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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 94/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 94/2022 R.G., promossa da
(C.F. quale attore in Parte_1 C.F._1
prosecuzione e successore ai sensi dell'art. 110 c.p.c. dell'Avv.
PATRIZIA PERILLO (C.F. ), deceduta in corso di C.F._2
causa, rappresentato e difeso dall'Avv. SCHONENBERG LETIZIA;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PINZAUTI STEFANO;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro la malattia.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, l'Avv. ZI IL ha convenuto in giudizio la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
contrariis rejectis 1. accertare e dichiarare che la ricorrente Avv.to ZI IL versa in una condizione di invalidità permanente da malattia in conseguenza dell'evolversi della malattia genetica denominata amiloidosi e conseguentemente 2. accertare e dichiarare che per lo stato di invalidità permanente da malattia patito dell'Avv.to ZI IL è operativa la polizza “ polizza n. 344/59/00807132, oggi polizza n. Controparte_2
760963903 della società assicurativa e che tale stato di invalidità Controparte_1
corrisponde nel suo grado percentuale alla fascia superiore al 74%, come previsto nella Parte
IV - Invalidità Permanente da Malattia, agli artt. 5, 6 e all'Allegato 5 del contratto di polizza stesso, ovvero nel diverso grado di percentuale che verrà accertato in corso di causa e, per l'effetto 3. condannare la società di assicurazione al pagamento in Controparte_1
favore dell'Avv.to ZI IL dell'indennizzo di polizza nella misura massima pari ad
€ 75.000,00, ovvero nella diversa misura di liquidazione che verrà accertata in corso di causa.
4. Con vittoria di compensi e spese di causa”.
Secondo la prospettazione attorea, l'Avv. ZI IL ha concluso con la polizza n. 344/59/00807132, nel patrimonio Controparte_2
della predetta società è subentrata la sicché la polizza ha Controparte_1
assunto il n. 760963903 e, avendo sofferto, a cagione di una malattia la perdita della capacità lavorativa, si afferma il diritto di parte attrice alla percezione dell'intero capitale assicurato pari a 75.000,00 euro.
Si è costituita la rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
in via preliminare di merito: accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e di tutti i diritti vantati dell'attrice avverso ai sensi del Controparte_1
combinato disposto dall'art. 2934 - 2943 - 2952 c.c., per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, in tesi: respingere e rigettare le domande tutte dedotte dalla
Sig.ra ZI IL nel presente Giudizio nei confronti di perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di supporto probatorio, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- nel merito, in ipotesi di accertata riconducibilità della fattispecie nell'ambito di operatività della polizza, limitare l'importo eventualmente dovuto a titolo di indennizzo nei limiti di quanto accertato all'esito della istruttoria processuale, tenuto di conto delle condizioni contrattuali pattuite, utilizzando la tabella applicabile al caso di specie ed applicando limitazioni, esclusioni, franchigie (25%), scoperti e massimali (euro 75.000,00) della polizza invocata e prodotta agli atti;
- in ogni caso: con vittoria di spese anche di eventuali di C.T.U. e
C.T.P., e di compensi professionali”.
Ciò posto, in punto di diritto, deve osservarsi che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione, è tenuto ad allegare e a provare la fonte del proprio credito e l'esigibilità dello stesso, allegando l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto ad allegare e a provare l'adempimento o altro fatto impeditivo o estintivo del credito (Cass. Civ. S.U.
n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 5853/2023).
Nel caso di specie, risulta che l'Avv. ZI IL ha concluso con la
[...]
confluita pacificamente nella la Controparte_2 Controparte_1
polizza n. 344/59/00807132, avente efficacia dal 24.02.2005 al 24.02.2015, con proroga automatica regolata dall'art. 9 delle norme comuni delle condizioni generali di contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio di invalidità permanente derivante da malattia con capitale assicurato pari a
75.000,00 euro (cfr. all. 1 2 fasc. attrice).
Secondo le condizioni generali del contratto, deve intendersi per malattia
“Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio” e quest'ultimo è definito come “Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche obiettivamente rilevabili”; l'invalidità permanente è definita come “La perdita definitiva, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione”.
La disciplina negoziale dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente derivante da malattia è contenuta specificamente nella parte IV delle condizioni generali di contratto.
L'art. 1 della Parte IV del contratto stabilisce che “La Società garantisce all'Assicurato il pagamento di un indennizzo, fino a concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia, a condizione che l'invalidità: a) abbia un grado pari o superiore al 25% della totale;
b) sia conseguenza di una malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto - fermo quanto disposto dall'art.
3 - Periodi di aspettativa delle Norme Comuni alle Parti II, III e IV, ma non oltre la sua scadenza” e che “L'assicurazione vale anche per le conseguenze di malformazioni, difetti fisici e condizioni patologiche preesistenti alla stipulazione del contratto, purché in quel momento non noti al Contraente e/o all'Assicurato”.
L'art. 5 stabilisce che “La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”.
L'art. 6 stabilisce che “La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo non superiore ai 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, secondo i criteri ed i parametri previsti nell'Allegato 5 - CRITERI E PARAMETRI INDICATIVI PER
LA VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA' PERMANENTE” e “Nei casi di invalidità permanente non specificati nel citato capitolo, la percentuale di invalidità è accertata, in riferimento ai parametri ed ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato”; inoltre, è stabilito che l'assicuratore liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo i criteri offerti nell'art. 6 del contratto, fermo restando che nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%.
Ciò chiarito, al fine di procedere a una esatta ricostruzione della vicenda clinica che ha interessato la parte attrice, in corso di causa è stata espletata una
CTU medico-legale, la quale, all'esito dell'analisi della documentazione clinica in atti, ha evidenziato, con valutazioni che appaiono adeguatamente motivate e prive di manifesta irragionevolezza, che “La Sig.ra ZI IL, stante il riscontro di anemizzazione acuta e riscontro di proteinuria, in data 17.04.2015 veniva ricoverata presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale “Misericordia” di Grosseto e sottoposta ad indagini strumentali ed esami ematochimici, che confermavano la presenza di una sindrome nefrosica” e i referti bioptici deponevano per un accumulo di amiloide a livello renale;
che “Seguivano ulteriori accertamenti presso il Policlinico “S.
Matteo” di Pavia, con diagnosi definitiva il 03.08.2015 di “OS”, per la quale era prescritto piano terapeutico con NA (RE) fl 200 mg 2 fl/die sottocute per 30 giorni, presso la il Controparte_3
01.09.20215”; che “Alla visita di controllo del 23.11.2015, effettuata presso la era certificata una Controparte_3
“completa risposta clinica e laboratoristica. Netta risposta anche sotto il profilo della proteinuria 24/h, nettamente ridotta”; veniva ridotto il dosaggio del RE (farmaco antinfiammatorio) a 150 mg/die per 45 giorni e la paziente veniva rinviata a controllo nel mese di gennaio 2016. Anche a seguito della visita di controllo del 20.01.2016 era certificata una remissione clinica e laboratoristica, tanto da ridurre ulteriormente la terapia:
“…Si riduce la dose di NA al domicilio passando alla dose di 100 mg al giorno via sotto cute”.
Inoltre, la CTU ha evidenziato altresì che “A partire dagli ultimi mesi del 2017
(certificazione del 20.11.2017) si verificò tuttavia un severo peggioramento delle condizioni cliniche, con progressione dell'insufficienza renale cronica al V stadio per OS secondaria a TRAPS, con necessità di trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale, iniziata nel gennaio 2018” e che “Proprio per le compromesse ed irreversibili condizioni di salute, in data 05.08.2019 inoltrò domanda presso la competente
Commissione per l'accertamento degli stadi di Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e del Sordomutismo, dell'INPS di Grosseto, tesa al riconoscimento del suo stato di invalidità;
a seguito di visita del 30.09.2019 veniva giudicata “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%”, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità'” sulla base della seguente diagnosi: “IRC terminale in trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale automatizzata da pregressa amiloidosi renale” (Verbale A/San del
01.10.20219). Successivamente, pur nella loro gravità, le condizioni cliniche della paziente rimanevano stabili;
seguivano controlli clinico-laboratoristici fino al luglio 2020 (ultima certificazione allegata in atti del 09.07.2020)”.
Dunque, la CTU ha accertato che ZI IL è stata affetta da “TRAPS
(TNF receptor-associated periodic Syndrome), ovvero da una rara malattia genetica autosomica dominante che appartiene al gruppo delle sindromi autoinfiammatorie ricorrenti, caratterizzata da una mutazione del recettore del TNF che ne impedisce la scissione e il rilascio nello spazio extracellulare, con conseguente impedimento al ritorno all'omeostasi”, la quale si è aggravata con un OS renale secondaria;
in particolare, la
CTU ha chiarito che “Il decorso della TRAPS è piuttosto benigno e limitato a se stesso.
Il trattamento prevede la somministrazione di corticosteroidi durante le riacutizzazioni infiammatorie e farmaci biologici;
un trattamento efficace dello stato flogistico interrompe il meccanismo che innesca la sintesi del precursore dell'amiloide (grave complicanza della
TRAPS). Generalmente la terapia farmacologica può assicurare un'ottima qualità della vita, tuttavia, in alcuni pazienti, nella risposta infiammatoria le citochine come l'interleuchina 1 (IL1), l'interleuchina 6 (IL6) ed il fattore di necrosi tumorale (TNF) stimolano la sintesi epatica di amiloide a sierica, il precursore delle fibrille AA, con comparsa di OS, secondaria allo stato infiammatorio associato” e, circa quest'ultima patologia, “La sintomatologia è in relazione all'estensione dei depositi e al tipo di organi o sedi che vengono colpiti. Dapprima le manifestazioni cliniche sono spesso aspecifiche e costituite da sintomi quali astenia, perdita di peso, vertigini o sincopi. Più tardi appaiono sintomi più caratteristici che sono più spesso in relazione all'interessamento renale, cardiaco o gastrointestinale, ma possono manifestarsi anche epatomegalia, splenomegalia ed alterazione dei livelli sieroproteici. L'interessamento renale è l'aspetto dominante della malattia e quello che pone maggiormente a rischio la sopravvivenza nella maggior parte dei casi di amiloidosi sistemica. Esso dà origine a proteinuria ed è un'importante causa di sindrome nefrosica. La progressiva obliterazione dei glomeruli nei casi avanzati porta alla fine ad insufficienza renale ed uremia”; inoltre, la CTU ha evidenziato che “Nel merito della prognosi, di solito progredisce lentamente, il danno renale non è reversibile ed evolve nel tempo con progressiva iperazotemia, ma è difficile valutare il decorso della malattia, in quanto è raro che si possa attribuire una data all'esordio della malattia, un certo numero di pazienti è stato seguito per 5-10 anni o più; se non trattata conduce all'exitus. Non sembra legata all'entità della proteinuria, ma è sfavorevole quando compare iperazotemia;
il trattamento con dialisi peritoneale, emodialisi o trapianto renale migliora considerevolmente la prognosi”.
Alla luce della condizione clinica accertata dalla CTU in capo all'attrice, tenuto conto dei parametri di valutazione contenuti nell'allegato 5 delle condizioni generali di contratto, la CTU ha ritenuto che “la patologia dalla quale era affetta la
Sig.ra ZI IL al momento della denuncia, rientrava nel criterio di valutazione di una Invalidità Permanente con diminuzione della capacità lavorativa generica superiore al
74%”.
In particolare, la CTU, in sede di chiarimenti, all'udienza del 20.11.2024, ha evidenziato che “la percentuale di postumi conseguiti alla malattia da cui era affetta la
IL è da inquadrare, secondo i criteri di polizza, in base all'allegato 5 e in particolare, come patologia del sistema urinario (punto 5 dell'allegato) e per i quali la condizione che giustifica il riconoscimento di una percentuale di infortunio superiore al 74% è testualmente l'esistenza di “sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/die”, in quanto già nel ricovero del novembre del 2017, documentato in atti, la IL ha manifestato una sindrome nefrosica grave per la quale non vi era trattamento farmacologico che potesse far regredire la malattia e questo giustifica l'inquadramento dato all'infortunio nella CTU”.
Ciò posto, va rilevato che non è in contestazione tra le parti che la malattia accertata in capo all'attrice fosse coperta dall'assicurazione vigente tra le parti.
Ciò chiarito, la società convenuta ha contestato il diritto dell'attrice al pagamento dell'indennizzo, eccependo, in primo luogo, la prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Secondo la convenuta, considerato che la patologia denunciata dall'assicurata è espressione/evoluzione di uno stato patologico diagnosticato nel 2015, in particolare sin dall'aprile del 2015 ovvero dall'agosto del 2015, periodo in cui è stata diagnosticata l'amiloidosi da all'attrice, sicché la stessa avrebbe Pt_2
dovuto azionare la polizza assicurativa entro l'aprile ovvero l'agosto del 2017, fatto non accaduto.
L'eccezione di prescrizione non è accoglibile.
Ai sensi dell'art. 2952 commi 1 e 2 c.c. “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”, disposizioni richiamate anche dall'art. 7 delle clausole generali delle condizioni generali di contratto che affermano la prescrizione dei diritti dell'assicurato secondo la disciplina dell'art. 2952 c.c.
Circa la decorrenza del termine di prescrizione sancito dall'art. 2952 comma 2
c.c., la giurisprudenza di legittimità prevalente ha chiarito che “il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso” (Cass. Civ. n. 14420/2016; Cass. Civ. n. 8973/2020; Cass. Civ. n.
701/2004 secondo cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione
“va individuato in quello in cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l'invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa”; Cass. Civ. n. 2587/2002: “In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.”; Cass. Civ. n.
1563/1998; Cass. Civ. n. 4735/1992; appare di parziale diverso avviso Cass.
Civ. n. 19660/2014 secondo cui la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi).
L'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che dà rilievo essenziale, ai fini della decorrenza della prescrizione, non già all'insorgenza della malattia, ma a quello di emersione di uno stato di invalidità permanente che integra la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo, appare condivisibile in quanto coerente con la regola generale prevista dall'art. 2935 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui può farsi valere il diritto, possibilità che, in materia assicurativa, sussiste solo in quanto sussista un evento lesivo o morboso che si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa (Cass. Civ. n. 701/2004 evidenzia il carattere speciale dell'art. 2952 c.c. rispetto all'art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, il diritto all'indennizzo scaturisce dalla verificazione di una malattia, intesa come una qualsiasi alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che abbia cagionato all'assicurato una invalidità permanente, intesa come perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, che abbia un grado pari o superiore al 25% della totale (art. 1 della Parte IV delle condizioni generali).
Dunque, ai sensi delle condizioni generali di polizza, il diritto all'indennizzo non sorge per effetto della mera insorgenza di una malattia, occorrendo anche che questa abbia cagionato una invalidità permanente almeno del 25% di gravità e, ai sensi dei principi richiamati, occorre che tale situazione di invalidità si esterni oggettivamente, rendendosi percepibile all'assicurato.
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che nell'aprile 2015 o nell'agosto del 2015 fosse iniziato il decorso della prescrizione, alla luce dei principi espressi.
