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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1205 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(CF: ), nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Roccapalumba in via Umberto I n. 77, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di
Gioia, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Casarano in via Calatafimi n. 121, presso lo studio dell'avv.
Giovanni De Nigris, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
avente ad oggetto: risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno patito in seguito al sinistro occorso il 23.3.2018, intorno alle ore
11.00, quando, nel percorrere a piedi via Leonardo Avellone al fine di recarsi presso la bottega di generi alimentari ivi esistente, dopo essere salita sul marciapiede, in prossimità dei civici n.
6-8 perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra – a causa della
“presenza di muschio lungo tutto il predetto marciapiede oltre che […] della non perfetta conformazione del piano di calpestio, che in quel frangente risultava sconnesso e dissestato” – riportando lesioni fisiche, consistenti in “frattura Trimalleolare con lussazione tibiotarsica a destra”, accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Cimino di Termini Imerese, ove nell'immediatezza dell'occorso era stata prontamente trasportata, che avevano reso a necessario intervento chirurgico “di riduzione della lussazione ed osteosintesi con placca a vitre in compressione al malleolo peroneale e vite cannulata in titanio e filo di K al malleolo tibiale”, nonché, a seguito del periodo di degenza presso il nosocomio (dal
23.3.2018 al 9.4.2018) la sottoposizione a cure fisioterapiche, controlli ortopedici regolari e trattamento FKT, trovandosi pertanto, per diversi mesi, impossibilitata a svolgere le consuete attività della vita quotidiana.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione, evidenziando, peraltro, che si trattava di una via situata nel pieno centro storico della città di Roccapalumba, a pochi metri di distanza dalla Casa Comunale e che, pertanto, la presenza del muschio ed il dissesto del manto stradale “erano fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode”.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il in persona Controparte_1 del sindaco pro tempore, affermava l'infondatezza della domanda attorea e contestava la sussistenza dell'asserita insidia, rilevando che non si trattava né di buca né di avvallamento stradale ma di uno “scivolamento su un (minimo) strato di muschio, che per sua natura, si forma in un tempo non immediato ma certamente di svariati anni”.
Deduceva, in ogni caso, che il sinistro fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di integrante un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra Parte_1
l'asserita insidia ed il danno, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a proprio carico.
Allegava infatti che, ad un orario diurno connotato da piena visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della presenza del muschio sul manto stradale, rimarcando, altresì, che il luogo del sinistro era ben noto all'attrice – che abitava ad una distanza inferiore a centro metri dallo stesso (nello specifico in via Olmo n. 4 distante soli
74 metri da via Leonardo Avellone n. 6) – e che, pertanto, non poteva non essere a conoscenza della presenza del muschio, tenuto conto della dilatata tempistica entro cui si inscrive la formazione di siffatta vegetazione.
Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc e affermando, in ogni caso, l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali ed interrogatorio formale dell'attrice, con ordinanza del 10.4.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
*************** Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attrice imputa al
[...] la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 23.3.2018, da porre, CP_1 secondo la sua prospettazione, in relazione causale con l'incuria dell'ente locale nella manutenzione del tratto stradale di via Leonardo Avellone, in prossimità dei civici nn. 6-8, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro ed in subordine quella di cui all'art. 2043 c.c.
A tale riguardo, deve osservarsi che è ormai consolidato il principio secondo cui “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., n. 9546/2010; Cass., n.
17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n.
11785/17).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Si tratta, invero, di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr. ex multis Cass., n. 1765/2016).
Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Deve osservarsi che “in tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto
a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino -oggetto di per sé statico ed inerte” (cfr. Cass., n. 13260/2016).
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere raggiunta la prova con riguardo alla riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasta coinvolta l'attrice all'insidia stradale costituita – secondo la prospettazione della medesima
– dalla presenza di “muschio lungo tutto il marciapiede oltre che causa della non perfetta conformazione del piano di calpestio che in quel frangente risultava sconnesso e dissestato”.
Ad avviso di chi giudica manca, innanzitutto, la prova della sussistenza, nel tratto di strada in questione, di particolari anomalie assimilabili alla nozione di “insidia” che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sussiste allorquando il manto stradale presenta delle irregolarità che, per la loro oggettiva invisibilità e conseguente imprevedibilità, integrano una situazione di pericolo occulto.
Invero, le immagini fotografiche prodotte da a corredo della memoria ex Parte_1 art. 183, co. 6, n. 2, cpc ritraggono un tratto di strada il cui piano di calpestio non presenta le lamentate sconnessioni né alcun dissesto, quanto piuttosto la presenza di uno strato di muschio lungo un tratto del marciapiede abbastanza ampio e dunque ben visibile e prevedibile, il quale peraltro, per sua natura, è destinato a formarsi in un arco temporale abbastanza ampio.
Né a conclusioni differenti può pervenirsi sulla scorta delle testimonianze rese da Tes_1
ed , i quali – pur
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 avendo confermato di aver visto l'attrice cadere per terra nel percorrere il tratto di strada in questione, caratterizzato dalla presenza del muschio – non sono stati in grado fornire alcuna informazione precisa sulla dinamica del sinistro ovvero sulle cause della caduta, limitandosi di fatto a confermare i capitoli di prova, non essendo peraltro chiaro il punto di osservazione dei predetti dichiaranti rispetto al luogo dell'occorso e, dunque, la loro distanza dallo stesso.
D'altra parte, l'assenza di insidie nel tratto di strada è stata allegata dall' CP_2 convenuto, che ha ribadito l'assenza di buche e avvallamenti confermando la presenza di un minimo strato di muschio ben visibile – che per sua natura è destinato a formarsi nel tempo –, riconducendo per converso la caduta alla disattenzione, negligenza ed imprudenza dell'attrice che, nel percorrere il marciapiede, non ha adottato l'opportuna cautela, pur essendo oltretutto quel luogo a lei noto, atteso che la sua abitazione è ubicata in via Olmo n. 4, ossia ad una distanza inferiore a 100 metri – 250 m volendo seguire la tesi attorea –dal punto in cui è caduta (cfr. mappa allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Le argomentazioni svolte depongono nel senso dell'infondatezza delle domande proposte, non consentendo gli elementi probatori acquisiti di ritenere raggiunta la prova né in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale, né rispetto alla riferibilità eziologica dell'“infortunio” in cui è rimasta coinvolta l'attrice a siffatta irregolarità, tale da generare una situazione di pericolo.
Ebbene, anche ove si volesse ritenere raggiunta la prova dell'an, in controtendenza rispetto a quanto sin qui argomentato, deve osservarsi, per altro verso, che proprio le specifiche caratteristiche del luogo consentono di affermare che il sinistro fosse evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada.
Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, chi percorre un tratto di strada come quello in questione, caratterizzato dalla visibile presenza di uno strato di muschio deve adottare un'adeguata cautela. Va a tale riguardo osservato che “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima" (in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023). Quanto al concetto di prevedibilità, esso viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile”, come nel caso in esame, “si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis” Cass., n. 23919/2013, Cass., n. 999/
2014).
Pertanto, tenuto conto dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro, connotato da piena visibilità, è ragionevole ritenere che sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della presenza del muschio sul marciapiede, che peraltro interessava una porzione notevolmente ampia dello stesso.
A ciò deve aggiungersi che, dalla documentazione in atti (cfr. estratti Google maps prodotti da entrambe le parti), si evince che in effetti il luogo in cui è avvenuta la caduta è poco distante dall'abitazione di parte attrice – anche ove si faccia riferimento alla distanza di 250 m allegata da –, non cogliendo nel segno la circostanza – rimasta Parte_1 comunque indimostrata – secondo cui l'attrice si recava presso la bottega di alimentari solo “ogni tanto”, senza percorrere in ogni caso il tragitto in questione quotidianamente.
Ed infatti, non è del tutto verosimile che l'attrice, in un centro abitato di modeste dimensioni, non conoscesse lo stato del marciapiede poco distante dalla sua abitazione ove lo strato di muschio, per sua natura, non può che essersi formato progressivamente nel tempo.
