Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 980 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 30/05/1981, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. ANDRICCIOLA
ROSANNA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
06/04/1978, rappresentato e difeso dall'avv. CARRATELLI LAURA - CF - elettivamente C.F._4 domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 15 e 16 gennaio
2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 21/12/2024 - che i ricorrenti, in data 02/06/2013, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Nocera Terinese (CZ), adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni:
- che essi erano residenti entrambi in Lamezia Terme, come da certificato di residenza in allegato, con unione dalla quale, in data 06.10.2016, era nata la figlia , allo stato – dunque – ancora minorenne;
Persona_1
- che, essendo divenuta non più tollerabile la convivenza a seguito di un progressivo deterioramento del rapporto coniugale ed essendo risultato vano ogni tentativo esperito per ricostituire l'unione familiare, i coniugi
si erano alla fine determinati a presentare ricorso congiunto per sentir dichiarare la loro separazione, avendo concordato le condizioni afferenti l'affidamento ed il mantenimento della figlia;
- tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, congiuntamente dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare e chiedevano che il Tribunale adito, volesse pronunciare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1)- I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2)- La figlia minor viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 presso la madre;
il padre, nei pomeriggi dei giorni di lunedì e mercoledì, la riprenderà dalla scuola di danza e la terrà con sé anche per la notte, riaccompagnandola il mattino seguente a scuola;
a settimane alternate trascorrerà il fine settimana con il padre che la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattino.
Durante il periodo estivo, dal 15 luglio al 30 agosto di ogni anno, i genitori concorderanno le modalità di villeggiatura della minore con ognuno dei due, così come le festività natalizie e pasquali e ogni altro periodo di festa sarà concordato in base ai desideri ed alle esigenze della minore stessa.
Gli eventuali spostamenti della minore per finalità di svago saranno a carico del genitore che li organizzerà.
3)- L'abitazione coniugale, sita in Lamezia Terme alla via Aldo Moro n. 25, di proprietà del sig. CP_1
, rimarrà nella piena ed assoluta disponibilità di quest'ultimo mentre la sig.r fisserà altrove
[...] Parte_1 la propria residenza;
detta decisione, diversamente da quella assunta in precedenza che prevedeva la divisione della casa in due porzioni da assegnare a ciascuno dei due coniugi, viene assunta per volere di entrambi i coniugi per due motivi: il primo per far sì ch continuerà a riconoscere la casa come luogo Persona_1 in cui si è cresciuta ed ha vissuto insieme ai genitori;
il secondo, al fine di evitare l'ulteriore acuirsi del rapporto conflittuale venutosi a creare tra i due coniugi, che con la divisione della casa potrebbero continuare ad avere dei punti di contatto.
4)- Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante la Controparte_1 corresponsione, mediante accredito su carta di credito accesa presso l'Unicredit con il seguente IBAN, intestata alla sig.ra - [...] - della somma mensile di € 400,00, entro i primi Parte_1 cinque giorni di ogni mese, provvedendo, altresì, a versare la retta relativa al servizio mensa e al doposcuola, attualmente pari ad € 230,00 ed i costi di frequenza della scuola di danza e del corso di batteria o eventuali altre attività equivalenti, attualmente pari ad € 55,00 per ciascuno.
Inoltre, l'assegno unico familiare, attualmente corrispondente ad € 180,00, sarà percepito per intero dalla sig.r Le spese occorrenti per l'acquisto dell'abbigliamento della minore, così come le spese Parte_1 straordinarie secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50 % per ciascuno. A proposito delle spese mediche, i genitori si avvarranno delle polizze stipulate per la salute della figlia e della madre.
5)- Al ricorso viene allegato l'elenco dei mobili rispettivamente acquistati dalle parti ovvero dai rispettivi familiari: in proposito, si pattuisce che gli stessi possano essere comunque assegnati in godimento, previo riconoscimento della proprietà come dal predetto elenco, anche al coniuge che non ne sia proprietario. La sig.r all'atto dello spostamento della sua residenza, provvederà, a sua cura e spese, a prelevare Parte_1 quanto assegnato ed indicato nell'elenco allegato. 3
Inoltre, le parti ripartiranno i regali di nozze, impegnandosi a confezionare adeguatamente il servizio da tavola e da caffè Hermès, il servizio bicchieri Baccarat e la posateria d'argento perché siano destinati alla figli
[...]
e nel frattempo custoditi, imballati, dal sig nell'abitazione di sua proprietà, che Per_1 Controparte_1 non potrà trasportarli altrove.
6)- I coniugi dichiarano di godere - allo stato- di redditi propri adeguati al proprio personale mantenimento, essendo la sig.ra e godendo di rendite rinvenienti da locazione di immobili ed il Persona_2 sig impiegato in banca, e, pertanto, di non avanzare in proposito istanze l'uno nei confronti Controparte_1 dell'altro.
7)- I coniugi pattuiscono espressamente che le condizioni che precedono saranno fra loro efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso.
8)- Le spese del giudizio restano compensate fra le parti.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 980 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. ANDRICCIOLA ROSANNA - CF C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. CARRATELLI LAURA - CF giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 23 dicembre 2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 21/01/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data
15 e 16 gennaio 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della 4
prole; 4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 30 dicembre 2024.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse della prole, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenne e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro espressamente concordato tra le parti sin dalla data del deposito del ricorso congiunto in atti (vedi punto 8 delle condizioni concordate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 980 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. ANDRICCIOLA ROSANNA - CF C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. Controparte_1
- CF – nato a [...] ed in data 06/04/1978, rappresentato e difeso C.F._3 dall'avv. CARRATELLI LAURA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, C.F._4 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
ANDRICCIOLA ROSANNA - CF - e sig. - CF - C.F._2 Controparte_1 C.F._3 nato a LAMEZIA TERME (CZ), in data [...], a [...] volta rappresentato e difeso dall'avv. CARRATELLI 5
- CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e Pt_1 C.F._4 concordate condizioni:
1)- I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2)- La figlia minor viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 presso la madre;
il padre, nei pomeriggi dei giorni di lunedì e mercoledì, la riprenderà dalla scuola di danza e la terrà con sé anche per la notte, riaccompagnandola il mattino seguente a scuola;
a settimane alternate trascorrerà il fine settimana con il padre che la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattino.
Durante il periodo estivo, dal 15 luglio al 30 agosto di ogni anno, i genitori concorderanno le modalità di villeggiatura della minore con ognuno dei due, così come le festività natalizie e pasquali e ogni altro periodo di festa sarà concordato in base ai desideri ed alle esigenze della minore stessa.
Gli eventuali spostamenti della minore per finalità di svago saranno a carico del genitore che li organizzerà.
3)- L'abitazione coniugale, sita in Lamezia Terme alla via Aldo Moro n. 25, di proprietà del sig. CP_1
, rimarrà nella piena ed assoluta disponibilità di quest'ultimo mentre la sig.r fisserà altrove
[...] Parte_1 la propria residenza;
detta decisione, diversamente da quella assunta in precedenza che prevedeva la divisione della casa in due porzioni da assegnare a ciascuno dei due coniugi, viene assunta per volere di entrambi i coniugi per due motivi: il primo per far sì ch continuerà a riconoscere la casa come luogo Persona_1 in cui si è cresciuta ed ha vissuto insieme ai genitori;
il secondo, al fine di evitare l'ulteriore acuirsi del rapporto conflittuale venutosi a creare tra i due coniugi, che con la divisione della casa potrebbero continuare ad avere dei punti di contatto.
4)- Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante la Controparte_1 corresponsione, mediante accredito su carta di credito accesa presso l'Unicredit con il seguente IBAN, intestata alla sig.ra - [...] - della somma mensile di € 400,00, entro i primi Parte_1 cinque giorni di ogni mese, provvedendo, altresì, a versare la retta relativa al servizio mensa e al doposcuola, attualmente pari ad € 230,00 ed i costi di frequenza della scuola di danza e del corso di batteria o eventuali altre attività equivalenti, attualmente pari ad € 55,00 per ciascuno.
Inoltre, l'assegno unico familiare, attualmente corrispondente ad € 180,00, sarà percepito per intero dalla sig.r Le spese occorrenti per l'acquisto dell'abbigliamento della minore, così come le spese Parte_1 straordinarie secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50 % per ciascuno. A proposito delle spese mediche, i genitori si avvarranno delle polizze stipulate per la salute della figlia e della madre.
5)- Al ricorso veniva allegato l'elenco dei mobili rispettivamente acquistati dalle parti ovvero dai rispettivi familiari: in proposito, si pattuisce che gli stessi possano essere comunque assegnati in godimento, previo riconoscimento della proprietà come dal predetto elenco, anche al coniuge che non ne sia proprietario. La sig.r all'atto dello spostamento della sua residenza, provvederà, a sua cura e spese, a prelevare Parte_1 quanto assegnato ed indicato nell'elenco allegato.
Inoltre, le parti ripartiranno i regali di nozze, impegnandosi a confezionare adeguatamente il servizio da tavola e da caff il servizio bicchieri Baccarat e la posateria d'argento perché siano destinati alla figli CP_2 [...]
e nel frattempo custoditi, imballati, dal sig nell'abitazione di sua proprietà, che Per_1 Controparte_1 non potrà trasportarli altrove. 6
6)- I coniugi dichiarano di godere -allo stato- di redditi propri adeguati al proprio personale mantenimento, essendo la sig.r e godendo di rendite rinvenienti da locazione di immobili, e il sig. Pt_1 Persona_2
impiegato in banca, e, pertanto, di non avanzare in proposito istanze l'uno nei confronti Controparte_1 dell'altro.
7)- I coniugi pattuiscono espressamente che le condizioni che precedono saranno fra loro efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 6, parte II, serie A, uff. A, anno 2013 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)