Il CTU, con valutazioni che appaiono coerenti con le considerazioni appena svolte, ha accertato che “si rileva che nel caso de quo la diagnosi definitiva di
OS (complicanza secondaria di TRAPS, malattia genetica che appartiene al gruppo delle sindromi autoinfiammatorie ricorrenti) venne posta in data 03.08.2015. Tuttavia, impostata adeguata farmacoterapia, si assisteva ad una regressione della stessa, con completa risposta clinica e laboratoristica, che portava peraltro ad una riduzione progressiva della posologia del farmaco (cfr. visita di controllo del 23.11.2015 e 20.01.2016 della
[...]
In tale periodo, pertanto, non Controparte_3
è possibile sostenere la stabilizzazione della malattia, semmai, al contrario, si è assistito ad una sua evoluzione migliorativa”, valutazione confermata dalla CTU anche all'esito delle osservazioni critiche espresse dal CTP, nonché in sede di chiarimenti all'udienza del 20.11.2024 (riferisce la CTU che “nel 2015 la malattia di
OS è stata diagnosticata a ZI IL ma tale malattia non importa un sicuro decorso clinico sfavorevole al paziente, essendo compatibile con una buona qualità della vita, ferma restando eventuali medicinali e controlli ovvero può invece evolversi anche verso una insufficienza di organo. Nel caso di specie, la IL nel 2015 ha avuto la diagnosi della malattia, ma dalla documentazione in atti risulta che dopo trattamento farmacologico la stessa ha avuto una remissione della patologia sia in via clinica sia in esami di laboratorio, sicché non emergono in quel periodo limitazioni della capacità lavorativa” e che “nel 2015 la IL non aveva infortuni in quanto non aveva postumi stabili conseguenti alla malattia, cioè non aveva ai sensi di polizza riduzioni permanenti di capacità lavorativa”).
Le valutazioni della CTU appaiono confermate dalle altre risultanze probatorie.
Invero, i tre testimoni assunti in corso di causa hanno confermato in modo concorde che ZI IL ha svolto l'attività di avvocato in modo ordinario, mostrando le prime difficoltà di natura psico-fisica nell'espletamento della professione solo nell'estate del 2019.
In particolare, la teste avvocato che ha lavorato e lavora nello Testimone_1
stesso studio legale in cui lavorava l'attrice, ha dichiarato che “dal 2014 o 2015
l'Avv. ZI IL scoprì di avere una malattia e iniziò delle cure che seguiva regolarmente, ma tale cosa non era invalidante, veniva regolarmente a studio per lavorare.
Mi pare che dall'estate del 2019 la IL iniziò ad avere difficoltà di concentrazione e aveva maggiori difficoltà a lavorare, ci chiedeva spesso aiuto per qualche incombenza, cosa che prima non capitava, aveva difficoltà nella vista al computer, si stancava presto, si vedeva che era fisicamente affaticata e non era più come prima, anche a studio iniziò a venire un po' meno. Dopo la chiusura delle attività per il COVID 19, la IL venne ancora meno a studio, la sua presenza a studio era più diradata e si vedeva che non stava più bene sia fisicamente, sia mentalmente, si faceva aiutare nelle cose più semplici, anche per aprire le PEC, ogni cosa sembrava diventata una fatica per lei. Ha continuato a venire a studio, sebbene in modo diradato come ho detto, fino a quando non è morta nel 2022”.
La teste , avvocato che dal 2017 ha il proprio studio legale Testimone_2
presso lo stesso luogo in cui esercitava la professione forense l'attrice, ha riferito che “Quando sono arrivata a Orbetello, ricordo che la IL lavorava regolarmente, seguiva varie cause, posso dire che fino al luglio del 2019 ha lavorato con costanza, si confrontava spesso con i colleghi di studio. Poi, ritornati dalle ferie nel 2019, ricordo che la IL non era più lucida, ha iniziato a venire a studio in modo più discontinuo, spesso dimenticava di vedere le PEC e noi colleghi la incentivavamo a controllare le PEC e le davamo una mano a gestire le pratiche, riusciva a lavorare ma con molta fatica, non aveva più lo spirito che aveva prima, era affaticata a livello mentale e a livello fisico, ricordo che aveva problemi di vista, preferiva non guidare più. Dopo la chiusura del COVID 19, ho iniziato a vederla a studio poco o niente, fino a quando nel 2022 è morta”.
Allo stesso modo, la teste avvocato che dal 1998 ha Testimone_3
condiviso l'immobile adibito a proprio studio legale con l'attrice, ha riferito, circa i propri rapporti con questa, che “Dal 2014 sicuramente ci siamo viste mattina e pomeriggio presso lo studio e questo fino all'estate prima del COVID 19, cioè il 2019 se non erro, a luglio del 2019 ci siamo salutate per le ferie e avevo notato che era molto affaticata in quel tempo, infatti le dissi che se aveva bisogno, io ero disponibile ad agosto.
Dal 2014 fino al luglio del 2019 la presenza in studio dell'Avv. IL era costante e seguiva le sue pratiche da sola. Nel periodo successivo alle ferie del 2019, iniziò a chiedermi aiuti per incombenti o sostituzione in udienza e poi da quel momento la frequentazione dello studio si è rarefatta, gli orari in cui veniva non erano più quelli di sempre, iniziava a venire non tutti i giorni, aveva difficoltà con la vista, mi chiedeva di confermarle il contenuto di scritti, come la data apposta su un foglio, o di leggerle le PEC. Le PEC le leggeva ma negli ultimi tempi iniziava a essere molto stanca e non aveva più lo spirito di prima, ella è stata sempre una persona molto vivace e quindi, dopo l'estate del 2019, risaltò molto questo suo progressivo aumentare della stanchezza e il peggioramento delle sue condizioni di salute, sia sul piano fisico che mentale. Dopo l'estate del 2019, la IL iniziò anche a chiedere sempre di più confronti con noi colleghi, proprio per la stanchezza che iniziava ad avere, era come se volesse delegare l'impegno per un fascicolo, cosa che prima non avveniva. Prima dell'estate del 2019, si organizzavano pranzi insieme nella casa di campagna della IL e dopo l'estate del 2019 tutto finì. Dopo la chiusura per il COVID 19, la vedevo raramente a studio, delegava molte incombenze a noi colleghi e poi non l'ho più vista negli ultimi 3 o 4 mesi fino a quando è morta nel giugno del 2022”.
Le testi assunte hanno, dunque, confermato che ZI IL ha svolto continuativamente e ordinariamente la professione di Avvocato fino all'estate del 2019 e, successivamente, anche a fronte di un peggioramento delle condizioni di salute della stessa, la presenza nello studio legale è andata diminuendo fino a svanire completamente, fino alla morte dell'attrice nel
2022.
Quanto riferito dalle testimoni appare confortato anche dalla documentazione reddituale prodotta da parte attrice, da cui si desume che ZI IL ha percepito redditi da lavoro nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2018 e, sebbene in misura più ridotta rispetto agli anni precedenti, anche nel 2019 (cfr. all. 31 fasc. attrice).
La percezione, ad opera dell'attrice, di redditi da lavoro conferma quanto riferito dalle testimoni in relazione alla circostanza che l'attrice ha continuato a lavorare in modo pieno e ordinario ininterrottamente fino all'estate del 2019.
Ciò importa la conferma delle valutazioni offerte sul punto dalla CTU, che ha escluso l'esistenza di una perdita di capacità lavorativa in capo all'attrice nel
2015.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte e dei principi di diritto enunciati, non può ritenersi che nel 2015 la patologia diagnosticata all'attrice abbia comportato una concreta ed esternamente percepibile perdita di capacità lavorativa, né è possibile desumere in alcun modo che, ove sussistita, tale incapacità sia stata almeno del 25% del totale.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta va respinta.