Le domande attoree, dunque, non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori prossimi ai minimi, avuto riguardo al quantum azionato, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere al in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.600,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Termini Imerese, 31 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1205 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(CF: ), nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Roccapalumba in via Umberto I n. 77, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di
Gioia, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Casarano in via Calatafimi n. 121, presso lo studio dell'avv.
Giovanni De Nigris, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
avente ad oggetto: risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno patito in seguito al sinistro occorso il 23.3.2018, intorno alle ore
11.00, quando, nel percorrere a piedi via Leonardo Avellone al fine di recarsi presso la bottega di generi alimentari ivi esistente, dopo essere salita sul marciapiede, in prossimità dei civici n.
6-8 perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra – a causa della
“presenza di muschio lungo tutto il predetto marciapiede oltre che […] della non perfetta conformazione del piano di calpestio, che in quel frangente risultava sconnesso e dissestato” – riportando lesioni fisiche, consistenti in “frattura Trimalleolare con lussazione tibiotarsica a destra”, accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Cimino di Termini Imerese, ove nell'immediatezza dell'occorso era stata prontamente trasportata, che avevano reso a necessario intervento chirurgico “di riduzione della lussazione ed osteosintesi con placca a vitre in compressione al malleolo peroneale e vite cannulata in titanio e filo di K al malleolo tibiale”, nonché, a seguito del periodo di degenza presso il nosocomio (dal
23.3.2018 al 9.4.2018) la sottoposizione a cure fisioterapiche, controlli ortopedici regolari e trattamento FKT, trovandosi pertanto, per diversi mesi, impossibilitata a svolgere le consuete attività della vita quotidiana.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione, evidenziando, peraltro, che si trattava di una via situata nel pieno centro storico della città di Roccapalumba, a pochi metri di distanza dalla Casa Comunale e che, pertanto, la presenza del muschio ed il dissesto del manto stradale “erano fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode”.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il in persona Controparte_1 del sindaco pro tempore, affermava l'infondatezza della domanda attorea e contestava la sussistenza dell'asserita insidia, rilevando che non si trattava né di buca né di avvallamento stradale ma di uno “scivolamento su un (minimo) strato di muschio, che per sua natura, si forma in un tempo non immediato ma certamente di svariati anni”.
Deduceva, in ogni caso, che il sinistro fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di integrante un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra Parte_1
l'asserita insidia ed il danno, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a proprio carico.
Allegava infatti che, ad un orario diurno connotato da piena visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della presenza del muschio sul manto stradale, rimarcando, altresì, che il luogo del sinistro era ben noto all'attrice – che abitava ad una distanza inferiore a centro metri dallo stesso (nello specifico in via Olmo n. 4 distante soli
74 metri da via Leonardo Avellone n. 6) – e che, pertanto, non poteva non essere a conoscenza della presenza del muschio, tenuto conto della dilatata tempistica entro cui si inscrive la formazione di siffatta vegetazione.
Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc e affermando, in ogni caso, l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali ed interrogatorio formale dell'attrice, con ordinanza del 10.4.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
*************** Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attrice imputa al
[...] la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 23.3.2018, da porre, CP_1 secondo la sua prospettazione, in relazione causale con l'incuria dell'ente locale nella manutenzione del tratto stradale di via Leonardo Avellone, in prossimità dei civici nn. 6-8, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro ed in subordine quella di cui all'art. 2043 c.c.
A tale riguardo, deve osservarsi che è ormai consolidato il principio secondo cui “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., n. 9546/2010; Cass., n.
17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n.
11785/17).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Si tratta, invero, di principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr. ex multis Cass., n. 1765/2016).
Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Deve osservarsi che “in tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto
a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino -oggetto di per sé statico ed inerte” (cfr. Cass., n. 13260/2016).
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere raggiunta la prova con riguardo alla riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasta coinvolta l'attrice all'insidia stradale costituita – secondo la prospettazione della medesima
– dalla presenza di “muschio lungo tutto il marciapiede oltre che causa della non perfetta conformazione del piano di calpestio che in quel frangente risultava sconnesso e dissestato”.
Ad avviso di chi giudica manca, innanzitutto, la prova della sussistenza, nel tratto di strada in questione, di particolari anomalie assimilabili alla nozione di “insidia” che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sussiste allorquando il manto stradale presenta delle irregolarità che, per la loro oggettiva invisibilità e conseguente imprevedibilità, integrano una situazione di pericolo occulto.
