lavoro.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/1978, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 1978 |
Testo completo
La sentenza del giudice d'appello, nella parte in cui non statuisca su alcune domande dei contendenti, ma disponga per le medesime il passaggio dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, ai sensi degli artt 426 e 439 cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), ha natura di provvedimento ordinatorio e non decisorio. Pertanto, con il ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, non sono proponibili doglianze attinenti a vizi di quel provvedimento (nella specie, mancata fissazione del termine per l'integrazione degli Atti), le quali possono essere dedotte solo nel prosieguo di causa con il rito del lavoro.*