La parte convenuta, richiamando l'art. 4 della Parte IV delle condizioni generali di assicurazione, ha evidenziato la tardività della denuncia del sinistro ad opera dell'attrice, in quanto, sebbene sia stata a conoscenza della patologia sin dal 2015, non ha proceduto alla tempestiva denuncia del sinistro all'assicuratore, denuncia intervenuta solo quattro anni dopo.
L'eccezione va disattesa.
L'art. 4 richiamato stabilisce che “L'Assicurato, o chi per esso, deve dare avviso scritto della malattia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile)”.
La clausola richiama dunque la disciplina dell'art. 1915 c.c., secondo cui
“L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Il dolo richiamato dalla disposizione sopra enunciata consiste nella consapevolezza dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore e nella cosciente volontà di non osservarlo, non occorrendo un intento fraudolento dell'assicurato (cfr. Cass. Civ. n. 21533/2021; Cass. Civ. n. 24210/2019; Cass.
Civ. n. 13355/2015; Cass. Civ. n. 24733/2007; Cass. Civ. n. 5435/2005).
Ciò posto, nel caso di specie, come evidenziato in precedenza, non può ritenersi che nel 2015 sia insorta una invalidità permanente che possa giustificare il riconoscimento di un obbligo di denuncia in capo all'assicurata, sicché l'eccezione dell'assicuratore non appare fondata. Né può ritenersi sufficiente la mera insorgenza della malattia per giustificare la sussistenza dell'obbligo di denuncia in capo all'attrice.
Invero, la clausola negoziale richiamata impone l'obbligo di avvisare “da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata”, sicché
l'obbligo di avviso sorge solo dal momento in cui vi sia un parere medico da cui possa desumersi l'esistenza della malattia ma anche la ragionevole insorgenza di un'invalidità permanente, in quanto solo al verificarsi di tali condizioni, la malattia assume rilevanza per la garanzia prestata.
Ebbene, nel caso di specie, il 03.08.2015 l'attrice ebbe la diagnosi di amiloidosi, patologia che, come evidenziato dalla CTU, non necessariamente evolve in situazioni di invalidità permanente, sicché non può ritenersi che alla data del 03.08.2015 vi fosse una situazione di malattia tale da imporsi a carico dell'attrice un avviso all'assicuratore.
Dunque, l'eccezione della convenuta non appare fondata.
Ciò chiarito, va osservato che la CTU, nell'ambito della valutazione della vicenda clinica complessiva dell'attrice, ha evidenziato altresì che, sebbene nel
2015 non fosse ipotizzabile un'invalidità permanente a carico dell'attrice, “A partire dagli ultimi mesi del 2017 (certificazione del 20.11.2017) si verificò tuttavia un severo peggioramento delle condizioni cliniche, con progressione dell'insufficienza renale cronica al V stadio per OS secondaria a TRAPS, con necessità di trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale, iniziata nel gennaio 2018. Proprio per le compromesse ed irreversibili condizioni di salute, in data 05.08.2019 inoltrò domanda presso la competente Commissione per l'accertamento degli stadi di Invalidità Civile, delle
Condizioni Visive e del Sordomutismo, dell'INPS di Grosseto, tesa al riconoscimento del suo stato di invalidità; a seguito di visita del 30.09.2019 veniva giudicata “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%”, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità'” sulla base della seguente diagnosi: “IRC terminale in trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale automatizzata da pregressa amiloidosi renale” (Verbale A/San del 01.10.20219)”, sicché “Solamente a far data dal novembre
2017 è certificata una insufficienza renale terminale non emendabile, costituente, quindi, una Invalidità Permanente”.
Sebbene la convenuta non abbia lamentato la decadenza dell'attrice a fronte degli avvenimenti occorsi nel novembre del 2017, va osservato che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., richiamato dall'art. 4 della Parte IV delle condizioni generali di contratto, il diritto all'indennizzo viene perduto solo in caso di dolo dell'assicurato, ossia in caso di coscienza dell'esistenza di una situazione che imponga l'avviso all'assicuratore e di cosciente e volontaria omissione di tale avviso.
Nel caso di specie, non sembra potersi ravvisare il dolo dell'assicurata.
Invero, come evidenziato in precedenza, nel 2017 e 2018 l'assicurata ha continuato a lavorare in modo ordinario e la diagnosi contenuta nel referto del
20.11.2017, richiamato dalla CTU (cfr. all. 11 fasc. attrice), non contiene alcuna prescrizione di esenzione dal lavoro, sicché non sono emerse circostanze tali da poter affermare che l'assicurata potesse rappresentarsi in detta data l'incidenza negativa della malattia sulla propria capacità lavorativa.
Di contro, si riscontra che una piena consapevolezza ad opera della IL della perdita della propria capacità lavorativa si è avuta con l'accertamento operato dalla Commissione Medica dell'I.N.P.S. in data 30.09.2019, comunicato all'attrice il 01.10.2019 (cfr. all.ti 14 e 15 fasc. attrice), che ha riscontrato la totale e permanente inabilità lavorativa dell'attrice, accertamento questo che appare idoneo a costituire il “parere medico” che, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, è co-essenziale per la decorrenza del termine di avviso in favore dell'assicuratore.
È pacifico che la denuncia del sinistro sia stata effettuata dalla parte attrice nell'ottobre del 2019. Le considerazioni svolte consentono di escludere un contegno doloso dell'attrice ai sensi dell'art. 1915 comma 1 c.c.
Del resto, va osservato che l'onere di provare il dolo dell'assicurato, ai fini della suddetta disposizione, ricade sull'assicuratore (cfr. Cass. Civ. n.
1196/1989).
Va osservato che la convenuta nulla ha dedotto circa la sussistenza del dolo in capo all'attrice, sebbene abbia invocato la perdita dell'indennizzo in capo alla stessa a causa della tardiva denuncia.
Alla luce delle considerazioni svolte, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.
A questo punto, evidenziato che risulta provata la fonte negoziale del diritto azionato dall'attrice, che risulta provato il sinistro allegato dall'attrice, deve ritenersi sussistente il diritto di questa al pagamento dell'indennizzo assicurativo richiesto.
Circa il quantum, devono ritenersi accoglibili le valutazioni tecniche offerte dalla CTU in corso di causa, avendo la stessa adeguatamente motivato le stesse.
Alla luce degli accertamenti operati dalla CTU, l'invalidità permanente cagionata dalla malattia che ha colpito l'attrice è da ritenersi, ai sensi delle condizioni di polizza, di entità superiore al 74%.
Ciò importa, in base ai criteri offerti dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, l'indennizzo da riconoscere alla parte attrice è pari al 100% del capitale assicurato che, nel caso di specie, è pari a 75.000,00 euro.
In conclusione, va ritenuta fondata la domanda di parte attrice, sicché la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 75.000,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo.
Non può accogliersi la domanda attorea per la condanna della convenuta per lite temeraria, atteso che la peculiarità della vicenda clinica dell'assicurata ZI IL consente di escludere l'asserita responsabilità processuale della convenuta.
Le spese seguono il criterio di competenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, del valore della lite (75.000,00 euro) e delle attività concretamente svolte dalle parti.
Le spese di CTU sono a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 94/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento dell'importo di 75.000,00 euro, a titolo di indennizzo per invalidità permanente scaturente da malattia, in base al contratto di assicurazione meglio descritto in motivazione;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 786,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 04.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 94/2022 R.G., promossa da
(C.F. quale attore in Parte_1 C.F._1
prosecuzione e successore ai sensi dell'art. 110 c.p.c. dell'Avv.
