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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/10/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Parte_1
IN OM che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. Libera Controparte_1
Vona che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.06.2024, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Rapolla il 26.07.2011 e Controparte_1 che con decreto n. 20/2023 (cron. n. 1062/23) del 25.01.2023 questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (04.01.2012) e Per_1
(13.10.2015); che il resistente si è trasferito per lavoro a Bologna Per_2 ed essa ricorrente incontra difficoltà nel concordare le decisioni riguardanti i figli;
che ella è onerata del canone di locazione mensile di 300 euro e, allo stato, è priva di occupazione lavorativa.
Ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, con la conferma dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e della loro prevalente collocazione presso l'abitazione materna;
la regolazione della frequentazione padre-figli; l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento mensile per i figli di 300,00 euro ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che trattasi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto lo stesso è stato celebrato secondo il rito concordatario.
Ha dedotto di aver sempre partecipato alla vita dei figli;
che lavora come autista a Bologna con retribuzione mensile di circa 1.600 euro mensili;
che
è onerato del canone di locazione di 500 euro mensili per l'abitazione in cui vive, nonché del contributo di mantenimento per i figli di 500,00 euro mensili;
che si reca a Rapolla per incontrare i figli con cadenza quindicinale, sopportando le relative spese, tra cui il canone di locazione di 100 euro mensili dell'abitazione all'uopo condotta in locazione a Rapolla;
che la ricorrente svolge attività lavorativa non dichiarata e fruisce di sussidi sociali quali il reddito di inclusione;
che i figli per lunghi periodi si trattengono presso di lui.
Ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile in mancanza dell'attestazione del passaggio in giudicato del decreto di omologa della separazione;
che sia dichiarata improcedibile la domanda di “scioglimento del matrimonio civile”; che sia confermato l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con loro prevalente collocazione abitativa presso l'abitazione materna;
che sia regolata la frequentazione padre-figli; che il suo contributo di mantenimento per la prole sia ridotto a 400 euro mensili
(200 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie;
che esso resistente sia esonerato dal versamento del contributo di mantenimento per i figli allorché gli stessi restano presso di lui per periodi superiori a quindici giorni.
All'esito dell'udienza di comparizione, nella quale sono state esaminate le parti ed è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione consensuale, con specificazioni in merito all'individuazione e alla disciplina delle spese straordinarie per la prole.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
La domanda di scioglimento del matrimonio va qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché dalla documentazione anagrafica risulta che il matrimonio è stato celebrato secondo il rito concordatario. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con decreto n. 20/2023 (cron. n. 1062/23) del 25.01.2023, che
è stato prodotto dalla ricorrente in produzione ricorrente e che non necessita di attestazione del passaggio in giudicato, in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile con i mezzi ordinari. Spetta, eventualmente, alla parte interessata eccepire e dimostrare che esso sia stato annullato per vizio del consenso.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rapolla per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
I due figli vanno affidati congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna – come peraltro chiesto da ambo le parti -, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita dai minori.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione dei bambini. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute dei figli: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita dei figli, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro.
La frequentazione tra padre e figli deve tener conto del preminente interesse dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario.
Considerato che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge che il resistente vive e lavora a Bologna e si reca periodicamente a Rapolla per incontrare e tenere con sé i figli;
che la descritta situazione era in atto già all'epoca dell'accordo di separazione;
che non sono stati allegati dalle parti mutamenti tali da richiedere una regolamentazione diversa da quella concordata in quella sede dai genitori e già positivamente valutata dal Tribunale in sede di omologa, vanno confermati, sul punto, i tempi e le modalità di cui all'accordo di separazione, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Quanto al contributo di mantenimento per prole, è noto che entrambi i genitori debbono provvedervi in proporzione della rispettiva condizione reddituale e patrimoniale.
Il resistente ha chiesto in via riconvenzionale la riduzione dell'importo a complessivi 400,00 euro (200,00 per ciascun figlio), mentre la resistente ne ha chiesto l'aumento a 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio).
Sulla propria condizione economica la ricorrente nulla ha prodotto, limitandosi a dichiarare di essere priva di occupazione, di percepire il reddito di inclusione di circa 790 euro mensili, oltre al contributo di mantenimento per i figli e a 199 euro mensili quale metà dell'importo dell'assegno unico universale per la prole, di essere intestataria di un'autovettura Lancia Y del 2014 acquistata di seconda mano.
Il resistente, che ha allegato di lavorare a Bologna con mansioni di autista di autobus a noleggio e stipendio mensile di circa 1.600,00 euro, ha prodotto:
- 730/2023-> 19.851 euro;
- 730/2021 -> 16.202 euro;
- 730/2022 -> 21.900 euro
- estratti del conto corrente con: CP_2
a) saldo finale al 31.12.2021 di 3.168,59 euro b) saldo finale al 31.12.2022 di 767,46 euro c) saldo finale al 31.12.2023 di 1.449,26 euro;
d) saldo finale al 30.06.2024 di 4,85 euro.