Invero, le immagini fotografiche prodotte da a corredo della memoria ex Parte_1 art. 183, co. 6, n. 2, cpc ritraggono un tratto di strada il cui piano di calpestio non presenta le lamentate sconnessioni né alcun dissesto, quanto piuttosto la presenza di uno strato di muschio lungo un tratto del marciapiede abbastanza ampio e dunque ben visibile e prevedibile, il quale peraltro, per sua natura, è destinato a formarsi in un arco temporale abbastanza ampio.
Né a conclusioni differenti può pervenirsi sulla scorta delle testimonianze rese da Tes_1
ed , i quali – pur
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 avendo confermato di aver visto l'attrice cadere per terra nel percorrere il tratto di strada in questione, caratterizzato dalla presenza del muschio – non sono stati in grado fornire alcuna informazione precisa sulla dinamica del sinistro ovvero sulle cause della caduta, limitandosi di fatto a confermare i capitoli di prova, non essendo peraltro chiaro il punto di osservazione dei predetti dichiaranti rispetto al luogo dell'occorso e, dunque, la loro distanza dallo stesso.
D'altra parte, l'assenza di insidie nel tratto di strada è stata allegata dall' CP_2 convenuto, che ha ribadito l'assenza di buche e avvallamenti confermando la presenza di un minimo strato di muschio ben visibile – che per sua natura è destinato a formarsi nel tempo –, riconducendo per converso la caduta alla disattenzione, negligenza ed imprudenza dell'attrice che, nel percorrere il marciapiede, non ha adottato l'opportuna cautela, pur essendo oltretutto quel luogo a lei noto, atteso che la sua abitazione è ubicata in via Olmo n. 4, ossia ad una distanza inferiore a 100 metri – 250 m volendo seguire la tesi attorea –dal punto in cui è caduta (cfr. mappa allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Le argomentazioni svolte depongono nel senso dell'infondatezza delle domande proposte, non consentendo gli elementi probatori acquisiti di ritenere raggiunta la prova né in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale, né rispetto alla riferibilità eziologica dell'“infortunio” in cui è rimasta coinvolta l'attrice a siffatta irregolarità, tale da generare una situazione di pericolo.
Ebbene, anche ove si volesse ritenere raggiunta la prova dell'an, in controtendenza rispetto a quanto sin qui argomentato, deve osservarsi, per altro verso, che proprio le specifiche caratteristiche del luogo consentono di affermare che il sinistro fosse evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada.
Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, chi percorre un tratto di strada come quello in questione, caratterizzato dalla visibile presenza di uno strato di muschio deve adottare un'adeguata cautela. Va a tale riguardo osservato che “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima" (in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023). Quanto al concetto di prevedibilità, esso viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile”, come nel caso in esame, “si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis” Cass., n. 23919/2013, Cass., n. 999/
2014).
Pertanto, tenuto conto dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro, connotato da piena visibilità, è ragionevole ritenere che sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della presenza del muschio sul marciapiede, che peraltro interessava una porzione notevolmente ampia dello stesso.
A ciò deve aggiungersi che, dalla documentazione in atti (cfr. estratti Google maps prodotti da entrambe le parti), si evince che in effetti il luogo in cui è avvenuta la caduta è poco distante dall'abitazione di parte attrice – anche ove si faccia riferimento alla distanza di 250 m allegata da –, non cogliendo nel segno la circostanza – rimasta Parte_1 comunque indimostrata – secondo cui l'attrice si recava presso la bottega di alimentari solo “ogni tanto”, senza percorrere in ogni caso il tragitto in questione quotidianamente.
Ed infatti, non è del tutto verosimile che l'attrice, in un centro abitato di modeste dimensioni, non conoscesse lo stato del marciapiede poco distante dalla sua abitazione ove lo strato di muschio, per sua natura, non può che essersi formato progressivamente nel tempo.
Le domande attoree, dunque, non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori prossimi ai minimi, avuto riguardo al quantum azionato, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere al in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.600,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Termini Imerese, 31 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.