PATRIZIA PERILLO (C.F. ), deceduta in corso di C.F._2
causa, rappresentato e difeso dall'Avv. SCHONENBERG LETIZIA;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PINZAUTI STEFANO;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro la malattia.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, l'Avv. ZI IL ha convenuto in giudizio la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
contrariis rejectis 1. accertare e dichiarare che la ricorrente Avv.to ZI IL versa in una condizione di invalidità permanente da malattia in conseguenza dell'evolversi della malattia genetica denominata amiloidosi e conseguentemente 2. accertare e dichiarare che per lo stato di invalidità permanente da malattia patito dell'Avv.to ZI IL è operativa la polizza “ polizza n. 344/59/00807132, oggi polizza n. Controparte_2
760963903 della società assicurativa e che tale stato di invalidità Controparte_1
corrisponde nel suo grado percentuale alla fascia superiore al 74%, come previsto nella Parte
IV - Invalidità Permanente da Malattia, agli artt. 5, 6 e all'Allegato 5 del contratto di polizza stesso, ovvero nel diverso grado di percentuale che verrà accertato in corso di causa e, per l'effetto 3. condannare la società di assicurazione al pagamento in Controparte_1
favore dell'Avv.to ZI IL dell'indennizzo di polizza nella misura massima pari ad
€ 75.000,00, ovvero nella diversa misura di liquidazione che verrà accertata in corso di causa.
4. Con vittoria di compensi e spese di causa”.
Secondo la prospettazione attorea, l'Avv. ZI IL ha concluso con la polizza n. 344/59/00807132, nel patrimonio Controparte_2
della predetta società è subentrata la sicché la polizza ha Controparte_1
assunto il n. 760963903 e, avendo sofferto, a cagione di una malattia la perdita della capacità lavorativa, si afferma il diritto di parte attrice alla percezione dell'intero capitale assicurato pari a 75.000,00 euro.
Si è costituita la rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
in via preliminare di merito: accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e di tutti i diritti vantati dell'attrice avverso ai sensi del Controparte_1
combinato disposto dall'art. 2934 - 2943 - 2952 c.c., per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito, in tesi: respingere e rigettare le domande tutte dedotte dalla
Sig.ra ZI IL nel presente Giudizio nei confronti di perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di supporto probatorio, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- nel merito, in ipotesi di accertata riconducibilità della fattispecie nell'ambito di operatività della polizza, limitare l'importo eventualmente dovuto a titolo di indennizzo nei limiti di quanto accertato all'esito della istruttoria processuale, tenuto di conto delle condizioni contrattuali pattuite, utilizzando la tabella applicabile al caso di specie ed applicando limitazioni, esclusioni, franchigie (25%), scoperti e massimali (euro 75.000,00) della polizza invocata e prodotta agli atti;
- in ogni caso: con vittoria di spese anche di eventuali di C.T.U. e
C.T.P., e di compensi professionali”.
Ciò posto, in punto di diritto, deve osservarsi che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione, è tenuto ad allegare e a provare la fonte del proprio credito e l'esigibilità dello stesso, allegando l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto ad allegare e a provare l'adempimento o altro fatto impeditivo o estintivo del credito (Cass. Civ. S.U.
n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 5853/2023).
Nel caso di specie, risulta che l'Avv. ZI IL ha concluso con la
[...]
confluita pacificamente nella la Controparte_2 Controparte_1
polizza n. 344/59/00807132, avente efficacia dal 24.02.2005 al 24.02.2015, con proroga automatica regolata dall'art. 9 delle norme comuni delle condizioni generali di contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio di invalidità permanente derivante da malattia con capitale assicurato pari a
75.000,00 euro (cfr. all. 1 2 fasc. attrice).
Secondo le condizioni generali del contratto, deve intendersi per malattia
“Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio” e quest'ultimo è definito come “Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche obiettivamente rilevabili”; l'invalidità permanente è definita come “La perdita definitiva, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione”.
La disciplina negoziale dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente derivante da malattia è contenuta specificamente nella parte IV delle condizioni generali di contratto.
L'art. 1 della Parte IV del contratto stabilisce che “La Società garantisce all'Assicurato il pagamento di un indennizzo, fino a concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia, a condizione che l'invalidità: a) abbia un grado pari o superiore al 25% della totale;
b) sia conseguenza di una malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto - fermo quanto disposto dall'art.
3 - Periodi di aspettativa delle Norme Comuni alle Parti II, III e IV, ma non oltre la sua scadenza” e che “L'assicurazione vale anche per le conseguenze di malformazioni, difetti fisici e condizioni patologiche preesistenti alla stipulazione del contratto, purché in quel momento non noti al Contraente e/o all'Assicurato”.
L'art. 5 stabilisce che “La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”.
L'art. 6 stabilisce che “La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo non superiore ai 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, secondo i criteri ed i parametri previsti nell'Allegato 5 - CRITERI E PARAMETRI INDICATIVI PER
LA VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA' PERMANENTE” e “Nei casi di invalidità permanente non specificati nel citato capitolo, la percentuale di invalidità è accertata, in riferimento ai parametri ed ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato”; inoltre, è stabilito che l'assicuratore liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo i criteri offerti nell'art. 6 del contratto, fermo restando che nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%.
Ciò chiarito, al fine di procedere a una esatta ricostruzione della vicenda clinica che ha interessato la parte attrice, in corso di causa è stata espletata una
CTU medico-legale, la quale, all'esito dell'analisi della documentazione clinica in atti, ha evidenziato, con valutazioni che appaiono adeguatamente motivate e prive di manifesta irragionevolezza, che “La Sig.ra ZI IL, stante il riscontro di anemizzazione acuta e riscontro di proteinuria, in data 17.04.2015 veniva ricoverata presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale “Misericordia” di Grosseto e sottoposta ad indagini strumentali ed esami ematochimici, che confermavano la presenza di una sindrome nefrosica” e i referti bioptici deponevano per un accumulo di amiloide a livello renale;
che “Seguivano ulteriori accertamenti presso il Policlinico “S.
Matteo” di Pavia, con diagnosi definitiva il 03.08.2015 di “OS”, per la quale era prescritto piano terapeutico con NA (RE) fl 200 mg 2 fl/die sottocute per 30 giorni, presso la il Controparte_3
01.09.20215”; che “Alla visita di controllo del 23.11.2015, effettuata presso la era certificata una Controparte_3
“completa risposta clinica e laboratoristica. Netta risposta anche sotto il profilo della proteinuria 24/h, nettamente ridotta”; veniva ridotto il dosaggio del RE (farmaco antinfiammatorio) a 150 mg/die per 45 giorni e la paziente veniva rinviata a controllo nel mese di gennaio 2016. Anche a seguito della visita di controllo del 20.01.2016 era certificata una remissione clinica e laboratoristica, tanto da ridurre ulteriormente la terapia:
“…Si riduce la dose di NA al domicilio passando alla dose di 100 mg al giorno via sotto cute”.