- Contratto di locazione di porzione, precisamente una stanza, di un appartamento in Bologna, per il canone mensile di 500 euro, non registrato.
Ha altresì dichiarato di condurre in locazione una casa di edilizia popolare in Rapolla, con canone di 100,00 euro mensili, nella quale abita con i figli quando li incontra in Basilicata, e di essere intestatario di una Fiat Punto del 2011, acquistata di seconda mano (v. verbale di udienza del
05.12.2024).
Ha prodotto, infine, una visura ACI secondo cui la ricorrente è intestataria di un'autovettura Audi immatricolata il 30.03.2012.
Sulla scorta della rispettiva condizione economica delle parti, ma anche della loro rispettiva capacità reddituale, delle spese che il resistente deve sostenere per la frequentazione dei figli, del breve lasso temporale trascorso dall'accordo di separazione senza apprezzabili modifiche della situazione di fatto, il contributo di mantenimento ordinario deve essere determinato in complessivi 500,00 euro mensili (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
L'assegno unico universale per la prole sarà percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
Va infine rigettata la domanda di esonero del resistente dal contributo di mantenimento in caso di prolungati periodi di permanenza dei figli presso di lui.
L'obbligo di mantenimento, infatti, è posto dagli artt. 147 e 148 c.c. a carico di entrambi i genitori, i quali vi sono tenuti per il solo fatto di aver generato la prole, e ad esso è correlato il diritto dei figli a fruire del sostentamento dei genitori fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. L'onere di versamento viene determinato su base annuale e viene imposto con cadenza mensile indipendentemente dalla permanenza della prole presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.
La pronuncia sullo status e la reciproca soccombenza sul contributo di mantenimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
18.06.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Rapolla il 26.07.2011, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rapolla dell'anno 2011,
Parte II, Serie A, n. 8;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14
e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) affida ad entrambi i genitori i figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
d) dispone che il padre incontri e tenga con sé i figli secondo i tempi e le modalità concordati dai coniugi in sede di separazione consensuale, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
e) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 500,00 euro mensili (250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in motivazione;
g) dispone che l'assegno unico universale per la prole sia percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 15.10.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Parte_1
IN OM che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio dell'avv. Libera Controparte_1
Vona che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.06.2024, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Rapolla il 26.07.2011 e Controparte_1 che con decreto n. 20/2023 (cron. n. 1062/23) del 25.01.2023 questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (04.01.2012) e Per_1
(13.10.2015); che il resistente si è trasferito per lavoro a Bologna Per_2 ed essa ricorrente incontra difficoltà nel concordare le decisioni riguardanti i figli;
che ella è onerata del canone di locazione mensile di 300 euro e, allo stato, è priva di occupazione lavorativa.
Ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, con la conferma dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e della loro prevalente collocazione presso l'abitazione materna;
la regolazione della frequentazione padre-figli; l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento mensile per i figli di 300,00 euro ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che trattasi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto lo stesso è stato celebrato secondo il rito concordatario.
Ha dedotto di aver sempre partecipato alla vita dei figli;
che lavora come autista a Bologna con retribuzione mensile di circa 1.600 euro mensili;
che
è onerato del canone di locazione di 500 euro mensili per l'abitazione in cui vive, nonché del contributo di mantenimento per i figli di 500,00 euro mensili;
che si reca a Rapolla per incontrare i figli con cadenza quindicinale, sopportando le relative spese, tra cui il canone di locazione di 100 euro mensili dell'abitazione all'uopo condotta in locazione a Rapolla;
che la ricorrente svolge attività lavorativa non dichiarata e fruisce di sussidi sociali quali il reddito di inclusione;
che i figli per lunghi periodi si trattengono presso di lui.
Ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile in mancanza dell'attestazione del passaggio in giudicato del decreto di omologa della separazione;
che sia dichiarata improcedibile la domanda di “scioglimento del matrimonio civile”; che sia confermato l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con loro prevalente collocazione abitativa presso l'abitazione materna;
che sia regolata la frequentazione padre-figli; che il suo contributo di mantenimento per la prole sia ridotto a 400 euro mensili
(200 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie;
che esso resistente sia esonerato dal versamento del contributo di mantenimento per i figli allorché gli stessi restano presso di lui per periodi superiori a quindici giorni.
All'esito dell'udienza di comparizione, nella quale sono state esaminate le parti ed è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione consensuale, con specificazioni in merito all'individuazione e alla disciplina delle spese straordinarie per la prole.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
La domanda di scioglimento del matrimonio va qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché dalla documentazione anagrafica risulta che il matrimonio è stato celebrato secondo il rito concordatario. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con decreto n. 20/2023 (cron. n. 1062/23) del 25.01.2023, che
è stato prodotto dalla ricorrente in produzione ricorrente e che non necessita di attestazione del passaggio in giudicato, in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile con i mezzi ordinari. Spetta, eventualmente, alla parte interessata eccepire e dimostrare che esso sia stato annullato per vizio del consenso.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rapolla per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
I due figli vanno affidati congiuntamente ai genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna – come peraltro chiesto da ambo le parti -, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita dai minori.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione dei bambini. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute dei figli: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita dei figli, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro.
La frequentazione tra padre e figli deve tener conto del preminente interesse dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario.
Considerato che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge che il resistente vive e lavora a Bologna e si reca periodicamente a Rapolla per incontrare e tenere con sé i figli;
che la descritta situazione era in atto già all'epoca dell'accordo di separazione;
che non sono stati allegati dalle parti mutamenti tali da richiedere una regolamentazione diversa da quella concordata in quella sede dai genitori e già positivamente valutata dal Tribunale in sede di omologa, vanno confermati, sul punto, i tempi e le modalità di cui all'accordo di separazione, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Quanto al contributo di mantenimento per prole, è noto che entrambi i genitori debbono provvedervi in proporzione della rispettiva condizione reddituale e patrimoniale.
Il resistente ha chiesto in via riconvenzionale la riduzione dell'importo a complessivi 400,00 euro (200,00 per ciascun figlio), mentre la resistente ne ha chiesto l'aumento a 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio).
Sulla propria condizione economica la ricorrente nulla ha prodotto, limitandosi a dichiarare di essere priva di occupazione, di percepire il reddito di inclusione di circa 790 euro mensili, oltre al contributo di mantenimento per i figli e a 199 euro mensili quale metà dell'importo dell'assegno unico universale per la prole, di essere intestataria di un'autovettura Lancia Y del 2014 acquistata di seconda mano.
Il resistente, che ha allegato di lavorare a Bologna con mansioni di autista di autobus a noleggio e stipendio mensile di circa 1.600,00 euro, ha prodotto:
- 730/2023-> 19.851 euro;
- 730/2021 -> 16.202 euro;
- 730/2022 -> 21.900 euro
- estratti del conto corrente con: CP_2
a) saldo finale al 31.12.2021 di 3.168,59 euro b) saldo finale al 31.12.2022 di 767,46 euro c) saldo finale al 31.12.2023 di 1.449,26 euro;
d) saldo finale al 30.06.2024 di 4,85 euro.
- Contratto di locazione di porzione, precisamente una stanza, di un appartamento in Bologna, per il canone mensile di 500 euro, non registrato.
Ha altresì dichiarato di condurre in locazione una casa di edilizia popolare in Rapolla, con canone di 100,00 euro mensili, nella quale abita con i figli quando li incontra in Basilicata, e di essere intestatario di una Fiat Punto del 2011, acquistata di seconda mano (v. verbale di udienza del
05.12.2024).
Ha prodotto, infine, una visura ACI secondo cui la ricorrente è intestataria di un'autovettura Audi immatricolata il 30.03.2012.
Sulla scorta della rispettiva condizione economica delle parti, ma anche della loro rispettiva capacità reddituale, delle spese che il resistente deve sostenere per la frequentazione dei figli, del breve lasso temporale trascorso dall'accordo di separazione senza apprezzabili modifiche della situazione di fatto, il contributo di mantenimento ordinario deve essere determinato in complessivi 500,00 euro mensili (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
L'assegno unico universale per la prole sarà percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
Va infine rigettata la domanda di esonero del resistente dal contributo di mantenimento in caso di prolungati periodi di permanenza dei figli presso di lui.
L'obbligo di mantenimento, infatti, è posto dagli artt. 147 e 148 c.c. a carico di entrambi i genitori, i quali vi sono tenuti per il solo fatto di aver generato la prole, e ad esso è correlato il diritto dei figli a fruire del sostentamento dei genitori fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. L'onere di versamento viene determinato su base annuale e viene imposto con cadenza mensile indipendentemente dalla permanenza della prole presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.
La pronuncia sullo status e la reciproca soccombenza sul contributo di mantenimento giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
18.06.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Rapolla il 26.07.2011, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rapolla dell'anno 2011,
Parte II, Serie A, n. 8;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14
e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) affida ad entrambi i genitori i figli minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
d) dispone che il padre incontri e tenga con sé i figli secondo i tempi e le modalità concordati dai coniugi in sede di separazione consensuale, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
e) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 500,00 euro mensili (250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in motivazione;
g) dispone che l'assegno unico universale per la prole sia percepito da entrambi i genitori, ciascuno per la metà;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 15.10.2025
La Presidente est.