Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impositivo deve indicare tutti gli elementi posti a base della pretesa per consentire un efficace contraddittorio. L'assenza di un atto prodromico e la genericità dei codici in cartella, unitamente alla mancata allegazione di documentazione, impediscono al contribuente di verificare la sussistenza e la congruità del credito.

  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impositivo deve indicare tutti gli elementi posti a base della pretesa per consentire un efficace contraddittorio. L'assenza di un atto prodromico e la genericità dei codici in cartella, unitamente alla mancata allegazione di documentazione, impediscono al contribuente di verificare la sussistenza e la congruità del credito.

  • Accolto
    Principio di soccombenza

    Le parti intimate sono state condannate in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 128
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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