Inoltre, la CTU ha evidenziato altresì che “A partire dagli ultimi mesi del 2017
(certificazione del 20.11.2017) si verificò tuttavia un severo peggioramento delle condizioni cliniche, con progressione dell'insufficienza renale cronica al V stadio per OS secondaria a TRAPS, con necessità di trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale, iniziata nel gennaio 2018” e che “Proprio per le compromesse ed irreversibili condizioni di salute, in data 05.08.2019 inoltrò domanda presso la competente
Commissione per l'accertamento degli stadi di Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e del Sordomutismo, dell'INPS di Grosseto, tesa al riconoscimento del suo stato di invalidità;
a seguito di visita del 30.09.2019 veniva giudicata “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%”, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità'” sulla base della seguente diagnosi: “IRC terminale in trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale automatizzata da pregressa amiloidosi renale” (Verbale A/San del
01.10.20219). Successivamente, pur nella loro gravità, le condizioni cliniche della paziente rimanevano stabili;
seguivano controlli clinico-laboratoristici fino al luglio 2020 (ultima certificazione allegata in atti del 09.07.2020)”.
Dunque, la CTU ha accertato che ZI IL è stata affetta da “TRAPS
(TNF receptor-associated periodic Syndrome), ovvero da una rara malattia genetica autosomica dominante che appartiene al gruppo delle sindromi autoinfiammatorie ricorrenti, caratterizzata da una mutazione del recettore del TNF che ne impedisce la scissione e il rilascio nello spazio extracellulare, con conseguente impedimento al ritorno all'omeostasi”, la quale si è aggravata con un OS renale secondaria;
in particolare, la
CTU ha chiarito che “Il decorso della TRAPS è piuttosto benigno e limitato a se stesso.
Il trattamento prevede la somministrazione di corticosteroidi durante le riacutizzazioni infiammatorie e farmaci biologici;
un trattamento efficace dello stato flogistico interrompe il meccanismo che innesca la sintesi del precursore dell'amiloide (grave complicanza della
TRAPS). Generalmente la terapia farmacologica può assicurare un'ottima qualità della vita, tuttavia, in alcuni pazienti, nella risposta infiammatoria le citochine come l'interleuchina 1 (IL1), l'interleuchina 6 (IL6) ed il fattore di necrosi tumorale (TNF) stimolano la sintesi epatica di amiloide a sierica, il precursore delle fibrille AA, con comparsa di OS, secondaria allo stato infiammatorio associato” e, circa quest'ultima patologia, “La sintomatologia è in relazione all'estensione dei depositi e al tipo di organi o sedi che vengono colpiti. Dapprima le manifestazioni cliniche sono spesso aspecifiche e costituite da sintomi quali astenia, perdita di peso, vertigini o sincopi. Più tardi appaiono sintomi più caratteristici che sono più spesso in relazione all'interessamento renale, cardiaco o gastrointestinale, ma possono manifestarsi anche epatomegalia, splenomegalia ed alterazione dei livelli sieroproteici. L'interessamento renale è l'aspetto dominante della malattia e quello che pone maggiormente a rischio la sopravvivenza nella maggior parte dei casi di amiloidosi sistemica. Esso dà origine a proteinuria ed è un'importante causa di sindrome nefrosica. La progressiva obliterazione dei glomeruli nei casi avanzati porta alla fine ad insufficienza renale ed uremia”; inoltre, la CTU ha evidenziato che “Nel merito della prognosi, di solito progredisce lentamente, il danno renale non è reversibile ed evolve nel tempo con progressiva iperazotemia, ma è difficile valutare il decorso della malattia, in quanto è raro che si possa attribuire una data all'esordio della malattia, un certo numero di pazienti è stato seguito per 5-10 anni o più; se non trattata conduce all'exitus. Non sembra legata all'entità della proteinuria, ma è sfavorevole quando compare iperazotemia;
il trattamento con dialisi peritoneale, emodialisi o trapianto renale migliora considerevolmente la prognosi”.
Alla luce della condizione clinica accertata dalla CTU in capo all'attrice, tenuto conto dei parametri di valutazione contenuti nell'allegato 5 delle condizioni generali di contratto, la CTU ha ritenuto che “la patologia dalla quale era affetta la
Sig.ra ZI IL al momento della denuncia, rientrava nel criterio di valutazione di una Invalidità Permanente con diminuzione della capacità lavorativa generica superiore al
74%”.
In particolare, la CTU, in sede di chiarimenti, all'udienza del 20.11.2024, ha evidenziato che “la percentuale di postumi conseguiti alla malattia da cui era affetta la
IL è da inquadrare, secondo i criteri di polizza, in base all'allegato 5 e in particolare, come patologia del sistema urinario (punto 5 dell'allegato) e per i quali la condizione che giustifica il riconoscimento di una percentuale di infortunio superiore al 74% è testualmente l'esistenza di “sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/die”, in quanto già nel ricovero del novembre del 2017, documentato in atti, la IL ha manifestato una sindrome nefrosica grave per la quale non vi era trattamento farmacologico che potesse far regredire la malattia e questo giustifica l'inquadramento dato all'infortunio nella CTU”.
Ciò posto, va rilevato che non è in contestazione tra le parti che la malattia accertata in capo all'attrice fosse coperta dall'assicurazione vigente tra le parti.
Ciò chiarito, la società convenuta ha contestato il diritto dell'attrice al pagamento dell'indennizzo, eccependo, in primo luogo, la prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
Secondo la convenuta, considerato che la patologia denunciata dall'assicurata è espressione/evoluzione di uno stato patologico diagnosticato nel 2015, in particolare sin dall'aprile del 2015 ovvero dall'agosto del 2015, periodo in cui è stata diagnosticata l'amiloidosi da all'attrice, sicché la stessa avrebbe Pt_2
dovuto azionare la polizza assicurativa entro l'aprile ovvero l'agosto del 2017, fatto non accaduto.
L'eccezione di prescrizione non è accoglibile.
Ai sensi dell'art. 2952 commi 1 e 2 c.c. “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”, disposizioni richiamate anche dall'art. 7 delle clausole generali delle condizioni generali di contratto che affermano la prescrizione dei diritti dell'assicurato secondo la disciplina dell'art. 2952 c.c.
Circa la decorrenza del termine di prescrizione sancito dall'art. 2952 comma 2
c.c., la giurisprudenza di legittimità prevalente ha chiarito che “il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso” (Cass. Civ. n. 14420/2016; Cass. Civ. n. 8973/2020; Cass. Civ. n.
701/2004 secondo cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione
“va individuato in quello in cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l'invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa”; Cass. Civ. n. 2587/2002: “In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.”; Cass. Civ. n.
1563/1998; Cass. Civ. n. 4735/1992; appare di parziale diverso avviso Cass.
Civ. n. 19660/2014 secondo cui la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi).
L'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che dà rilievo essenziale, ai fini della decorrenza della prescrizione, non già all'insorgenza della malattia, ma a quello di emersione di uno stato di invalidità permanente che integra la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo, appare condivisibile in quanto coerente con la regola generale prevista dall'art. 2935 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui può farsi valere il diritto, possibilità che, in materia assicurativa, sussiste solo in quanto sussista un evento lesivo o morboso che si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa (Cass. Civ. n. 701/2004 evidenzia il carattere speciale dell'art. 2952 c.c. rispetto all'art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, il diritto all'indennizzo scaturisce dalla verificazione di una malattia, intesa come una qualsiasi alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che abbia cagionato all'assicurato una invalidità permanente, intesa come perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, che abbia un grado pari o superiore al 25% della totale (art. 1 della Parte IV delle condizioni generali).
Dunque, ai sensi delle condizioni generali di polizza, il diritto all'indennizzo non sorge per effetto della mera insorgenza di una malattia, occorrendo anche che questa abbia cagionato una invalidità permanente almeno del 25% di gravità e, ai sensi dei principi richiamati, occorre che tale situazione di invalidità si esterni oggettivamente, rendendosi percepibile all'assicurato.
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che nell'aprile 2015 o nell'agosto del 2015 fosse iniziato il decorso della prescrizione, alla luce dei principi espressi.
Il CTU, con valutazioni che appaiono coerenti con le considerazioni appena svolte, ha accertato che “si rileva che nel caso de quo la diagnosi definitiva di
OS (complicanza secondaria di TRAPS, malattia genetica che appartiene al gruppo delle sindromi autoinfiammatorie ricorrenti) venne posta in data 03.08.2015. Tuttavia, impostata adeguata farmacoterapia, si assisteva ad una regressione della stessa, con completa risposta clinica e laboratoristica, che portava peraltro ad una riduzione progressiva della posologia del farmaco (cfr. visita di controllo del 23.11.2015 e 20.01.2016 della
[...]
In tale periodo, pertanto, non Controparte_3
è possibile sostenere la stabilizzazione della malattia, semmai, al contrario, si è assistito ad una sua evoluzione migliorativa”, valutazione confermata dalla CTU anche all'esito delle osservazioni critiche espresse dal CTP, nonché in sede di chiarimenti all'udienza del 20.11.2024 (riferisce la CTU che “nel 2015 la malattia di
OS è stata diagnosticata a ZI IL ma tale malattia non importa un sicuro decorso clinico sfavorevole al paziente, essendo compatibile con una buona qualità della vita, ferma restando eventuali medicinali e controlli ovvero può invece evolversi anche verso una insufficienza di organo. Nel caso di specie, la IL nel 2015 ha avuto la diagnosi della malattia, ma dalla documentazione in atti risulta che dopo trattamento farmacologico la stessa ha avuto una remissione della patologia sia in via clinica sia in esami di laboratorio, sicché non emergono in quel periodo limitazioni della capacità lavorativa” e che “nel 2015 la IL non aveva infortuni in quanto non aveva postumi stabili conseguenti alla malattia, cioè non aveva ai sensi di polizza riduzioni permanenti di capacità lavorativa”).
Le valutazioni della CTU appaiono confermate dalle altre risultanze probatorie.
Invero, i tre testimoni assunti in corso di causa hanno confermato in modo concorde che ZI IL ha svolto l'attività di avvocato in modo ordinario, mostrando le prime difficoltà di natura psico-fisica nell'espletamento della professione solo nell'estate del 2019.
In particolare, la teste avvocato che ha lavorato e lavora nello Testimone_1
stesso studio legale in cui lavorava l'attrice, ha dichiarato che “dal 2014 o 2015
l'Avv. ZI IL scoprì di avere una malattia e iniziò delle cure che seguiva regolarmente, ma tale cosa non era invalidante, veniva regolarmente a studio per lavorare.
Mi pare che dall'estate del 2019 la IL iniziò ad avere difficoltà di concentrazione e aveva maggiori difficoltà a lavorare, ci chiedeva spesso aiuto per qualche incombenza, cosa che prima non capitava, aveva difficoltà nella vista al computer, si stancava presto, si vedeva che era fisicamente affaticata e non era più come prima, anche a studio iniziò a venire un po' meno. Dopo la chiusura delle attività per il COVID 19, la IL venne ancora meno a studio, la sua presenza a studio era più diradata e si vedeva che non stava più bene sia fisicamente, sia mentalmente, si faceva aiutare nelle cose più semplici, anche per aprire le PEC, ogni cosa sembrava diventata una fatica per lei. Ha continuato a venire a studio, sebbene in modo diradato come ho detto, fino a quando non è morta nel 2022”.
La teste , avvocato che dal 2017 ha il proprio studio legale Testimone_2
presso lo stesso luogo in cui esercitava la professione forense l'attrice, ha riferito che “Quando sono arrivata a Orbetello, ricordo che la IL lavorava regolarmente, seguiva varie cause, posso dire che fino al luglio del 2019 ha lavorato con costanza, si confrontava spesso con i colleghi di studio. Poi, ritornati dalle ferie nel 2019, ricordo che la IL non era più lucida, ha iniziato a venire a studio in modo più discontinuo, spesso dimenticava di vedere le PEC e noi colleghi la incentivavamo a controllare le PEC e le davamo una mano a gestire le pratiche, riusciva a lavorare ma con molta fatica, non aveva più lo spirito che aveva prima, era affaticata a livello mentale e a livello fisico, ricordo che aveva problemi di vista, preferiva non guidare più. Dopo la chiusura del COVID 19, ho iniziato a vederla a studio poco o niente, fino a quando nel 2022 è morta”.
Allo stesso modo, la teste avvocato che dal 1998 ha Testimone_3
condiviso l'immobile adibito a proprio studio legale con l'attrice, ha riferito, circa i propri rapporti con questa, che “Dal 2014 sicuramente ci siamo viste mattina e pomeriggio presso lo studio e questo fino all'estate prima del COVID 19, cioè il 2019 se non erro, a luglio del 2019 ci siamo salutate per le ferie e avevo notato che era molto affaticata in quel tempo, infatti le dissi che se aveva bisogno, io ero disponibile ad agosto.
Dal 2014 fino al luglio del 2019 la presenza in studio dell'Avv. IL era costante e seguiva le sue pratiche da sola. Nel periodo successivo alle ferie del 2019, iniziò a chiedermi aiuti per incombenti o sostituzione in udienza e poi da quel momento la frequentazione dello studio si è rarefatta, gli orari in cui veniva non erano più quelli di sempre, iniziava a venire non tutti i giorni, aveva difficoltà con la vista, mi chiedeva di confermarle il contenuto di scritti, come la data apposta su un foglio, o di leggerle le PEC. Le PEC le leggeva ma negli ultimi tempi iniziava a essere molto stanca e non aveva più lo spirito di prima, ella è stata sempre una persona molto vivace e quindi, dopo l'estate del 2019, risaltò molto questo suo progressivo aumentare della stanchezza e il peggioramento delle sue condizioni di salute, sia sul piano fisico che mentale. Dopo l'estate del 2019, la IL iniziò anche a chiedere sempre di più confronti con noi colleghi, proprio per la stanchezza che iniziava ad avere, era come se volesse delegare l'impegno per un fascicolo, cosa che prima non avveniva. Prima dell'estate del 2019, si organizzavano pranzi insieme nella casa di campagna della IL e dopo l'estate del 2019 tutto finì. Dopo la chiusura per il COVID 19, la vedevo raramente a studio, delegava molte incombenze a noi colleghi e poi non l'ho più vista negli ultimi 3 o 4 mesi fino a quando è morta nel giugno del 2022”.
Le testi assunte hanno, dunque, confermato che ZI IL ha svolto continuativamente e ordinariamente la professione di Avvocato fino all'estate del 2019 e, successivamente, anche a fronte di un peggioramento delle condizioni di salute della stessa, la presenza nello studio legale è andata diminuendo fino a svanire completamente, fino alla morte dell'attrice nel
2022.
Quanto riferito dalle testimoni appare confortato anche dalla documentazione reddituale prodotta da parte attrice, da cui si desume che ZI IL ha percepito redditi da lavoro nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2018 e, sebbene in misura più ridotta rispetto agli anni precedenti, anche nel 2019 (cfr. all. 31 fasc. attrice).
La percezione, ad opera dell'attrice, di redditi da lavoro conferma quanto riferito dalle testimoni in relazione alla circostanza che l'attrice ha continuato a lavorare in modo pieno e ordinario ininterrottamente fino all'estate del 2019.
Ciò importa la conferma delle valutazioni offerte sul punto dalla CTU, che ha escluso l'esistenza di una perdita di capacità lavorativa in capo all'attrice nel
2015.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte e dei principi di diritto enunciati, non può ritenersi che nel 2015 la patologia diagnosticata all'attrice abbia comportato una concreta ed esternamente percepibile perdita di capacità lavorativa, né è possibile desumere in alcun modo che, ove sussistita, tale incapacità sia stata almeno del 25% del totale.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta va respinta.
La parte convenuta, richiamando l'art. 4 della Parte IV delle condizioni generali di assicurazione, ha evidenziato la tardività della denuncia del sinistro ad opera dell'attrice, in quanto, sebbene sia stata a conoscenza della patologia sin dal 2015, non ha proceduto alla tempestiva denuncia del sinistro all'assicuratore, denuncia intervenuta solo quattro anni dopo.
L'eccezione va disattesa.
L'art. 4 richiamato stabilisce che “L'Assicurato, o chi per esso, deve dare avviso scritto della malattia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile)”.
La clausola richiama dunque la disciplina dell'art. 1915 c.c., secondo cui
“L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Il dolo richiamato dalla disposizione sopra enunciata consiste nella consapevolezza dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore e nella cosciente volontà di non osservarlo, non occorrendo un intento fraudolento dell'assicurato (cfr. Cass. Civ. n. 21533/2021; Cass. Civ. n. 24210/2019; Cass.
Civ. n. 13355/2015; Cass. Civ. n. 24733/2007; Cass. Civ. n. 5435/2005).
Ciò posto, nel caso di specie, come evidenziato in precedenza, non può ritenersi che nel 2015 sia insorta una invalidità permanente che possa giustificare il riconoscimento di un obbligo di denuncia in capo all'assicurata, sicché l'eccezione dell'assicuratore non appare fondata. Né può ritenersi sufficiente la mera insorgenza della malattia per giustificare la sussistenza dell'obbligo di denuncia in capo all'attrice.
Invero, la clausola negoziale richiamata impone l'obbligo di avvisare “da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata”, sicché
l'obbligo di avviso sorge solo dal momento in cui vi sia un parere medico da cui possa desumersi l'esistenza della malattia ma anche la ragionevole insorgenza di un'invalidità permanente, in quanto solo al verificarsi di tali condizioni, la malattia assume rilevanza per la garanzia prestata.
Ebbene, nel caso di specie, il 03.08.2015 l'attrice ebbe la diagnosi di amiloidosi, patologia che, come evidenziato dalla CTU, non necessariamente evolve in situazioni di invalidità permanente, sicché non può ritenersi che alla data del 03.08.2015 vi fosse una situazione di malattia tale da imporsi a carico dell'attrice un avviso all'assicuratore.
Dunque, l'eccezione della convenuta non appare fondata.
Ciò chiarito, va osservato che la CTU, nell'ambito della valutazione della vicenda clinica complessiva dell'attrice, ha evidenziato altresì che, sebbene nel
2015 non fosse ipotizzabile un'invalidità permanente a carico dell'attrice, “A partire dagli ultimi mesi del 2017 (certificazione del 20.11.2017) si verificò tuttavia un severo peggioramento delle condizioni cliniche, con progressione dell'insufficienza renale cronica al V stadio per OS secondaria a TRAPS, con necessità di trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale, iniziata nel gennaio 2018. Proprio per le compromesse ed irreversibili condizioni di salute, in data 05.08.2019 inoltrò domanda presso la competente Commissione per l'accertamento degli stadi di Invalidità Civile, delle
Condizioni Visive e del Sordomutismo, dell'INPS di Grosseto, tesa al riconoscimento del suo stato di invalidità; a seguito di visita del 30.09.2019 veniva giudicata “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%”, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità'” sulla base della seguente diagnosi: “IRC terminale in trattamento dialitico sostitutivo mediante dialisi peritoneale automatizzata da pregressa amiloidosi renale” (Verbale A/San del 01.10.20219)”, sicché “Solamente a far data dal novembre
2017 è certificata una insufficienza renale terminale non emendabile, costituente, quindi, una Invalidità Permanente”.
Sebbene la convenuta non abbia lamentato la decadenza dell'attrice a fronte degli avvenimenti occorsi nel novembre del 2017, va osservato che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., richiamato dall'art. 4 della Parte IV delle condizioni generali di contratto, il diritto all'indennizzo viene perduto solo in caso di dolo dell'assicurato, ossia in caso di coscienza dell'esistenza di una situazione che imponga l'avviso all'assicuratore e di cosciente e volontaria omissione di tale avviso.
Nel caso di specie, non sembra potersi ravvisare il dolo dell'assicurata.
Invero, come evidenziato in precedenza, nel 2017 e 2018 l'assicurata ha continuato a lavorare in modo ordinario e la diagnosi contenuta nel referto del
20.11.2017, richiamato dalla CTU (cfr. all. 11 fasc. attrice), non contiene alcuna prescrizione di esenzione dal lavoro, sicché non sono emerse circostanze tali da poter affermare che l'assicurata potesse rappresentarsi in detta data l'incidenza negativa della malattia sulla propria capacità lavorativa.
Di contro, si riscontra che una piena consapevolezza ad opera della IL della perdita della propria capacità lavorativa si è avuta con l'accertamento operato dalla Commissione Medica dell'I.N.P.S. in data 30.09.2019, comunicato all'attrice il 01.10.2019 (cfr. all.ti 14 e 15 fasc. attrice), che ha riscontrato la totale e permanente inabilità lavorativa dell'attrice, accertamento questo che appare idoneo a costituire il “parere medico” che, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, è co-essenziale per la decorrenza del termine di avviso in favore dell'assicuratore.
È pacifico che la denuncia del sinistro sia stata effettuata dalla parte attrice nell'ottobre del 2019. Le considerazioni svolte consentono di escludere un contegno doloso dell'attrice ai sensi dell'art. 1915 comma 1 c.c.
Del resto, va osservato che l'onere di provare il dolo dell'assicurato, ai fini della suddetta disposizione, ricade sull'assicuratore (cfr. Cass. Civ. n.
1196/1989).
Va osservato che la convenuta nulla ha dedotto circa la sussistenza del dolo in capo all'attrice, sebbene abbia invocato la perdita dell'indennizzo in capo alla stessa a causa della tardiva denuncia.
Alla luce delle considerazioni svolte, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.
A questo punto, evidenziato che risulta provata la fonte negoziale del diritto azionato dall'attrice, che risulta provato il sinistro allegato dall'attrice, deve ritenersi sussistente il diritto di questa al pagamento dell'indennizzo assicurativo richiesto.
Circa il quantum, devono ritenersi accoglibili le valutazioni tecniche offerte dalla CTU in corso di causa, avendo la stessa adeguatamente motivato le stesse.
Alla luce degli accertamenti operati dalla CTU, l'invalidità permanente cagionata dalla malattia che ha colpito l'attrice è da ritenersi, ai sensi delle condizioni di polizza, di entità superiore al 74%.
Ciò importa, in base ai criteri offerti dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, l'indennizzo da riconoscere alla parte attrice è pari al 100% del capitale assicurato che, nel caso di specie, è pari a 75.000,00 euro.
In conclusione, va ritenuta fondata la domanda di parte attrice, sicché la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 75.000,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo.
Non può accogliersi la domanda attorea per la condanna della convenuta per lite temeraria, atteso che la peculiarità della vicenda clinica dell'assicurata ZI IL consente di escludere l'asserita responsabilità processuale della convenuta.
Le spese seguono il criterio di competenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, del valore della lite (75.000,00 euro) e delle attività concretamente svolte dalle parti.
Le spese di CTU sono a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 94/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento dell'importo di 75.000,00 euro, a titolo di indennizzo per invalidità permanente scaturente da malattia, in base al contratto di assicurazione meglio descritto in motivazione;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 786,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 04.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia