Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 91
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la notifica di una precedente intimazione di pagamento, non impugnata, che ha reso definitivi i crediti tributari. Inoltre, ha accertato che tra la notifica di tale intimazione e quella dell'atto impugnato non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti

    La Corte ha ritenuto che, in seguito alla notifica di una precedente intimazione di pagamento non impugnata, i crediti si sono cristallizzati e la prescrizione non è maturata nel periodo intercorso.

  • Rigettato
    Integrazione del contraddittorio

    La Corte ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio, ritenendo non sussistente l'ipotesi prevista dalla norma invocata, poiché era stata eccepita la mancata notifica delle cartelle di pagamento e non degli atti impositivi pregressi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 91
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo