Sentenza breve 30 marzo 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 30/03/2010, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04220/2010 REG.SEN.
N. 00106/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 106 del 2010, proposto da AN IT, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Seminara, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Volturno n. 25;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- Dell'ordinanza n. 90/4413 emessa dal Questore di Palermo in data 2.11.09, con la quale è stato disposto nei confronti del ricorrente " il divieto di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli altri campi di gioco del territorio nazionale per un periodo di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 25.1.2010 IT AN, premesso che in data 20.9.2009, in occasione dell’incontro calcistico Parma-Palermo svoltosi presso lo stadio Tardini, egli, unitamente ad altri amici, si era recato davanti lo stadio Barbera di Palermo ed ivi, insieme ad altri tifosi, avevano deciso di trascorrere la giornata festiva ascoltando in modo pacifico la radiocronaca della partita; che alcuni Agenti della Polizia di Stato avevano effettuato un sopralluogo in occasione del quale non avevano contestato alcunché ai tifosi; che solo in seguito, del tutto inaspettatamente, gli era stata notificata l’ordinanza impugnata nella quale si dava atto di attività antisportive alle quali egli non aveva minimamente partecipato; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento in epigrafe lamentandone l’illegittimità per: 1) errata applicazione della norma di cui all’art. 6 della Legge 401/89; 2) violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. ed eccesso di potere.
Si è costituita l’Amministrazione resistente senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.
All’adunanza camerale del 25.2.2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato assunto in decisione.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profilo della violazione dell’art. 6 della legge 401/89, per come modificato da ultimo dall’art. dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8., e dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La prima parte del primo comma dell’art. 6 citato recita: “Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime”.
Nel caso di specie il c.d. DASPO è stato emesso nei confronti del ricorrente sul presupposto che questi avesse tenuto un “comportamento….pregiudizievole per l’ordine pubblico” e “considerato il contenuto istigatorio alla violenza ed oltraggioso nei confronti di organismi istituzionali degli striscioni esposti”.
E’ evidente, pertanto, che l’ipotesi ravvisata dalla PA tra quelle tassativamente previste dalla legge è quella di chi, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, inneggia, incita o induce alla violenza.
Dalla lettura del provvedimento impugnato e della presupposta “annotazione d’indagine” redatta dalla Questura di Palermo, tuttavia, non emerge in concreto la sussistenza di una condotta di incitamento, incitazione o induzione alla violenza.
Quello che si contesta al ricorrente, infatti, è che “dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del 20.9.2009 diversi tifosi del Palermo calcio (tra cui il IT, n.d.r.) appartenenti ai gruppi “Ultras Curva Nord” e “Ultras Curva Sud” si riunivano davanti l’ingresso principale dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo dove ascoltavano la radiocronaca dell’incontro di Calcio Parma-Palermo e nel contempo accendevano diversi fumogeni inneggiando cori contro il provvedimento governativo di futura probabile approvazione nota come “Tessera del Tifoso”. Inoltre esponevano diversi striscioni nella cancellata esterna dello stadio riportanti le scritte: “Tessera del tifoso un altro abuso vergognoso”; “Ci sono perché ci credo”; “Ci sono anche se non ti vedo”; “Odio CT”; “CASMS Merda”.
Ritiene il Collegio che l’accensione dei fumogeni, il canto dei predetti cori e l’esposizione degli striscioni dal contenuto sopra riportato non siano sufficienti a far ravvisare nella condotta dei tifosi un concreto comportamento di “incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza”, sì che il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in assenza dei presupposti normativi, con conseguente suo annullamento.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla circostanza fattuale dell’avvenuta esposizione di striscioni comunque offensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO